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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 gennaio 1963

Cassazione n. 21004/2022

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ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/01/1963 avverso l'ordinanza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] considerato che: - il ricorso ha censurato l'ordinanza impugnata per aver ritenuto inammissibile il gravame a cagione della sua genericità; - la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che l'appello sia inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811 - 01; cfr. già - nella vigenza del precedente testo dell'art. 581 cod. proc. pen. - con argomentazioni valevoli anche per la formulazione attuale della norma, Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01); - nel caso in esame, in effetti, l'atto di appello deve ritenersi generico poiché: • aveva inteso censurare l'affermazione di responsabilità del GALLI, assumendo che vi sarebbe «motivo di dubitare» dell'attendibilità della parte civile e, nel resto, limitandosi ad argomentare alla luce dei princìpi giurisprudenziali sul punto con un'esposizione riferibile a qualsivoglia analoga ipotesi, assumendo la mancanza di riscontri al narrato dell'offeso, richiamando in maniera estremamente sintetica le dichiarazioni dei testi ANGELOZZI e [OSCURATO:PERSONA] senza rapportarle in alcun modo alla deposizione della persona offesa e senza chiarire in che termini esse non la corroborassero; • si era doluto del fatto che non fossero stati ravvisati gli estremi della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.), assumendo la sussistenza di «tutti i presupposti previsti dalla suindicata norma», che ha richiamato in maniera del tutto astratta («modalità della condotta», «esiguità del danno/pericolo», «non abitualità del comportamento del reo») e disancorata da ogni riferimento al caso di specie; - dunque, è con evidenza corretta la decisione impugnata; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/02/2022.

Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/01/1963 avverso l'ordinanza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] considerato che: - il ricorso ha censurato l'ordinanza impugnata per aver ritenuto inammissibile il gravame a cagione della sua genericità; - la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che l'appello sia inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811 - 01; cfr. già - nella vigenza del precedente testo dell'art. 581 cod. proc. pen. - con argomentazioni valevoli anche per la formulazione attuale della norma, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01); - nel caso in esame, in effetti, l'atto di appello deve ritenersi generico poiché: • aveva inteso censurare l'affermazione di responsabilità del GALLI, assumendo che vi sarebbe «motivo di dubitare» dell'attendibilità della parte civile e, nel resto, limitandosi ad argomentare alla luce dei princìpi giurisprudenziali sul punto con un'esposizione riferibile a qualsivoglia analoga ipotesi, assumendo la mancanza di riscontri al narrato dell'offeso, richiamando in maniera estremamente sintetica le dichiarazioni dei testi ANGELOZZI e [OSCURATO:PERSONA] senza rapportarle in alcun modo alla deposizione della persona offesa e senza chiarire in che termini esse non la corroborassero; • si era doluto del fatto che non fossero stati ravvisati gli estremi della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.), assumendo la sussistenza di «tutti i presupposti previsti dalla suindicata norma», che ha richiamato in maniera del tutto astratta («modalità della condotta», «esiguità del danno/pericolo», «non abitualità del comportamento del reo») e disancorata da ogni riferimento al caso di specie; - dunque, è con evidenza corretta la decisione impugnata; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere est
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