CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24080/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Aprilia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 emessa dalla Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati í motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta da&nsigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si contesta l'omessa esclusione della contestata recidiva, è riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato dal giudice di merito che, con congrua ed esaustiva motivazione, ha dato conto dei plurimi precedenti penali a carico del ricorrente, relativi a reati anche gravi e commessi nel quinquennio precedente alla commissione del fatto oggetto di giudizio, considerato - alla luce della spregiudicatezza della condotta - espressione di un'accresciuta capacità a delinquere e pericolosità sociale del ricorrente; Considerato, inoltre, che alle medesime conclusioni si espone il secondo motivo di ricorso, afferente all'eccessività del trattamento sanzionatorio, che la Corte d'appello ha, con motivazione immune da censure, ritenuto congruo alla luce delle modalità della condotta - trattandosi di due successive violazioni ed essendosi l'allontanamento protratto per un significativo lasso di tempo -, dell'intensità del dolo e dei numerosi precedenti penali ascritti al ricorrente; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il