CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 27697/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8400/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d a ll ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] S . R . L . [OSCURATO:PERSONA] ; -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di MILANO n. 476/2024,depositata il 19 febbraio 2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 settembre 2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con ricorso affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Milano, resa pubblica in data 19 febbraio 2024, che, in sede di riassunzione a seguito dell’ordinanza di questa Suprema Corte, Terza Sezione civile , n. 21977/2022, provvedendo sul gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] (accogliendone la domanda risarcitoria avanzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per danni al proprio immobile), disponeva - per quanto interessa in questa sede- la compensazione integrale delle “spese processuali di tutti i gradi e fasi del giudizio fra le parti [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] … nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”. 2. – La Corte territoriale, a fondamento della decisione riguardante la regolazione delle spese di lite, riteneva che potessero essere confermate, anche in sede di rinvio, “le motivazioni addotte sul punto dai giudici che hanno precedentemente esaminato il merito della causa” e che, pertanto, permanessero “i giusti motivi per compensare integralmente” le spese di lite tra il Brenna, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e il Colombo da una parte, il Barbara e il [OSCURATO:PERSONA] dall’altra, “dal momento che la CTU ha confermato ed accertato la sussistenza dei danni nell’immobile dell’attore Barbara, cagionati dai lavori effettuati nell’appartamento del [OSCURATO:PERSONA] dalle imprese sopra indicate, con la direzione lavori affidata all’arch. Colombo, ma l’esperto nominato non è stato in grado di identificare il soggetto o i soggetti responsabili tra le imprese coinvolte”. 3. – Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], mentre non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione. 4. – Il controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con il primo motivo – riferito alla regolamentazione delle spese di lite del primo grado - è denunciata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 91, 92, secondo comma, e 306, quarto comma, c.p.c. nonché la nullità della sentenza per “carenza di motivazione reale” in violazione degli artt. 111 Cost. e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. I ricorrenti lamentano, anzitutto, che la Corte territoriale avrebbe errato a disporre l’integrale compensazione in quanto sia il Barbara che il [OSCURATO:PERSONA] avevano esplicitamente rinunciato alle domande proposte nei confronti di essi chiamati in causa, dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], a titolo di garanzia impropria. In particolare, il Barbara aveva dapprima esteso la domanda risarcitoria nei confronti del Brenna e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., “escludendo espressamente l’estensione della domanda nei confronti dell’arch. Colombo”, per poi rinunciare, in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado, anche alle domande estese nei confronti delle anzidette parti chiamate in causa dal [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], sostengono i ricorrenti che questi aveva rinunciato “già nel corso del giudizio di primo grado alle domande di manleva proposte contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”. Inoltre, i ricorrenti assumono che la sentenza di appello sarebbe comunque errata in ragione dell’assenza di una “reale motivazione”, poiché non sarebbe “affatto vero” quanto ritenuto dalla Corte territoriale circa il tenore delle precedenti decisioni dei giudici di merito sulla compensazione delle spese, le quali non troverebbero fondamento nell’assunto fatto proprio dal giudice di appello, ossia che, secondo quanto accertato dalla CTU in ordine alla sussistenza dei danni lamentati dal Barbara, sarebbero esse parti chiamate in causa le imprese coinvolte tra i soggetti non identificati come responsabili di detti danni. I ricorrenti sostengono, infine, che la Corte territoriale non avrebbe neppure dato conto delle “gravi ed eccezionali ragioni” per disporre l’integrale compensazione delle spese e, in ogni caso, avrebbe offertouna motivazione affatto illogica, contrastante con la piana constatazione che proprio l’impossibilità di identificare il soggetto responsabile costituiva il presupposto del rigetto della domanda attorea e, quindi, “il presupposto della condanna alle spese di lite ai sensi dell’art. 91 c.p.c.”. 2. - Con il secondo mo tivo – riferito: quanto al Barbara alla regolamentazione delle spese di lite “di tutti i gradi del giudizio successivi al primo”; quanto al [OSCURATO:PERSONA] alla regolamentazione delle spese di lite “del giudizio di riassunzione ex art. 392 c.p.c.” - si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 91, 92, secondo comma, e 306, quarto comma, c.p.c. nonché la nullità della sentenza per “carenza di motivazione reale” in violazione degli artt. 111 Cost. e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. I ricorrenti – premesso che il Barbara, pur avendo rinunciato in primo grado alle domande risarcitorie nei confronti dei chiamati in causa, le ha poi riproposte nei successivi gradi di giudizio, mentre il [OSCURATO:PERSONA] dopo la rinuncia in primo grado ha riproposto le domande di manleva nel solo giudizio di riassunzione ex art. 392 c.p.c. –lamentano, anzitutto, che sarebbe contrastante con gli artt.91 e 92 c.p.c. e palesemente illogica la motivazione del giudice di appello sulla “compensazione delle spese di lite in un giudizio in cui il rigetto delle domande avversarie è dipeso dalla loro inammissibilità (e non da questioni attinenti al merito della controversia)”, derivante dalla anzidetta rinuncia alle domande inizialmente proposte. Inoltre, l’apparenza della motivazione resa dalla Corte territoriale deriverebbe dalle medesime ulteriori ragioni evidenziate con il primo motivo di ricorso. 3. – I motivi, da scrutinarsi congiuntamente, sono fondati, sussistendo, in via assorbente dell’esame anche di ogni altra censura, la violazione degli artt. 91, 92, secondo comma, e 306, quarto comma, c.p.c. 3.1. -Come posto in evidenza nel ricorso e in coerenza con la documentazione con esso depositata ai sensi dell’art. 369 c.p.c. (segnatamente: sentenza del Tribunale di Milano n. 8008/2017, atto di appello di [OSCURATO:PERSONA], sentenza della Corte di appello di Milano n. 4699/2018 e ordinanza di questa Corte di cassazione , Terza Sezione civile, n. 21977/2022), vengono in rilievo, e trovano riscontro, i seguenti fatti processuali: a) [OSCURATO:PERSONA], convenuto in giudizio da [OSCURATO:PERSONA] per il risarcimento dei danni patiti all’immobile di sua proprietà, chiamava in causa a titolo di manleva, tra gli altri, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], che si costituivano in giudizio; b) [OSCURATO:PERSONA], all’udienza del 3 marzo 2015, estendeva la domanda risarcitoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e del Brenna, escludendo espressamente l’estensione della domanda nei confronti dell’arch. Colombo; c) il Barbara, in sede di precisazioni delle conclusioni in primo grado, rinunciava, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e del Brenna, alla domanda risarcitoria originariamente estesa; d) il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 8008/2017, di rigetto delle pretese attoree, dava atto che le domande originariamente estese nei confronti del Brenna e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. erano state rinunciate e che era stata espressamente esclusa l’estensione anzidetta nei confronti del Colombo; e ) in sede di appello, il Barbara concludeva per l’accoglimento delle “domande formulate in primo grado, come automaticamente estese, per i motivi di cui in narrativa, alle parti terze chiamate in solido fra loro” [id est, estensione automatica della domanda nei confronti delle parti chiamate quali terzi responsabili ex artt. 2051 e 2055: atto di appello pp. 33 - 37], mentre il [OSCURATO:PERSONA] concludeva per il rigetto del gravame e dispiegava appello incidentale condizionato per sentir escludere la propria responsabilità ove accertata nei confronti della terza chiamata [OSCURATO:SOCIETA].; f ) la Corte di appello di Milano, nel rigettare il gravame del Barbara con la sentenza n. 4699/2018, dava atto della rinuncia, in primo grado, dello stesso appellante Barbara alle domande originariamente estese nei confronti degli anzidetti terzi chiamati ed escludeva di potersi pronunciare sulla responsabilità per danni del Colombo non avendo l’attore esteso nei suoi confronti la pretesa risarcitoria; g) in sede di legittimità, questa Suprema Corte, Terza Sezione civile, con l ’ ordinanza n. 21977/2022, accoglieva il primo motivo di ricorso del Barbara in punto di responsabilità risarcitoria del [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art.2051 c.c. e dichiarava inammissibile “per estraneità alla ratio decidendi” la censura (veicolata con il terzo motivo di ricorso) che lamentava l’erronea decisione della Corte territoriale in ordine alla mancata automatica estensione della domanda risarcitoria attorea nei confronti di tutti i chiamati in causa, “ivi compreso il direttore dei lavori”, e non solo di [OSCURATO:SOCIETA].; g.1 ) a tal riguardo, nell’ordinanza si osservava che: l ’ estensione automatica della domanda al terzo chiamato “si verifica salvo che l’attore dichiari espressamente di rinunciare all’estensione o alla domanda”; nella specie la Corte d’appello aveva affermato che “la domanda originariamente estesa da parte attrice veniva rinunciata in sede di precisazione delle conclusioni, così insistendo l’attore nella richiesta di condanna unicamente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]”; il “ricorrente tuttavia non censura tale affermazione, sicché deve concludersi che correttamente la Corte d’appello non ha preso in esame le domande espressamente rinunciate”. 3.2. - Alla luce di quanto evidenziato, emerge dunque che, all’esito della ordinanza n. 21977/2022, si è formato il giudicato sulla rinuncia del Barbara, espressa in primo grado, relativa alle domande risarcitorie nei confronti dei terzi chiamati Brenna, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dello stesso Colombo, nei cui confronti vi era stata rinuncia ad estendere la domandarisarcitoria didanni. Deve, pertanto, trovare applicazione il principio, più volte enunciato da questo giudice di legittimità (tra le altre: Cass. n. 18255/2004; Cass. n. 12953/2014; Cass. n. 5250/2018), secondo cui la rinuncia all’azione (come nella specie), diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l’accettazione della controparte, estingue l’azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l’efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante, applicandosi la regola dell’art. 306, comma quarto, c.p.c. secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione. Principio che, dunque, è stato violato dalla Corte territoriale la quale, in una situazione di rinuncia all’azione da parte dell’attore, ha comunque provveduto alla compensazione integrale delle spese dell’intero giudizio tra lo stesso Barbara e gli anzidetti terzi responsabili. 4. – Il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata per quanto di ragione con rinvio alla Corte di appello di Milano in diversa sezione e diversa composizione - non sussistendo i presupposti per aderire alla richiesta dei ricorrenti di designare altra Corte d’appello per il giudizio di rinvio ex art. 372 c.p.c. - , anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata per quanto di ragione con rinvi o alla Corte di appello di Milano , cui demanda di provvedere anche sulle spese del