CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 aprile 2021
Cassazione n. 07896/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2021 del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Messina, che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Messina aveva condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 2.500 euro di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 20 d.lgs. n. 139 del 2006, in relazione all'art. 64, comma i, lett. a) d.lgs. n. 81 del 2008, perché, nella sua qualità di amministratore unico della "[OSCURATO:PERSONA] s.n.c." con sede in [OSCURATO:PERSONA], via Caduti di Nassirja, esercente l'attività commerciale, ometteva di depositato la Segnalazione certificata di inizio attività (cd. Scia) al Comando provinciale dei vigili del fuoco prima dell'inizio dell'attività. [OSCURATO:PERSONA], il 4 agosto 2016. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore fiduciario, ha proposto "appello", con cui deduce la violazione del principio del ne bis in idem, in quanto l'imputato, per lo stesso fatto, era stato destinatario del decreto penale di condanna emesso il 9 aprile 2018 - comunicato il 2 maggio 2018 -, ed era stato ammesso all'oblazione nella misura di somma di 1.262 euro, interamente pagata, con deposito della relativa quietanza presso la segreteria del G.i.p in data 18 maggio 2018. Ciò precludeva l'emissione di un novo decreto penale per il medesimo fatto, il che è invece avvenuto, in violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. 3. Con ordinanza emessa il 1 aprile 2021, la Corte di appello di Messina, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. disponeva gli atti a questa Corte, sull'esatto rilievo che, trattandosi di condanna alla sola pena dell'ammenda, la sentenza è inappellabile ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen. e l'unica impugnazione prevista è, appunto, il ricorso per cassazione. 4. Ciò posto, il ricorso è fondato. 5. Si ricorda, in primo luogo, che la violazione del principio del ne bis in idem è rilevabile in ogni stato e grado del processo ai sensi dell'art. 649, comma 2, cod. proc. pen.; esso è perciò deducibile, per la prima volta, nel giudizio di cassazione, a condizione, però, che la decisione della relativa questione non comporti la necessità di accertamenti di fatto, nel qual caso la stessa deve essere proposta al giudice dell'esecuzione (Sez. 6 n. 598 del 05/12/2017, dep. 10/01/2018, B., Rv. 271764). 6. In secondo luogo, va richiamato il principio, affermato da questa Corte nel suo più alto consesso, secondo cui non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., di talché nel procedimento eventualmente duplicato dev'essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia stata esercitata, dev'essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità. La non procedibilità consegue alla preclusione determinata dalla consumazione del potere già esercitato dal P.M., ma riguarda solo le situazioni di litispendenza relative a procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto processuale, come tali non regolate dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza, che restano invece applicabili alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, dep. 28/09/2005, P.G. in c. Donati, Rv. 231800). 7. Orbene; nel caso di specie il difensore ha allegato la richiesta di emissione del decreto penale di condanna da parte del pubblico ministero presso il Tribunale di Messina in data 13 novembre 2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui alrart. 20 d.lgs. n. 139 del 2006, perché, nella sua qualità di amministratore unico della '[OSCURATO:PERSONA] s.n.c.' con sede in [OSCURATO:PERSONA], via Caduti di Nassirja, esercente l'attività commerciale, ometteva di depositato la Segnalazione certificata di inizio attività (cd. Scia) al Comando provinciale dei vigili del fuoco prima dell'inizio dell'attività. [OSCURATO:PERSONA], il 4 agosto 2016". Si tratta, ictu ocu/i, del medesimo fatto in relazione al quale, successivamente, il pubblico ministero presso il Tribunale di Messina ha nuovamente esercitato l'azione penale, mediante richiesta di decreto penale di condanna, poi emesso dal G.i.p. e che, a seguito di opposizione, ha dato origine al presente procedimento, conclusosi con la sentenza impugnata. 8. In applicazione del principio dinanzi indicato, è del tutto irrilevante verificare - come richiesto dal Procuratore generale - se nel primo procedimento il G.i.p. abbia dichiarato l'estinzione del reato per intervenuto oblazione, in quanto al pubblico ministero presso il Tribunale di Messina era precluso un esercizio dell'azione penale in relazione al medesimo fatto. 9. Ne segue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non doveva essere iniziata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non doveva