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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 gennaio 2022

Cassazione n. 09258/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti, con unico atto, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] entrambi rappresentati ed assistiti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 2503/2014 del 21/11/2019 della Corte di appello di Napoli, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Napoli in data 27/05/2013 con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento ad entrambi delle circostanze attenuanti generiche, venivano condannati alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 300 di multa il primo e alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa la seconda per il reato di cui agli artt. 110, 648 cpv. cod. pen., accertato in data 11/07/2009 (al solo Rocco era stata contestata e ritenuta la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale).

2. Nei confronti di detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto ricorso per cassazione per chiedere l'annullamento della sentenza impugnata per mancanza di motivazione in ordine alla concorsualità del Rocco nel delitto di ricettazione e in ordine alla responsabilità della Manna (primo motivo) e per violazione della legge penale per sopravvenuta decorrenza del termine di prescrizione nei confronti della Manna (secondo motivo). [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Manifestamente infondato è il primo comune motivo.

La Corte territoriale si è correttamente conformata al consolidato orientamento di questa Suprema Corte (cfr., Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713; Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265) secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche - come avvenuto nella fattispecie - sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede.

Non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire un'attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez.

U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914).

Il tutto, non omettendo di considerare che l'elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenta della rappresentazione da parte dell'agente della concreta poSsibilità 'della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio (Sez.

U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324), mentre la semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza.

3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, proposto nell'interesse della sola [OSCURATO:PERSONA].

Il reato ritenuto ha un termine ordinario di prescrizione, compresi gli eventi interruttivi, pari ad anni dieci (alla Manna non è stata contestata alcuna recidiva).

Il termine in parola va ulteriormente prorogato di complessivi mesi cinque e giorni diciassette, giuste le proroghe, conseguenti ai disposti differimenti d'udienza intervenuti in primo grado, pari rispettivamente a mesi tre e giorni ventotto (prima proroga) e a mesi uno e giorni diciannove (seconda proroga).

Il termine finale si fissa così al 28/12/2019, successivo alla pronuncia della sentenza d'appello.

Fermo quanto precede, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez.

U, n. 32 del 22 novembre 2000, Rv. 217266: nella specie, l'inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez.

U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; Sez.

U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez.

U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239400).

4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila ciascuno P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 19/01/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti, con unico atto, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] entrambi rappresentati ed assistiti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 2503/2014 del 21/11/2019 della Corte di appello di Napoli, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Napoli in data 27/05/2013 con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento ad entrambi delle circostanze attenuanti generiche, venivano condannati alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 300 di multa il primo e alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa la seconda per il reato di cui agli artt. 110, 648 cpv. cod. pen., accertato in data 11/07/2009 (al solo Rocco era stata contestata e ritenuta la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale). 2. Nei confronti di detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto ricorso per cassazione per chiedere l'annullamento della sentenza impugnata per mancanza di motivazione in ordine alla concorsualità del Rocco nel delitto di ricettazione e in ordine alla responsabilità della Manna (primo motivo) e per violazione della legge penale per sopravvenuta decorrenza del termine di prescrizione nei confronti della Manna (secondo motivo). [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Manifestamente infondato è il primo comune motivo. La Corte territoriale si è correttamente conformata al consolidato orientamento di questa Suprema Corte (cfr., Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713; Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265) secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche - come avvenuto nella fattispecie - sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. Non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire un'attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914). Il tutto, non omettendo di considerare che l'elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenta della rappresentazione da parte dell'agente della concreta poSsibilità 'della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324), mentre la semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. 3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, proposto nell'interesse della sola [OSCURATO:PERSONA]. Il reato ritenuto ha un termine ordinario di prescrizione, compresi gli eventi interruttivi, pari ad anni dieci (alla Manna non è stata contestata alcuna recidiva). Il termine in parola va ulteriormente prorogato di complessivi mesi cinque e giorni diciassette, giuste le proroghe, conseguenti ai disposti differimenti d'udienza intervenuti in primo grado, pari rispettivamente a mesi tre e giorni ventotto (prima proroga) e a mesi uno e giorni diciannove (seconda proroga). Il termine finale si fissa così al 28/12/2019, successivo alla pronuncia della sentenza d'appello. Fermo quanto precede, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 32 del 22 novembre 2000, Rv. 217266: nella specie, l'inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239400). 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila ciascuno P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19/01/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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