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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21376/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati (con cui sono stati dedotti l'erronea applicazione dell'art. 464-septies cod. proc. pen. nonché vizi della motivazione sull'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. e sul trattamento sanzionatorio) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagine della sentenza impugnata da 4 a 7); considerato, in particolare, che la Corte territoriale ha precisato che erano rimasti inadempiuti i punti 1, 3 e 5 del programma di messa alla prova e, dunque, poteva dirsi concretata la condizione della reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte; rilevato che nella sentenza impugnata si richiama correttamente l'orientamento di legittimità secondo cui non rilevano i motivi posti a base della condotta di allontanamento, men che meno potrebbero avere rilievo delle mere intenzioni; considerato, inoltre, che il Collegio di appello — con argomentazioni logiche e corrette — ha evidenziato che non poteva applicarsi la disciplina della particolare tenuità del fatto, principalmente a causa dei precedenti penali, che disvelavano la propensione dello stesso all'inosservanza del provvedimento dell'autorità pubblica; considerato, infine, che la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive anche in ordine al trattamento sanzionatorio (la pena è stata ridotta al minimo edittale e le attenuanti generiche non sono state riconosciute per le stesse ragioni poste a base del diniego dell'art. 131-bis cod. pen.); rilevato che con la memoria depositata il ricorrente ha reiterato le deduzioni svolte nel ricorso, sicché possono reiterarsi le argomentazioni innanzi esposte; (// ritenuto, pertanto, che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ìlo ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati (con cui sono stati dedotti l'erronea applicazione dell'art. 464-septies cod. proc. pen. nonché vizi della motivazione sull'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. e sul trattamento sanzionatorio) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagine della sentenza impugnata da 4 a 7); considerato, in particolare, che la Corte territoriale ha precisato che erano rimasti inadempiuti i punti 1, 3 e 5 del programma di messa alla prova e, dunque, poteva dirsi concretata la condizione della reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte; rilevato che nella sentenza impugnata si richiama correttamente l'orientamento di legittimità secondo cui non rilevano i motivi posti a base della condotta di allontanamento, men che meno potrebbero avere rilievo delle mere intenzioni; considerato, inoltre, che il Collegio di appello — con argomentazioni logiche e corrette — ha evidenziato che non poteva applicarsi la disciplina della particolare tenuità del fatto, principalmente a causa dei precedenti penali, che disvelavano la propensione dello stesso all'inosservanza del provvedimento dell'autorità pubblica; considerato, infine, che la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive anche in ordine al trattamento sanzionatorio (la pena è stata ridotta al minimo edittale e le attenuanti generiche non sono state riconosciute per le stesse ragioni poste a base del diniego dell'art. 131-bis cod. pen.); rilevato che con la memoria depositata il ricorrente ha reiterato le deduzioni svolte nel ricorso, sicché possono reiterarsi le argomentazioni innanzi esposte; (// ritenuto, pertanto, che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ìlo ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen
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