CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 giugno 2026
Cassazione n. 19750/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Scutiero, con domicilio digitale come per legge-ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata edifesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come perlegge- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.- intimata -Numero registro generale 4437/2024Numero sezionale 1965/2026Numero di raccolta generale 19750/2026Data pubblicazione 14/06/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2379/2023,pubblicata in data 20 luglio 2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29maggio 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello:[OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:SOCIETA]., successivamente incorporata in [OSCURATO:PERSONA].p.a., conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano C.M. Metallis.r.l., chiedendo la restituzione dell’immobile oggetto del contratto dilocazione finanziaria, tra le parti stipulato, considerata l’intervenutarisoluzione contrattuale a seguito della dichiarazione di volersiavvalere della clausola risolutiva espressa.[OSCURATO:SOCIETA]., costituitasi, eccepiva la nullità del contratto perassenza dell’indicazione del TAN, del TAEG e/o del TIR, nonché perindeterminatezza o indeterminabilità degli interessi; adduceva pure lamancata consegna del piano di ammortamento e l’usurarietà deltasso degli interessi moratori convenuti e chiedeva la restituzione deicanoni di leasing già corrisposti, salvo il riconoscimento a favore dellaconcedente di un equo compenso per il periodo di utilizzazione delbene.Il Tribunale, con sentenza n. 333/2022, accertava l’intervenutarisoluzione del contratto e condannava la società utilizzatrice allarestituzione del bene immobile; rigettava, invece, tutte le domandeavanzate dalla convenuta; in particolare, con specifico riferimento alladomanda di restituzione dei canoni di leasing ex art. 1526 c.c.,rilevava che le parti avevano espressamente regolato l’ipotesi dirisoluzione anticipata del contratto all’art. 12 b) delle condizionigenerali di contratto, pattuendo l’incameramento dei canoni giàNumero registro generale 4437/2024Numero sezionale 1965/2026Numero di raccolta generale 19750/2026Data pubblicazione 14/06/2026corrisposti, in conformità a quanto previsto dall’art. 1526, secondocomma, c.c., fermo lo scomputo, da parte della concedente, diquanto ottenuto dalla vendita del bene.2. Siffatta pronuncia è stata confermata dalla Corte d’appello diMilano con sentenza n. 2379/2023.In sintesi, quanto alla censura afferente l’errata applicazionedell’art. 1526 c.c., la Corte territoriale ha reputato che, avendo leparti espressamente pattuito alla clausola 12 b) del contratto lairripetibilità dei canoni già versati, in conformità al disposto di cuiall’art. 1526 c.c., sussisteva il diritto della concedente di trattenere icanoni riscossi in corso di rapporto; pertanto, ha ritenuto assorbita larichiesta di espletamento di consulenza d’ufficio, comunqueinammissibile perché meramente esplorativa.3. [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso sulla base di tre motivi, cuiresiste [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. mediantecontroricorso, illustrato anche con memoria.[OSCURATO:PERSONA]:1. il primo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., violazione dell’art. 115 c.p.c.Si censura la sentenza impugnata per un errore di percezione sulcontenuto oggettivo della prova, dal momento che il contratto dilocazione finanziaria stipulato dalle parti non prevedeva che le ratepagate fino alla risoluzione rimanessero acquisite al venditore a titolodi indennità; si contesta perciò alla Corte d’appello di avere travisatoil contenuto del contratto di locazione finanziaria.2. Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 1341 e 1526c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.Si sostiene, in via subordinata, che la Corte d’appello avrebbedovuto ritenere comunque priva di effetti la previsione di cui al citatoart. 12 b) del contratto di locazione, perché essa finisce per limitareNumero registro generale 4437/2024Numero sezionale 1965/2026Numero di raccolta generale 19750/2026Data pubblicazione 14/06/2026la responsabilità patrimoniale del concedente e, come tale, sarebbesoggetta all’applicazione dell’art. 1341 c.c.; inoltre, avrebbe dovutoavvedersi che nel contratto di locazione finanziaria in esame, purprevedendosi in calce l’espressa approvazione delle clausolevessatorie, difettava l’approvazione del suindicato art. 12 b) delcontratto, a cui il giudice d’appello aveva ricondotto la facoltà diritenzione dei canoni in capo alla concedente.3. Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c.: lamentache, pur avendo chiesto l’attuale ricorrente, in via riconvenzionale, diaccertare “l’esatto dare avere tra le parti ed in caso di un credito afavore dell’utilizzatrice, condannare la società opposta al pagamentodelle relative somme in favore della [OSCURATO:SOCIETA].”, la Corted’appello non si sarebbe pronunciata sul punto, ma si sarebbe limitataa valutare se fosse o meno previsto il diritto di ritenzione dei canoniin favore della concedente, senza valutare se la previsionecontrattuale riguardasse tutti i canoni versati dalla utilizzatrice, o sedovesse esserne ridotto il contenuto, tenuto conto che l’immobilerestituito aveva conservato il suo valore.4. Il secondo motivo, ut supra illustrato, propone evidentementeuna questione di diritto di particolare rilevanza ex art. 375 c.p.c., percui la causa deve essere rimessa in pubblica udienza. P.Q.MRimette la causa in pubblica udienza.Così deciso in Roma, il 29 maggio 2026IL PRESIDENTEChiara Graziosi