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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 46551/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Bologna udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale Assunta COCOMELLO che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. In data 23 giugno 2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini ha disposto la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Erand in relazione al reato di cui all'art. 624 bis comma 3 cod. pen.; il successivo 17 ottobre 2020 il medesimo giudice ha sostituito la misura intra muraria con la misura degli arresti domiciliari.

2. In data 5 ottobre 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini ha disposto la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere in considerazione delle due evasioni poste in essere dal ricorrente e della commissione di condotte aggressive in danno della persona offesa COLOMBARI Davide.

Il successivo 29 ottobre 2021 il medesimo giudice sostituiva nuovamente la misura intra muraria con la misura degli arresti domiciliari.

3. Con ordinanza emessa in data 16 febbraio 2022 la Corte di appello di Bologna ha disposto la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere in considerazione dell'ulteriore violazione delle prescrizioni connesse all'esecuzione della misura detentiva domiciliare.

Il conseguente appello del ricorrente veniva dichiarato inammissibile con ordinanza del 25 febbraio 2022, provvedimento che non veniva impugnato dal [OSCURATO:PERSONA].

4. In data 22 marzo 2022 il difensore del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato istanza di sostituzione della misura custodiale con la misura degli arresti domiciliari, affermando che il ricorrente non aveva commesso la trasgressione indicata dalla Corte di Appello in quanto lo stesso era stato autorizzato ad uscire dal luogo di esecuzione della misura per svolgere attività lavorativa.

La difesa segnalava, inoltre, la mancanza di elementi da cui dedurre un aggravamento delle esigenze cautelari, anche in considerazione del fatto che l'indagato dopo l'iniziale violazione, aveva sempre rispettato le prescrizioni impostegli.

5. In data 27 aprile 2022 la Corte di appello di Bologna ha rigettato l'istanza di revoca, ritenendo aggravate le esigenze cautelari in considerazione della violazione delle prescrizioni connesse alla misura in corso e dell'atteggiamento di ostilità ed insofferenza manifestato dal ricorrente nei confronti degli operanti in occasione dei controlli di routine cui era sottoposto, elementi che uniti alle pregresse violazioni forniscono dimostrazione dell'aggravamento delle esigenze cautelari.

Il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso l'ordinanza di rigetto, riproponendo le medesime argomentazioni già formulate nell'istanza di sostituzione della misura cautelare.

6. Con ordinanza di rigetto pronunciata in data 27 aprile 2022, il Tribunale di Bologna ha ritenuto la misura degli arresti domiciliari insufficiente a contenere il pericolo di reiterazione di ulteriori condotte illecite in considerazione della «intensità delle spinte criminose che lo inducono ad agire» pur avendo la «certezza del rilevamento e dell'immediata segnalazione alle forze dell'ordine della sua fuoriuscita dal perimetro elettronicamente segnalato» (cfr. pag. 4 dell'ordinanze impugnata).

7. [OSCURATO:PERSONA] Erand, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di rigetto dell'appello.

Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, la violazione di legge e la genericità, indeterminatezza e mancanza di motivazione.

Secondo la difesa il Tribunale ha fondato la propria decisione ponendo in risalto le medesime violazione a cui era già seguito il primo aggravamento, il ricorrente sostiene, infatti, di non aver posto in essere la trasgressione descritta nella relazione di servizio del 17 gennaio 2022 in quanto il provvedimento con il quale era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari non conteneva alcun riferimento alle prescrizioni di cui all'art. 284, comma 2 cod. proc. pen. ed in considerazione che la contestuale autorizzazione ad uscire dal luogo di esecuzione per svolgere attività lavorativa è intrinsecamente incompatibile con l'imposizione della prescrizione di non comunicare con soggetti non conviventi.

Le ulteriori condotte descritte dagli operanti non sono idonee a comprovare un aggravamento delle esigenze cautelari in quanto se il [OSCURATO:PERSONA] avesse manifestato condotte effettivamente intimidatorie il personale dell'Arma avrebbe sicuramente denunciato lo stesso per i reati di cui agli artt. 336 o 337 cod. pen.

A giudizio della difesa la capacità di autocontrollo e l'idoneità della misura cautelare a contenere le residue esigenze cautelari sono dimostrate dal pieno rispetto delle prescrizioni imposte al ricorrente nel lungo periodo successivo all'originaria violazione che aveva cagionato il primo aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari.

L'ordinanza impugnata non contiene le ragioni in forza delle quali la custodia cautelare in carcere si presenta come l'unica misura adeguata e proporzionata a salvaguardare l'esigenza cautelare special-preventiva, motivazione che doveva esser particolarmente rafforzata in considerazione dell'attenuazione delle esigenze cautelari che aveva indotto il giudice per le indagini preliminari ad applicare la misura degli arresti domiciliari fin dal 30 ottobre 2021.

8. Il ricorso può essere trattato nelle forme de plano ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis, cod. proc. pen. trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per l'assorbente rilievo da riconoscere alla tardività della sua proposizione.

Ciò premesso, dall'esame degli atti, emerge quanto segue: • All'esito dell'udienza del 27 aprile 2022 la Corte di appello di Bologna ha rigettato l'istanza di revoca; • la motivazione dell'ordinanza di rigetto è stata depositata in data 4 maggio 2022; • il conseguente avviso di deposito è stato notificato al ricorrente in data 16 maggio 2022 con conseguente spirare del termine per impugnare alla data del 26 maggio 2022; • il ricorso per Cassazione è stato depositato in data 24 maggio 2022 presso il Tribunale di Rimini; • il ricorso risulta pervenuto al Tribunale di Bologna in data 30 maggio 2022.

8.1. Il ricorso per Cassazione proposto dal [OSCURATO:PERSONA] è, quindi, pervenuto nella Cancelleria del giudice che ha emesso la decisione (Tribunale di Bologna in funzione di giudice dell'appello) in data successiva alla scadenza del termine stabilito dall'art. 311, comma 1, cod. proc. pen. (10 giorni dalla data di notifica dell'avviso di deposito dell'ordinanza di rigetto) con conseguente tardività dello stesso.8.2.

Va ricordato, in proposito, il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, secondo cui la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività dell'impugnazione è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo (Tribunale di Bologna), ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge (nel caso di specie il Tribunale di Rimini), sia dichiarata inammissibile per tardività (vedi in proposito Sez. 2 , n. 3261 del 30/11/2018, Bossi, Rv. 274894 - 01; Sez. 3, n. 14774 del 05/03/2020, Maniero, Rv. 278776 - 01 e da ultimo Sez.

U, n. 1626 del 24/09/2020, Bottari, Rv. 280167 - 01 «Il ricorso depositato presso una cancelleria diversa, ancorché le formalità connesse alla presentazione siano le stesse (artt. 582, comma 1, cod. proc. pen. 164 disp. att. cod. proc. pen.), rimane, dunque, privo di effetti se nel termine dei dieci giorni non perviene anche nella cancelleria indicata. li ricorrente, nel caso in cui gli atti pervengano alla cancelleria del giudice a quo oltre il termine di dieci giorni, non potrà, quindi, eccepire la tempestività della presentazione avvenuta nella cancelleria del giudice incompetente né dolersi del ritardo o dell'errore nella trasmissione»).

9. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Bologna udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale Assunta COCOMELLO che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 23 giugno 2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini ha disposto la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Erand in relazione al reato di cui all'art. 624 bis comma 3 cod. pen.; il successivo 17 ottobre 2020 il medesimo giudice ha sostituito la misura intra muraria con la misura degli arresti domiciliari. 2. In data 5 ottobre 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini ha disposto la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere in considerazione delle due evasioni poste in essere dal ricorrente e della commissione di condotte aggressive in danno della persona offesa COLOMBARI Davide. Il successivo 29 ottobre 2021 il medesimo giudice sostituiva nuovamente la misura intra muraria con la misura degli arresti domiciliari. 3. Con ordinanza emessa in data 16 febbraio 2022 la Corte di appello di Bologna ha disposto la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere in considerazione dell'ulteriore violazione delle prescrizioni connesse all'esecuzione della misura detentiva domiciliare. Il conseguente appello del ricorrente veniva dichiarato inammissibile con ordinanza del 25 febbraio 2022, provvedimento che non veniva impugnato dal [OSCURATO:PERSONA]. 4. In data 22 marzo 2022 il difensore del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato istanza di sostituzione della misura custodiale con la misura degli arresti domiciliari, affermando che il ricorrente non aveva commesso la trasgressione indicata dalla Corte di Appello in quanto lo stesso era stato autorizzato ad uscire dal luogo di esecuzione della misura per svolgere attività lavorativa. La difesa segnalava, inoltre, la mancanza di elementi da cui dedurre un aggravamento delle esigenze cautelari, anche in considerazione del fatto che l'indagato dopo l'iniziale violazione, aveva sempre rispettato le prescrizioni impostegli. 5. In data 27 aprile 2022 la Corte di appello di Bologna ha rigettato l'istanza di revoca, ritenendo aggravate le esigenze cautelari in considerazione della violazione delle prescrizioni connesse alla misura in corso e dell'atteggiamento di ostilità ed insofferenza manifestato dal ricorrente nei confronti degli operanti in occasione dei controlli di routine cui era sottoposto, elementi che uniti alle pregresse violazioni forniscono dimostrazione dell'aggravamento delle esigenze cautelari. Il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso l'ordinanza di rigetto, riproponendo le medesime argomentazioni già formulate nell'istanza di sostituzione della misura cautelare. 6. Con ordinanza di rigetto pronunciata in data 27 aprile 2022, il Tribunale di Bologna ha ritenuto la misura degli arresti domiciliari insufficiente a contenere il pericolo di reiterazione di ulteriori condotte illecite in considerazione della «intensità delle spinte criminose che lo inducono ad agire» pur avendo la «certezza del rilevamento e dell'immediata segnalazione alle forze dell'ordine della sua fuoriuscita dal perimetro elettronicamente segnalato» (cfr. pag. 4 dell'ordinanze impugnata). 7. [OSCURATO:PERSONA] Erand, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di rigetto dell'appello. Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, la violazione di legge e la genericità, indeterminatezza e mancanza di motivazione. Secondo la difesa il Tribunale ha fondato la propria decisione ponendo in risalto le medesime violazione a cui era già seguito il primo aggravamento, il ricorrente sostiene, infatti, di non aver posto in essere la trasgressione descritta nella relazione di servizio del 17 gennaio 2022 in quanto il provvedimento con il quale era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari non conteneva alcun riferimento alle prescrizioni di cui all'art. 284, comma 2 cod. proc. pen. ed in considerazione che la contestuale autorizzazione ad uscire dal luogo di esecuzione per svolgere attività lavorativa è intrinsecamente incompatibile con l'imposizione della prescrizione di non comunicare con soggetti non conviventi. Le ulteriori condotte descritte dagli operanti non sono idonee a comprovare un aggravamento delle esigenze cautelari in quanto se il [OSCURATO:PERSONA] avesse manifestato condotte effettivamente intimidatorie il personale dell'Arma avrebbe sicuramente denunciato lo stesso per i reati di cui agli artt. 336 o 337 cod. pen. A giudizio della difesa la capacità di autocontrollo e l'idoneità della misura cautelare a contenere le residue esigenze cautelari sono dimostrate dal pieno rispetto delle prescrizioni imposte al ricorrente nel lungo periodo successivo all'originaria violazione che aveva cagionato il primo aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari. L'ordinanza impugnata non contiene le ragioni in forza delle quali la custodia cautelare in carcere si presenta come l'unica misura adeguata e proporzionata a salvaguardare l'esigenza cautelare special-preventiva, motivazione che doveva esser particolarmente rafforzata in considerazione dell'attenuazione delle esigenze cautelari che aveva indotto il giudice per le indagini preliminari ad applicare la misura degli arresti domiciliari fin dal 30 ottobre 2021. 8. Il ricorso può essere trattato nelle forme de plano ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis, cod. proc. pen. trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per l'assorbente rilievo da riconoscere alla tardività della sua proposizione. Ciò premesso, dall'esame degli atti, emerge quanto segue: • All'esito dell'udienza del 27 aprile 2022 la Corte di appello di Bologna ha rigettato l'istanza di revoca; • la motivazione dell'ordinanza di rigetto è stata depositata in data 4 maggio 2022; • il conseguente avviso di deposito è stato notificato al ricorrente in data 16 maggio 2022 con conseguente spirare del termine per impugnare alla data del 26 maggio 2022; • il ricorso per Cassazione è stato depositato in data 24 maggio 2022 presso il Tribunale di Rimini; • il ricorso risulta pervenuto al Tribunale di Bologna in data 30 maggio 2022. 8.1. Il ricorso per Cassazione proposto dal [OSCURATO:PERSONA] è, quindi, pervenuto nella Cancelleria del giudice che ha emesso la decisione (Tribunale di Bologna in funzione di giudice dell'appello) in data successiva alla scadenza del termine stabilito dall'art. 311, comma 1, cod. proc. pen. (10 giorni dalla data di notifica dell'avviso di deposito dell'ordinanza di rigetto) con conseguente tardività dello stesso.8.2. Va ricordato, in proposito, il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, secondo cui la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività dell'impugnazione è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo (Tribunale di Bologna), ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge (nel caso di specie il Tribunale di Rimini), sia dichiarata inammissibile per tardività (vedi in proposito Sez. 2 , n. 3261 del 30/11/2018, Bossi, Rv. 274894 - 01; Sez. 3, n. 14774 del 05/03/2020, Maniero, Rv. 278776 - 01 e da ultimo Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, Bottari, Rv. 280167 - 01 «Il ricorso depositato presso una cancelleria diversa, ancorché le formalità connesse alla presentazione siano le stesse (artt. 582, comma 1, cod. proc. pen. 164 disp. att. cod. proc. pen.), rimane, dunque, privo di effetti se nel termine dei dieci giorni non perviene anche nella cancelleria indicata. li ricorrente, nel caso in cui gli atti pervengano alla cancelleria del giudice a quo oltre il termine di dieci giorni, non potrà, quindi, eccepire la tempestività della presentazione avvenuta nella cancelleria del giudice incompetente né dolersi del ritardo o dell'errore nella trasmissione»). 9. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
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