CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 gennaio 2024
Cassazione n. 35293/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sorveglianza di Perugia udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'accoglimento del primo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, con ordinanza in data 18/1/2024, depositata il 23/1/2024, quale giudice di rinvio a seguito dell'annullamento disposto da questa Corte per ragioni processuali, ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto, il 28/9/2021, ha respinto il reclamo presentato avverso la sanzione disciplinare allo stesso irrogata dal Consiglio di disciplina del Carcere di Terni 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l'interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 178, lett, c), 179, comma 1 e 420 ter, comma 5, cod. proc. pen. e conseguente nullità dell'ordinanza impugnata in quanto il Tribunale avrebbe omesso di esaminare l'istanza di rinvio per legittimo impedimento inviata dal difensore a mezzo pec. 2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 125 e 181 cod. proc. pen. e conseguente nullità del provvedimento per l'assenza della sottoscrizione del cancelliere.3. In data 22 aprile 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del primo motivo di ricorso. 4. Il primo motivo di ricorso è fondato e l'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio. Dagli atti, che questa Corte ha il potere - dovere di esaminare attesa la natura processuale della questione posta (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094 - 01), risulta che la difesa, in data 15 gennaio 2024, ha inviato istanza di rinvio dell'udienza fissata per il giorno 18 gennaio 2024 per legittimo impedimento. In merito alla richiesta, trasmessa a mezzo p.e.c. all'indirizzo depositoattipenali.tribsorv.perugia(Thgiustiziacert.it e regolarmente pervenuta in pari data, il Tribunale ha omesso di provvedere e l'udienza, dato atto dell'assenza del difensore, si è tenuta con l'intervento di un difensore d'ufficio, designato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. (cfr. verbale dell'udienza del giorno 18 gennaio 2024 nonché il provvedimento impugnato, atti nei quali non viene l'istanza non risulta neanche menzionata). Come anche di recente ribadito, la mancata considerazione dell'istanza di rinvio, formalmente e regolarmente trasmessa dal difensore, determina la nullità assoluta dell'udienza e di tutti gli atti successivamente compiuti ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. c) e 179, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 42333 del 28/09/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285301 - 01; Sez. 3, n. 30466 del 13/05/2015, Calvaruso, Rv. 264158 - 01; Sez. 6, n. 47213 del 18/11/2015, Pagano, Rv. 265483 - 01). La violazione rilevata, pertanto, impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Perugia per nuovo giudizio. 5. La doglianza oggetto del secondo motivo, attesa la causa che ha determinato l'annullamento, è assorbita. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di ,Sorveglia