CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 settembre 2026
Cassazione n. 25555/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ia, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] LoGiudice;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. già [OSCURATO:PERSONA] ProvinciaAgrigento, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo n.2265/2019 depositata il 08/04/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Commissione TributariaRegionale della [OSCURATO:SOCIETA] accoglieva l’appello di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e, inriforma della sentenza di primo grado, rigettava il ricorso della società LaNumero registro generale 34910/2019Numero sezionale 5637/2026Numero di raccolta generale 25555/2026Data pubblicazione 18/09/2026cartella di pagamento notificatole dalla concessionaria e i relativi attiprodromici concernenti la TARSU 2007.2. Avverso siffatta pronuncia, LFC ha proposto ricorso in cassazioneaffidandosi a 11 motivi.3. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.4. Il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. generale Luisa DeRenzis ha depositato, nel termine di legge, conclusioni scritte con cui hachiesto l’accoglimento del primo motivo del ricorso con assorbimento deirestanti.5. La ricorrente, con la memoria ex art.380 bis c.p.c., ha dichiarato dirinunciare al ricorso per intervenuta cancellazione della LFC dal [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il giudizio deve essere dichiarato estinto, avendo la ricorrenterinunciato al ricorso, per intervenuta cancellazione della LFC dal [OSCURATO:PERSONA], debitamente documentata dalla visura prodottacontestualmente alla memoria ex art.380 bis c.p.c.2. La rinuncia, d’altronde, è atto recettizio, che non richiede nemmenol’accettazione, ai fini della pronuncia d’estinzione, in quanto gliadempimenti previsti dall’articolo 390 del codice di procedura civile sonofinalizzati ad ottenere l’adesione della controparte per evitare la condannaalle spese del rinunciante (cfr. Cass. n. 2317/16, Cass. n. 27359/21 eCass. n. 10695/25).3. Essa -nel caso di specie- è stata tempestiva, giacché nel giudizio dicassazione è possibile rinunciare al ricorso, ai sensi dell’articolo 390 delcodice di procedura civile, fino alla data dell’adunanza camerale (cfr.Cass., sez. un., n. 28182/20, Cass. n. 22714/24 e Cass. n. 17520/25).4. Il giudizio, in conclusione, ricorrendo i presupposti all’uopo previstidalla legge, deve essere dichiarato estinto.Numero registro generale 34910/2019Numero sezionale 5637/2026Numero di raccolta generale 25555/2026Data pubblicazione 18/09/20265. Quanto alle spese di lite, esse vanno poste -ai sensi dell’art. 391,secondo comma, c.p.c. (vedi Cass.n.16814/2026)- a carico della parte chevi ha dato causa, ossia la ricorrente, non avendo la difesa dellacontroricorrente aderito alla rinuncia.6. Il tenore della pronuncia (di estinzione del giudizio e non di rigetto odi inammissibilità o di improcedibilità del ricorso) esclude l’applicabilitàdell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi diuna norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, in quantotale, di stretta interpretazione, di talché l’estraneità della fattispecie inesame a quella prevista dalla norma succitata esonera da ognispecificazione, al riguardo, in dispositivo (cfr. Cass. n. 19560/15, Cass. n.13408/17, Cass. n. 19071/18, Cass. n.25485/18, Cass. n. 25722/19,Cass. n. 10140/20, Cass. n. 6400/21, Cass. n. 19599/22 e Cass. n.11672/23). P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio che liquida in Euro 2.000,00 percompenso, Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generalie agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 10/09/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]