CassazionedecretoSezione 7Decisione del 12 febbraio 1992
Cassazione n. 28491/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 12/02/1992 avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria presentata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] per conto del ricorrente, in cui si argomenta sulle ragioni di ammissibilità del ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché il primo motivo sull'elemento soggettivo del reato è costituito da mere doglianze in punto di fatto sulla valutazione del materiale probatorio non consentite in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519), il secondo motivo sulla causa di non punibilità è privo del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, in quanto non si confronta con la parte di motivazione del provvedimento impugnato, in cui si ritiene che osti al riconoscimento della causa di non punibilità la offensività in concreto della condotta a cagione della prolungata presenza nel territorio nazionale dopo la notifica del decreto di espulsione, indice evidente della non occasionalità dei comportamenti posti in essere in violazione di provvedimenti che disciplinano il soggiorno; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggi