CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 settembre 1965
Cassazione n. 06714/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/09/1965 avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto: premesso, infatti, che la sussistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen. non era stata devoluta al giudice dell'impugnazione - con i motivi di appello era stato solo sollevato il tema del dolo, per asserita incompatibilità con le condizioni di ubriachezza dell'imputato - tale aspetto, sia pure astrattamente riconducibile ad una questione di qualificazione giuridica del fatto, non può essere esaminato da questa Corte involgendo una ricostruzione del fatto incompatibile con il giudizio di legittimità; Considerato inoltre che gli ulteriori motivi, relativi alla mancata esclusione della recidiva e mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il /3 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] tensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] ior o Giorgi, Fidelbo I 1) O S i 1:ATA N °ANGELI ERiA 24 E