CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 09028/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24621/2021 R.G. proposto da : MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,(ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 850/2020 depositata il27/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella sua qualità di socio accomandatario della COESIA di [OSCURATO:PERSONA] chiese alla Corte d’appello di Perugia l’indennizzo per l’eccessiva durata della procedura fallimentare, dichiarata dal Tribunale di Perugia con sentenza N.72 del 20.5.1997. Con decreto del [OSCURATO:PERSONA], venne liquidata al Fagotti, nella duplice veste personale e di socio accomandatario della società la somma di € 10.200,00“ciascuno”. L’opposizione proposta dal Ministero della Giustizia venne rigettata con decreto del 27.5.2013 sul rilievo che la società ed il socio illimitatamente responsabile hanno subito due separate dichiarazioni di fallimento, rispetto alle quali si pongono separate aspettative soggettive di definizione dei procedimenti. Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente, va respinta l’eccezione di giudicato interno sollevata col controricorso a pag. 2 e basata sulla mancata impugnazione del riconoscimento dell’indennizzo “personalmente”. E’ sufficiente infatti osservare che il Ministero si duoleproprio della indebita duplicazione dell’indennizzo e rimprovera alla Corte d’Appello l’errore di diritto consistente nel non aver considerato che al Fagotti “spettava un unico indennizzo in proprio, quale socio illimitatamente responsabile e dichiarato fallito….” (v. pag 9 ricorso) e che “non vi era stata alcuna domanda proposta quale legale rappresentante della società fallita” (pag. 6). Venendo all’esame dell’unico motivo di ricorso, con esso si deduce la violazione e/o applicazione dell’art.81 c.p.c. e dell’art.2L.89/2001, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la Corte d’appello liquidato al Fagotti l’indennizzo per l’irragionevole durata sia in proprio che quale socio illimitatamente responsabile di una società in nome collettivo,nonostante la società non avesse formulato alcuna domanda di indennizzo. Del resto, essendo pendente il fallimento, alla data di proposizione della domanda di equa riparazione, la legittimazione sarebbe spettata al curatore. Il motivo è fondato. In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, i fallimenti di una società in nome collettivo e d el socio illimitatamente responsabile sono autonomi e pongono separate aspettative soggettive di definizione delle relative procedure concorsuali in tempi ragionevoli sicchè il relativo danno va integralmente ristorato per ciascuna procedura (Cassazione civile sez. II, 16/05/2019, n.13238 ; Cassazione civile sez. VI, 18/06/2013, n.15254; Cass. 7024/2012) Il fallito rientra infatti tra i titolari del diritto alla ragionevole durata della procedura fallimentare, come configurato dall'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea, sulla base del rilievo che detta procedura riguarda lui prima e più di chiunque altro. Tale orientamento appare maggiormente rispondente alla logica della L. 89 del 2001 e alla configurazione del diritto della parte alla ragionevole durata del procedimento in termini di diritto fondamentale e dell'indennizzo alla stessa spettante in caso di violazione in termini di ristori di un pregiudizio morale. La giurisprudenza ha disatteso il contrario orientamento, secondo cui la legittimazione a proporre la domanda di equa riparazione spettava esclusivamente al curatore perché non tiene poi conto delle conseguenze personali della dichiarazione di fallimento e della mancata conclusione della procedura. Ciò premessoin linea di diritto e venendo al caso di specie, l a Corte d’appello, pur avendo correttamente distinto la posizione del socio da quello della società, ha errato nell’applicazione della regola iuris in quanto, come risulta dal decreto impugnato , non era mai stata proposta nessuna domanda di equa riparazione per conto della società fallita: l’indennizzo era stato , infatti, domandato dal Fagotti , “in proprio quale socio illimitatamente responsabile”della COESIA (lo afferma la stessa Corte d’Appello a pag. 2del decreto impugnato). La posizione fatta valere dal Fagotti (che ha adottato una inesatta qualificazione della sua posizione) era quindi unica perché come è noto,l’articolo 147 della legge fallimentare dispone che la sentenza di fallimento produce il fallimento della società in nome collettivo e dei soci illimitatamente responsabili. E’ quindi errata la decisione di duplicare il danno da patema per l’irragionevole durata al socio “ in proprio ” e “ quale socio accomandatario”, non avendo considerato la coincidenza della posizione. Anzi, la Corte d’Appello rivela un vero e proprio salto logico laddove, dopo avere accertato che il Fagotti aveva agito “in proprio quale socio illimitatamente responsabile” ha poi ra vvisato una separata aspettativa soggettiva di definizione in tempi ragionevoli “anche per la società”(v. pag. 2) senza però spiegare da dove aveva desunto la proposizione di unadomanda di indennizzo anche per la società, anzi, contraddicendosi apertamente con quanto affermato in precedenza e attribuendo, a seguito di tale errore, una indebita duplicazione di indennizzo allo stesso soggetto. Il ricorso va, pertanto accolto; il decreto impugnato va cas sato con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, a lla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione che riesaminerà la domanda proposta dal Fagotti. P. Q. M. accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello d