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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 06435/2025

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2/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 15110/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] C OS T A [OSCURATO:PERSONA] (CSTNDR 36S23L103W) , rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

RFRPT R59M21L103X) per procura speciale allegata al ricorso per cassazione, con domicilio digitale indicato nella pec pietro.referza@pec - avvocatiteramo.it ; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale allegata al ricorso per cassazione, con domicilio digitale indicato nella pec [OSCURATO:EMAIL] ; -controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'Appello di L’Aquila n. 5 47 /2022, depositata il 12/04/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2024dal dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Dopo l’emissione del decreto di trasferimento di un immobile che si era aggiudicato in seno ad una procedura esecutiva pendente dinanzi al Tribunale di Teramo,[OSCURATO:PERSONA] si avvide che sullo stesso era stata trascritta, prima del pignoramento, una domanda ex art. 2901 c.c. , proposta dalla Ma z zocco s.r.l. nei confronti del debitore esecutato [OSCURATO:PERSONA].A t ale trascrizione era seguita , in data 9 luglio 2009, l’annotazione della sentenza , passata in giudicato, di accoglimento dell’azione revocatoria.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva, quindi, proposto un’opposizione all’esecuzione, all’esito della quale era stato revocato il decreto di trasferimento e restituita al [OSCURATO:PERSONA] somma versata a seguito dell’aggiudicazione.

L’odierno controricorrente convenne, allora, in giudizio il notaio delegato [OSCURATO:PERSONA], deducendone laresponsabilità per aver omesso di indicare, nell’avviso di vendita, la presenza della formalità pregiudizievole (non cancellabile ex art. 586, comma 1, c.p.c.) .

Il Tribunale di Teramo rigettò la domanda, sul presupposto chela legge non prevedesse, quale contenuto necessario dell’avviso di vendita, la menzione delle formalità opponibili al futuro aggiudicatario (delle quali doveva, invece, dar conto la perizia di stima ai sensi dell’art. 173-bis disp. att. c.p.c., alla quale l’avviso suddetto faceva richiamo).

La Corte d’appello di L’Aquila, dopo aver qualificato come extracontrattuale la dedotta responsabilità del notaio, riformando la sentenza di primo grado, condannò quest’ultimo a risarcire all’appellante la complessiva somma di € 19.487,29, ritenendo costituisse “onere specifico del delegato alla vendita, con incarico da svolgersi in autonomia, quello di individuazione delle modalità per addivenire al definitivo trasferimento dell’immobile all’aggiudicatario, e, quindi, [al]l’utile esaurimento della procedura esecutiva” (pag. 9 della sentenza impugnata).

In particolare, l’affermazione – contenuta nell’avviso di vendita – secondo cui “gli immobili vengono venduti liberi da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri che saranno cancellati a cura della procedura”, superando le risultanze eventualmente differenti contenute nella relazione di stima, non poteva che fondare un legittimo affidamento dei potenziali offerenti circa la “libertà” del bene, mentre invece “il decreto di trasferimento venne ad essere revocato proprio per l’esistenza di tale trascrizione che minava la stabilità dell’acquisto fatto dall’appellante in sede esecutiva” (pag. 13 della sentenza impugnata).

Ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha successivamente depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Ha depositato controricorso [OSCURATO:PERSONA].

2. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 c.c., 591-ter c.p.c. e 173 - bis disp. att. c.p.c.

Secondo la prospettazione del ricorrente, da un lato – alla stregua del combinato disposto degli artt. 591-bis e 570 c.p.c. – il professionista delegato non è tenuto a menzionare nell’avviso di vendita le trascrizioni anteriori al pignoramento (che devono risultare, invece, dalla relazione di stima, ai sensi dell’art. 173-bis, comma 1, n. 4, disp. att. c.p.c.); dall’altro, “la cancellazione delle formalità cui deve attendere il delegato alle vendite non può riguardare qualsiasi trascrizione pregiudizievole (ancorché anteriore al pignoramento) ma solo ed esclusivamente la trascrizione del pignoramentoe le iscrizioni ipotecarie non opponibili all’acquirente” (pag. 14 del ricorso per cassazione).

3. Con il secondo motivo , la sentenza impugnata viene censura ta per violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2921 c.c.“e dei principi generali che àncorano la colpa generica a violazioni di regole cautelari innominate legate ad una posizione di garanzia, tenuto conto dell’onere gravante sull’aggiudicatario di accertarsi della condizione giuridica del bene”.

Il richiamo , n ell’avviso di vendita, della perizia di stima contenente l’indicazione della trascrizione in discorso, mettendo i potenziali offerenti nelle condizioni di accertarsi (mediante l’uso dell’ordinaria diligenza) della situazione giuridica del bene staggito, esauriva il dovere di diligenza del professionista delegato, sul quale non può farsi gravare un obbligo di garanzia circa il buon esito dell’acquisto , non competendogli “garantire la cancellazione di qualsiasi iscrizione e trascrizione pregiudiziale anteriore al pignoramento, dalla quale possa conseguire il pericolo [per] l’offerentedi vedersi pregiudicato l’acquisto subendone anche l’evizione” (pag. 14 del ricorso per cassazione). 4.Con la recente sentenza n. 25698 del 2024, questa Sezione, pur avendo premesso che il professionista delegato exart. 591-bis c.p.c. non può considerarsi investito di funzioni giurisdizionali in senso stretto, non ha ricondotto la sua responsabilità tout court all’art.2043 c.c., operando una distinzione a seconda della afferenza o meno dell’atto dannoso al novero di quelli tipici dell’ attività giurisdizionale delegata: ove l’atto non esorbiti dal perimetro della delega, la responsabilità deve ritenersi imputabile all’organo giudiziario e può essere fatta valere nelle forme di cui alla l. n. 117/1988; viceversa,la clausola generale di responsabilità entra in gioco allorquando gli atti del professionista delegato “sono stati posti in essere al di fuori dello schema legale e non possano essere ricondotti in alcun modo al legittimo esercizio della delega”.

Cass., n. 4070/2024 ha invece integralmente escluso dal campo di applicazione della legge n. 117 il consulente tecnico, “atteso che la ratiodi tale normativa è la regolamentazione della responsabilità di tutti quelli che, pur se non inseriti stabilmente nell'organico della magistratura, svolgono, a vario titolo, funzioni giudiziarie nel senso tipico e rigoroso del termine e non è estensibile in favore di chi, pur lavorando in collaborazione con il magistrato, non svolge funzione giurisdizionale, come il consulente”. 5.[OSCURATO:PERSONA] ritiene che, per la valenza nomofilattica della questione relativa all’assimilabilità dell’attività del professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c. a quella giudiziaria ( e , più generale, ai criteri discretivi tra la delega di singoli atti da parte del giudice el’esercizio di un’attività pienamente inscrivibile in quella giudiziaria in senso proprio), sia opportuno rinviare la causa alla discussione in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo per la trattazione in pubbl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 15110/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] C OS T A [OSCURATO:PERSONA] (CSTNDR 36S23L103W) , rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. RFRPT R59M21L103X) per procura speciale allegata al ricorso per cassazione, con domicilio digitale indicato nella pec pietro.referza@pec - avvocatiteramo.it ; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale allegata al ricorso per cassazione, con domicilio digitale indicato nella pec [OSCURATO:EMAIL] ; -controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'Appello di L’Aquila n. 5 47 /2022, depositata il 12/04/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2024dal dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Dopo l’emissione del decreto di trasferimento di un immobile che si era aggiudicato in seno ad una procedura esecutiva pendente dinanzi al Tribunale di Teramo,[OSCURATO:PERSONA] si avvide che sullo stesso era stata trascritta, prima del pignoramento, una domanda ex art. 2901 c.c. , proposta dalla Ma z zocco s.r.l. nei confronti del debitore esecutato [OSCURATO:PERSONA].A t ale trascrizione era seguita , in data 9 luglio 2009, l’annotazione della sentenza , passata in giudicato, di accoglimento dell’azione revocatoria.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva, quindi, proposto un’opposizione all’esecuzione, all’esito della quale era stato revocato il decreto di trasferimento e restituita al [OSCURATO:PERSONA] somma versata a seguito dell’aggiudicazione. L’odierno controricorrente convenne, allora, in giudizio il notaio delegato [OSCURATO:PERSONA], deducendone laresponsabilità per aver omesso di indicare, nell’avviso di vendita, la presenza della formalità pregiudizievole (non cancellabile ex art. 586, comma 1, c.p.c.) . Il Tribunale di Teramo rigettò la domanda, sul presupposto chela legge non prevedesse, quale contenuto necessario dell’avviso di vendita, la menzione delle formalità opponibili al futuro aggiudicatario (delle quali doveva, invece, dar conto la perizia di stima ai sensi dell’art. 173-bis disp. att. c.p.c., alla quale l’avviso suddetto faceva richiamo). La Corte d’appello di L’Aquila, dopo aver qualificato come extracontrattuale la dedotta responsabilità del notaio, riformando la sentenza di primo grado, condannò quest’ultimo a risarcire all’appellante la complessiva somma di € 19.487,29, ritenendo costituisse “onere specifico del delegato alla vendita, con incarico da svolgersi in autonomia, quello di individuazione delle modalità per addivenire al definitivo trasferimento dell’immobile all’aggiudicatario, e, quindi, [al]l’utile esaurimento della procedura esecutiva” (pag. 9 della sentenza impugnata). In particolare, l’affermazione – contenuta nell’avviso di vendita – secondo cui “gli immobili vengono venduti liberi da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri che saranno cancellati a cura della procedura”, superando le risultanze eventualmente differenti contenute nella relazione di stima, non poteva che fondare un legittimo affidamento dei potenziali offerenti circa la “libertà” del bene, mentre invece “il decreto di trasferimento venne ad essere revocato proprio per l’esistenza di tale trascrizione che minava la stabilità dell’acquisto fatto dall’appellante in sede esecutiva” (pag. 13 della sentenza impugnata). Ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha successivamente depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.. Ha depositato controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 c.c., 591-ter c.p.c. e 173 - bis disp. att. c.p.c. Secondo la prospettazione del ricorrente, da un lato – alla stregua del combinato disposto degli artt. 591-bis e 570 c.p.c. – il professionista delegato non è tenuto a menzionare nell’avviso di vendita le trascrizioni anteriori al pignoramento (che devono risultare, invece, dalla relazione di stima, ai sensi dell’art. 173-bis, comma 1, n. 4, disp. att. c.p.c.); dall’altro, “la cancellazione delle formalità cui deve attendere il delegato alle vendite non può riguardare qualsiasi trascrizione pregiudizievole (ancorché anteriore al pignoramento) ma solo ed esclusivamente la trascrizione del pignoramentoe le iscrizioni ipotecarie non opponibili all’acquirente” (pag. 14 del ricorso per cassazione). 3. Con il secondo motivo , la sentenza impugnata viene censura ta per violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2921 c.c.“e dei principi generali che àncorano la colpa generica a violazioni di regole cautelari innominate legate ad una posizione di garanzia, tenuto conto dell’onere gravante sull’aggiudicatario di accertarsi della condizione giuridica del bene”. Il richiamo , n ell’avviso di vendita, della perizia di stima contenente l’indicazione della trascrizione in discorso, mettendo i potenziali offerenti nelle condizioni di accertarsi (mediante l’uso dell’ordinaria diligenza) della situazione giuridica del bene staggito, esauriva il dovere di diligenza del professionista delegato, sul quale non può farsi gravare un obbligo di garanzia circa il buon esito dell’acquisto , non competendogli “garantire la cancellazione di qualsiasi iscrizione e trascrizione pregiudiziale anteriore al pignoramento, dalla quale possa conseguire il pericolo [per] l’offerentedi vedersi pregiudicato l’acquisto subendone anche l’evizione” (pag. 14 del ricorso per cassazione). 4.Con la recente sentenza n. 25698 del 2024, questa Sezione, pur avendo premesso che il professionista delegato exart. 591-bis c.p.c. non può considerarsi investito di funzioni giurisdizionali in senso stretto, non ha ricondotto la sua responsabilità tout court all’art.2043 c.c., operando una distinzione a seconda della afferenza o meno dell’atto dannoso al novero di quelli tipici dell’ attività giurisdizionale delegata: ove l’atto non esorbiti dal perimetro della delega, la responsabilità deve ritenersi imputabile all’organo giudiziario e può essere fatta valere nelle forme di cui alla l. n. 117/1988; viceversa,la clausola generale di responsabilità entra in gioco allorquando gli atti del professionista delegato “sono stati posti in essere al di fuori dello schema legale e non possano essere ricondotti in alcun modo al legittimo esercizio della delega”. Cass., n. 4070/2024 ha invece integralmente escluso dal campo di applicazione della legge n. 117 il consulente tecnico, “atteso che la ratiodi tale normativa è la regolamentazione della responsabilità di tutti quelli che, pur se non inseriti stabilmente nell'organico della magistratura, svolgono, a vario titolo, funzioni giudiziarie nel senso tipico e rigoroso del termine e non è estensibile in favore di chi, pur lavorando in collaborazione con il magistrato, non svolge funzione giurisdizionale, come il consulente”. 5.[OSCURATO:PERSONA] ritiene che, per la valenza nomofilattica della questione relativa all’assimilabilità dell’attività del professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c. a quella giudiziaria ( e , più generale, ai criteri discretivi tra la delega di singoli atti da parte del giudice el’esercizio di un’attività pienamente inscrivibile in quella giudiziaria in senso proprio), sia opportuno rinviare la causa alla discussione in pubblica udienza. P.Q.M. La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo per la trattazione in pubbl
Decreto Cassazione n. 06435/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris