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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 novembre 2018

Cassazione n. 19976/2023

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3378/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] degli Scipioni 268-A pressolo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , PAOLOGIUDICI; -ricorrente - contro Ric. 2019n. 03378 sez.

S3 - ud. 1 6 - 0 3 - 20 23 -2- [OSCURATO:PERSONA] in persona dell’amministratore unico e l egale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 165 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all’avvocatoRENZO CARNAZZI ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1738/2018 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 13/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal cons. dott.ssa ANTONIETTASCRIMA. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo, [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’impresa individuale “Marilyn di [OSCURATO:PERSONA]”, per sentir dichiarare la risoluzione del cont ratto stipulato tra le parti in data 13 novembre 2009 per inadempimento della convenuta e per sentir condannare quest’ultima al rimborso delle spese sostenute, alla restituzione del bonus versatole e al risarcimento dei danni.

La società attrice, a sostegno della proposta domanda , rappresentò che : a) con il già indicato c ontratto , avente durata quadriennale, si sarebbe obbligata a installare, nell’attività commerciale della convenuta, quattro apparecchi di intrattenimento a premi, a curarne la manutenzione e la verifica periodica di corretto funzionamento nonché a versare all’erario le imposte gravanti sull’utilizzo di tali apparecchiature mentre la convenuta si sarebbe obbligata a non spostare dette apparecchiature senza il consenso dell’attrice e a non installarne altre similari; b) le parti avrebbero pattuito di suddividere gli incassi provenienti dall’utilizzo delle apparecchiature nella misura del 50% ciascuna; c) l’attrice avrebbe Ric. 2019n. 03378 sez.

S3 - ud. 1 6 - 0 3 - 20 23 -3- versato alla convenuta la somma di euro 4.000,00 a titolo di bonus; d) nel mese di settembre 2011 l’attrice era venuta a sapere c he la convenuta avrebbe avuto trattative in corso con [OSCURATO:PERSONA] per la cessione del suo esercizio [OSCURATO:PERSONA] e, in vista di tale cession e , l’attrice avrebbe fatto presente, sia alla cedente che alla cessionaria, dell’esistenza del già ricordato contratto e dell’obbligo di subentro di cui al punto 4h ma che queste ultime avrebbero convenuto,in deroga a tale pattuizione, che l a cessionaria non sarebbe suben trat a nei contratti stipulati in precedenza dalla cedente, ivi compreso quello in corso con l’attrice; e) [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. sarebbe stata pertanto costretta a provvedere al ritiro delle apparecchiature di sua proprietà e a promuovere il presente giudizio.

Si costituì la convenuta chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande formulate ex adverso e, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’inadempimento contrattuale della società attrice e la condanna della stessa al versamento di euro 12.000,00,deducendo che: a) l’obbligazione posta a suo carico con il contratto sottoscritto il 13 settembre 2009 sarebbe consistita nella comunica zione dello stesso contratto alla cessionaria; b) avrebbe dimostrato l’adempimento di tale obbligo, evidenziando che la Fenili avrebbe avuto conoscenza del contratto in parola con comunicazione del 28 settembre 2011, prima della cessione dell’attività commerciale intervenuta il 5 ottobre 2011; c) l’attrice non avrebbe adempiuto la sua obbligazione principale di cui all’art. 1 del contratto inter partes , avendo consegnato non quattro ma tre apparecchiature, il che le avrebbe procurato un mancato guadagno pari ad un terzo di quello percepito nel periodo tra il 17 settembre 2009 e il 5 ottobre 2011, quantificato ineuro 12.000,00.

Ric. 2019n. 03378 sez.

S3 - ud. 1 6 - 0 3 - 20 23 -4- Il Tribunale adito, con sente nza n. 3089/2015, accolse la domanda attorea e, dichiarato l’inadempimento d e lla convenuta , condannò quest’ultima al pagamento, in favore dell’attrice, della somma di euro 40.680,57, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo; accolse, inoltre , la domanda riconvenzionale e condannò l’attrice al pagamento, in favore della convenuta, della somma di euro 12.000,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo, a titolo di risarcimento del danno; compensando tra loro tali poste creditori e , condannò [OSCURATO:PERSONA] a versare alla società attrice l’importo di euro 28.680, 57, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo,e alle spese di giudizio.

Tale sentenzavenne appellata dalla Daleffi che reiterò le richieste già avanzatein primo grado.

La società appellata si costituì chiedendo il rigetto del gravame e la conferma integrale della decisioneimpugnata.

La Corte di appello di Brescia, con sentenza n. 1738/2018, pubblicata in data 13 novembre 2018, accolse il gravame solo in punto di addebito delle spese di lite e, tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti, compensò per un terzo le spese di entrambi i gradi del giudiziodi merito, che, quanto ai restanti due terzi, pose a carico dellaDaleffi.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unicomotivo e illustrato da memoria.

LaBana Giochi S.r.l. ha resistito con controricorso .

Il P.M. non ha depositato le sue conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.È preliminare la verifica della procedibilità del ricorso.

2. Si evidenzia al riguardo che la parte ricorrente ha dichiarato in ricorso che la sentenza impugnata in questa se de sarebbe stata Ric. 2019n. 03378 sez.

S3 - ud. 1 6 - 0 3 - 20 23 -5- pubblicata in data 13 novembre 2018 e sarebbe stata notificata in data 21 novembre 201 8 , ma ha depositato, nei termini indicati dall'art. 369, primo comma, c.p.c., solo copia della sentenza, priva della relazione di notificazione (ovvero d elle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC).

Va pure rilevato che alla produzione di tale documentazione non ha provveduto anche la controparte (Cass., ord., 22/07/2019, n. 19695), né il ricorso risulta notificato entro gg. 60 dalla pubblicazione del provvedimento impugnato, essendo la notifica dello stesso stata effettuata il 18 gennaio 20 19 (Cass., 10/07/2013, n. 17066; Cass., ord., 22/09/2015, n. 18645).

2.1. Va, quindi, preliminarmente dichiarata l’improcedibilità del ricorso, non avendo nessuna delle parti provveduto al deposito di copia autentica con la relata di notifica dellasentenza impugnata.

3. Si evidenzia, per mera completezza, che il ricorso sarebbe comunque inammissibile.

3.1. La ricorrente con l ’unico motivo lamenta , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

« Vio l azione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1366 c.c.», sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che il contratto stipulato tra le parti in data 13 novembre 2009 pr e ved esse espressamente , a carico di [OSCURATO:PERSONA], al punto 4h , non s olo l’obbligo di comunicare in forma scritta ai propri aventi causa l’esistenza del già indicato contratto ma anche l’ulteriore obbligo di rendere vincolante tale contratto nei confronti della cessionaria.

Ad a vviso della ricorrente la Corte di merito avre bbe «inammissibilmente dilatato il contenuto negoziale espressamente pattuito tra le parti, e che si evince chiaramente dall’esame della Ric. 2019n. 03378 sez.

S3 - ud. 1 6 - 0 3 - 20 23 -6- clausola contrattuale, individuando a carico della ricorrente un obbligo diverso e ulteriore rispetto a quello espressamente contemplato nel contratto»; inoltre, avrebbe «fondato la sua errata interpretazione anche sulla base di quanto contenuto nellamissiva del 26 novembre 2011 la quale ... non contiene la comune intenzione delle parti ma riporta esclusivamente l’interpretazione che [OSCURATO:PERSONA] srl ha dato al contratto in essere tra le parti».

Sostienela ricorrente che, ai sensi dell’art. 1362, primo comma, c.c. occorre, nell’interpretare il contratto, aver riguardo alla comune intenzione delle parti e non già all’intenzione di uno soltanto dei contraenti e che nella specie dalla corrispondenza intercorsa tra le parti risulterebbe chiaramente che«la volontà di Elisetta D aleffe non era certamente quella di ritenersi anche obbligata a vincolare la cessionaria al subentro nel rapporto contrattuale in essere con la resistente anche perché tale previsione sarebbe stata, in concreto, inattuabile, per la ricorrente».

Inoltre, la Corte te r ritoriale avrebbe anche violato l’art. 1366 c.c. secondo cui il contratto deve essere interpretato secondo buona « ossia avrebbe dovuto analizzare le espressioni usate dalle par ti contraenti stabilendo quale fosse il significato obiettivo sul quale le stesse, in relazione alle circostanze concrete, avrebbero potuto e dovuto fare ragionevole affidamento, ricercandone così la comune intenzione, senza sovrapporre una propria soggettiva opinione all’effettiva volontà dei contraenti», il che non sarebbe «avvenuto nella specie, poiché nonostante il chiaro dato letterale e la più volte manifestata volontà di [OSCURATO:PERSONA] successivamente alla stipula del contratto, la corte di appello ha dilato il contenuto negoziale sancendo che a carico della ricorrente vi sarebbe stato anche l’onere di rendere obbligatorio il contratto in Ric. 2019n. 03378 sez.

S3 - ud. 1 6 - 0 3 - 20 23 -7- essere con [OSCURATO:PERSONA] srl nei confronti della cessionaria, oltre a quello di comunicarne l’esistenza».

3.2. Il motivo sarebbe – come già evidenziato - comunque inammissibile per un duplice ordine di ragioni: a) da un lato, non rispetta l’art. 366, n. 6, c.p.c., in quanto, in relazione ai due documenti su cui si fonda, e cioè il contratto inter partes e la raccomandata del 26 settembre 2011, non ne viene indicata la “localizzazion e ” in questo giudizio di legittimità e, per quanto riguarda il detto contratto, anche in relazione al giudizio di merito; b) dall’altro lato, il motivo non spiega come e perché sarebbero stati violati i criteri ermeneutici invocati, risolvendosi, in sostanza, l’illustrazione del m ezz o nella mera prospettazion e di una diversa esegesi possibile, svolta, pera l tr o , in termini meramente apoditti ci, laddove la lettura della sentenza impugnata rende, in ogni caso, pienamente plausibile l’interpretazioneoperata dalla Corte territoriale (Cass., 28/11/2017, n. 28319; Cass., ord., 9/04/2021, n. 9461).

4. Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

5. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dellaricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13(Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315) P.Q.M.

Ric. 2019n. 03378 sez.

S3 - ud. 1 6 - 0 3 - 20 23 -8- [OSCURATO:PERSONA] improcedibile il ricorso; c ondanna l a ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore del la controricorrente, in euro 2 . 5 00 ,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del la ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3378/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] degli Scipioni 268-A pressolo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , PAOLOGIUDICI; -ricorrente - contro Ric. 2019n. 03378 sez. S3 - ud. 1 6 - 0 3 - 20 23 -2- [OSCURATO:PERSONA] in persona dell’amministratore unico e l egale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 165 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all’avvocatoRENZO CARNAZZI ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1738/2018 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 13/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal cons. dott.ssa ANTONIETTASCRIMA. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo, [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’impresa individuale “Marilyn di [OSCURATO:PERSONA]”, per sentir dichiarare la risoluzione del cont ratto stipulato tra le parti in data 13 novembre 2009 per inadempimento della convenuta e per sentir condannare quest’ultima al rimborso delle spese sostenute, alla restituzione del bonus versatole e al risarcimento dei danni. La società attrice, a sostegno della proposta domanda , rappresentò che : a) con il già indicato c ontratto , avente durata quadriennale, si sarebbe obbligata a installare, nell’attività commerciale della convenuta, quattro apparecchi di intrattenimento a premi, a curarne la manutenzione e la verifica periodica di corretto funzionamento nonché a versare all’erario le imposte gravanti sull’utilizzo di tali apparecchiature mentre la convenuta si sarebbe obbligata a non spostare dette apparecchiature senza il consenso dell’attrice e a non installarne altre similari; b) le parti avrebbero pattuito di suddividere gli incassi provenienti dall’utilizzo delle apparecchiature nella misura del 50% ciascuna; c) l’attrice avrebbe Ric. 2019n. 03378 sez. S3 - ud. 1 6 - 0 3 - 20 23 -3- versato alla convenuta la somma di euro 4.000,00 a titolo di bonus; d) nel mese di settembre 2011 l’attrice era venuta a sapere c he la convenuta avrebbe avuto trattative in corso con [OSCURATO:PERSONA] per la cessione del suo esercizio [OSCURATO:PERSONA] e, in vista di tale cession e , l’attrice avrebbe fatto presente, sia alla cedente che alla cessionaria, dell’esistenza del già ricordato contratto e dell’obbligo di subentro di cui al punto 4h ma che queste ultime avrebbero convenuto,in deroga a tale pattuizione, che l a cessionaria non sarebbe suben trat a nei contratti stipulati in precedenza dalla cedente, ivi compreso quello in corso con l’attrice; e) [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. sarebbe stata pertanto costretta a provvedere al ritiro delle apparecchiature di sua proprietà e a promuovere il presente giudizio. Si costituì la convenuta chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande formulate ex adverso e, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’inadempimento contrattuale della società attrice e la condanna della stessa al versamento di euro 12.000,00,deducendo che: a) l’obbligazione posta a suo carico con il contratto sottoscritto il 13 settembre 2009 sarebbe consistita nella comunica zione dello stesso contratto alla cessionaria; b) avrebbe dimostrato l’adempimento di tale obbligo, evidenziando che la Fenili avrebbe avuto conoscenza del contratto in parola con comunicazione del 28 settembre 2011, prima della cessione dell’attività commerciale intervenuta il 5 ottobre 2011; c) l’attrice non avrebbe adempiuto la sua obbligazione principale di cui all’art. 1 del contratto inter partes , avendo consegnato non quattro ma tre apparecchiature, il che le avrebbe procurato un mancato guadagno pari ad un terzo di quello percepito nel periodo tra il 17 settembre 2009 e il 5 ottobre 2011, quantificato ineuro 12.000,00. Ric. 2019n. 03378 sez. S3 - ud. 1 6 - 0 3 - 20 23 -4- Il Tribunale adito, con sente nza n. 3089/2015, accolse la domanda attorea e, dichiarato l’inadempimento d e lla convenuta , condannò quest’ultima al pagamento, in favore dell’attrice, della somma di euro 40.680,57, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo; accolse, inoltre , la domanda riconvenzionale e condannò l’attrice al pagamento, in favore della convenuta, della somma di euro 12.000,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo, a titolo di risarcimento del danno; compensando tra loro tali poste creditori e , condannò [OSCURATO:PERSONA] a versare alla società attrice l’importo di euro 28.680, 57, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo,e alle spese di giudizio. Tale sentenzavenne appellata dalla Daleffi che reiterò le richieste già avanzatein primo grado. La società appellata si costituì chiedendo il rigetto del gravame e la conferma integrale della decisioneimpugnata. La Corte di appello di Brescia, con sentenza n. 1738/2018, pubblicata in data 13 novembre 2018, accolse il gravame solo in punto di addebito delle spese di lite e, tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti, compensò per un terzo le spese di entrambi i gradi del giudiziodi merito, che, quanto ai restanti due terzi, pose a carico dellaDaleffi. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unicomotivo e illustrato da memoria. LaBana Giochi S.r.l. ha resistito con controricorso . Il P.M. non ha depositato le sue conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.È preliminare la verifica della procedibilità del ricorso. 2. Si evidenzia al riguardo che la parte ricorrente ha dichiarato in ricorso che la sentenza impugnata in questa se de sarebbe stata Ric. 2019n. 03378 sez. S3 - ud. 1 6 - 0 3 - 20 23 -5- pubblicata in data 13 novembre 2018 e sarebbe stata notificata in data 21 novembre 201 8 , ma ha depositato, nei termini indicati dall'art. 369, primo comma, c.p.c., solo copia della sentenza, priva della relazione di notificazione (ovvero d elle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC). Va pure rilevato che alla produzione di tale documentazione non ha provveduto anche la controparte (Cass., ord., 22/07/2019, n. 19695), né il ricorso risulta notificato entro gg. 60 dalla pubblicazione del provvedimento impugnato, essendo la notifica dello stesso stata effettuata il 18 gennaio 20 19 (Cass., 10/07/2013, n. 17066; Cass., ord., 22/09/2015, n. 18645). 2.1. Va, quindi, preliminarmente dichiarata l’improcedibilità del ricorso, non avendo nessuna delle parti provveduto al deposito di copia autentica con la relata di notifica dellasentenza impugnata. 3. Si evidenzia, per mera completezza, che il ricorso sarebbe comunque inammissibile. 3.1. La ricorrente con l ’unico motivo lamenta , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. « Vio l azione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1366 c.c.», sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che il contratto stipulato tra le parti in data 13 novembre 2009 pr e ved esse espressamente , a carico di [OSCURATO:PERSONA], al punto 4h , non s olo l’obbligo di comunicare in forma scritta ai propri aventi causa l’esistenza del già indicato contratto ma anche l’ulteriore obbligo di rendere vincolante tale contratto nei confronti della cessionaria. Ad a vviso della ricorrente la Corte di merito avre bbe «inammissibilmente dilatato il contenuto negoziale espressamente pattuito tra le parti, e che si evince chiaramente dall’esame della Ric. 2019n. 03378 sez. S3 - ud. 1 6 - 0 3 - 20 23 -6- clausola contrattuale, individuando a carico della ricorrente un obbligo diverso e ulteriore rispetto a quello espressamente contemplato nel contratto»; inoltre, avrebbe «fondato la sua errata interpretazione anche sulla base di quanto contenuto nellamissiva del 26 novembre 2011 la quale ... non contiene la comune intenzione delle parti ma riporta esclusivamente l’interpretazione che [OSCURATO:PERSONA] srl ha dato al contratto in essere tra le parti». Sostienela ricorrente che, ai sensi dell’art. 1362, primo comma, c.c. occorre, nell’interpretare il contratto, aver riguardo alla comune intenzione delle parti e non già all’intenzione di uno soltanto dei contraenti e che nella specie dalla corrispondenza intercorsa tra le parti risulterebbe chiaramente che«la volontà di Elisetta D aleffe non era certamente quella di ritenersi anche obbligata a vincolare la cessionaria al subentro nel rapporto contrattuale in essere con la resistente anche perché tale previsione sarebbe stata, in concreto, inattuabile, per la ricorrente». Inoltre, la Corte te r ritoriale avrebbe anche violato l’art. 1366 c.c. secondo cui il contratto deve essere interpretato secondo buona « ossia avrebbe dovuto analizzare le espressioni usate dalle par ti contraenti stabilendo quale fosse il significato obiettivo sul quale le stesse, in relazione alle circostanze concrete, avrebbero potuto e dovuto fare ragionevole affidamento, ricercandone così la comune intenzione, senza sovrapporre una propria soggettiva opinione all’effettiva volontà dei contraenti», il che non sarebbe «avvenuto nella specie, poiché nonostante il chiaro dato letterale e la più volte manifestata volontà di [OSCURATO:PERSONA] successivamente alla stipula del contratto, la corte di appello ha dilato il contenuto negoziale sancendo che a carico della ricorrente vi sarebbe stato anche l’onere di rendere obbligatorio il contratto in Ric. 2019n. 03378 sez. S3 - ud. 1 6 - 0 3 - 20 23 -7- essere con [OSCURATO:PERSONA] srl nei confronti della cessionaria, oltre a quello di comunicarne l’esistenza». 3.2. Il motivo sarebbe – come già evidenziato - comunque inammissibile per un duplice ordine di ragioni: a) da un lato, non rispetta l’art. 366, n. 6, c.p.c., in quanto, in relazione ai due documenti su cui si fonda, e cioè il contratto inter partes e la raccomandata del 26 settembre 2011, non ne viene indicata la “localizzazion e ” in questo giudizio di legittimità e, per quanto riguarda il detto contratto, anche in relazione al giudizio di merito; b) dall’altro lato, il motivo non spiega come e perché sarebbero stati violati i criteri ermeneutici invocati, risolvendosi, in sostanza, l’illustrazione del m ezz o nella mera prospettazion e di una diversa esegesi possibile, svolta, pera l tr o , in termini meramente apoditti ci, laddove la lettura della sentenza impugnata rende, in ogni caso, pienamente plausibile l’interpretazioneoperata dalla Corte territoriale (Cass., 28/11/2017, n. 28319; Cass., ord., 9/04/2021, n. 9461). 4. Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. 5. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. 6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dellaricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13(Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315) P.Q.M. Ric. 2019n. 03378 sez. S3 - ud. 1 6 - 0 3 - 20 23 -8- [OSCURATO:PERSONA] improcedibile il ricorso; c ondanna l a ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore del la controricorrente, in euro 2 . 5 00 ,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del la ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quell
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