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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18741/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati, con un unico atto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di assenza di motivazione in relazione alla tardività della querela, non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici e altresì manifestamente infondato, perché la censura è stata oggetto di motivazione completa ed esente da vizi logici censurabili in sede di legittimità, e altresì corredata da un'analisi puntuale della disciplina relativa ai termini di presentazione della querela (si vedano, in particolare, le pagg. 5-6 della sentenza impugnata ove il giudice adito dimostra la tempestività della querela in ossequio ai termini di legge previsti per la gestione dei sinistri in ambito assicurativo); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati, con un unico atto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di assenza di motivazione in relazione alla tardività della querela, non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici e altresì manifestamente infondato, perché la censura è stata oggetto di motivazione completa ed esente da vizi logici censurabili in sede di legittimità, e altresì corredata da un'analisi puntuale della disciplina relativa ai termini di presentazione della querela (si vedano, in particolare, le pagg. 5-6 della sentenza impugnata ove il giudice adito dimostra la tempestività della querela in ossequio ai termini di legge previsti per la gestione dei sinistri in ambito assicurativo); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 18741/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris