CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 20137/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Francesca [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, con ogni conseguente determinazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Cagliari, in riforma della sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Oristano (che aveva ritenuto carente la prova in ordine alla identificazione di quel tra i due occupanti dell'auto fosse alla guida nell'occorso, emergendo l'indicazione dell'imputato solo dalle dichiarazioni che questi aveva fatto alla PG nella immediatezza, ritenute come tali inutilizzabili dal primo giudice), ha condannato CARCANGIU Igor alla pena di anni uno e mesi due di arresto ed euro 3.200,00 di ammenda, in ordine ai reati, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 186, commi 2 lett. c), e 2 -bis, e 187, comma 8, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere: guidato in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico pari a 1.65 g/I e 1.61 g/I, con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale (capo A); rifiutato di sottoporsi, a richiesta degli operatori di polizia giudiziaria, agli accertamenti clinico-tossicologici e strumentali finalizzati all'accertamento di alterazioni di sostanze stupefacenti, da svolgersi a cura del personale sanitario del nosocomio ove era stato ricoverato a seguito dell'incidente (capo B). 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso la difesa dell'imputato, con due motivi. Con il primo ha lamentato violazione di legge in relazione all'art. 350, comma / 7, cod. proc. pen. Secondo il deducente, la prova della responsabilità in ordine all'integrazione della contravvenzione contestatagli al capo A sarebbe stata ricavata sulla scorta delle dichiarazioni confessorie rese, nell'immediatezza dei fatti, alla P.G. intervenuta - con cui il CARCANGIU aveva ammesso di essere stato alla guida dell'autovettura al momento dell'incidente - da ritenersi, tuttavia, non utilizzabili in dibattimento, in ossequio a quanto disposto dall'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., nonché ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale sono utilizzabili tali propalazioni solo nella fase delle indagini preliminari ovvero della celebrazione del giudizio con le forme del rito abbreviato, sempre che ne venga accertata dal giudice la effettiva spontaneità. Con il secondo, ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 186 cod. strada. La Corte territoriale avrebbe erroneamente valutato lo stato psico-fisico del CARCANGIU, ritenendolo versare in stato di ebbrezza pur in carenza di un adeguato riscontro desumibile dagli atti, in particolare non disponendo in quel momento gli operanti di un etilometro.3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Francesca [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con ogni conseguente determinazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte di appello ha spiegato, in maniera del tutto logica e congrua, che la circostanza che il CARCANGIU fosse alla guida del veicolo incidentato era stata dìmostrata sulla scorta di plurime emergenze dibattimentali, prescindenti dalle dichiarazioni dallo stesso spontaneamente rese alla polizia giudiziaria. Per come compiutamente rappresentato dal giudice di secondo grado, infatti, l'indicata circostanza aveva trovato riscontro, in primo luogo, nel fatto che l'imputato aveva firmato un verbale contenente accertamenti irripetibili, in cui egli era indicato in modo espresso come il soggetto alla guida dell'autovettura al momento del sinistro; in secondo luogo, il CARCANGIU aveva spontaneamente acconsentito all'effettuazione dell'alcoltest, rinunciando all'assistenza di un difensore, a riprova di come fosse pienamente consapevole di essere lui il soggetto da monitorare, in quanto alla guida dell'autovettura incidentata; inoltre, l'imputato aveva riportato a seguito dell'incidente gravi e multiple lesioni fisiche - poi refertate dai sanitari in "trauma facciale con interessamento piramidale nasale, trauma frontale destro con ferita dell'arcata sopraccigliare, con frattura delle ossa nasali e del malleolo tibiale e distacco lamellare del malleolo" - del tutto compatibili con i danni subiti dall'autovettura, in specie dal lato del guidatore; l'autovettura era intestata alla madre del CARCANGIU; infine, nel corso dell'attività istruttoria, non era mai stata contestata la circostanza che il soggetto alla guida fosse proprio l'odierno ricorrente. Si tratta di argomentazioni logiche, pianamente sviluppate dalla Corte di merito, rispetto alle quali è difettato un confronto da parte , ricorrente che ha continuato ad agitare la questione della inutilizzabilità delle dichiarazioni auto incriminanti, tuttavia del tutto irrilevanti nel percorso argomentativo seguito dai giudici del gravame. 3. Identico giudizio deve essere espresso, poi, riguardo alla seconda censura dedotta, con la quale il ricorrente ha lamentato violazione di legge, per avere la Corte territoriale configurato il suo stato di ebbrezza pur in carenza di un adeguato riscontro, in particolar modo acquisito mediante etilometro.Ciò, all'evidenza, è smentito dal richiamo al verbale di accertamenti urgenti ai sensi dell'art. 354, cod. proc. pen., pienamente utilizzabile in tutti i suoi aspetti (sez. 4, n. 32631 del 7/6/2017, Buliga, Rv. 270422, in cui si è affermato, proprio in tema di guida in stato di ebbrezza, che il verbale contenente gli esiti dell'alcoltest è pienamente utilizzabile non solo nella parte in cui attesta la presenza nel soggetto di un tasso alcolemico superiore a quello consentito ma anche in quella in cui dà conto delle circostanze spazio-temporali nell'ambito delle quali tale accertamento è stato effettuato; n. 45514 del 7/3/2013, Pin, RV. 257696). Il CARCANGIU , nella specie, aveva acconsentito all'effettuazione dell'alcoltest, con rinuncia a farsi assistere da un difensore, e dall'atto era emersa, all'esito delle due prove, la presenza di un tasso alcolemico pari, rispettivamente, a 1.65 g/I e 1.61 g/I (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). 4. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost., n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]