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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16922/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa su atto allegato al controricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 6 in Roma; -controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] –Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata - avverso Oggetto: Rimborso - Pagamento duplicato - Ottemperanza - Cessionario del credito - Opponibilità. la sentenza n. 202, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 25.10.2017; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. [OSCURATO:PERSONA] (poi [OSCURATO:PERSONA]) domandava il rimborso della somma di £ 275.000.000, versata per onorare una cartella esattoriale che le era stata notificata, avente ad oggetto l’omesso versamento di ritenute Irpef in relazione all’anno 1987.

La contribuente affermava di non essere debitrice delle somme, per effetto della dichiarazione integrativa che aveva presentato, con la conseguenza che si era verificata una duplicazione del pagamento.

L’Amministrazione finanziaria non rispondeva all’istanza di rimborso presentata dalla contribuente.

2. La società impugnava il silenzio rifiuto opposto dall’Ente impositore, innanzi alla Commissione Tributaria di primo grado di Gorizia, che accoglieva il ricorso ed affermava la sussistenza del diritto della [OSCURATO:PERSONA] a conseguire il rimborso.

3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dai primi giudici, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Trieste.

La CTR rigettava l’impugnativa, confermando la decisione di primo grado.

4. L’Amministrazione finanziaria proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione adottata dalla CTR.

La Suprema Corte, con sentenza n. 16236 del 2004, respingeva l’impugnativa e confermava pertanto il diritto della contribuente a conseguire il rimborso, peraltro chiarendo che la “dichiarazione integrativa” della [OSCURATO:PERSONA] atteneva al condono di cui all’art. 63 della legge n. 413 del 1991.

5. La società presentava all’Agenzia delle Entrate l’istanza di restituzione delle somme che le erano state giudizialmente riconosciute, ma non conseguiva il rimborso.

6. [OSCURATO:PERSONA] ricorreva perciò in ottemperanza, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Trieste.

Frattanto la [OSCURATO:PERSONA] (poi [OSCURATO:PERSONA], poi Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA]) provvedeva a pignorare, “con atto notificato in data 1.9.2005”, il credito fiscale della società Setra, “in ragione del mancato pagamento di altre somme iscritte a ruolo per complessivi €436.735,12” (ric., p. 4).

6.1. L’odierno controricorrente [OSCURATO:PERSONA] comunicava alla [OSCURATO:PERSONA], con nota del [OSCURATO:DATA_NASCITA], di essersi reso cessionario del credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA].

6.2. Il Tribunale di Trieste, con decreto n. 1659 dep. 12.6.2006, provvedeva ad assegnare alla [OSCURATO:PERSONA] le somme pignorate.

6.3. Nel giudizio di ottemperanza si era costituito in corso di causa pure il Monacelli, quale cessionario del credito, contestando però l’Agenzia delle Entrate ed il Concessionario per la riscossione che la cessione non era loro opponibile, essendo stata comunicata successivamente al pignoramento.

La CTR adita in sede di ottemperanza, ritenuto che l’Amministrazione finanziaria avesse fatto quanto da lei dovuto, provvedendo allo sgravio delle somme iscritte a ruolo e disponendo il rimborso, dichiarava cessata la materia del contendere, peraltro negando che il Monacelli avesse titolo per domandare l’assegnazione delle somme.

La società, però, non aveva in concreto ricevuto il versamento degli importi che pure le erano stati riconosciuti.

7. [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione proponeva quindi ricorso per cassazione avverso la decisione adottata dal giudice dell’ottemperanza. [OSCURATO:PERSONA] di legittimità, con sentenza Cass. sez.

V, 30.6.2016, n. 13382, accoglieva l’impugnativa introdotta dalla società e cassava con rinvio la decisione adottata dalla CTR quale giudice dell’ottemperanza.

8. Provvedeva a riassumere il giudizio in ottemperanza, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Trieste, non la società, bensì [OSCURATO:PERSONA], che non era stato parte del giudizio di cassazione.

La CTR accoglieva l’istanza di ottemperanza proposta dal Monacelli e provvedeva alla nomina del Commissario ad acta.

Quindi, preso atto dell’avvenuto accreditamento delle somme in favore del contribuente, dichiarava la chiusura del giudizio di ottemperanza con ordinanza 18.12.2017, n. 194 (ric., p. 9).

9. Avverso la pronuncia adottata dal Giudice dell’ottemperanza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a due motivi di ricorso articolati in più censure.

Resiste mediante controricorso il Monacelli, che ha pure depositato memoria.

Non ha svolto difese nel giudizio di legittimità l’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA], che ha ricevuto notifica dell’impugnazione il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Ragioni della decisione

1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la nullità della impugnata pronuncia della CTR, in conseguenza della violazione degli artt. 96, 111, 112, 132, comma secondo, n. 4, 324, 329, 383, 384, 389, 392 e 394 cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., nonché degli artt. 10, 14, 36, comma 2, n. 4, 61, 63 e 70 del D.Lgs. n. 546 del 1992.

2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la ricorrente censura la nullità della decisione adottata dalla CTR, e comunque la violazione degli artt. 96, 115, 116, 324, 329, 491, 543, 546, 552 e 553 cod. poc. civ., degli artt. 1188, 1260, 1264, 2697, 2909, 2914, 2917 e 2928 cod. civ., degli artt. 43 bise 73 del Dpr n. 602 del 1973, dell’art. 26 del D.Lgs. n. 112 del 1999, degli artt. 69 e 70 del Rd n. 2440 del 1923, e dell’art. 70 del D.Lgs. n. 546 del 1992.

3. Con il suo primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate propone in realtà plurime censure.

Innanzitutto contesta la legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] a proporre il giudizio di ottemperanza.

Ricorda al proposito che egli non era stato parte del giudizio svoltosi innanzi alla Cassazione e conclusosi con la pronunzia di rinvio, quando già vantava il titolo di cessionario del credito, eppure era stato lui a riassumere il giudizio innanzi al giudice dell’ottemperanza.

In ogni caso al Monacelli nulla poteva essere riconosciuto, perché alla società [OSCURATO:PERSONA] stato notificato il pignoramento delle somme in data 1.9.2005, e la cessione del credito in favore del Monacelli era stata stipulata in data successiva, il 7.10.2005, e non era perciò opponibile al creditore procedente.

Inoltre, la legittimazione del Monacelli a partecipare alla procedura era già stata esclusa con la sentenza della CTR n. 87/9/2007 che, sul punto, è passata in giudicato.

La ricorrente non manca di riportare come avesse sottoposto la questione del difetto di legittimazione del Monacelli al giudice dell’ottemperanza (ric., p. 23 e nota 13).

3.1. L’Agenzia delle Entrate contesta quindi la mera apparenza della motivazione adottata dal giudice dell’ottemperanza, il quale non ha tenuto conto che l’Ufficio aveva adottato il provvedimento di sgravio, di sua competenza, ed aveva pure emesso gli ordinativi di pagamento rivolti al Concessionario della [OSCURATO:SOCIETA], e neppure ha tenuto conto dell’intervenuto pignoramento del credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA], opponibile al preteso cessionario.

3.2. Inoltre, la CTR ha ritenuto di riconoscere al Monacelli il risarcimento del danno per lite temeraria, sebbene tale richiesta fosse stata proposta solo con l’atto di riassunzione, e senza esplicitare in alcun modo sulla base di quali elementi il giudice dell’appello abbia ritenuto configurabile la responsabilità addebitata all’Amministrazione finanziaria, ed in qual modo abbia calcolato l’ammontare della somma riconosciuta.

4. Mediante il secondo strumento di impugnazione, poi, l’Ente impositore torna a lamentare che in precedente giudizio il Monacelli era intervenuto in corso di causa, e la CTR di Trieste con pronuncia n. 87/9/07 aveva dichiarato l’inammissibilità e comunque l’infondatezza delle sue istanze, con decisione che, sul punto, è passata in giudicato nell’assenza di impugnazione.

Pertanto il Monacelli non poteva riassumere in proprio il giudizio.

4.1. Inoltre, sostiene la ricorrente, il giudice dell’ottemperanza ha erroneamente ritenuto che l’Amministrazione finanziaria non avesse fatto quanto di sua competenza per assicurare esecuzione all’istanza restitutoria.

In realtà aveva correttamente incaricato “l’Agente della [OSCURATO:SOCIETA] di effettuare il rimborso”, perché “la materiale restituzione delle somme … costituivaun’attività riservata al Concessionario della [OSCURATO:SOCIETA], cui l’Ufficio non poteva (né può) de iure condito in alcun modo sostituirsi” (ric., p. 33).

Ancora, l’Agenzia delle Entrate torna a contestare come il giudice impugnato non abbia considerato che l’atto di cessione del credito in favore del Monacelli risultava inopponibile all’Amministrazione finanziaria, perché stipulato, ed a maggior ragione comunicato, dopo la notificazione del pignoramento, e non poteva quindi essere disposto in nessun caso il pagamento delle somme in suo favore.

5. I motivi di impugnazione si presentano connessi, quando non ripetitivi, e possono essere trattati congiuntamente, per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva.

5.1. In primo luogo l’Amministrazione finanziaria contesta il difetto di legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] a riassumere il giudizio di ottemperanza.

Allega che la sua legittimazione era stata esclusa dalla CTR con pronunzia passata in giudicato sul punto.

Evidenzia che il Monacelli non aveva preso parte al giudizio di cassazione che pure ha ritenuto di poter riassumere.

Censura la ricorrente, ancora, che in nessun caso al Monacelli poteva riconoscersi il diritto a conseguire il pagamento del rimborso richiesto, perché si era reso cessionario del credito fiscale della [OSCURATO:PERSONA] per cui è causa, ma dopo che alla società, pacificamente, era già stato notificato l’atto di pignoramento del credito da parte dell’esattore erariale, a causa dei debiti fiscali accumulati.

5.1.1. L’Agenzia delle Entrate, inoltre, afferma di aver fatto tutto quanto in suo potere per assicurare l’esecuzione del rimborso al Monacelli, avendo provveduto allo sgravio della pretesa fiscale ed avendo richiesto all’Incaricato per la riscossione, unico legittimato a provvedervi, di procedere al rimborso.

5.2. Occorre allora preliminarmente rilevare come la CTR di Trieste, con sentenza 19.11.2007, n. 87, avesse affermato che l’Ufficio aveva correttamente “disposto il documento di sgravio … finalizzando il proprio operato a favore del creditore riconosciuto”, cioè la società Setra, “l’atto di acquisizione della Setra da parte del MONACELLI è, infatti, avvenuto successivamente e notificato il 12/10/2005.

Le somme, comunque, sono state oggetto di pignoramento … presso la [OSCURATO:PERSONA] l’identità dei relativi creditori nonché le motivazioni sono sconosciute alla Commissione, la qual cosa comunque non rileva, ed eventuale opposizione doveva essere necessariamente proposta, nelle forme e nei tempi previsti dalla legge, dinnanzi alla A.G.O. funzionalmente competente, e non presso la Commissione Tributaria” (sent.

CTR, p. 2).

L’odierno controricorrente [OSCURATO:PERSONA] non allega di avere impugnato sul punto questa decisione, e di avere proposto contestazioni, sia in ordine alla decisione in materia di giurisdizione, sia nel merito.

5.3. Tanto premesso la Cassazione, nella sentenza n. 13382 del 30.6.2016, pronunciando in causa promossa dalla sola [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA]), aveva disposto la cassazione della precedente decisione del giudice dell’ottemperanza rinviando le parti innanzi alla “Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA], la quale procederà a nuovo esame della controversia uniformandosi ai principi di diritto enunciati” (sent. Cass. 13382/2016, p. 6).

5.3.1. Occorre allora ribadire che alla riassunzione del giudizio di ottemperanza non ha provveduto la [OSCURATO:PERSONA], in favore della quale il titolo si era formato, frattanto cancellata dal Registro delle imprese ed estinta il 22.3.2016 (ric., p. 13), bensì [OSCURATO:PERSONA], sostenendo di avervi diritto per essersi reso cessionario del credito fiscale vantato dalla società, contrastato però dall’Amministrazione finanziaria, che escludeva potesse vantare titolo per far valere il credito della società.

Nell’ambito del “nuovo esame della controversia” demandatole dalla Suprema Corte, invero, il giudice dell’ottemperanza adito in sede di rinvio avrebbe innanzitutto dovuto procedere a valutare se il soggetto che aveva riassunto il giudizio, diverso dal soggetto che aveva conseguito la pronuncia favorevole, potesse vantare titolo idoneo a procedere alla riassunzione, evidenziato pure che alla società risulta essere stato notificato il pignoramento erariale il 1°.9.2005, prima che la cessione del credito fiscale fosse formalizzata in favore del Monacelli; neppure potendo trascurarsi di verificare il fondamento della difesa dell’Amministrazione finanziaria secondo cui sul difetto di legittimazione del Monacelli aveva avuto a formarsi il giudicato.

Tuttavia il giudice dell’ottemperanza non si esprime su questi punti.

Il primo ed il secondo motivo di ricorso proposti dall’Amministrazione finanziaria appaiono quindi fondati e devono essere accolti, assorbiti gli ulteriori, e la decisione impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA] perché proceda a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi esposti.

La Corte, P.Q.M. accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso introdotti dall’Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa su atto allegato al controricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 6 in Roma; -controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] –Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata - avverso Oggetto: Rimborso - Pagamento duplicato - Ottemperanza - Cessionario del credito - Opponibilità. la sentenza n. 202, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 25.10.2017; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] (poi [OSCURATO:PERSONA]) domandava il rimborso della somma di £ 275.000.000, versata per onorare una cartella esattoriale che le era stata notificata, avente ad oggetto l’omesso versamento di ritenute Irpef in relazione all’anno 1987. La contribuente affermava di non essere debitrice delle somme, per effetto della dichiarazione integrativa che aveva presentato, con la conseguenza che si era verificata una duplicazione del pagamento. L’Amministrazione finanziaria non rispondeva all’istanza di rimborso presentata dalla contribuente. 2. La società impugnava il silenzio rifiuto opposto dall’Ente impositore, innanzi alla Commissione Tributaria di primo grado di Gorizia, che accoglieva il ricorso ed affermava la sussistenza del diritto della [OSCURATO:PERSONA] a conseguire il rimborso. 3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dai primi giudici, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Trieste. La CTR rigettava l’impugnativa, confermando la decisione di primo grado. 4. L’Amministrazione finanziaria proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione adottata dalla CTR. La Suprema Corte, con sentenza n. 16236 del 2004, respingeva l’impugnativa e confermava pertanto il diritto della contribuente a conseguire il rimborso, peraltro chiarendo che la “dichiarazione integrativa” della [OSCURATO:PERSONA] atteneva al condono di cui all’art. 63 della legge n. 413 del 1991. 5. La società presentava all’Agenzia delle Entrate l’istanza di restituzione delle somme che le erano state giudizialmente riconosciute, ma non conseguiva il rimborso. 6. [OSCURATO:PERSONA] ricorreva perciò in ottemperanza, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Trieste. Frattanto la [OSCURATO:PERSONA] (poi [OSCURATO:PERSONA], poi Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA]) provvedeva a pignorare, “con atto notificato in data 1.9.2005”, il credito fiscale della società Setra, “in ragione del mancato pagamento di altre somme iscritte a ruolo per complessivi €436.735,12” (ric., p. 4). 6.1. L’odierno controricorrente [OSCURATO:PERSONA] comunicava alla [OSCURATO:PERSONA], con nota del [OSCURATO:DATA_NASCITA], di essersi reso cessionario del credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA]. 6.2. Il Tribunale di Trieste, con decreto n. 1659 dep. 12.6.2006, provvedeva ad assegnare alla [OSCURATO:PERSONA] le somme pignorate. 6.3. Nel giudizio di ottemperanza si era costituito in corso di causa pure il Monacelli, quale cessionario del credito, contestando però l’Agenzia delle Entrate ed il Concessionario per la riscossione che la cessione non era loro opponibile, essendo stata comunicata successivamente al pignoramento. La CTR adita in sede di ottemperanza, ritenuto che l’Amministrazione finanziaria avesse fatto quanto da lei dovuto, provvedendo allo sgravio delle somme iscritte a ruolo e disponendo il rimborso, dichiarava cessata la materia del contendere, peraltro negando che il Monacelli avesse titolo per domandare l’assegnazione delle somme. La società, però, non aveva in concreto ricevuto il versamento degli importi che pure le erano stati riconosciuti. 7. [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione proponeva quindi ricorso per cassazione avverso la decisione adottata dal giudice dell’ottemperanza. [OSCURATO:PERSONA] di legittimità, con sentenza Cass. sez. V, 30.6.2016, n. 13382, accoglieva l’impugnativa introdotta dalla società e cassava con rinvio la decisione adottata dalla CTR quale giudice dell’ottemperanza. 8. Provvedeva a riassumere il giudizio in ottemperanza, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Trieste, non la società, bensì [OSCURATO:PERSONA], che non era stato parte del giudizio di cassazione. La CTR accoglieva l’istanza di ottemperanza proposta dal Monacelli e provvedeva alla nomina del Commissario ad acta. Quindi, preso atto dell’avvenuto accreditamento delle somme in favore del contribuente, dichiarava la chiusura del giudizio di ottemperanza con ordinanza 18.12.2017, n. 194 (ric., p. 9). 9. Avverso la pronuncia adottata dal Giudice dell’ottemperanza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a due motivi di ricorso articolati in più censure. Resiste mediante controricorso il Monacelli, che ha pure depositato memoria. Non ha svolto difese nel giudizio di legittimità l’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA], che ha ricevuto notifica dell’impugnazione il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Ragioni della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la nullità della impugnata pronuncia della CTR, in conseguenza della violazione degli artt. 96, 111, 112, 132, comma secondo, n. 4, 324, 329, 383, 384, 389, 392 e 394 cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., nonché degli artt. 10, 14, 36, comma 2, n. 4, 61, 63 e 70 del D.Lgs. n. 546 del 1992. 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la ricorrente censura la nullità della decisione adottata dalla CTR, e comunque la violazione degli artt. 96, 115, 116, 324, 329, 491, 543, 546, 552 e 553 cod. poc. civ., degli artt. 1188, 1260, 1264, 2697, 2909, 2914, 2917 e 2928 cod. civ., degli artt. 43 bise 73 del Dpr n. 602 del 1973, dell’art. 26 del D.Lgs. n. 112 del 1999, degli artt. 69 e 70 del Rd n. 2440 del 1923, e dell’art. 70 del D.Lgs. n. 546 del 1992. 3. Con il suo primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate propone in realtà plurime censure. Innanzitutto contesta la legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] a proporre il giudizio di ottemperanza. Ricorda al proposito che egli non era stato parte del giudizio svoltosi innanzi alla Cassazione e conclusosi con la pronunzia di rinvio, quando già vantava il titolo di cessionario del credito, eppure era stato lui a riassumere il giudizio innanzi al giudice dell’ottemperanza. In ogni caso al Monacelli nulla poteva essere riconosciuto, perché alla società [OSCURATO:PERSONA] stato notificato il pignoramento delle somme in data 1.9.2005, e la cessione del credito in favore del Monacelli era stata stipulata in data successiva, il 7.10.2005, e non era perciò opponibile al creditore procedente. Inoltre, la legittimazione del Monacelli a partecipare alla procedura era già stata esclusa con la sentenza della CTR n. 87/9/2007 che, sul punto, è passata in giudicato. La ricorrente non manca di riportare come avesse sottoposto la questione del difetto di legittimazione del Monacelli al giudice dell’ottemperanza (ric., p. 23 e nota 13). 3.1. L’Agenzia delle Entrate contesta quindi la mera apparenza della motivazione adottata dal giudice dell’ottemperanza, il quale non ha tenuto conto che l’Ufficio aveva adottato il provvedimento di sgravio, di sua competenza, ed aveva pure emesso gli ordinativi di pagamento rivolti al Concessionario della [OSCURATO:SOCIETA], e neppure ha tenuto conto dell’intervenuto pignoramento del credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA], opponibile al preteso cessionario. 3.2. Inoltre, la CTR ha ritenuto di riconoscere al Monacelli il risarcimento del danno per lite temeraria, sebbene tale richiesta fosse stata proposta solo con l’atto di riassunzione, e senza esplicitare in alcun modo sulla base di quali elementi il giudice dell’appello abbia ritenuto configurabile la responsabilità addebitata all’Amministrazione finanziaria, ed in qual modo abbia calcolato l’ammontare della somma riconosciuta. 4. Mediante il secondo strumento di impugnazione, poi, l’Ente impositore torna a lamentare che in precedente giudizio il Monacelli era intervenuto in corso di causa, e la CTR di Trieste con pronuncia n. 87/9/07 aveva dichiarato l’inammissibilità e comunque l’infondatezza delle sue istanze, con decisione che, sul punto, è passata in giudicato nell’assenza di impugnazione. Pertanto il Monacelli non poteva riassumere in proprio il giudizio. 4.1. Inoltre, sostiene la ricorrente, il giudice dell’ottemperanza ha erroneamente ritenuto che l’Amministrazione finanziaria non avesse fatto quanto di sua competenza per assicurare esecuzione all’istanza restitutoria. In realtà aveva correttamente incaricato “l’Agente della [OSCURATO:SOCIETA] di effettuare il rimborso”, perché “la materiale restituzione delle somme … costituivaun’attività riservata al Concessionario della [OSCURATO:SOCIETA], cui l’Ufficio non poteva (né può) de iure condito in alcun modo sostituirsi” (ric., p. 33). Ancora, l’Agenzia delle Entrate torna a contestare come il giudice impugnato non abbia considerato che l’atto di cessione del credito in favore del Monacelli risultava inopponibile all’Amministrazione finanziaria, perché stipulato, ed a maggior ragione comunicato, dopo la notificazione del pignoramento, e non poteva quindi essere disposto in nessun caso il pagamento delle somme in suo favore. 5. I motivi di impugnazione si presentano connessi, quando non ripetitivi, e possono essere trattati congiuntamente, per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva. 5.1. In primo luogo l’Amministrazione finanziaria contesta il difetto di legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] a riassumere il giudizio di ottemperanza. Allega che la sua legittimazione era stata esclusa dalla CTR con pronunzia passata in giudicato sul punto. Evidenzia che il Monacelli non aveva preso parte al giudizio di cassazione che pure ha ritenuto di poter riassumere. Censura la ricorrente, ancora, che in nessun caso al Monacelli poteva riconoscersi il diritto a conseguire il pagamento del rimborso richiesto, perché si era reso cessionario del credito fiscale della [OSCURATO:PERSONA] per cui è causa, ma dopo che alla società, pacificamente, era già stato notificato l’atto di pignoramento del credito da parte dell’esattore erariale, a causa dei debiti fiscali accumulati. 5.1.1. L’Agenzia delle Entrate, inoltre, afferma di aver fatto tutto quanto in suo potere per assicurare l’esecuzione del rimborso al Monacelli, avendo provveduto allo sgravio della pretesa fiscale ed avendo richiesto all’Incaricato per la riscossione, unico legittimato a provvedervi, di procedere al rimborso. 5.2. Occorre allora preliminarmente rilevare come la CTR di Trieste, con sentenza 19.11.2007, n. 87, avesse affermato che l’Ufficio aveva correttamente “disposto il documento di sgravio … finalizzando il proprio operato a favore del creditore riconosciuto”, cioè la società Setra, “l’atto di acquisizione della Setra da parte del MONACELLI è, infatti, avvenuto successivamente e notificato il 12/10/2005. Le somme, comunque, sono state oggetto di pignoramento … presso la [OSCURATO:PERSONA] l’identità dei relativi creditori nonché le motivazioni sono sconosciute alla Commissione, la qual cosa comunque non rileva, ed eventuale opposizione doveva essere necessariamente proposta, nelle forme e nei tempi previsti dalla legge, dinnanzi alla A.G.O. funzionalmente competente, e non presso la Commissione Tributaria” (sent. CTR, p. 2). L’odierno controricorrente [OSCURATO:PERSONA] non allega di avere impugnato sul punto questa decisione, e di avere proposto contestazioni, sia in ordine alla decisione in materia di giurisdizione, sia nel merito. 5.3. Tanto premesso la Cassazione, nella sentenza n. 13382 del 30.6.2016, pronunciando in causa promossa dalla sola [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA]), aveva disposto la cassazione della precedente decisione del giudice dell’ottemperanza rinviando le parti innanzi alla “Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA], la quale procederà a nuovo esame della controversia uniformandosi ai principi di diritto enunciati” (sent. Cass. 13382/2016, p. 6). 5.3.1. Occorre allora ribadire che alla riassunzione del giudizio di ottemperanza non ha provveduto la [OSCURATO:PERSONA], in favore della quale il titolo si era formato, frattanto cancellata dal Registro delle imprese ed estinta il 22.3.2016 (ric., p. 13), bensì [OSCURATO:PERSONA], sostenendo di avervi diritto per essersi reso cessionario del credito fiscale vantato dalla società, contrastato però dall’Amministrazione finanziaria, che escludeva potesse vantare titolo per far valere il credito della società. Nell’ambito del “nuovo esame della controversia” demandatole dalla Suprema Corte, invero, il giudice dell’ottemperanza adito in sede di rinvio avrebbe innanzitutto dovuto procedere a valutare se il soggetto che aveva riassunto il giudizio, diverso dal soggetto che aveva conseguito la pronuncia favorevole, potesse vantare titolo idoneo a procedere alla riassunzione, evidenziato pure che alla società risulta essere stato notificato il pignoramento erariale il 1°.9.2005, prima che la cessione del credito fiscale fosse formalizzata in favore del Monacelli; neppure potendo trascurarsi di verificare il fondamento della difesa dell’Amministrazione finanziaria secondo cui sul difetto di legittimazione del Monacelli aveva avuto a formarsi il giudicato. Tuttavia il giudice dell’ottemperanza non si esprime su questi punti. Il primo ed il secondo motivo di ricorso proposti dall’Amministrazione finanziaria appaiono quindi fondati e devono essere accolti, assorbiti gli ulteriori, e la decisione impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA] perché proceda a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi esposti. La Corte, P.Q.M. accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso introdotti dall’Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributa
Sentenza Cassazione n. 16922/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris