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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 31439/2023

Testo disponibile della fonte

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nte domiciliato in R o m a , al via le del [OSCURATO:PERSONA], n. 58 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difendein virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

RICORRENTE contro MINISTERO dell’INTERNO – c.f. 80014130928 – in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.

COSTITUITO avverso ildecreto del Tribunale di Palermo del 22.3.2022 , udita la relazione nella camera di consiglio del 22 settembre2023del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorrente indicato in epigrafe , cittadino del Bangladesh, formulava istanza di protezione internazionale.

Esponeva che nel suo paese d’origine erano insorti degli aspri contrasti con taluni suoi cugini circa la proprietà di un terreno; che nel corso di un’animata discussione suo fratello maggiore era stato ucciso ; che , temendo per la sua incolumità,aveva abbandonato il Bangladesh.

2. La competente [OSCURATO:PERSONA] per il Riconoscimento della Protezione Internazionale rigettava l’istanza.

3. Con decreto del 22.3.2022 il Tribunale di Palermo respingeva il ricorso proposto dal ricorrente avverso il provvedimento della commissione.

4. Evidenziava i l tribunale che innanzi alla commissione l’audizione del richiedente asilo era stata condotta in maniera esaustiva ed analitica, con un significativo livello di approfondimento, sicché ne risultava superflua la rinnovazione(cfr. decreto impugnato, pag. 2).

Evidenziava poi che, pur a reputare verosimili le dichiarazioni del ricorrente, in ogni caso la vicenda narrata dava ragione di una lite familiare di natura patrimoniale (cfr. decreto impugnato, pag. 3).

Evidenziava quindi – i l tribunale - che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento dello statusdi rifugiato e della protezione sussidiaria ex lett. a) e b) dell’art. 14 del d.lgs. n. 251/2007.

Evidenziava altresì che non s ussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria exlett. c) dell’art. 14 cit.

Evidenziava segnatamente che le risultanze deireports internazionali – tra i quali “World report 2021, Bangladesh, [OSCURATO:PERSONA], 13 gennaio 2021” -inducevano ad escludere l’esistenza nellaregione del Bangladesh di origine del ricorrente di situazioni di violenza indiscriminata e generalizzata d a conflitti armati interni o internazionali(cfr. decreto impugnat o , pag. 5 ) .

Evidenziava infineche non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della “protezione speciale”.

Evidenziava segnatamente, anchecon riferimento ai parametri di cui all’art. 19, 1° co. e 1.1° co., t.u.i., che non si era acquisito riscontro di alcuna forma, pur lavorativa,di inserimento del ricorrente, soggetto per nulla vulnerabile, nel contesto socioeconomico italiano,né si era acquisita prova di legami affettivi o familiari del ricorrente in Italia(cfr. decreto impugnato, pagg. 6 - 7 ) .

5. Avverso tale d e creto ha proposto ricorso il richiedente asilo indicato in epigrafe; ne ha chiesto sulla scorta didue motiv i la cassazione.

Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente, ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] 6.Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 19, 1.1° co., t.u.i.; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio.

Deduce che ha errato il tribunale a non disporre la rinnovazione della sua audizione; che con il ricorso al tribunale ha introdotto nuovi temi d’indagine ed ha allegato fatti nuovi (cfr. ricorso, pag. 5). 7.Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 8.Si impone il riferimento all’elaborazione di questa Corte.

Ovvero all’insegnamento secondo cui nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (cfr. Cass. 7.10.2020, n. 21584; Cass. (ord.) 11.11.2020, n. 25439).

Ovvero all’insegnamento secondo cui il ricorsoper cassazione con il quale sia dedotta, in mancanza divideoregistrazione, l’omessa audizione del richiedente che ne abbia fatto espressa istanza, deve contenere l’indicazione puntuale dei fatti che erano stati dedotti avanti al giudice del merito a sostegno di tale richiesta, avendo il ricorrente un preciso onere di specificità della censura (cfr. Cass. 11.11.2020, n. 25312; Cass. (ord.) 26.1.2022, n. 2265). 9.Su tale scorta si rimarca quanto segue.

Il ricorrente non ha nel ricorso per cassazione fornito testuale e puntuale indicazionedei fatti allegati nel ricorso al giudice del merito e de i fatti allegati innanzi alla commissione territoriale, così da dar ragione della pretesa novità dei fatti di cui al ricorso all’autorità giudiziaria e così da giustificare l ’invocata rinnovazione dell’audizione.

Il ricorrente non ha nel ricorso per cassazione fornito testuale e puntuale indicazionedegli aspetti dei fatti allegati in sede amministrativa, aspetti per i quali nel ricorso al giudice del merito aveva prospettatola necessità di fornire chiarimenti.

Ben vero, al riguardo nonpuò soccorrere il lapidario e generico riferimento - “periodo trascorso in Libia e chiarimenti circa il suo stato di integrazione in Italia” -che si rinviene nella rubrica del primo mezzo.

Il motivo di ricorso pertantodifetta di specificità.

10. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e /o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

Deduce che il tribunale, allorquandoha disconosciuto la protezione sussidiaria exlett. c) dell’art. 14 del d.lgs. n. 251/2007 , ha recepito sic et simpliciter le risultanzein inglese di “C.O.I.” reperite in “rete” tramite un semplice “ link ”. 11.Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. 12.Il tribunale innegabilmente si è avvalso di “C.O.I.” agevolmente reperibili in“rete” e di generale accesso.

Nondimeno, il tribunale le ha, nella loro trasposizione in lingua italiana, vagliate e recepite criticamente e quindiin maniera congrua ed ineccepibile le ha addotte a fondamento della decisione.

Del resto, questa Corte spiega che nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione (cfr. Cass. (ord.) 20.5.2020, n. 9230; Cass. (ord.) 31.5.2021, n. 15060; Cass. (ord.) 22.5.2019, n. 13897). 13.In questi termini ingiustificatamente il ricorrente prospetta che il tribunale ha disatteso la regola di cui al 1° co. dell’art. 122 cod. proc. civ., che il tribunale non gli ha consentito di conoscere le sue fonti, così menomando il suo diritto di difesa,e che il tribunale ha omesso di pronunciarsi sull’addotta violazione del principio di non-refoulementdi cui all’art. 19 t.u.i. (cfr. ricorso, pag. 7) . 14.Il Ministero dell’Interno sostanzialmente non ha svolto difese.

Nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, pertanto, nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese del giudizio di legittimità. 15.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte domiciliato in R o m a , al via le del [OSCURATO:PERSONA], n. 58 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difendein virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro MINISTERO dell’INTERNO – c.f. 80014130928 – in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge. COSTITUITO avverso ildecreto del Tribunale di Palermo del 22.3.2022 , udita la relazione nella camera di consiglio del 22 settembre2023del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente indicato in epigrafe , cittadino del Bangladesh, formulava istanza di protezione internazionale. Esponeva che nel suo paese d’origine erano insorti degli aspri contrasti con taluni suoi cugini circa la proprietà di un terreno; che nel corso di un’animata discussione suo fratello maggiore era stato ucciso ; che , temendo per la sua incolumità,aveva abbandonato il Bangladesh. 2. La competente [OSCURATO:PERSONA] per il Riconoscimento della Protezione Internazionale rigettava l’istanza. 3. Con decreto del 22.3.2022 il Tribunale di Palermo respingeva il ricorso proposto dal ricorrente avverso il provvedimento della commissione. 4. Evidenziava i l tribunale che innanzi alla commissione l’audizione del richiedente asilo era stata condotta in maniera esaustiva ed analitica, con un significativo livello di approfondimento, sicché ne risultava superflua la rinnovazione(cfr. decreto impugnato, pag. 2). Evidenziava poi che, pur a reputare verosimili le dichiarazioni del ricorrente, in ogni caso la vicenda narrata dava ragione di una lite familiare di natura patrimoniale (cfr. decreto impugnato, pag. 3). Evidenziava quindi – i l tribunale - che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento dello statusdi rifugiato e della protezione sussidiaria ex lett. a) e b) dell’art. 14 del d.lgs. n. 251/2007. Evidenziava altresì che non s ussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria exlett. c) dell’art. 14 cit. Evidenziava segnatamente che le risultanze deireports internazionali – tra i quali “World report 2021, Bangladesh, [OSCURATO:PERSONA], 13 gennaio 2021” -inducevano ad escludere l’esistenza nellaregione del Bangladesh di origine del ricorrente di situazioni di violenza indiscriminata e generalizzata d a conflitti armati interni o internazionali(cfr. decreto impugnat o , pag. 5 ) . Evidenziava infineche non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della “protezione speciale”. Evidenziava segnatamente, anchecon riferimento ai parametri di cui all’art. 19, 1° co. e 1.1° co., t.u.i., che non si era acquisito riscontro di alcuna forma, pur lavorativa,di inserimento del ricorrente, soggetto per nulla vulnerabile, nel contesto socioeconomico italiano,né si era acquisita prova di legami affettivi o familiari del ricorrente in Italia(cfr. decreto impugnato, pagg. 6 - 7 ) . 5. Avverso tale d e creto ha proposto ricorso il richiedente asilo indicato in epigrafe; ne ha chiesto sulla scorta didue motiv i la cassazione. Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente, ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] 6.Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 19, 1.1° co., t.u.i.; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio. Deduce che ha errato il tribunale a non disporre la rinnovazione della sua audizione; che con il ricorso al tribunale ha introdotto nuovi temi d’indagine ed ha allegato fatti nuovi (cfr. ricorso, pag. 5). 7.Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 8.Si impone il riferimento all’elaborazione di questa Corte. Ovvero all’insegnamento secondo cui nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (cfr. Cass. 7.10.2020, n. 21584; Cass. (ord.) 11.11.2020, n. 25439). Ovvero all’insegnamento secondo cui il ricorsoper cassazione con il quale sia dedotta, in mancanza divideoregistrazione, l’omessa audizione del richiedente che ne abbia fatto espressa istanza, deve contenere l’indicazione puntuale dei fatti che erano stati dedotti avanti al giudice del merito a sostegno di tale richiesta, avendo il ricorrente un preciso onere di specificità della censura (cfr. Cass. 11.11.2020, n. 25312; Cass. (ord.) 26.1.2022, n. 2265). 9.Su tale scorta si rimarca quanto segue. Il ricorrente non ha nel ricorso per cassazione fornito testuale e puntuale indicazionedei fatti allegati nel ricorso al giudice del merito e de i fatti allegati innanzi alla commissione territoriale, così da dar ragione della pretesa novità dei fatti di cui al ricorso all’autorità giudiziaria e così da giustificare l ’invocata rinnovazione dell’audizione. Il ricorrente non ha nel ricorso per cassazione fornito testuale e puntuale indicazionedegli aspetti dei fatti allegati in sede amministrativa, aspetti per i quali nel ricorso al giudice del merito aveva prospettatola necessità di fornire chiarimenti. Ben vero, al riguardo nonpuò soccorrere il lapidario e generico riferimento - “periodo trascorso in Libia e chiarimenti circa il suo stato di integrazione in Italia” -che si rinviene nella rubrica del primo mezzo. Il motivo di ricorso pertantodifetta di specificità. 10. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e /o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Deduce che il tribunale, allorquandoha disconosciuto la protezione sussidiaria exlett. c) dell’art. 14 del d.lgs. n. 251/2007 , ha recepito sic et simpliciter le risultanzein inglese di “C.O.I.” reperite in “rete” tramite un semplice “ link ”. 11.Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. 12.Il tribunale innegabilmente si è avvalso di “C.O.I.” agevolmente reperibili in“rete” e di generale accesso. Nondimeno, il tribunale le ha, nella loro trasposizione in lingua italiana, vagliate e recepite criticamente e quindiin maniera congrua ed ineccepibile le ha addotte a fondamento della decisione. Del resto, questa Corte spiega che nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione (cfr. Cass. (ord.) 20.5.2020, n. 9230; Cass. (ord.) 31.5.2021, n. 15060; Cass. (ord.) 22.5.2019, n. 13897). 13.In questi termini ingiustificatamente il ricorrente prospetta che il tribunale ha disatteso la regola di cui al 1° co. dell’art. 122 cod. proc. civ., che il tribunale non gli ha consentito di conoscere le sue fonti, così menomando il suo diritto di difesa,e che il tribunale ha omesso di pronunciarsi sull’addotta violazione del principio di non-refoulementdi cui all’art. 19 t.u.i. (cfr. ricorso, pag. 7) . 14.Il Ministero dell’Interno sostanzialmente non ha svolto difese. Nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, pertanto, nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese del giudizio di legittimità. 15.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione,
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