CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19154/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è privo della necessaria critica censoria alla sentenza impugnata risolvendosi nella generica contestazione del richiamo per relationem alla sentenza impugnata. E' sufficiente leggere pag. 2 da cui risulta che i giudici territoriali hanno espressamente valutato e disatteso le censure difensive con motivazione congrua e per nulla apparente. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione dell'art. 597 comma 5 cod.proc.pen. previa rivalutazione del giudizio di bilanciamento per effetto del riconoscimento dell'ipotesi di cui al comma 5 del d.P.R. 309 del 1990 è manifestamente infondato dal momento che la corte territoriale ha escluso con motivazione congrua (tenuto conto del peso ponderale) il fatto lieve, sicchè alcuna violazione dell'art. 597 cod.proc.pen. è prospettabile tenuto conto delle già riconosciute attenuanti generiche. Peraltro, si osserva, che l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 costituisce ipotesi autonoma di reato, sicchè la censura appare manifestamente infondata essendo escluso dal giudizio di bilanciamento l'eventuale riconoscimento dell'ipotesi lieve. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il