CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22021/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TE D'APPELLO DI MILANOVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreCinzia Parasporo che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza in data 14 ottobre 2025, la Corte d’appello di Milano haconfermato la decisione con cui il Tribunale di Milano aveva ritenuto SandroNarcisio responsabile del reato di cui all’art. 497-ter cod. pen. perché illecitamentedeteneva segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in usoall’Arma dei Carabinieri.2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,articolando quattro motivi di ricorso.2.1. Il primo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla ricostruzionedella dinamica dei fatti che avevano condotto all’affermazione di responsabilità,nonché ai tempi e luoghi degli stessi.2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 192,comma 2, cod. proc. pen., atteso che gli indizi non presenterebbero i requisiti dellagravità precisione e concordanza. Il ricorrente contesta altresì il riconoscimentodell’imputato e la riferibilità al medesimo degli oggetti rinvenuti.2.3. Il terzo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla mancataconcessione delle attenuanti generiche.2.4. Il quarto motivo denuncia violazione di legge per insussistenzadell’elemento oggettivo e soggettivo del reato di cui all’art. 497-ter cod. pen.3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo, il secondo e il quarto motivo, in quanto connessi, possono esseretrattati congiuntamente. Essi sono inammissibili.2.1. Invero, oltre ad essere generici, in quanto meramente reiterativi delleidentiche censure proposte con l’atto di appello, senza un concreto confrontoargomentativo con la sentenza impugnata, propongono doglianze eminentementein fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede dilegittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamentodella decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito,senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di unadiversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali(Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendoformalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione edella violazione di legge, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., le censureprospettate dal ricorrente, sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte uninammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corteterritoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina,Rv. 214794).In particolare, il ricorrente non lamenta una motivazione mancante,contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibiliai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. – ma una decisione erronea, inquanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata nel merito.Tuttavia, il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione edecisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazioneche devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgerele censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, nongià nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata algiudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte diCassazione.2.2. Nel caso di specie, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, vaevidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione inordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomenomanifeste) e di contraddittorietà.Essa, infatti, ha ricostruito in modo logico e coerente con il materialeprobatorio la dinamica degli accadimenti, valorizzando quanto riferito dalCarabiniere [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva visto una moto parcheggiata nelle adiacenzedi un parco e due individui, uno quali con indosso uno smanicato blu, nascostonelle aiuole e intento a guardare a delle villette. Ha inoltre dato rilievo allacircostanza che l’imputato era stato trovato nelle vicinanze all’interno di un bar,da lui non abitualmente frequentato e a un centinaio di chilometri dalla propriaabitazione e che erano stati rinvenuti in un bidone della spazzatura, oltre che lo“smanicato” che il [OSCURATO:PERSONA] aveva visto indosso ad uno degli uomini che sitrovavano nel parco, anche segni distintivi riferibili all’Arma dei Carabinieri e unaricetrasmittente. Ancora, la sentenza impugnata ha valorizzato la circostanza chel’imputato era stato trovato in possesso di un telefono cellulare con i connettori ela batteria ricoperti da scotch per impedire la localizzazione a mezzo cella e che ilNarcisio era stato riconosciuto dal [OSCURATO:PERSONA], come uno degli uomini visti pocoprima nel parco.2.3. La condotta così ricostruita è stata correttamente ritenuta dalla Corteterritoriale integrante il reato contestato, di cui certamente ricorrevano tutti glielementi costitutivi del reato di cui all’art. 497-ter cod. pen. dovendo riferirsiall’imputato l’illecita consapevole detenzione di segni distintivi in uso all’Arma deiCarabinieri.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.In materia di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudiziodi fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia noncontraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicatinell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione odell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2,n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014,Lule, Rv. 259899).Al riguardo la sentenza impugnata ineccepibilmente argomenta, mediante ilpuntuale richiamo a specifici indici ostativi, costituiti dai molteplici precedentipenali gravanti sull’imputato, non illogicamente valutati come indici di proclività adelinquere.4. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, aisensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dellespese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delleammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto contoche non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorsosenza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Cortecost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]