Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 31 ottobre 1973

Cassazione n. 35461/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/10/1973, 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/10/1975, 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/10/1987, avverso l'ordinanza del 25/02/2022 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Domenico A.R.

Seccia, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Si premette che il Collegio ha respinto la richiesta di rinvio per legittimo impedimento avanzata dal difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], in quanto priva di ogni documentazione a corredo nonostante la stessa istanza fosse stata inviata il 12 luglio 2022, sicché il difensore avrebbe avuto tutto il tempo di integrare la sua richiesta. 2.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in sede di riesame di misure cautelari reali, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del medesimo Tribunale il 10/11 gennaio del 2022, avente ad oggetto la somma di danaro di 210 mila euro, orologi Rolex, altri beni di valore e di lusso di pelletteria, nonché apparecchiature elettroniche ed informatiche atte ad eludere le intercettazioni.

I ricorrenti sono indagati per i reati di riciclaggio, ricettazione, uso di apparecchiature atte ad interferire su intercettazioni, falsificazione di dati legati ad attività di intermediazione finanziaria, contraffazione di sigilli, ed i soli Scognamiglio e Spinola anche di evasione fiscale.

3. Ricorrono per cassazione gli indagati, con unico atto, deducendo violazione di legge per non avere il Tribunale tenuto conto di quanto documentato dalla difesa a proposito del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] UAB, cui erano interessati i ricorrenti a vario titolo, era un Istituto di moneta elettronica con sede legale in Lituania regolarmente autorizzato a svolgere la sua attività finanziaria con licenza rilasciata dalla Banca della Lituania ed autorizzato ad operare in regime di libera prestazione di servizi in 29 paesi dell'Unione Europea ed anche in Italia, sicché sarebbe stata esclusa dagli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2007 secondo quanto indicato dall'art. 3, comma 2, del medesimo decreto e non sussisterebbe il fumus del reato di cui all'art. 55, commi 1 e 2, del decreto e del reato di riciclaggio in quanto la società avrebbe agito nel rispetto delle norme lituane.

Il Tribunale non si sarebbe neanche confrontato con il contenuto della memoria difensiva siccome volto ad evidenziare la liceità di alcune operazioni invece ritenute di riciclaggio nel provvedimento impugnato, tenuto conto che ogni operazione sarebbe stata regolarmente comunicata alle autorità lituane di competenza, come documentato dalla difesa sia pure attraverso un documento in lingua straniera poi tradotto in quella italiana ed allegato al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato.

1.1. Deve premettersi che, secondo l'art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (tra le tante, ity sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, conforme a Sez.U, n. 5876 del 2004, Bevilacqua).

La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argonnentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U. n.25932 del 2008, Ivanov).

2. Nel caso in esame, i ricorrenti non tengono conto del fatto che il Tribunale ha specificamente sottolineato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva revocato ogni licenza alla [OSCURATO:PERSONA] UAB con provvedimento precedente al decreto di sequestro preventivo emesso nel presente procedimento.

Dal che, l'impossibilità di ritenere - anche a voler seguire, per ipotesi, la tesi difensiva - che la società fosse in regola con le norme dello stato estero; senza tenere conto del fatto che l'ordinanza impugnata ha ampiamente argomentato sulla circostanza che la società in discorso operava in sinergia con altre compagini societarie del tutto prive di legittimità.

Più in generale, i ricorrenti non tengono conto del fatto che il sequestro è sorretto da una serie di elementi individuanti la sussistenza del fumus commissi delicti dei reati contestati indipendentemente dalla questione giuridica in ordine alla legittimità dell'operato della [OSCURATO:PERSONA] UAB quale società finanziaria lituana.

Ci si riferisce alle operazioni di riciclaggio specificamente indicate a fg. 7 del provvedimento impugnato, non avendo il Tribunale potuto valorizzare, a conforto della opposta tesi difensiva, un documento in lingua straniera privo di data, la cui traduzione successiva al provvedimento impugnato non può essere tenuta in conto in questa sede ma semmai potrà formare oggetto di nuova domanda cautelare.

In particolare, rimangono indenni da ogni critica difensiva e da ogni riferimento in ricorso, le attività, ritenute illecite per le ragioni indicate nel provvedimento impugnato, di ricettazione di beni non legati all'esercizio di attività finanziarie on line, quali le condotte inerenti al possesso della cospicua somma di danaro pari ad oltre 200.000 euro (tenuto conto delle modalità di occultamento, delle condotte dello Scognamiglio anche in materia di evasione fiscale totale, pure contestate e dell'assenza di giustificazioni), di possesso altrettanto non giustificato degli orologi Rolex e degli altri beni di pregio indicati nel decreto di sequestro, dell'utilizzo di apparecchiature idonee a schermare le intercettazioni, del possesso di timbri contraffatti.

Nel che si evidenzia la genericità del ricorso.Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 13.07.2022.

Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/10/1973, 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/10/1975, 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/10/1987, avverso l'ordinanza del 25/02/2022 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Domenico A.R. Seccia, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Si premette che il Collegio ha respinto la richiesta di rinvio per legittimo impedimento avanzata dal difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], in quanto priva di ogni documentazione a corredo nonostante la stessa istanza fosse stata inviata il 12 luglio 2022, sicché il difensore avrebbe avuto tutto il tempo di integrare la sua richiesta. 2.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in sede di riesame di misure cautelari reali, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del medesimo Tribunale il 10/11 gennaio del 2022, avente ad oggetto la somma di danaro di 210 mila euro, orologi Rolex, altri beni di valore e di lusso di pelletteria, nonché apparecchiature elettroniche ed informatiche atte ad eludere le intercettazioni. I ricorrenti sono indagati per i reati di riciclaggio, ricettazione, uso di apparecchiature atte ad interferire su intercettazioni, falsificazione di dati legati ad attività di intermediazione finanziaria, contraffazione di sigilli, ed i soli Scognamiglio e Spinola anche di evasione fiscale. 3. Ricorrono per cassazione gli indagati, con unico atto, deducendo violazione di legge per non avere il Tribunale tenuto conto di quanto documentato dalla difesa a proposito del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] UAB, cui erano interessati i ricorrenti a vario titolo, era un Istituto di moneta elettronica con sede legale in Lituania regolarmente autorizzato a svolgere la sua attività finanziaria con licenza rilasciata dalla Banca della Lituania ed autorizzato ad operare in regime di libera prestazione di servizi in 29 paesi dell'Unione Europea ed anche in Italia, sicché sarebbe stata esclusa dagli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2007 secondo quanto indicato dall'art. 3, comma 2, del medesimo decreto e non sussisterebbe il fumus del reato di cui all'art. 55, commi 1 e 2, del decreto e del reato di riciclaggio in quanto la società avrebbe agito nel rispetto delle norme lituane. Il Tribunale non si sarebbe neanche confrontato con il contenuto della memoria difensiva siccome volto ad evidenziare la liceità di alcune operazioni invece ritenute di riciclaggio nel provvedimento impugnato, tenuto conto che ogni operazione sarebbe stata regolarmente comunicata alle autorità lituane di competenza, come documentato dalla difesa sia pure attraverso un documento in lingua straniera poi tradotto in quella italiana ed allegato al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Deve premettersi che, secondo l'art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (tra le tante, ity sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, conforme a Sez.U, n. 5876 del 2004, Bevilacqua). La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argonnentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U. n.25932 del 2008, Ivanov). 2. Nel caso in esame, i ricorrenti non tengono conto del fatto che il Tribunale ha specificamente sottolineato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva revocato ogni licenza alla [OSCURATO:PERSONA] UAB con provvedimento precedente al decreto di sequestro preventivo emesso nel presente procedimento. Dal che, l'impossibilità di ritenere - anche a voler seguire, per ipotesi, la tesi difensiva - che la società fosse in regola con le norme dello stato estero; senza tenere conto del fatto che l'ordinanza impugnata ha ampiamente argomentato sulla circostanza che la società in discorso operava in sinergia con altre compagini societarie del tutto prive di legittimità. Più in generale, i ricorrenti non tengono conto del fatto che il sequestro è sorretto da una serie di elementi individuanti la sussistenza del fumus commissi delicti dei reati contestati indipendentemente dalla questione giuridica in ordine alla legittimità dell'operato della [OSCURATO:PERSONA] UAB quale società finanziaria lituana. Ci si riferisce alle operazioni di riciclaggio specificamente indicate a fg. 7 del provvedimento impugnato, non avendo il Tribunale potuto valorizzare, a conforto della opposta tesi difensiva, un documento in lingua straniera privo di data, la cui traduzione successiva al provvedimento impugnato non può essere tenuta in conto in questa sede ma semmai potrà formare oggetto di nuova domanda cautelare. In particolare, rimangono indenni da ogni critica difensiva e da ogni riferimento in ricorso, le attività, ritenute illecite per le ragioni indicate nel provvedimento impugnato, di ricettazione di beni non legati all'esercizio di attività finanziarie on line, quali le condotte inerenti al possesso della cospicua somma di danaro pari ad oltre 200.000 euro (tenuto conto delle modalità di occultamento, delle condotte dello Scognamiglio anche in materia di evasione fiscale totale, pure contestate e dell'assenza di giustificazioni), di possesso altrettanto non giustificato degli orologi Rolex e degli altri beni di pregio indicati nel decreto di sequestro, dell'utilizzo di apparecchiature idonee a schermare le intercettazioni, del possesso di timbri contraffatti. Nel che si evidenzia la genericità del ricorso.Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 13.07.2022. Il Consigliere estensore Il P
Decreto Cassazione n. 35461/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris