CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 1994
Cassazione n. 05883/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/07/1994 avverso la sentenza del 02/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 3 aprile 2024 la Corte di appello di Catania confermava la sentenza del 22 giugno 2022 con cui il Tribunale di Caltagirone aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 8 di reclusione ed C 2000,00 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione 'con cui eccepiva l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge lamentando la mancata applicazione dell'art. 75 del dPR n. 309 del 1990; Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto non assistito dal necessario mandato specifico al difensore richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen. per le ipotesi in cui la impugnazione intervenga in relazione ad un procedimento celebrato, come nella fattispecie, nella assenza dell'imputato; che, nel caso di ricorso per cassazione proposto, in violazione dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., da difensore privo di specifico mandato a impugnare rilasciato successivamente alla pronunzia della sentenza, è possibile dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione con procedimento de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., posto che il contrasto tra la disposizione che prevede l'anzidetta procedura non partecipata anche per i ricorsi proposti da soggetto non legittimato e quella, egualmente contenuta in tale norma, che la esclude in caso di inosservanza delle previsioni di cui all'art. 581 cod. proc. pen. deve essere risolto accordando la prevalenza alla prima, potendosi ritenere che il riferimento a tale articolo, nella sua interezza, sia rimasto invariato per un difetto di coordinamento. (Corte di cassazione Sez. 2 Pen.n. 4800 del 15/01/2024); che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] es ensotei ' i