Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 45127/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita dei ricorsi. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il quale, dopo aver esposto i motivi salienti del ricorso, chiede l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Milano, giudicando in sede di rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione del 5 febbraio 2020, ferme le statuizioni irrevocabili in punto di responsabilità, è stata chiamata a decidere sulla sussistenza della continuazione con precedente giudicato per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con eventuale rideterminazione della pena e solo per Perrone anche dell'eventuale assorbimento delle condotte contestate come successive al 14 settembre 2007 nell'episodio del 10 settembre 2007.

Il processo ha ad oggetto cinque fattispecie associative di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, finalizzate al traffico di ingenti quantità di stupefacenti del tipo cocaina e hashish, con relativi reati fine commessi dagli associati e concernenti delitti contemplati dall'art. 73 del medesimo decreto, nonché reati contro il patrimonio e contro la disciplina delle armi, commessi da alcuni degli imputati ma non collocabili, quali reati fine, nell'ambito delle attività delle diverse associazioni, le quali, in quanto dedite al narcotraffico, erano tra loro autonome ma legate da rapporti di reciproca collaborazione.

All'udienza dinanzi alla Corte d'appello gli imputati [OSCURATO:PERSONA], Brescia, Capacchione, Mazzilli, Scrivano, Simeone e Tenca, tramite i rispettivi difensori, depositavano istanza di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen., richiesta cui il Procuratore generale presso la Corte d'appello prestava il consenso.

All'esito la Corte ha accolto la richiesta per i predetti imputati nella misura per ciascuno indicata; per [OSCURATO:PERSONA], ritenuta la continuazione tra i reati giudicati con la sentenza impugnata e quelli giudicati con la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Milano del 24.11.2011, rideterminava la pena in anni due e mesi sei di reclusione quale aumento per la continuazione sulla pena inflitta dalla Corte d'appello di Milano del 24.11.2021; per [OSCURATO:PERSONA] riteneva la sussistenza della continuazione tra i reati giudicati con la sentenza impugnata e quello giudicato con la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 17.10.2007 (irrevocabile 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]) rideterminando la pena in anni sette e mesi uno di reclusione ed Euro 39.000 di multa; per [OSCURATO:PERSONA] invece non riteneva sussistenti i presupposti per l'invocata continuazione.2.

Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori, gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]: si articola in un motivo di ricorso.

Con detto motivo deduce la violazione del divieto di reformatio in pejus rispetto agli aumenti irrogati dal giudice di primo grado per i reati satellite.

Assume, invero, che la sentenza impugnata ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti di cui al presente giudizio (cinque diversi episodi delittuosi tutti integranti l'ipotesi di reato di cui all'art. 73 d.p.r. n. 309/90) e quelli già giudicati con la sentenza della Corte d'appello di Milano del 24.11.2011) per l'effetto rideterminando la pena inflitta nel presente giudizio in anni due e mesi sei di reclusione, quindi applicando un aumento di mesi sei per ciascuno dei cinque episodi mentre la sentenza annullata aveva inflitto aumenti di pena pari ad un mese per ciascun reato satellite.

2.2. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]: si articola in un motivo di ricorso.

Con detto motivo lamenta l'erronea applicazione della legge penale nonché l'illogicità della motivazione della sentenza gravata; in particolare censura la sentenza impugnata per non aver ritenuto per il Gadaleta (come invece per [OSCURATO:PERSONA] e gli altri imputati) la continuazione tra i reati oggetto del presente processo e quelli già giudicati con sentenza della Corte di appello di Milano in data 27.10.2015 e passata in giudicato il 5.5.2016, pur trattandosi di fatti di reato accertati nell'ambito dello stesso filone di indagini (c.d. operazioni di P.G. denominate "Pavone1", "Pavone2", "Pavone3", "Pavone 4") risultando peraltro la motivazione sul punto illogica.

2.3. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA] : si articola in un motivo di ricorso.

Con detto motivo deduce la violazione dell'art. 606, comnna 1, lett. b) cod. proc. pen. ovvero l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 597 comma 4 cod.proc.pen. e 62 bis cod. pen. per avere la Corte violato il principio della reformatio in peius travalicando le statuizioni coperte dal giudicato.

Evidenzia che la Corte ha rideterminato la pena ex art.599 bis cod. proc. pen. non avvedendosi che nel giudizio di primo grado all'imputato erano state concesse le circostanze attenuanti generiche che non figurano nella determinazione della pena effettuata dalla Corte territoriale, così elidendo un elemento fondamentale del trattamento sanzionatorio di primo grado.2.4.

Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]: si articola in un motivo di ricorso.

Con detto motivo deduce la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 comma 1, lett. e); cod. proc.pen. nel punto in cui giustifica la sussistenza di un disegno criminoso unitario nell'ambito dell'attività di compravendita di sostanze stupefacenti.

Assume che la sentenza impugnata, pur emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc. pen. è incorsa in un evidente errore di motivazione, atteso che per il Tenca si fa riferimento ad un medesimo disegno criminoso nell'ambito della compravendita di stupefacenti mentre nel dispositivo si riconosce, correttamente, la continuazione con la sentenza della Corte d'appello di Milano del 22.3.2010 ove il prevenuto è stato condannato per i reati di cui ai capi 71) e 73) che riguardano reati contro il patrimonio.

2.5. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]: si articola in due motivi di ricorso.

Con il primo motivo deduce la contraddittorietà della motivazione rispetto agli atti del processo e l'illogicità della medesima in relazione al mancato assorbimento delle condotte di cessione di sostanza stupefacente comprese tra il 14.9.2007 ed il 18.9.2007 nell'episodio di acquisto della stessa sostanza del 10.9.2007 e delle condotte di cessione di sostanza stupefacente comprese tra il 21.9.2007 ed il 7.10.2007 nell'episodio di acquisto della stessa sostanza del 21.9.2007.

Rileva che dalla sentenza impugnata si evince che ciò che non ha consentito l'assorbimento delle condotte di cessione in quella di acquisto è stato il dato temporale ovvero la distanza temporale rilevata tra il momento dell'acquisto e ogni singola cessione, pur evidenziandosi la stretta contiguità temporale tra le condotte e risultando la motivazione sul punto contraddittoria rispetto agli atti processuali ed in particolare con il tenore delle intercettazioni tra Giametta e Perrone.

Con il secondo motivo deduce la mancanza e l'illogicità della motivazione in ordine alla rideterminazione della pena in mesi uno, ritenuto sussistente il vincolo di continuazione con il reato giudicato dalla sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 17.10.2007 (irrevocabile in data 8.2.2008).

Assume che la sentenza impugnata non motiva in ordine all'entità dell'aumento per la continuazione. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.1.

Esaminando partitamente i singoli ricorsi, con riguardo al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], lo stesso è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] è stato già giudicato con sentenza della Corte di appello di Milano del 24.11.2011, irrevocabile il 21.5.2013, e condannato con la riduzione per il rito ad anni diciassette di reclusione.

Nel presente giudizio Brunetti ha riportato la condanna alla pena complessiva di anni sette e mesi quattro di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa.

La Corte territoriale ha rideterminato la pena per la continuazione in anni due e mesi sei di reclusione (applicando lo stesso aumento di sei mesi per ognuno dei cinque episodi a fronte dell'aumento di mesi uno applicato in primo grado).

La censura difensiva, già oggetto di motivo di appello, è infondata.

Ed invero la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui non viola il divieto di " reformatio in peius" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore (Sez. 2, n. 50949 del 10.10.2017, Rv. 271376; Sez. 3, n. 1957 del 22.6.2017, Rv. 272072; Sez. u., n. 16206/14).

2.2. Manifestamente infondato è anche il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].

Gadaleta con sentenza del Tribunale di Milano del 22 febbraio 2018, confermata dalla sentenza della Corte d'appello di Milano del 18.1.2019, è stato condannato alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione ed Euro 36.000,00 di multa per i capi 2), e 7), tutte ipotesi di art. 73 D.P.R. 309/90 limitatamente ad alcuni episodi.

La Corte territoriale chiamata in sede di rinvio ad effettuare un nuovo giudizio in punto di applicazione o meno della richiesta continuazione tra i fatti oggetto del presente giudizio con i fatti di cui alla sentenza della Corte di appello di Milano del 27.10.2015, divenuta definitiva in data 5.5.2016, che ha accertato la responsabilità del Gadaleta in ordine al reato di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309/90 (dalla fine del 2005 all'ottobre 2006) oltre a vari episodi di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90 posti in continuazione, ha ritenuto insussistente il vincolo della continuazione.

Ebbene, giova premettere che in tema di continuazione, l'arresto del soggetto, intervenuto dopo la commissione di un reato, non è, di per sé, idoneo ad escludere la sussistenza del medesimo disegno criminoso con i reati successivamente commessi né, di conseguenza, è ostativo all'applicabilità del regime di cui all'art. 81 cod. pen. sicché è al giudice di merito che compete di verificare se, in concreto, l'arresto abbia costituito momento di frattura nella unicità del disegno criminoso e, quindi, ragione valida per escludere l'applicazione dell'istituto della continuazione (Sez. 6, n. 49868 del 6.12.2013, Giordano, Rv. 258365).

Nella fattispecie la Corte territoriale con motivazione logica ed adeguata ha correttamente posto in evidenza che i due episodi ascritti al Gadaleta nel presente procedimento sono riconducibili alla fase in cui il medesimo, successivamente all'arresto avvenuto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] venne prima condotto al carcere di Opera, poi a [OSCURATO:PERSONA] dove grazie a tale D'Aloia ed all'ausilio di una guardia carceraria, tale [OSCURATO:PERSONA], era riuscito a riorganizzare un'attività di spaccio di stupefacenti.

Tale attività, tuttavia, era del tutto fortuita in quanto legata a circostanze non prevedibili e non programmabili e caratterizzata comunque da un ruolo non di primo piano, poco compatibile quindi con il ruolo di vertice di un sodalizio criminoso riconosciuto nel precedente giudicato.

Ne deriva, pertanto, che correttamente,alla stregua di tali parametr) la Corte territoriale ha ritenuto di non poter collegare i fatti oggetto del presente procedimento con i fatti per cui era già stato giudicato.

3. Inammissibile è il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].

Ed invero, in tema di patteggiamento in appello, la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l'accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena.

Pertanto è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 9.6.2020, Coppola, Rv. 279504).

Pertanto la doglianza di parte ricorrente non traducendosi in un'ipotesi di pena illegale non può trovare ingresso.

4. Manifestamente infondato è il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].

Ed invero va rilevato che il dispositivo della sentenza impugnata per Tenca ha ritenuto la continuazione tra i reati giudicati con la sentenza impugnata e quelli giudicati con la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Milano il 22.3.2010 rideterminando la pena per i reati di cui al presente giudizio in anni uno di reclusione ed Euro 300,00 di multa quale aumento per la continuazione sulla pena inflitta con la sentenza della Corte di appello di Milano del 22.3.2010.

Se è vero, come rilevato dalla difesa dell'imputato, che nella motivazione si fa riferimento a reati posti in essere nell'ambito di un disegno criminoso unitario "nell'ambito dell'attività di compravendita di sostanze stupefacenti da ciascuno svolta" mentre l'imputato è stato condannato per i reati di cui ai capi 71) e 73) che si riferiscono a reati contro il patrimonio, è altrettanto vero che nel dispositivo l'indicazione risulta corretta.

Nella specie deve quindi farsi applicazione del principio secondo cui il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo, potendosi eliminare eventualmente la divergenza mediante ricorso alla semplice correzione dell'errore materiale della motivazione in base al combinato disposto degli artt. 547 e 130 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 19851 del 13.4.2016, Rv. 267177).

Pertanto la motivazione della sentenza impugnata va emendata nel senso che va data prevalenza a quanto disposto dal dispositivo.

5. Manifestamente infondato è il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].

Quanto alla prima censura, va premesso che la Corte territoriale, in qualità di giudice del rinvio è stata chiamata a decidere se 1) sussistono i presupposti per ritenere assorbite le condotte di acquisto/cessione di sostanze stupefacenti poste in essere da Perrone dopo il 14 settembre 2007 nell'episodio del 10 settembre 2007; 2) se sia possibile riconoscere il vincolo della continuazione fra i reati accertati nell'odierno giudizio ed il reato di cui alla sentenza del Tribunale di Milano n. 10623 del 17 ottobre 2007.che ha stabilito che in data 10.10.2007 Perrone aveva ceduto un quantitativo di cocaina a tale Totta ed in seguito ad una perquisizione in casa era in possesso di un bilancino di precisione e di un quantitativo di hashish.Tutto ciò premesso la Corte ha fatto corretta applicazione del principio secondo il quale in materia di stupefacenti, l'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 ha natura giuridica di norma a più fattispecie, con la conseguenza che, da un lato, il reato è configurabile allorché il soggetto abbia posto in essere anche una sola delle condotte ivi previste, dall'altro, deve escludersi il concorso formale di reati quando un unico fatto concreto integri contestualmente più azioni tipiche alternative previste dalla norma, poste in essere senza apprezzabile soluzione di continuità dallo stesso soggetto ed aventi come oggetto materiale la medesima sostanza stupefacente (Sez. 3, n. 7404 del 15/01/2015, Righetti, Rv. 262421; Sez. 4, n. 109 del 28/11/2018 - dep. 2019, Torre, Rv. 275075).

Con riferimento alle condotte di cessione di sostanza stupefacente comprese tra il 14.9.2007 e il 18.9.2007 si è rilevata la mancanza del requisito della contiguità temporale rispetto all'episodio di acquisto della stessa sostanza del 10.9.2007, essendo decorsi almeno 4 giorni tra l'acquisto e la cessione.

Con riferimento invece alle cessioni di sostanza stupefacente comprese tra il 21.9.2007 e il 7.10.2007 e l'episodio di acquisto della stessa sostanza del 21.9.2007 si è esclusa in punto di fatte l'identità della sostanza stupefacente acquistata e ceduta.

Il secondo motivo è del pari manifestamente infondato.

Ed invero in tema di determinazione della pena nel reato continuato, pur sussistendo in linea di principio/ l'obbligo di dar conto delle ragioni della quantificazione dell'aumento di pena per il reato meno grave, tuttavia per il giudice del rinvio non sussiste un obbligo di specifica motivazione per l'aumento di pena operato in relazione al reato- satellite, qualora l'entità di detto aumento sia alquanto modesta rispetto alla pena già inflitta (Sez. 5, n. 20803 del 26.2.2018; ; Sez.

III, 15 gennaio 2018, n. 1446, ivi, n. 271830; Sez.

VI, 28 settembre 2016, n. 48009, ivi, n. 268131; Sez.

II, 22 marzo 2017, n. 18944, ivi, n. 270361; Sez.

III, 2 dicembre 2016, n. 44931,).

Nel caso de quo, vista la modesta entità dell'aumento (1 mese ) al cospetto della pena inflitta dalla torte di appello, nessun obbligo motivazionale spettava, dunque, alla corte d'appello.

3. I ricorsi, conseguentemente, devono essere dichiarati inammissibili e alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita dei ricorsi. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il quale, dopo aver esposto i motivi salienti del ricorso, chiede l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Milano, giudicando in sede di rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione del 5 febbraio 2020, ferme le statuizioni irrevocabili in punto di responsabilità, è stata chiamata a decidere sulla sussistenza della continuazione con precedente giudicato per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con eventuale rideterminazione della pena e solo per Perrone anche dell'eventuale assorbimento delle condotte contestate come successive al 14 settembre 2007 nell'episodio del 10 settembre 2007. Il processo ha ad oggetto cinque fattispecie associative di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, finalizzate al traffico di ingenti quantità di stupefacenti del tipo cocaina e hashish, con relativi reati fine commessi dagli associati e concernenti delitti contemplati dall'art. 73 del medesimo decreto, nonché reati contro il patrimonio e contro la disciplina delle armi, commessi da alcuni degli imputati ma non collocabili, quali reati fine, nell'ambito delle attività delle diverse associazioni, le quali, in quanto dedite al narcotraffico, erano tra loro autonome ma legate da rapporti di reciproca collaborazione. All'udienza dinanzi alla Corte d'appello gli imputati [OSCURATO:PERSONA], Brescia, Capacchione, Mazzilli, Scrivano, Simeone e Tenca, tramite i rispettivi difensori, depositavano istanza di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen., richiesta cui il Procuratore generale presso la Corte d'appello prestava il consenso. All'esito la Corte ha accolto la richiesta per i predetti imputati nella misura per ciascuno indicata; per [OSCURATO:PERSONA], ritenuta la continuazione tra i reati giudicati con la sentenza impugnata e quelli giudicati con la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Milano del 24.11.2011, rideterminava la pena in anni due e mesi sei di reclusione quale aumento per la continuazione sulla pena inflitta dalla Corte d'appello di Milano del 24.11.2021; per [OSCURATO:PERSONA] riteneva la sussistenza della continuazione tra i reati giudicati con la sentenza impugnata e quello giudicato con la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 17.10.2007 (irrevocabile 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]) rideterminando la pena in anni sette e mesi uno di reclusione ed Euro 39.000 di multa; per [OSCURATO:PERSONA] invece non riteneva sussistenti i presupposti per l'invocata continuazione.2. Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori, gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]: si articola in un motivo di ricorso. Con detto motivo deduce la violazione del divieto di reformatio in pejus rispetto agli aumenti irrogati dal giudice di primo grado per i reati satellite. Assume, invero, che la sentenza impugnata ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti di cui al presente giudizio (cinque diversi episodi delittuosi tutti integranti l'ipotesi di reato di cui all'art. 73 d.p.r. n. 309/90) e quelli già giudicati con la sentenza della Corte d'appello di Milano del 24.11.2011) per l'effetto rideterminando la pena inflitta nel presente giudizio in anni due e mesi sei di reclusione, quindi applicando un aumento di mesi sei per ciascuno dei cinque episodi mentre la sentenza annullata aveva inflitto aumenti di pena pari ad un mese per ciascun reato satellite. 2.2. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]: si articola in un motivo di ricorso. Con detto motivo lamenta l'erronea applicazione della legge penale nonché l'illogicità della motivazione della sentenza gravata; in particolare censura la sentenza impugnata per non aver ritenuto per il Gadaleta (come invece per [OSCURATO:PERSONA] e gli altri imputati) la continuazione tra i reati oggetto del presente processo e quelli già giudicati con sentenza della Corte di appello di Milano in data 27.10.2015 e passata in giudicato il 5.5.2016, pur trattandosi di fatti di reato accertati nell'ambito dello stesso filone di indagini (c.d. operazioni di P.G. denominate "Pavone1", "Pavone2", "Pavone3", "Pavone 4") risultando peraltro la motivazione sul punto illogica. 2.3. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA] : si articola in un motivo di ricorso. Con detto motivo deduce la violazione dell'art. 606, comnna 1, lett. b) cod. proc. pen. ovvero l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 597 comma 4 cod.proc.pen. e 62 bis cod. pen. per avere la Corte violato il principio della reformatio in peius travalicando le statuizioni coperte dal giudicato. Evidenzia che la Corte ha rideterminato la pena ex art.599 bis cod. proc. pen. non avvedendosi che nel giudizio di primo grado all'imputato erano state concesse le circostanze attenuanti generiche che non figurano nella determinazione della pena effettuata dalla Corte territoriale, così elidendo un elemento fondamentale del trattamento sanzionatorio di primo grado.2.4. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]: si articola in un motivo di ricorso. Con detto motivo deduce la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 comma 1, lett. e); cod. proc.pen. nel punto in cui giustifica la sussistenza di un disegno criminoso unitario nell'ambito dell'attività di compravendita di sostanze stupefacenti. Assume che la sentenza impugnata, pur emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc. pen. è incorsa in un evidente errore di motivazione, atteso che per il Tenca si fa riferimento ad un medesimo disegno criminoso nell'ambito della compravendita di stupefacenti mentre nel dispositivo si riconosce, correttamente, la continuazione con la sentenza della Corte d'appello di Milano del 22.3.2010 ove il prevenuto è stato condannato per i reati di cui ai capi 71) e 73) che riguardano reati contro il patrimonio. 2.5. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]: si articola in due motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce la contraddittorietà della motivazione rispetto agli atti del processo e l'illogicità della medesima in relazione al mancato assorbimento delle condotte di cessione di sostanza stupefacente comprese tra il 14.9.2007 ed il 18.9.2007 nell'episodio di acquisto della stessa sostanza del 10.9.2007 e delle condotte di cessione di sostanza stupefacente comprese tra il 21.9.2007 ed il 7.10.2007 nell'episodio di acquisto della stessa sostanza del 21.9.2007. Rileva che dalla sentenza impugnata si evince che ciò che non ha consentito l'assorbimento delle condotte di cessione in quella di acquisto è stato il dato temporale ovvero la distanza temporale rilevata tra il momento dell'acquisto e ogni singola cessione, pur evidenziandosi la stretta contiguità temporale tra le condotte e risultando la motivazione sul punto contraddittoria rispetto agli atti processuali ed in particolare con il tenore delle intercettazioni tra Giametta e Perrone. Con il secondo motivo deduce la mancanza e l'illogicità della motivazione in ordine alla rideterminazione della pena in mesi uno, ritenuto sussistente il vincolo di continuazione con il reato giudicato dalla sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 17.10.2007 (irrevocabile in data 8.2.2008). Assume che la sentenza impugnata non motiva in ordine all'entità dell'aumento per la continuazione. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.1. Esaminando partitamente i singoli ricorsi, con riguardo al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], lo stesso è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] è stato già giudicato con sentenza della Corte di appello di Milano del 24.11.2011, irrevocabile il 21.5.2013, e condannato con la riduzione per il rito ad anni diciassette di reclusione. Nel presente giudizio Brunetti ha riportato la condanna alla pena complessiva di anni sette e mesi quattro di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa. La Corte territoriale ha rideterminato la pena per la continuazione in anni due e mesi sei di reclusione (applicando lo stesso aumento di sei mesi per ognuno dei cinque episodi a fronte dell'aumento di mesi uno applicato in primo grado). La censura difensiva, già oggetto di motivo di appello, è infondata. Ed invero la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui non viola il divieto di " reformatio in peius" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore (Sez. 2, n. 50949 del 10.10.2017, Rv. 271376; Sez. 3, n. 1957 del 22.6.2017, Rv. 272072; Sez. u., n. 16206/14). 2.2. Manifestamente infondato è anche il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Gadaleta con sentenza del Tribunale di Milano del 22 febbraio 2018, confermata dalla sentenza della Corte d'appello di Milano del 18.1.2019, è stato condannato alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione ed Euro 36.000,00 di multa per i capi 2), e 7), tutte ipotesi di art. 73 D.P.R. 309/90 limitatamente ad alcuni episodi. La Corte territoriale chiamata in sede di rinvio ad effettuare un nuovo giudizio in punto di applicazione o meno della richiesta continuazione tra i fatti oggetto del presente giudizio con i fatti di cui alla sentenza della Corte di appello di Milano del 27.10.2015, divenuta definitiva in data 5.5.2016, che ha accertato la responsabilità del Gadaleta in ordine al reato di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309/90 (dalla fine del 2005 all'ottobre 2006) oltre a vari episodi di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90 posti in continuazione, ha ritenuto insussistente il vincolo della continuazione. Ebbene, giova premettere che in tema di continuazione, l'arresto del soggetto, intervenuto dopo la commissione di un reato, non è, di per sé, idoneo ad escludere la sussistenza del medesimo disegno criminoso con i reati successivamente commessi né, di conseguenza, è ostativo all'applicabilità del regime di cui all'art. 81 cod. pen. sicché è al giudice di merito che compete di verificare se, in concreto, l'arresto abbia costituito momento di frattura nella unicità del disegno criminoso e, quindi, ragione valida per escludere l'applicazione dell'istituto della continuazione (Sez. 6, n. 49868 del 6.12.2013, Giordano, Rv. 258365). Nella fattispecie la Corte territoriale con motivazione logica ed adeguata ha correttamente posto in evidenza che i due episodi ascritti al Gadaleta nel presente procedimento sono riconducibili alla fase in cui il medesimo, successivamente all'arresto avvenuto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] venne prima condotto al carcere di Opera, poi a [OSCURATO:PERSONA] dove grazie a tale D'Aloia ed all'ausilio di una guardia carceraria, tale [OSCURATO:PERSONA], era riuscito a riorganizzare un'attività di spaccio di stupefacenti. Tale attività, tuttavia, era del tutto fortuita in quanto legata a circostanze non prevedibili e non programmabili e caratterizzata comunque da un ruolo non di primo piano, poco compatibile quindi con il ruolo di vertice di un sodalizio criminoso riconosciuto nel precedente giudicato. Ne deriva, pertanto, che correttamente,alla stregua di tali parametr) la Corte territoriale ha ritenuto di non poter collegare i fatti oggetto del presente procedimento con i fatti per cui era già stato giudicato. 3. Inammissibile è il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Ed invero, in tema di patteggiamento in appello, la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l'accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena. Pertanto è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 9.6.2020, Coppola, Rv. 279504). Pertanto la doglianza di parte ricorrente non traducendosi in un'ipotesi di pena illegale non può trovare ingresso. 4. Manifestamente infondato è il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Ed invero va rilevato che il dispositivo della sentenza impugnata per Tenca ha ritenuto la continuazione tra i reati giudicati con la sentenza impugnata e quelli giudicati con la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Milano il 22.3.2010 rideterminando la pena per i reati di cui al presente giudizio in anni uno di reclusione ed Euro 300,00 di multa quale aumento per la continuazione sulla pena inflitta con la sentenza della Corte di appello di Milano del 22.3.2010. Se è vero, come rilevato dalla difesa dell'imputato, che nella motivazione si fa riferimento a reati posti in essere nell'ambito di un disegno criminoso unitario "nell'ambito dell'attività di compravendita di sostanze stupefacenti da ciascuno svolta" mentre l'imputato è stato condannato per i reati di cui ai capi 71) e 73) che si riferiscono a reati contro il patrimonio, è altrettanto vero che nel dispositivo l'indicazione risulta corretta. Nella specie deve quindi farsi applicazione del principio secondo cui il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo, potendosi eliminare eventualmente la divergenza mediante ricorso alla semplice correzione dell'errore materiale della motivazione in base al combinato disposto degli artt. 547 e 130 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 19851 del 13.4.2016, Rv. 267177). Pertanto la motivazione della sentenza impugnata va emendata nel senso che va data prevalenza a quanto disposto dal dispositivo. 5. Manifestamente infondato è il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alla prima censura, va premesso che la Corte territoriale, in qualità di giudice del rinvio è stata chiamata a decidere se 1) sussistono i presupposti per ritenere assorbite le condotte di acquisto/cessione di sostanze stupefacenti poste in essere da Perrone dopo il 14 settembre 2007 nell'episodio del 10 settembre 2007; 2) se sia possibile riconoscere il vincolo della continuazione fra i reati accertati nell'odierno giudizio ed il reato di cui alla sentenza del Tribunale di Milano n. 10623 del 17 ottobre 2007.che ha stabilito che in data 10.10.2007 Perrone aveva ceduto un quantitativo di cocaina a tale Totta ed in seguito ad una perquisizione in casa era in possesso di un bilancino di precisione e di un quantitativo di hashish.Tutto ciò premesso la Corte ha fatto corretta applicazione del principio secondo il quale in materia di stupefacenti, l'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 ha natura giuridica di norma a più fattispecie, con la conseguenza che, da un lato, il reato è configurabile allorché il soggetto abbia posto in essere anche una sola delle condotte ivi previste, dall'altro, deve escludersi il concorso formale di reati quando un unico fatto concreto integri contestualmente più azioni tipiche alternative previste dalla norma, poste in essere senza apprezzabile soluzione di continuità dallo stesso soggetto ed aventi come oggetto materiale la medesima sostanza stupefacente (Sez. 3, n. 7404 del 15/01/2015, Righetti, Rv. 262421; Sez. 4, n. 109 del 28/11/2018 - dep. 2019, Torre, Rv. 275075). Con riferimento alle condotte di cessione di sostanza stupefacente comprese tra il 14.9.2007 e il 18.9.2007 si è rilevata la mancanza del requisito della contiguità temporale rispetto all'episodio di acquisto della stessa sostanza del 10.9.2007, essendo decorsi almeno 4 giorni tra l'acquisto e la cessione. Con riferimento invece alle cessioni di sostanza stupefacente comprese tra il 21.9.2007 e il 7.10.2007 e l'episodio di acquisto della stessa sostanza del 21.9.2007 si è esclusa in punto di fatte l'identità della sostanza stupefacente acquistata e ceduta. Il secondo motivo è del pari manifestamente infondato. Ed invero in tema di determinazione della pena nel reato continuato, pur sussistendo in linea di principio/ l'obbligo di dar conto delle ragioni della quantificazione dell'aumento di pena per il reato meno grave, tuttavia per il giudice del rinvio non sussiste un obbligo di specifica motivazione per l'aumento di pena operato in relazione al reato- satellite, qualora l'entità di detto aumento sia alquanto modesta rispetto alla pena già inflitta (Sez. 5, n. 20803 del 26.2.2018; ; Sez. III, 15 gennaio 2018, n. 1446, ivi, n. 271830; Sez. VI, 28 settembre 2016, n. 48009, ivi, n. 268131; Sez. II, 22 marzo 2017, n. 18944, ivi, n. 270361; Sez. III, 2 dicembre 2016, n. 44931,). Nel caso de quo, vista la modesta entità dell'aumento (1 mese ) al cospetto della pena inflitta dalla torte di appello, nessun obbligo motivazionale spettava, dunque, alla corte d'appello. 3. I ricorsi, conseguentemente, devono essere dichiarati inammissibili e alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00 ciascuno. P.Q.M. Dic