CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021
Cassazione n. 48408/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Trieste il 10 novembre 2021, decidendo ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza con la quale il Tribunale di Gorizia il 16 dicembre 2019 lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena. Il ricorso, affidato ad un unico motivo con il quale si deduce violazione di legge (art. 73, comma 5 -bis, del d.P.R. n. 309 del 1990) in ragione della mancata sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con i lavori di pubblica utilità, è manifestamente infondato in quanto assertivo, generico e non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria. Il ricorrente, peraltro, trascura che la Corte territoriale ha accolto la richiesta di "concordato con rinuncia agli altri motivi di appello" nei termini riportati nel verbale dell'udienza del 10 novembre 2021, nel corso della quale, avendo il Collegio evidenziato l'insussistenza dei presupposti di merito per la sostituzione della pena, le parti hanno rinnovato la richiesta senza la sostituzione suddetta. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6