CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 gennaio 2023
Cassazione n. 01112/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10968/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende per legge -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' PER L'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in atti -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 6508/2019 depositata il28/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l’ente Nazionale per l’aviazione Civile ENAC ricorrono per otto mezzi, nei confronti della Società per l’Aeroporto Civile di [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:SOCIETA]., contro la sentenza del 28 ottobre 2019, con cui la Corte d’appello di Roma, non definitivamente pronunciando sull’appello degli odierni ricorrenti, ha respinto i loro motivi formulati in punto di applicabilità alla domanda proposta dalla Società originaria attrice della prescrizione quinquennale in luogo di quella decennale nonché di mancata applicazione della prescrizione quinquennale ex articolo 2948 c.c.. [OSCURATO:PERSONA] per l’Aeroporto Civile di [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso e deposita memoria. [OSCURATO:PERSONA] Non occorre riassumere i motivi di ricorso per cassazione, profilandosi la sua inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. I ricorrenti hanno infatti proposto il medesimo avverso una sentenza pronunciata su questione, che non ha definito neppure parzialmente il giudizio, ai sensi del terzo comma dell’articolo 360 c.p.c.: pure all’esito dell’interpretazione restrittiva che questa Corte ha dato della norma (v. Cass., Sez. Un., 10 febbraio 2017, n. 3556, con i rinvii in essa contenuti), il caso oggi in esame ― sentenza d’appello che abbia rigettato le eccezioni di prescrizione, disponendo per l’ulteriore corso del giudizio ai sensi del numero 4 dell’articolo 279 ― rientra difatti nell’ambito di applicazione della norma richiamata. Le spese seguono la soccombenza. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unnificato. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; c ondanna i ricorrent i al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nel