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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 marzo 2023

Cassazione n. 15136/2023

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2690/2019 R.G. proposto da : MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma, in via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , Ing. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presso quest’ultima domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 22; –controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di GENOVAn. 749/2018 depositata i l 11/06/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Massafra. [OSCURATO:PERSONA]

1. Emerge dalla sentenza impugnata oltre che dagli atti di parte quanto segue. [OSCURATO:SOCIETA]., su incarico di [OSCURATO:SOCIETA]., l’11 luglio 2011 svolse attività di trivellazione in Genova-[OSCURATO:PERSONA], nei pressi dell’incrocio tra via Bessarione e via Merano, che causarono la perforazione dell’oleodotto Multedo - Fegino (di proprietà della società Seapad e gestito da [OSCURATO:SOCIETA].) con conseguente perdita di prodotto energetico.

La società contribuente si attivò comunicando l’evento alle amministrazioni e attivando le procedure per la messa in sicurezza delsito e rimessa in pristino della tubazione.

Venne, quindi, chiesto l’abbuono per la perdita del prodotto poi negato con conseguente emissione da parte dell’Agenzia delle dogane dell’avviso di pagamento.

L’avviso venne impugnato ed in primo grado il ricorso venne accolto atteso che “la mancata immissione del prodotto nel circuito commerciale determina l’oggettiva assenza del presupposto impositivo.

In assenza di una qualsiasi colpa a carico della ricorrente, una sua eventuale responsabilità per i fatti in questione sarebbe da ascrivere unicamente a titolo di responsabilità oggettiva”.

Avverso tale decisione interpose appello l’Agenzia delle dogane di Genova eccependo la violazione dell’art. 4 TUA sull’assunto della carenza dei presupposti per l’applicazione dell’abbuono ma l’appello venne respinto ed il giudice di merito evidenziò tra le altre cose la sussistenza delle condizioni per l’applicazione del citato art. 4 in forza della insussistenza di condotte negligenti in capo alla società contribuente, l’avvenuta perdita irrimediabile del prodotto avvenuta per “caso fortuito o forza maggiore”.

Avverso la prefata decisione ricorre il Ministero dell’economia e delle finanze con un motivo, resiste con controricorso l’intimata [OSCURATO:SOCIETA].

In prossimità della camera di consiglio la società controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente deve esaminarsi l’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dalla società contribuente, per difetto legittimazione attiva in capo al Ministero.

L’eccezione è fondata.

E’, infatti, inammissibile il ricorso proposto in materia tributaria dal Ministero dell'economia e delle f inanze posto che, come più volte ribadito da questa Corte, nei "rapporti giuridici", "poteri" e "competenze" in materia tributaria, al Ministero sono succedute ex lege (decreto legislativ o n. 300 del 1999, art. 57, comma 1, con decorrenza dal 1 gennaio 2001 D.M. 28 dicembre 2000, ex art. 1) le agenzie fiscali, enti dotati di autonoma distinta soggettività impositiva, nonché di legittimazione sostanziale e processuale (Cass. civ. n. 1462/2020; Cass civ. 1550/15; Cass. civ.22992/10; Cass. civ. 6591/08).

Nella specie, dal contenuto della sentenza emerge che parte del giudizio fosse l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e non il Ministero dell’economia e delle finanze che, invece, ha prop osto il ricorso.

E tale circostanza deve ritenersi provata anche dal fatto che nell’intestazione del ricorso viene riportato il codice fiscale del predetto Ministero, sicché neppure può ritenersi che la difesa erariale sia incorsa in mero errore materiale nell’indicazione nominativa dell’Ente rappresentato.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile non essendo il ministero legittimato attivamente nel presente giudizio.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali che liquida in euro 6.000,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misur

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2690/2019 R.G. proposto da : MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma, in via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , Ing. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presso quest’ultima domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 22; –controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di GENOVAn. 749/2018 depositata i l 11/06/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Massafra. [OSCURATO:PERSONA] 1. Emerge dalla sentenza impugnata oltre che dagli atti di parte quanto segue. [OSCURATO:SOCIETA]., su incarico di [OSCURATO:SOCIETA]., l’11 luglio 2011 svolse attività di trivellazione in Genova-[OSCURATO:PERSONA], nei pressi dell’incrocio tra via Bessarione e via Merano, che causarono la perforazione dell’oleodotto Multedo - Fegino (di proprietà della società Seapad e gestito da [OSCURATO:SOCIETA].) con conseguente perdita di prodotto energetico. La società contribuente si attivò comunicando l’evento alle amministrazioni e attivando le procedure per la messa in sicurezza delsito e rimessa in pristino della tubazione. Venne, quindi, chiesto l’abbuono per la perdita del prodotto poi negato con conseguente emissione da parte dell’Agenzia delle dogane dell’avviso di pagamento. L’avviso venne impugnato ed in primo grado il ricorso venne accolto atteso che “la mancata immissione del prodotto nel circuito commerciale determina l’oggettiva assenza del presupposto impositivo. In assenza di una qualsiasi colpa a carico della ricorrente, una sua eventuale responsabilità per i fatti in questione sarebbe da ascrivere unicamente a titolo di responsabilità oggettiva”. Avverso tale decisione interpose appello l’Agenzia delle dogane di Genova eccependo la violazione dell’art. 4 TUA sull’assunto della carenza dei presupposti per l’applicazione dell’abbuono ma l’appello venne respinto ed il giudice di merito evidenziò tra le altre cose la sussistenza delle condizioni per l’applicazione del citato art. 4 in forza della insussistenza di condotte negligenti in capo alla società contribuente, l’avvenuta perdita irrimediabile del prodotto avvenuta per “caso fortuito o forza maggiore”. Avverso la prefata decisione ricorre il Ministero dell’economia e delle finanze con un motivo, resiste con controricorso l’intimata [OSCURATO:SOCIETA]. In prossimità della camera di consiglio la società controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente deve esaminarsi l’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dalla società contribuente, per difetto legittimazione attiva in capo al Ministero. L’eccezione è fondata. E’, infatti, inammissibile il ricorso proposto in materia tributaria dal Ministero dell'economia e delle f inanze posto che, come più volte ribadito da questa Corte, nei "rapporti giuridici", "poteri" e "competenze" in materia tributaria, al Ministero sono succedute ex lege (decreto legislativ o n. 300 del 1999, art. 57, comma 1, con decorrenza dal 1 gennaio 2001 D.M. 28 dicembre 2000, ex art. 1) le agenzie fiscali, enti dotati di autonoma distinta soggettività impositiva, nonché di legittimazione sostanziale e processuale (Cass. civ. n. 1462/2020; Cass civ. 1550/15; Cass. civ.22992/10; Cass. civ. 6591/08). Nella specie, dal contenuto della sentenza emerge che parte del giudizio fosse l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e non il Ministero dell’economia e delle finanze che, invece, ha prop osto il ricorso. E tale circostanza deve ritenersi provata anche dal fatto che nell’intestazione del ricorso viene riportato il codice fiscale del predetto Ministero, sicché neppure può ritenersi che la difesa erariale sia incorsa in mero errore materiale nell’indicazione nominativa dell’Ente rappresentato. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile non essendo il ministero legittimato attivamente nel presente giudizio. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali che liquida in euro 6.000,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misur
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