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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 42264/2024

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 3/10/2023 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 3 ottobre 2023 la Corte di appello di Bologna, per ciò che rileva in questa sede, ha confermato la sentenza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale della stessa città il 28 novembre 2013, con cui i predetti sono stati condannati per una pluralità di reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha formulato le censure di seguito indicate.

3.1. Violazione di legge processuale e contraddittorietà della motivazione, per non avere il ricorrente, dichiarato irreperibile e contumace, avuto conoscenza del procedimento di primo grado.

Peraltro, contrariamente a quanto scritto nel decreto di citazione in giudizio in grado di appello, l'imputato non aveva dichiarato domicilio in via [OSCURATO:PERSONA] a Bologna, che era, invece, l'indirizzo dichiarato all'Ufficio immigrazione della Questura al momento dell'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno nell'anno 2004.

Ritenere, dunque, che l'imputato avesse dichiarato domicilio nel presente procedimento corrisponderebbe a un fuor d'opera e la notifica, disposta ai sensi dell'art. 161, Comma 4, cod. proc. pen., sarebbe nulla, così che la Corte territoriale avrebbe dovuto non solo dichiarare l'irreperibilità (nonostante l'incompletezza delle ricerche effettuate, mai svolte ad esempio nel luogo di nascita) ma anche i' disporre la sospensione del processo in conformità all'art. 15 bis delle norme transitorie della L. n. 67/2014, trattandosi di imputato dichiarato contumace nel giudizio di primo grado, nei cui confronti era stato allora emesso il decreto di irreperibilità, reiterato oltretutto in ogni fase successiva.

La procura speciale per impugnare nel presente procedimento, inoltre, recherebbe la data del 21 gennaio 2014.

3.2. Illegittimità delle ordinanze con cui è stata dichiarata l'inammissibilità della richiesta del difensore, munito di procura speciale, di accedere al rito abbreviato, non essendo l'imputato stato rimesso in termini ex art. 175 cod. proc. pen. per esercitare tale diritto, pur non avendo avuto conoscenza effettiva del giudizio di primo grado, perché svoltosi in contumacia e nell'irreperibilità del medesimo imputato.

Seppure quest'ultimo avesse avuto conoscenza della sentenza di primo grado, ciò, stante la precedente incolpevole irreperibilità, non gli avrebbe fatto perdere il diritto di essere ammesso in secondo grado a riti speciali.

Secondo il difensore, peraltro, occorreva sospendere anche il giudizio di secondo grado, non avendo egli avuto contatti con il ricorrente.

3.3. Violazione degli artt. 192 e 530, comma 2, cod. proc. pen., per non essersi la Corte territoriale avvalsa dei poteri di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. per acquisire l'annotazione dell'il marzo 2005 a firma dell'ass.te [OSCURATO:PERSONA], da cui si sarebbe evinto che l'utenza intercettata non era in uso al ri ricorrente ma ad altro connazionale di nome Fiori.

Tale annotazione era conosciuta dalla menzionata Corte perché era agli atti del procedimento definito con il rito abbreviato nei confronti di altri imputati, giudicati dalla stessa Corte nella medesima composizione.

3.4. Erronea applicazione degli artt. 132, 133 e 62 bis cod. pen, non essendosi tenuto conto, nel negare le attenuanti generiche e nel determinare la pena, del tempo decorso dai fatti, circa 10 anni, e dell'assenza di ricadute in condotte contra ius da parte del ricorrente.

4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla valutazione della chiamata in correità, effettuata da [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente, premesso che aveva espressamente censurato, nel giudizio di appello, l'assenza nel fascicolo processuale delle registrazioni dei dialoghi intercettati, che costituivano riscontro della chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA] e che non avevano costituito oggetto della perizia trascrittiva, disposta nel corso del giudizio di primo grado, ha lamentato la mancata risposta sul punto da parte della Corte territoriale.

Il ricorrente ha aggiunto che, se è vero che si è già affermato che il contenuto delle conversazioni intercettate può essere provato anche mediante deposizione testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, atteso che la prova è costituita dalla bobina o dalla cassetta (Sez. 6, n. 47695 del 14/11/2022), è altresì vero che questo orientamento presuppone che vi sia in atti traccia delle intercettazioni telefoniche e, nello specifico, che sia presente e disponibile il supporto contenente le registrazioni.

Nel caso in esame, mancherebbe tale supporto, sicché l'unica prova dell'esistenza delle intercettazioni telefoniche sarebbe data dalla testimonianza degli agenti di Polizia giudiziaria, senza che la difesa e il Collegio fossero mai stati messi in condizione di ascoltare i dialoghi.

Inoltre, la chiamata in correità si sarebbe risolta in una generica affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente e non sarebbe stato effettuato il vaglio sull'attendibilità del dichiarante e sulla esistenza di riscontri esterni, tali non potendosi considerare le deposizioni dei testi di P.G., essendo assenti le registrazioni delle conversazioni intercettate.

Sarebbe stato violato, inoltre, l'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., atteso che la finalizzazione dell'incontro tra l'imputato e la moglie di Trabelsi si fonderebbe su quanto riferito da quest'ultima, non escussa, però, in dibattimento, in quanto ritenuta superflua dal Tribunale.

Peraltro, l'utenza con cui sono stati contattati la moglie di Trabelsi e quest'ultimo sarebbe diversa da quella utilizzata dall'imputato.5.

Il 10 settembre 2024 è pervenuta memoria di replica dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui si è sottolinearo che la mancanza di registrazione era stata dedotta in particolare con i motivi nuovi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato mentre quello presentato da [OSCURATO:PERSONA] è, nel complesso, infondato.

2. Prendendo le mosse dal ricorso di [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi che effettivamente tale ricorrente, nel censurare, nel giudizio di appello, l'affermazione della sua responsabilità, aveva lamentato la mancanza agli atti delle bobine contenenti le registrazioni delle intercettazioni, che, secondo il Giudice di primo grado, riscontravano la chiamata di correità, effettuata da [OSCURATO:PERSONA].

A fronte di tale eccezione, specifica e decisiva, atteso che sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] era stata essenzialmente fondata l'affermazione della responsabilità dell'imputato, la Corte di appello si è limitata a richiamare le testimonianze degli agenti di polizia, che avevano riferito sul contenuto delle intercettazioni.

In tal modo, però, ha trascurato di considerare sia che l'appellante aveva lamentato la mancanza delle registrazioni siache — come dal medesimo prospettato — l'orientamento secondo cui il contenuto delle conversazioni intercettate può essere provato anche mediante deposizione testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, atteso che la prova è costituita dalla bobina o dalla cassetta (Sez. 6, n. 47695 del 14/11/2022, Mastrogiacomo, Rv. 284072 - 01; Sez. 3, n. 2507 del 28/10/2021, Schiariti, Rv. 282696 - 01; Sez. 1, n. 41632 del 3/05/2019, Chan, Rv. 277139 - 01; Sez. 6, n. 25806 del 20/02/2014, Caia, Rv. 259675 - 01), presuppone che sia presente e disponibile il supporto contenente le registrazioni.

Deve allora ritenersi che il Collegio territoriale non ha dato risposta al rilievo difensivo, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna, che provvederà ad eliminare le criticità della motivazione rilevate.

3. Passando al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi che è infondata l'eccezione di nullità del decreto di irreperibilità e di ogni altro atto processuale antecedente, per omesso espletamento delle necessarie complete ricerche.Sul punto la Corte territoriale ha adeguatamente illustrato le ragioni (vedi foglio otto della sentenza impugnata) per cui doveva ritenersi infondata l'eccezione.

La citazione per il giudizio di primo grado, infatti, era avvenuta con il rito degli irreperibili, a seguito di decreto di irreperibilità emesso il 13 gennaio 2012 dal Giudice per l'udienza preliminare, all'esito del verbale di vane ricerche della Questura di Bologna, datato 15 dicembre 2011.

L'irreperibilità era stata dichiarata anche in sede di indagini, per le notifiche ai sensi dell'art. 415 bis cod. proc. pen; pure in seguito, l'irreperibilità sul territorio nazionale è rimasta accertata (si vedano il verbale di vane ricerche del 20 gennaio 2017 su í'npi_d idel Tribunale per la notifica dell'estratto contumaciale nonché le ulteriori ricerche effettuate per la citazione al giudizio d'appello nel 2022).

In assenza di qualsivoglia concreta doglianza della difesa circa il motivo dell'asserita incompletezza delle ricerche, la Corte di appello ha respinto l'eccezione di nullità.

Peraltro, la menzionata Corte ha ribadito che l'imputato era a conoscenza del procedimento, avendo depositato la nomina e la procura speciale il 22 gennaio 2014, rilasciate al suo difensore di fiducia, unitamente all'impugnazione tempestiva della sentenza di primo grado.

3.1. Deve poi rilevarsi che anche la doglianza concernente la mancata sospensione del procedimento è infondata.

Questa Corte (Sez. 5, n. 37190 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Scalzo, Rv. 270720 - 01; Sez. 5, n. 44177 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265133 - 01) ha già avuto modo di affermare che, in tema di sospensione del processo per assenza dell'imputato, la deroga prevista per i processi in corso dall'art. 15 bis, comma secondo, L. 28 aprile 2014, n. 67, che consente l'applicazione delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore dell'indicata legge, è operativa solo se l'imputato sia stato dichiarato contumace e non sia stato emesso il decreto di irreperibilità, anche quando il dispositivo della sentenza di primo grado sia stato letto in epoca antecedente alla riforma.

Nel caso in esame, non era possibile applicare all'imputato la deroga prevista per i processi in corso dall'art. 15 bis L. 28 aprile 2014, n. 67 (che consente l'applicazione delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore dell'indicata legge allorchè i procedimenti non siano ancora definiti con la sentenza di primo grado), essendo stato l'imputato destinatario di un decreto di irreperibilità già prima della sentenza di condanna.

3.2. Nessuna illegittimità è ravvisabile nelle ordinanze con cui è stata dichiarata l'inammissibilità della richiesta dik difensore, munito di procura speciale, di accedere al rito abbreviato, non essendo l'imputato stato rimesso in termini ex art. 175 cod. proc. pen. per esercitare tale diritto, posto che con la proposizione dell'appello il ricorrente ha dimostrato di avere avuto conoscenza della pendenza del procedimento e con il rilascio della procura si è affidato alle scelte del proprio difensore, con conseguente venir meno dei presupposti di caso fortuito e forza maggiori legittimanti la richiesta.

3.3. La censura sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai fini dell'acquisizione dei dati informativi contenuti nell'annotazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dell'Isp.

Nobili (utilizzata nei confronti dei coimputati nel corso del rito abbreviato) è manifestamente infondata, considerato che la Corte territoriale ha affermato che «dagli atti a disposizione non emergeva alcun possibile fraintendimento neppure delle risultanze delle intercettazioni telefoniche con riferimento all'interlocutore di Chantouri: la trascrizione peritale delle intercettazioni rilevanti indicava [OSCURATO:PERSONA] come interlocutore.

Il fatto che fosse stato interessato dalle indagini anche [OSCURATO:PERSONA] non incideva minimamente sulla congruità del quadro accusatorio a carico dell'imputato».

Deve poi tenersi conto dei connotati di eccezionalità che caratterizzano la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello.

Può qui, infatti, ripetersi che l'anzidetta rinnovazione è evenienza eccezionale, subordinata a una valutazione giudiziale di assoluta necessità conseguente all'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti, che impone l'assunzione di ulteriori mezzi istruttori, pur se le parti non abbiano provveduto a presentare la relativa istanza nel termine stabilito dall'art. 468 cod. proc. pen. (v.

Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820 - 01).

3.4. Anche la doglianza sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sulla determinazione della pena è manifestamente infondata.

Nel negare le menzionate circostanze in ragione dei precedenti penali specifici, sintomatici del radicamento dell'imputato nel commercio illecito, il Collegio di appello si è correttamente conformato al consolidato orientamento di questa Corte, per la quale, al fine di ritenere o escludere la configurabilità delle attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo elemento, attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso, può, pertanto, risultare all'uopo sufficiente (così, ex multis, Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone e altri, Rv. 249163 - 01).

Riguardo alla pena, la Corte territoriale — con motivazione scevra da vizi — ha affermato che la gravità dei fatti, in ragione del dato quantitativo e qualitativo della sostanza stupefacente e del contesto operativo in cui l'imputato aveva agito, dimostrativo della possibilità di accesso a quantitativi importanti di stupefacente, induceva a ritenere adeguato e non eccessivo il trattamento sanzionatorio adottato in primo grado.

4. Alla luce di quanto precede il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.

Riget

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 3/10/2023 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 ottobre 2023 la Corte di appello di Bologna, per ciò che rileva in questa sede, ha confermato la sentenza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale della stessa città il 28 novembre 2013, con cui i predetti sono stati condannati per una pluralità di reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha formulato le censure di seguito indicate. 3.1. Violazione di legge processuale e contraddittorietà della motivazione, per non avere il ricorrente, dichiarato irreperibile e contumace, avuto conoscenza del procedimento di primo grado. Peraltro, contrariamente a quanto scritto nel decreto di citazione in giudizio in grado di appello, l'imputato non aveva dichiarato domicilio in via [OSCURATO:PERSONA] a Bologna, che era, invece, l'indirizzo dichiarato all'Ufficio immigrazione della Questura al momento dell'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno nell'anno 2004. Ritenere, dunque, che l'imputato avesse dichiarato domicilio nel presente procedimento corrisponderebbe a un fuor d'opera e la notifica, disposta ai sensi dell'art. 161, Comma 4, cod. proc. pen., sarebbe nulla, così che la Corte territoriale avrebbe dovuto non solo dichiarare l'irreperibilità (nonostante l'incompletezza delle ricerche effettuate, mai svolte ad esempio nel luogo di nascita) ma anche i' disporre la sospensione del processo in conformità all'art. 15 bis delle norme transitorie della L. n. 67/2014, trattandosi di imputato dichiarato contumace nel giudizio di primo grado, nei cui confronti era stato allora emesso il decreto di irreperibilità, reiterato oltretutto in ogni fase successiva. La procura speciale per impugnare nel presente procedimento, inoltre, recherebbe la data del 21 gennaio 2014. 3.2. Illegittimità delle ordinanze con cui è stata dichiarata l'inammissibilità della richiesta del difensore, munito di procura speciale, di accedere al rito abbreviato, non essendo l'imputato stato rimesso in termini ex art. 175 cod. proc. pen. per esercitare tale diritto, pur non avendo avuto conoscenza effettiva del giudizio di primo grado, perché svoltosi in contumacia e nell'irreperibilità del medesimo imputato. Seppure quest'ultimo avesse avuto conoscenza della sentenza di primo grado, ciò, stante la precedente incolpevole irreperibilità, non gli avrebbe fatto perdere il diritto di essere ammesso in secondo grado a riti speciali. Secondo il difensore, peraltro, occorreva sospendere anche il giudizio di secondo grado, non avendo egli avuto contatti con il ricorrente. 3.3. Violazione degli artt. 192 e 530, comma 2, cod. proc. pen., per non essersi la Corte territoriale avvalsa dei poteri di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. per acquisire l'annotazione dell'il marzo 2005 a firma dell'ass.te [OSCURATO:PERSONA], da cui si sarebbe evinto che l'utenza intercettata non era in uso al ri ricorrente ma ad altro connazionale di nome Fiori. Tale annotazione era conosciuta dalla menzionata Corte perché era agli atti del procedimento definito con il rito abbreviato nei confronti di altri imputati, giudicati dalla stessa Corte nella medesima composizione. 3.4. Erronea applicazione degli artt. 132, 133 e 62 bis cod. pen, non essendosi tenuto conto, nel negare le attenuanti generiche e nel determinare la pena, del tempo decorso dai fatti, circa 10 anni, e dell'assenza di ricadute in condotte contra ius da parte del ricorrente. 4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla valutazione della chiamata in correità, effettuata da [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente, premesso che aveva espressamente censurato, nel giudizio di appello, l'assenza nel fascicolo processuale delle registrazioni dei dialoghi intercettati, che costituivano riscontro della chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA] e che non avevano costituito oggetto della perizia trascrittiva, disposta nel corso del giudizio di primo grado, ha lamentato la mancata risposta sul punto da parte della Corte territoriale. Il ricorrente ha aggiunto che, se è vero che si è già affermato che il contenuto delle conversazioni intercettate può essere provato anche mediante deposizione testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, atteso che la prova è costituita dalla bobina o dalla cassetta (Sez. 6, n. 47695 del 14/11/2022), è altresì vero che questo orientamento presuppone che vi sia in atti traccia delle intercettazioni telefoniche e, nello specifico, che sia presente e disponibile il supporto contenente le registrazioni. Nel caso in esame, mancherebbe tale supporto, sicché l'unica prova dell'esistenza delle intercettazioni telefoniche sarebbe data dalla testimonianza degli agenti di Polizia giudiziaria, senza che la difesa e il Collegio fossero mai stati messi in condizione di ascoltare i dialoghi. Inoltre, la chiamata in correità si sarebbe risolta in una generica affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente e non sarebbe stato effettuato il vaglio sull'attendibilità del dichiarante e sulla esistenza di riscontri esterni, tali non potendosi considerare le deposizioni dei testi di P.G., essendo assenti le registrazioni delle conversazioni intercettate. Sarebbe stato violato, inoltre, l'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., atteso che la finalizzazione dell'incontro tra l'imputato e la moglie di Trabelsi si fonderebbe su quanto riferito da quest'ultima, non escussa, però, in dibattimento, in quanto ritenuta superflua dal Tribunale. Peraltro, l'utenza con cui sono stati contattati la moglie di Trabelsi e quest'ultimo sarebbe diversa da quella utilizzata dall'imputato.5. Il 10 settembre 2024 è pervenuta memoria di replica dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui si è sottolinearo che la mancanza di registrazione era stata dedotta in particolare con i motivi nuovi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato mentre quello presentato da [OSCURATO:PERSONA] è, nel complesso, infondato. 2. Prendendo le mosse dal ricorso di [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi che effettivamente tale ricorrente, nel censurare, nel giudizio di appello, l'affermazione della sua responsabilità, aveva lamentato la mancanza agli atti delle bobine contenenti le registrazioni delle intercettazioni, che, secondo il Giudice di primo grado, riscontravano la chiamata di correità, effettuata da [OSCURATO:PERSONA]. A fronte di tale eccezione, specifica e decisiva, atteso che sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] era stata essenzialmente fondata l'affermazione della responsabilità dell'imputato, la Corte di appello si è limitata a richiamare le testimonianze degli agenti di polizia, che avevano riferito sul contenuto delle intercettazioni. In tal modo, però, ha trascurato di considerare sia che l'appellante aveva lamentato la mancanza delle registrazioni siache — come dal medesimo prospettato — l'orientamento secondo cui il contenuto delle conversazioni intercettate può essere provato anche mediante deposizione testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, atteso che la prova è costituita dalla bobina o dalla cassetta (Sez. 6, n. 47695 del 14/11/2022, Mastrogiacomo, Rv. 284072 - 01; Sez. 3, n. 2507 del 28/10/2021, Schiariti, Rv. 282696 - 01; Sez. 1, n. 41632 del 3/05/2019, Chan, Rv. 277139 - 01; Sez. 6, n. 25806 del 20/02/2014, Caia, Rv. 259675 - 01), presuppone che sia presente e disponibile il supporto contenente le registrazioni. Deve allora ritenersi che il Collegio territoriale non ha dato risposta al rilievo difensivo, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna, che provvederà ad eliminare le criticità della motivazione rilevate. 3. Passando al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi che è infondata l'eccezione di nullità del decreto di irreperibilità e di ogni altro atto processuale antecedente, per omesso espletamento delle necessarie complete ricerche.Sul punto la Corte territoriale ha adeguatamente illustrato le ragioni (vedi foglio otto della sentenza impugnata) per cui doveva ritenersi infondata l'eccezione. La citazione per il giudizio di primo grado, infatti, era avvenuta con il rito degli irreperibili, a seguito di decreto di irreperibilità emesso il 13 gennaio 2012 dal Giudice per l'udienza preliminare, all'esito del verbale di vane ricerche della Questura di Bologna, datato 15 dicembre 2011. L'irreperibilità era stata dichiarata anche in sede di indagini, per le notifiche ai sensi dell'art. 415 bis cod. proc. pen; pure in seguito, l'irreperibilità sul territorio nazionale è rimasta accertata (si vedano il verbale di vane ricerche del 20 gennaio 2017 su í'npi_d idel Tribunale per la notifica dell'estratto contumaciale nonché le ulteriori ricerche effettuate per la citazione al giudizio d'appello nel 2022). In assenza di qualsivoglia concreta doglianza della difesa circa il motivo dell'asserita incompletezza delle ricerche, la Corte di appello ha respinto l'eccezione di nullità. Peraltro, la menzionata Corte ha ribadito che l'imputato era a conoscenza del procedimento, avendo depositato la nomina e la procura speciale il 22 gennaio 2014, rilasciate al suo difensore di fiducia, unitamente all'impugnazione tempestiva della sentenza di primo grado. 3.1. Deve poi rilevarsi che anche la doglianza concernente la mancata sospensione del procedimento è infondata. Questa Corte (Sez. 5, n. 37190 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Scalzo, Rv. 270720 - 01; Sez. 5, n. 44177 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265133 - 01) ha già avuto modo di affermare che, in tema di sospensione del processo per assenza dell'imputato, la deroga prevista per i processi in corso dall'art. 15 bis, comma secondo, L. 28 aprile 2014, n. 67, che consente l'applicazione delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore dell'indicata legge, è operativa solo se l'imputato sia stato dichiarato contumace e non sia stato emesso il decreto di irreperibilità, anche quando il dispositivo della sentenza di primo grado sia stato letto in epoca antecedente alla riforma. Nel caso in esame, non era possibile applicare all'imputato la deroga prevista per i processi in corso dall'art. 15 bis L. 28 aprile 2014, n. 67 (che consente l'applicazione delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore dell'indicata legge allorchè i procedimenti non siano ancora definiti con la sentenza di primo grado), essendo stato l'imputato destinatario di un decreto di irreperibilità già prima della sentenza di condanna. 3.2. Nessuna illegittimità è ravvisabile nelle ordinanze con cui è stata dichiarata l'inammissibilità della richiesta dik difensore, munito di procura speciale, di accedere al rito abbreviato, non essendo l'imputato stato rimesso in termini ex art. 175 cod. proc. pen. per esercitare tale diritto, posto che con la proposizione dell'appello il ricorrente ha dimostrato di avere avuto conoscenza della pendenza del procedimento e con il rilascio della procura si è affidato alle scelte del proprio difensore, con conseguente venir meno dei presupposti di caso fortuito e forza maggiori legittimanti la richiesta. 3.3. La censura sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai fini dell'acquisizione dei dati informativi contenuti nell'annotazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dell'Isp. Nobili (utilizzata nei confronti dei coimputati nel corso del rito abbreviato) è manifestamente infondata, considerato che la Corte territoriale ha affermato che «dagli atti a disposizione non emergeva alcun possibile fraintendimento neppure delle risultanze delle intercettazioni telefoniche con riferimento all'interlocutore di Chantouri: la trascrizione peritale delle intercettazioni rilevanti indicava [OSCURATO:PERSONA] come interlocutore. Il fatto che fosse stato interessato dalle indagini anche [OSCURATO:PERSONA] non incideva minimamente sulla congruità del quadro accusatorio a carico dell'imputato». Deve poi tenersi conto dei connotati di eccezionalità che caratterizzano la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello. Può qui, infatti, ripetersi che l'anzidetta rinnovazione è evenienza eccezionale, subordinata a una valutazione giudiziale di assoluta necessità conseguente all'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti, che impone l'assunzione di ulteriori mezzi istruttori, pur se le parti non abbiano provveduto a presentare la relativa istanza nel termine stabilito dall'art. 468 cod. proc. pen. (v. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820 - 01). 3.4. Anche la doglianza sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sulla determinazione della pena è manifestamente infondata. Nel negare le menzionate circostanze in ragione dei precedenti penali specifici, sintomatici del radicamento dell'imputato nel commercio illecito, il Collegio di appello si è correttamente conformato al consolidato orientamento di questa Corte, per la quale, al fine di ritenere o escludere la configurabilità delle attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo elemento, attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso, può, pertanto, risultare all'uopo sufficiente (così, ex multis, Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone e altri, Rv. 249163 - 01). Riguardo alla pena, la Corte territoriale — con motivazione scevra da vizi — ha affermato che la gravità dei fatti, in ragione del dato quantitativo e qualitativo della sostanza stupefacente e del contesto operativo in cui l'imputato aveva agito, dimostrativo della possibilità di accesso a quantitativi importanti di stupefacente, induceva a ritenere adeguato e non eccessivo il trattamento sanzionatorio adottato in primo grado. 4. Alla luce di quanto precede il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. Riget
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