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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 marzo 2022

Cassazione n. 08261/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5135/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale, dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], Roma. – controricorrente– F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 5135/2020 Numero sezionale 826/2022 Numero di raccolta generale 8261/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia-sezione staccata di Catania, n. 4414/05/19, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9 marzo 2022 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA].

Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso.

Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato ad un motivo, per la cassazione della sentenza di cui all’epigrafe della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia-sezione staccata di Catania, che, in controversia avente ad oggetto l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 2925/05/2017, depositata dal medesimo organo giudicante il 16 marzo 2017 e passata in giudicato, aveva riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] il rimborso pari al 90% dell'IRPEF versata negli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992.

2. Costituitasi nel giudizio d’ottemperanza proposto dal ricorrente, l’Amministrazione ha dedotto di aver eseguito la predetta sentenza per effetto della convalida del rimborso richiesto e del pagamento della somma pari al 50% dell'importo dovuto, ai sensi dell'art. 16-octies del d.l. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017 n. 123.

3. La sentenza impugnata ha accolto il ricorso per ottemperanza, nominando un commissario ad acta per l'adozione dei provvedimenti necessari per disporre l'integrale pagamento delle somme riconosciute al contribuente dal giudicato tributario.

4. Il contribuente si è costituito con controricorso e, nella fase svoltasi ex art. 380 bis cod. proc. civ. innanzi la sezione VI di questa F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 5135/2020 Numero sezionale 826/2022 Numero di raccolta generale 8261/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 Corte, e culminata con l’ordinanza di rimessione alla pubblica udienza, ha depositato memoria.

Lo stesso contribuente ha poi depositato in questa sede una memoria ed una memoria di replica alle conclusioni del P.G.

Considerato che:

1. Con l’ unico motivo la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, quale novellato dall'art. 16-octies del d.l. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017 n. 123, e dell’art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere il giudice a quo erroneamente ritenuto che l’amministrazione finanziaria debba ottemperare al giudicato tributario con il pagamento dell’intera somma liquidata dalla sentenza divenuta irrevocabile.

Preliminarmente, il Collegio rileva che la questione controversa è oggetto anche di diversi altri ricorsi pendenti presso questa Corte, con i quali appare pertanto opportuno, per esigenze di nomifilachia, sia congiuntamente trattata in apposita udienza, dedicata alla medesima materia, fissata già per la data del 18 maggio 2022.

E’ quindi necessario rinviare a nuovo ruolo.

P. Q. M. Rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5135/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale, dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], Roma. – controricorrente– F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 5135/2020 Numero sezionale 826/2022 Numero di raccolta generale 8261/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia-sezione staccata di Catania, n. 4414/05/19, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9 marzo 2022 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]. Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso. Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato ad un motivo, per la cassazione della sentenza di cui all’epigrafe della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia-sezione staccata di Catania, che, in controversia avente ad oggetto l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 2925/05/2017, depositata dal medesimo organo giudicante il 16 marzo 2017 e passata in giudicato, aveva riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] il rimborso pari al 90% dell'IRPEF versata negli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992. 2. Costituitasi nel giudizio d’ottemperanza proposto dal ricorrente, l’Amministrazione ha dedotto di aver eseguito la predetta sentenza per effetto della convalida del rimborso richiesto e del pagamento della somma pari al 50% dell'importo dovuto, ai sensi dell'art. 16-octies del d.l. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017 n. 123. 3. La sentenza impugnata ha accolto il ricorso per ottemperanza, nominando un commissario ad acta per l'adozione dei provvedimenti necessari per disporre l'integrale pagamento delle somme riconosciute al contribuente dal giudicato tributario. 4. Il contribuente si è costituito con controricorso e, nella fase svoltasi ex art. 380 bis cod. proc. civ. innanzi la sezione VI di questa F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 5135/2020 Numero sezionale 826/2022 Numero di raccolta generale 8261/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 Corte, e culminata con l’ordinanza di rimessione alla pubblica udienza, ha depositato memoria. Lo stesso contribuente ha poi depositato in questa sede una memoria ed una memoria di replica alle conclusioni del P.G. Considerato che: 1. Con l’ unico motivo la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, quale novellato dall'art. 16-octies del d.l. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017 n. 123, e dell’art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere il giudice a quo erroneamente ritenuto che l’amministrazione finanziaria debba ottemperare al giudicato tributario con il pagamento dell’intera somma liquidata dalla sentenza divenuta irrevocabile. Preliminarmente, il Collegio rileva che la questione controversa è oggetto anche di diversi altri ricorsi pendenti presso questa Corte, con i quali appare pertanto opportuno, per esigenze di nomifilachia, sia congiuntamente trattata in apposita udienza, dedicata alla medesima materia, fissata già per la data del 18 maggio 2022. E’ quindi necessario rinviare a nuovo ruolo. P. Q. M. Rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N
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