CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 maggio 2024
Cassazione n. 19977/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4653-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; [OSCURATO:PERSONA] d’azienda R.G.N.4653/2020 Cron. Rep. Ud.21/05/2024 CC -intimati - avverso la sentenza n. 75/2019 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 05/08/2019 R.G.N. 18/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1.il Tribunale di Trento in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], accertava che, nell'erogazione del servizio di ristorazione presso l'Azienda provinciale per i servizi alla persona (APSP) [OSCURATO:PERSONA] di Mezzolombardo, il passaggio dell'attività da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (appaltatrice uscente) a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (appaltatrice entrante) aveva realizzato un trasferimento di azienda ex art. 21 12 c.c., con conseguente continuità dei rapporti di lavoro con i lavoratori già dipendenti di [OSCURATO:PERSONA]; 2.la Corte d’Appello di Trento respingeva l’appello della società [OSCURATO:PERSONA]; per quanto qui rileva, in estrema sintesi: - osservava che il punto focale della controversia era da individuare nella qualificazione giuridica del trasferimento dell'attività di erogazione del servizio di somministrazione pasti per gli utenti della APSP [OSCURATO:PERSONA] di Mezzolombardo dall'imprenditore cessante [OSCURATO:PERSONA] all'imprenditore subentrante [OSCURATO:PERSONA], vicenda che comportava il passaggio dall'uno all'altro soggetto del complesso dei beni strumentali destinati all'attività e dei lavoratori addetti; -osservava che l'interesse sostanziale sotteso alla controversia rappresentato dai lavoratori era costituito dall'applicazione dell'art. 2112, comma 1, c.c., posto che, contrariamente a quanto avviene in ipotesi di cambio di appalto, con il trasferimento di azienda si verifica un fenomeno di successione del nuovo datore di lavoro nel medesimo rapporto di lavoro subordinato, con conservazione, nei limiti di cui al comma 3, delle posizioni giuridiche soggettive attive dei lavoratori, ad iniziare dall'anzianità di servizio, e con responsabilità solidale per i crediti maturati di cedente e cessionario; - richiamava la Direttiva 2001/23/CE e la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, in particolare la sentenza 20.11.2003 –C- 340/01, Abler; - escludeva, in fatto, sostanziali elementi di discontinuità rilevanti ai sensi dell'art. 29, comma 3, d. lgs. n. 276/2003, come modificato dalla legge n. 122/2016, ai fini dell'esclusione del trasferimento d'azienda in caso di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa operativa che acquisisca il personale in forza di clausola del contratto d'appalto o di contratto collettivo (come nel caso in esame), valutando gli elementi rappresentati dalla società (quali l’introduzione di nuovi piatti nel menu, la riduzione dei fornitori, la razionalizzazione dell'approvvigionamento, l’aumento delle ore di lavoro, il coordinamento dell'attività, la differente ripartizione dei turni, e altri) quali ordinari interventi migliorativi del servizio; - sottolineava che la qualificazione della situazione circolatoria ai sensi dell'art. 29, comma 3, d.lgs. n. 276/2003, alla luce della novella introdotta con legge 122/2016, pone una presunzione relativa che, appunto, qualora non siano dimostrati gli indici di discontinuità determina l'applicazione della disciplina del trasferimento d'azienda;- affermava di avere valutato le prove secondo il criterio di prossimità di cui a Cass. S.U. n. 13533/2001; 3.per la Cassazione della sentenza d’appello propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] con quattro motivi, illustrati da memoria; resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; non si sono costituti nel presente grado di giudizio gli altri lavoratori intimati e [OSCURATO:PERSONA]; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo, la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c. e dell'art. 29, comma 3, d. lgs. n. 276/2003 (art. 360, n. 3, c.p.c.); contesta la sentenza della Corte d’appello di Trento per aver ritenuto che l’assenza di un rapporto contrattuale tra Dussmann (impresa uscente) ed essa [OSCURATO:PERSONA] (impresa subentrante) non fosse ostativa al riconoscimento di un trasferimento d’azienda; argomenta che l’accertamento dell’esistenza di un trasferimento d’azienda ai sensi dell’art.2112 c.c. non può prescindere dall’accertamento dei rapporti tra impresa uscente e subentrante; 2.il motivo è infondato; 3.esso ricalca il secondo motivo di appello, che la sentenza impugnata ha analizzato diffusamente (pp. 13 – 15), in conformità con la giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, e della CGUE; 4.ai fini del trasferimento d'azienda, la disciplina di cui all'art. 2112 c.c. postula che il complesso organizzato dei beni dell'impresa, nella sua identità obiettiva, sia passato a un diverso titolare in forza di una vicenda giuridica riconducibile al fenomeno della successione in senso ampio, dovendosi così prescindere da un rapporto contrattuale diretto tra l'imprenditore uscente e quello che subentra nella gestione; il trasferimento d'azienda è configurabile anche in ipotesi di successione nell'appalto di un servizio, sempre che si abbia un passaggio di beni di non trascurabile entità, e tale da rendere possibile lo svolgimento di una specifica impresa (Cass. n. 11918/2013, n. 8460/2011, n. 21278/2010, n. 5708/2009, n. 21023/2007, n. 26215/2006, n. 493/2005, n. 8054/2004, n. 13949/2003); 5.è, quindi, principio consolidato che la disciplina del trasferimento d'azienda di cui all'art. 2112 c.c. è espressione del principio dell'inerenza del rapporto di lavoro al complesso aziendale, al quale rimane legato in tutti i casi in cui questo, pur cambiando la titolarità, resti sostanzialmente immutato nella sua struttura organizzativa e nell'attitudine all'esercizio dell'impresa; 6.in concreto è sufficiente, ai fini dell’applicazione delle tutele per i lavoratori di cui all’art. 2112 c.c., come nel caso in esame, l’accertamento di una vicenda giuridica riconducibile al fenomeno della successione in senso ampio, in forza della quale il complesso organizzato dei beni dell'impresa, nella sua identità obiettiva, sia passato ad un diverso titolare, anche senza un rapporto contrattuale diretto tra l'imprenditore uscente e quello subentrante nella gestione, come nell’ipotesi di cambio appalto; 7.infatti, la direttiva 77/187 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti,come spiegato dalla CGUE, trova applicazione in tutti i casi di cambiamento, nell'ambito di rapporti contrattuali, della persona fisica o giuridica responsabile dell'impresa, che assume le obbligazioni del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti dell'impresa stessa; 8.ai fini dell'applicazione della direttiva 77/187 non è pertanto necessaria l'esistenza di rapporti contrattuali diretti tra il cedente e il cessionario, atteso che la cessione può essere effettuata per effetto dell'intermediazione di un terzo, quale il proprietario o il locatore (v., in particolare, sentenze CGUE 7 marzo 1996, cause riunite C-171/94 e C-172/94, Merckx e Neuhuys, punti 28-30; 11 marzo 1997, causa C-13/95, Süzen,, punto 12; 24 gennaio 2002, causa C-51/00, Temco, punto 31; 20.11.2003, causa C-340/01, Abler, punti 38 - 43); dalla formulazione stessa dell'art. 1 della direttiva 77/187 risulta che l'ambito di applicazione di quest'ultima comprende tutti i casi di cambiamento, nell'ambito di rapporti contrattuali, della persona fisica o giuridica responsabile dell'esercizio dell'impresa, la quale, per questo motivo, assume le obbligazioni del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti dell'impresa, a prescindere dal trasferimento della proprietà degli elementi materiali; il fatto che gli elementi materiali rilevati dal nuovo imprenditore non appartengano al suo predecessore ma siano stati messi a disposizione dal committente non può pertanto indurre a escludere l'esistenza di un trasferimento d'impresa ai sensi della direttiva 77/187; l'art. 1 della direttiva 77/187 va interpretato nel senso che quest'ultima si applica alla situazione in cui un committente, che aveva affidato con un contratto la completa gestione della ristorazione collettiva in un ospedale ad un primo imprenditore, pone fine a tale contratto e conclude, per l'esecuzione della stessa prestazione, un nuovo contratto con un secondo imprenditore, quando il secondo imprenditore utilizza rilevanti elementi patrimoniali materiali di cui si è servito precedentemente il primo imprenditore e messi successivamente a loro disposizione dal committente; 9.con il secondo motivo, la sentenza impugnata viene censurata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c., dell'art. 29 d. lgs. n. 276/2003, degli artt. 1362 ss. c.c., anche in relazione all’art.335 CCNL [OSCURATO:PERSONA] (art. 360, n. 3, c.p.c.), e per insufficienza della motivazione e omesso esame di fatti decisivi per il giudizio (art. 360, n. 5, c.p.c.); si sostiene l’erroneità dell’interpretazione della Corte d’appello di Trento in merito al concetto di “elementi di discontinuità” di cui all’art. 29, comma 3, d.lgs. n. 276/2003, argomentando che si deve effettuare un raffronto complessivo tra l'entità economica, così come strutturata e organizzata presso il cedente e quella risultante dall’organizzazione posta in essere dalla società subentrante; 10.il motivo non è fondato quanto alla censura riferita al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., involgendo i medesimi profili di diritto di cui al motivo precedente; si ribadiscono le ragioni di rigetto sopra espresse; 11.il motivo è inammissibile quanto alla censura riferita al n. 5 dell’art. 360 c.p.c.; 12.la norma in discussione stabilisce che: “L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda”; 13.questa Corte ha chiarito che, in tema di trasferimento di ramo d'azienda, la verifica della sussistenza dei presupposti dell'autonomia funzionale e della preesistenza, rilevanti ai sensi dell'art. 2112, comma 5, c.c., integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito (v. Cass. n. 7364/2021, che ribadisce il costante insegnamento di questa Corte secondo il quale la verifica dei presupposti fattuali che consentano l'applicazione o meno del regime previsto dall'art. 2112 c.c. implica una valutazione di merito che, ove espressa con motivazione sufficiente e non contraddittoria, sfugge al sindacato di legittimità; v. anche Cass. n. 20422/2012, n. 5117/2012, n. 1821/2013, n. 2151/2013, n. 24262/2013, n. 10925/2014, n. 27238/2014, n. 22688/2014, n. 25382/2017, n. 2315/2020, n. 6649/2020, n. 1251/2023, n.1258/2023); 14.quindi, sostanziandosi il motivo in una richiesta di revisione degli elementi di fatto valutati nel merito ai fini della prova della (non) discontinuità degli elementi caratterizzanti l’oggetto dell’appalto, l’ammissibilità della censura è preclusa, nel caso di specie, dalla pronuncia di merito doppia conforme, ai sensi dell’art. 360, comma 5, c.p.c., che si concretizza quando le due statuizioni sono fondate sul medesimo iter logico - argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (v. Cass. n. 29715/2018 , n. 7724/2022, n. 5934/2023, n. 26934/2023); 15.con il terzo motivo, la sentenza impugnata viene censurata per violazione e falsa applicazione dell’art. 29 d. lgs. n. 276/2003 e dell’art. 50 d. lgs. n. 50/2016 (art. 360, n. 3, c.p.c.), e per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio (art. 360, n. 5, c.p.c.); si contesta la valutazione che l’attività di ristorazione esercitata non rientri tra le c.d. attività non labour intensive;16.il motivo è complessivamente inammissibile; 17.a quanto consta dalla lettura della sentenza impugnata, la questione relativa alla definizione di appalto labour intensive ai sensi dell’art. 50 d. lgs. n. 50/2016 risulta nuova e non sollevata nei gradi precedenti (né parte ricorrente spiega dove, come e quando sia stata prospettata); infatti, la qualificazione di servizio ad alta intensità di manodopera secondo criteri quantitativirichiederebbe un accertamento di fatto non dedotto nei gradi di merito e non deducibile in sede di legittimità; 18.in ogni caso, la sentenza gravata ha fondato la propria ratio decidendi sulla continuità (o vvero non discontinuità) del servizio appaltato, idonea a fondare l'applicazione della disciplina di cui all’art. 2112 c.c., piuttosto che sulla misura dell'intensità di manodopera nel caso di specie; peraltro, si osserva che la citata sentenza Abler della CGUE evidenzia che “la ristorazione collettiva, richiedendo notevoli attrezzature, non può essere considerata un'attività che si fonda essenzialmente sulla mano d'opera” (punto 36); 19.inoltre, deve affermarsi che la clausola sociale di riassorbimento non esclude, ove applicabile, nell’ottica di una tutela multilivello dei diritti dei lavoratori interessati da una vicenda circolatoria del datore di lavoro, la maggior tutela prevista dall’art. 2112 c.c.; 20.come osservato anche in dottrina, il passaggio di personale nell’ambito di un cambio appalto, benché avvenuto in forza di una clausola sociale prevista dal CCNL, ben può integrare un’ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’art.2112 c.c. in presenza di elementi di continuità tra l’entità economica dell’appaltatore uscente e di quella del subentrante così come previsto dall’art. 29, comma 3 d. lgs. 276/2003; in altri termini, la discontinuità va accertata o esclusa con riguardo alla conservazione dell'identità dell'entità trasferita, da intendersi quale organizzazione funzionale, ovvero quale struttura coordinata autonomamente capace di conseguire un determinato obiettivo, che prosegue nel cambio di appalto, anche nel caso in cuil'assunzione dei lavoratori sia imposta dal contratto di appalto o da clausola sociale di contratto collettivo; si deve, cioè, aver riguardo all'organizzazione consentita già nella frazione del preesistente complesso produttivo, salvo il riscontro di elem enti determinanti una specifica identità d'impresa; riscontro di elementi di discontinuità dirimenti , nel caso di specie, come già osservato, escluso nel doppio grado di merito, con conseguente inammissibilità anche nel corpo del presente motivo del profilo di doglianza ai sensi del n. 5 dell'art.360 c.p.c.; 21.con il quarto motivo, viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., assumendo che la sentenza gravata ha ritenuto che l’onere probatorio di provare la “discontinuità” fosse in capo alla società, invece che ai lavoratori; 22.il motivo (che ricalca il corrispondente quarto motivo di appello) non è fondato; 23.non è integrata nel caso in esame la dedotta violazione dell’art. 2697 c.c., deducibile per cassazione ai sensi dell'art.360, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne sia onerata, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni; 24.la Corte d’Appello, invece, al di là delle affermazioni di principio, ha compiuto una valutazione complessiva delle prove proposte dalle parti applicando il criterio (empirico) di prossimità (o vicinanza) della prova, stante la necessità di dirimere la sovrapposizione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, impeditivi o modificativi, per la peculiarità della fattispecie; ha quindi, da un lato, ritenuto provati gli elementi di continuità indicati da parte ricorrente, dall’altro, ritenuto che gli elementi organizzativi nella gestione dell’appalto di ristorazione collettiva evidenziati dalla società odierna controricorrente non fossero qualificabili come elementi di discontinuità dirimenti (in contrapposizione alla continuità prospettata dai lavoratori), così compiendo l’operazione di valutazione delle prove acquisite demandatale, senza fare applicazione del criterio residuale previsto dall’art. 2697 cod.civ.; 25.il ricorso deve, pertanto, essere respinto, con regolazione secondo soccombenza delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, e con conseguente raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.500per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei p