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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 febbraio 2024

Cassazione n. 06288/2024

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12904/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che le rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 35442/2021, depositata il 19/11/2021, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La presente causa ha ad oggetto la revocazione dell’ordinanza di questa Corte, Sez. 5, n. 35442 del 2021, con cui la sentenza impugnata è stata cassata in relazione al secondo motivo accolto, con rinvio al giudice di secondo grado. 2.In corso di causa è pervenuta istanza di cessazione della materia del contendere delle ricorrenti, che hanno riferito essere intanto intervenuta e passata in giudicato la sentenza del giudice del rinvio di accoglimento del ricorso originario ed annullamento degli avvisi di liquidazione impugnati – sentenza, pertanto, pienamente satisfattiva della pretesa azionata. 3.La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del 29 febbraio 2024. [OSCURATO:PERSONA] Il passaggio in giudicato della sentenza emessa nel giudizio di rinvio, con cui è stato definitivamente annullato l’atto impugnato, ha determinato il sopravvenire venire meno dell’interesse alla decisione della presente impugnazione, sicché va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse ad agire, richiesto dall'art.100 c.p.c. (Cass., Sez. 5, 24 gennaio 2019, n. 2010), con compensazione delle spese processuali tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese processuali tr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12904/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che le rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 35442/2021, depositata il 19/11/2021, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La presente causa ha ad oggetto la revocazione dell’ordinanza di questa Corte, Sez. 5, n. 35442 del 2021, con cui la sentenza impugnata è stata cassata in relazione al secondo motivo accolto, con rinvio al giudice di secondo grado. 2.In corso di causa è pervenuta istanza di cessazione della materia del contendere delle ricorrenti, che hanno riferito essere intanto intervenuta e passata in giudicato la sentenza del giudice del rinvio di accoglimento del ricorso originario ed annullamento degli avvisi di liquidazione impugnati – sentenza, pertanto, pienamente satisfattiva della pretesa azionata. 3.La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del 29 febbraio 2024. [OSCURATO:PERSONA] Il passaggio in giudicato della sentenza emessa nel giudizio di rinvio, con cui è stato definitivamente annullato l’atto impugnato, ha determinato il sopravvenire venire meno dell’interesse alla decisione della presente impugnazione, sicché va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse ad agire, richiesto dall'art.100 c.p.c. (Cass., Sez. 5, 24 gennaio 2019, n. 2010), con compensazione delle spese processuali tra le parti. P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese processuali tr
Sentenza Cassazione n. 06288/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris