CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 marzo 2021
Cassazione n. 20347/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio per prescrizione. udito il difensore igK [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna, resa dal Tribunale in sede, in data 16 novembre 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 81, 110, 582, 583, 612 cod. pen. alla pena di anni due di reclusione oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in quanto la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione del reato, con riferimento a tutti i delitti, maturata in data 9 febbraio 2021. 2.1. Si contesta, in primo luogo, che la Corte d'appello ha considerato la sospensione del corso della prescrizione, ai sensi dell'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, per un periodo di giorni 114 (dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020); si evidenzia che, nel caso al vaglio, non si sarebbero verificate le condizioni imposte dalla norma citata, perché il processo, dal 19 dicembre 2019, era stato rinviato direttamente al 20 giugno 2020, mentre alcun termine processuale era pendente tra il 9 marzo ed il giorno 11 maggio 2020. Infatti, il rinvio dall'udienza del 19 dicembre 2019 era stato determinato per dare modo alla parte offesa di esercitare il proprio diritto di querela, ai sensi dell'art. 12, comma 2, d.lgs. n. 36 del 2018, con termine decorrente dal momento in cui la persona offesa era stata informata, adempimento al quale alcun riferimento opererebbe la motivazione della Corte territoriale. Infatti, la persona offesa dal reato ha manifestato detta volontà soltanto all'udienza del 19 marzo 2021; sicché il citato avviso non era stato notificato in epoca antecedente ai novanta giorni precedenti a tale data. 2.1.2. In secondo luogo, si deduce l'irrilevanza della decorrenza del termine di cui agli artt. 124 e 12, comma 2, d. Igs. n. 36 del 2018, in relazione alla prescrizione del reato. Si tratterebbe, infatti, di termine per proporre querela non perfettamente equiparabile a termini processuali, cui si riferisce invece, la disciplina di cui all'art. 83 d. I. citato (si richiama Sez. 4, Rv. n. 220986). Si osserva, poi, che il rinvio del processo dal 20 giugno 2020 al 19 marzo 2021, sulla base di provvedimento adottato dal Presidente della Corte d'appello non potrebbe condurre a reputare sospeso il termine di prescrizione per l'intero periodo di giorni 114, ma soltanto dal 20 al 30 giugno 2020, per giorni dieci, ai sensi dell'art. 83, comma 9, d. I. cit. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione, nella parte in cui la pronuncia impugnata valuta l'attendibilità e credibilità delle dichiarazioni della persona offesa, sulla base delle censure formulate con l'atto di appello, con particolare riferimento alla versione difensiva secondo la quale era presente sul posto, come riferito dalla stessa parte lesa, un secondo soggetto che "picchiava" come un pugile e aveva "due braccia di ferro" cui potrebbero ricondursi le lesioni riportate, presenza e condotta confermate anche dai testi Visone e Muoio introdotti dalla difesa (la cui posizione per il reato di falsa testimonianza è stata archiaviata). 2.3.Con il terzo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione in relazione al diniego del riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione. Secondo l'esito dell'istruttoria, non era stato l'imputato a provocare le lesioni, i colpi sarebbero stati inferti da un secondo soggetto, presente sul posto. Quindi non è possibile individuare la sproporzione rispetto alle lesioni come ritenuto dalla Corte territoriale. 2.4.Con il quarto motivo si denuncia vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto dell'incensuratezza dell'imputato, del comportamento processuale di questi e della data del fatto, risalente a oltre otto anni fa. 2.5.Con il quinto motivo si insiste per la revoca della condanna risarcitoria. 3.La difesa dell'imputato ha fatto pervenire memoria con la quale, ulteriormente argomentando il primo motivo di ricorso, ha fatto riferimento alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 140 del 6 luglio del 2021, c h e ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 83, comma 9, del d.l. n. 18 del 2020 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) "nella parte in cui prevede la sospensione del corso della di prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020", insistendo per l'accoglimento dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è infondato e, dunque, deve essere rilevata l'intervenuta prescrizione quanto al reato di cui al capo b), in relazione al quale va dichiarata l'estinzione. Sicché la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, con eliminazione della pena di mesi tre di reclusione, irrogata per il reato sub b). Nel resto le censure prospettate sono inammissibili. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Si contesta, in sostanza, pur deducendo vizio di motivazione, la valutazione di attendibilità e credibilità della persona offesa dal reato che, invece, risulta adeguatamente svolta dai giudici di merito, con ragionamento non manifestamente illogico e che, peraltro, rende conto di espressi elementi di conferma (certificazione sanitaria, dichiarazioni dell'ufficiale di polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA]). In ogni caso, si osserva che le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste, da sole, a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto che, peraltro, deve, in tal caso, essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'arte, Rv. 253214; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575). Si tende, peraltro, ad ottenere da questa Corte la rivisitazione del contenuto della deposizione testimoniale dei testi introdotti dalla difesa, la cui posizione per il reato di falsa testimonianza è indicata come archiaviata, operazione del tutto inibita al giudice di legittimità. 2.1.11 terzo e quarto motivo sono inammissibili. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, si osserva che risulta coerente e non manifestamente illogica la motivazione in ordine al rigetto della richiesta, fondato sull'entità delle lesioni cagionate e alla luce della gravità del fatto (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610: nel senso che in tema di diniego la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno dei elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi del beneficio di cui all'art. 62-bis cod. pen., tanto da poter fondare il diniego anche soltanto in base all'assenza di elementi positivi o in base ai precedenti penali perché in tal modo viene formulato, comunque, un giudizio di disvalore della personalità). 2.1.1.Quanto alla censura relativa al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione, si tratta di critica reiterativa ad identico motivo di gravame, cui la Corte territoriale ha risposto, con ragionamento non manifestamente illogico ed immune da censure di ogni tipo anche in diritto, rilevata l'evidente sproporzione della condotta del ricorrente rispetto alla quale la difesa invoca una rilettura dei dati istruttori non consentita (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693, nel senso dell'inammissibilità del ricorso reiterativo di motivo di gravame). 2.2.11 quinto motivo è inammissibile in quanto genericamente, si limita a chiedere la revoca della condanna risarcitoria, non meglio precisando le ragioni della censura. 3. Con riferimento al primo motivo, in relazione anche agli argomenti difensivi precisati con la memoria da ultimo depositata in atti, si osserva che questo non è manifestamente infondato. 3.1.Invero, va rammentato, preliminarmente, che il periodo di sospensione di sessantaquattro giorni per l'emergenza pandemica da Covid-19 è stato ritenuto costituzionalmente legittimo dalla Corte Costituzionale, che, con la sentenza n. 278 del 23 dicembre 2020, ha escluso che integri una violazione del principio di irretroattività (art. 25, comma 2, Cost.) la sospensione del corso della prescrizione del reato prevista dall'art. 83, comma 4, dl. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. in legge 24 aprile 2020, n. 27). Come è noto, la sospensione è stata disposta dal 9 marzo al 11 maggio 2020, in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, con riferimento a procedimenti penali per l'accertamento di fatti antecedentemente commessi, rispetto all'entrata in vigore della norma emergenziale. Con successiva pronuncia del 25 maggio 2021, n. 140, richiamata anche nella memoria difensiva da ultimo depositata, la Corte Costituzionale, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 83, comma 9, del d.l. n. 18 del 2020 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 19) "nella parte in cui prevede la sospensione del corso della di prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g) e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020", dunque non estendendo la sospensione della prescrizione al periodo in cui le udienze sono state rinviate a seguito di provvedimenti organizzativi del capo dell'ufficio giudiziario. Ancora, sul punto il Collegio osserva che le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità hanno chiarito, in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19 che, per i procedimenti pendenti in cassazione, rinviati con udienza fissata nella "prima fase" dell'emergenza (periodo dal 9 marzo al giorno 11 maggio 2020) si applica per intero la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, pari a sessantaquattro giorni, ma non anche la disciplina della sospensione di cui al comma 9 del citato art. 83, dettata per la seconda fase dell'emergenza (periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020) che concerne i soli procedimenti, rinviati d'ufficio, per i quali l'udienza fosse già stata fissata in tale successivo periodo (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432).Nel risolvere la questione posta, la pronuncia ha inteso ribadire il principio generale secondo il quale l'interprete deve essere orientato, in linea con l'indirizzo fissato anche dalla Corte costituzionale, più volte intervenuta sul punto, per quanto riguarda la sospensione della prescrizione introdotta dal legislatore dell'emergenza, a limitare tale misura al tempo in cui effettivamente l'emergenza pandemica ha, di fatto, impedito lo svolgimento dell'attività processuale (cfr. anche Sez. 5, n. 01812 del 17/11/2021, del 2022, Masia, non mass.). Criterio che, a maggior ragione, si impone in un caso, come quello in esame in cui il processo, relativa ad imputato libero (quindi non urgente, alla stregua della normativa emergenziale), secondo la stessa prospettazione difensiva, non risulta fissato durante il lasso temporale compreso tra il 9 marzo e il giorno 11 maggio 2020, provenendo da rinvio disposto il 19 dicembre 2019, ma soltanto nell'intervallo tra il 12 maggio ed il 30 giugno 2020, essendo stata, poi, fissata l'udienza in data 20 giugno 2020, rinviata d'ufficio al 19 marzo 2021. 3.2. Orbene, tenuto conto della data di fissazione dell'udienza (al 20 giugno 2020) con successivo rinvio alla data del 19 marzo 2021 di cui rende conto la Corte territoriale, non può che applicarsi al caso di specie, il periodo di sospensione della prescrizione, dal 12 maggio 2020, ma soltanto fino al 30 giugno 2020, alla stregua delle pronunce della Corte costituzionale da ultimo intervenute sul tema. Va, poi, esaminato se, in considerazione delle deduzioni difensive relative alla natura dell'attività per la quale la prima udienza di trattazione dinanzi alla Corte d'appello è stata rinviata al 20 giugno 2020, possa applicarsi al caso in esame la sospensione del corso della prescrizione di giorni sessantaquattro, relativo al cd. primo periodo previsto dalla normativa emergenziale. Sul punto si osserva che per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni di cui all'art. 12 della legge n. 36 del 2018, commessi prima della data di entrata in vigore della norma, se è pendente il procedimento, come avvenuto nel caso di specie, si attribuisce al giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, l'onere di informare la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata. Come evidenziato dalle Sezioni unite di questa Corte, «è stata predisposta una disciplina transitoria (art. 12) per regolare le modalità con le quali, in relazione ai reati per i quali è mutato regime di procedibilità, la persona offesa viene messa nelle condizioni di valutare l'opportunità di esercitare nei termini il diritto di formulare l'atto propulsivo» (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551). Sicché tenuto conto che nel presente giudizio, nel primo grado vi era stata costituzione di parte civile e che la stessa norma transitoria di cui all'art. 12 cit., ha fissato un termine a partire dal quale alla persona offesa è riconosciuta facoltà di esercitare il diritto di querela, anche in caso di procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della norma nonché dell'art. 83 cit., non appare viziata da violazione di legge la pronuncia impugnata, nella parte in cui conteggia, ai fini del tempo necessario a prescrivere, anche il periodo di sospensione del corso della prescrizione di giorni sessantaquattro. 3.3. In ogni caso e prima di ogni altra considerazione, si osserva che la non manifesta infondatezza delle argomentazioni difensive impone di rilevare l'intervenuta improcedibilità dell'azione penale alla data dell'odierna decisione, limitatamente al reato di cui all'art. 612 cod. pen., per essere il reato ascritto all'imputato estinto per prescrizione. Infatti, a mente degli artt. 157 e 160 cod. pen., tenuto conto della data di commissione del fatto (9 febbraio 2013) della pena edittale massima di cui all'art.612 cod. pen. e della causa interruttiva del corso della prescrizione rappresentata dalla sentenza di primo grado (del 16 novembre 2016), il termine massimo di anni sette mesi sei risulta spirato alla data del 9 agosto 2020. A ciò va aggiunto il periodo di sospensione del corso della prescrizione di giorni 181, non contestato dalla difesa, dovuto a rinvii del procedimento di primo grado richiesti dalla difesa (per la discussione dal 18 maggio 2016 al 9 novembre 2016 e poi per legittimo impedimento a comparire, dal 9 novembre al 16 novembre 2016), con conseguente slittamento del detto termine al 6 febbraio 2021, esito che, comunque, si compirebbe alla data odierna, computando o meno il periodo di sospensione di giorni 114 aggiunto dalla Corte d'appello. 3.5.è, infine, appena il caso di osservare che per il reato di lesioni aggravate il termine massimo di prescrizione, in base al combinato disposto di cui agli artt.157 e 160 cod. pen., considerata la natura della circostanza aggravante contestata, la pena edittale massima e la data del fatto (9 febbraio 2013), si compie il 9 novembre 2021 (dunque ben oltre la sentenza di secondo grado), cui vanno aggiunti 181 giorni di sospensione del corso della prescrizione che, dunque, conducono al 9 maggio 2022, quindi ad epoca successiva alla data odierna. Tanto, prescindendo dal conteggiare o meno i giorni 114 che ha aggiunto la Corte territoriale. 4. Si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al capo b) agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione, con eliminazione della relativa pena di mesi tre di reclusione e la declaratoria di inammissibilità, nel resto, del ricorso. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al capo b) agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi tre di reclusione. Dichiara inammissibile ne