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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01164/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19693/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro - tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. -intimata- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 130/2022depositata il 28/01/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava, avanti la CTP di Venezia, l’avviso di accertamento emesso dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., quale concessionaria della riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità per conto del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (VE), con cui provvedeva a recuperare l’omesso versamento, per l’anno d’imposta 2018, del dovuto in relazione a mezzi pubblicitari esposti all’ interno del camping “[OSCURATO:PERSONA]” sito nel comune di Comune di [OSCURATO:PERSONA].

2. [OSCURATO:PERSONA] adita, con sentenza n. 412/2020, rigettava il ricorso che veniva accolto dalla CTR del Veneto, con la sentenza n. 130/2022 in data 28 gennaio 2022, sul rilievo che non sussistevano degli estremi per la diffusione dei messaggi pubblicitari, ma che trattavasi di scritte e segnalazioni aventi la finalità di orientare il cliente (già acquisito dalla società) all’interno della struttura recettiva.

3. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, la società [OSCURATO:SOCIETA].

4. La società contribuente è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con un unico motivo la [OSCURATO:SOCIETA]. deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3., c.p.c., violazione ed errata applicazione degli artt. 5 e 6 d.lgs. n. 507/1993 nonché degli artt. 2, 12, 13, 14 e 27 del Regolamento per l’applicazione del C.I.M.P. approvato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], assumendo che i giudici di appello avevano omesso di considerare che tutti i mezzi individuati nell’avviso di accertamento de quo (84 cartelli monofacciali recanti il marchio “[OSCURATO:PERSONA]” e n.1. tela-gonfalone recante il marchio “[OSCURATO:PERSONA]”) lungi dall’avere una mera funzione “orientativa” miravano ad attirare numerosi potenziali clienti atteso che, secondo il regolamento del campeggio, potevano accedere una molteplicità di soggetti esterni alla struttura (“visitatori giornalieri”), apparendo palese la sussistenza dei presupposti impositivi di cui alla norma richiamata.

2. Il ricorso deve trovare accoglimento per le ragioni appresso specificate.

2.1. Va premesso che i giudici territoriali, senza operare alcuna specifica descrizione degli impianti - ed omettendo, anche, di considerare che si trattava cartelli all’interno di luoghi aperti al pubblico - hanno genericamente affermato che, nel caso in questione, era la palese che non si verteva in un'ipotesi di diffusione di messaggi pubblicitari destinati a promuovere la domanda di beni e servizi ovvero finalizzata a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato in quanto il solo scopo era quello di orientare i fruitori all’internodella struttura.

2.2. Orbene, ai fini di una compiuta disamina delle censure formulate da parte ricorrente occorre muovere dal dettato dell’art. 5 d.lgs. n. 507/1993 - “Presupposto dell'imposta” - (applicabile ratione temporis ) il quale così dispone: “1.

La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto.

2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato”.

Viene, poi, in rilievo il successivo art. 17: “Esenzioni dall'imposta” a norma del quale: “1.

Sono esenti dall'imposta: a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso; b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato; […] i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie”. 1-bis.

L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la [OSCURATO:PERSONA] e autonomie locali, entro il 31 marzo 2007, possono essere individuate le attività per le quali l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati.

I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al primo periodo del presente comma”.

2.3. Osserva questa Corte che i giudici territoriali, senza soffermarsi in alcun modo sullo specifico oggetto dell’imposizione, sono pervenuti a conclusioni non aderenti alla normativa di riferimento ed in contrasto con la richiamata normativa regolamentare (vedi, in particolare, il richiamato art. 2 [OSCURATO:PERSONA] approvato con delibera n. 84/2016) in ordine alla ritenuta carenza, tout court, dei presupposti impositivi La sentenza impugnata pretermette, invero, ogni considerazione sul contenuto e sulla composizione degli impianti sottoposti a tassazione, ed omette, peraltro, di considerare che l’insegna è esente solo alle prescritte condizioni (art. 17, comma 1-bis, cit.) I giudici di appello, incorrendo nella lamentata violazione di legge, hanno, in sostanza, del tutto trascurato di verificare se, in concreto, l'uso del segno distintivo era stato effettuato in chiave semplicemente identificativa dei prodotti e dei servizi dell'impresa o se vi era stato un uso del segno distintivo in chiave pubblicitaria, con la precisazione che quel che conta, ai fini della imposta comunale sulla pubblicità, al di là delle intenzioni soggettive, è l'oggettivo risultato conseguito con il messaggio dal soggetto interessato alla pubblicità.

2.4. Questa Corte ha avuto modo di chiarire che in tema di imposta comunale sulla pubblicità, l'uso del segno distintivo dell'impresa o del prodotto (ditta, ragione sociale, marchio) non è escluso dall'ambito delle forme pubblicitarie imponibili quando, per il luogo (pubblico, aperto o esposto al pubblico) ove è situato, per le sue caratteristiche strutturali o per le modalità con cui viene utilizzato, il segno risulti obiettivamente idoneo a far conoscere ad un numero indeterminato di possibili acquirenti o utenti il nome, l'attività o il prodotto dell'impresa, e non abbia, quindi, soltanto una mera finalità distintiva (Cass. Sez. 5, 11/05/2018, n. 11530; vedi anche Cass. n. 9580 del 1994 n. 15654 del 2004; n. 20830 del 2005, n. 8658 del 2015).

2.5. Orbene, la sentenza impugnata da un lato ha svolto considerazioni astratte e generiche e, sotto altro profilo, non si è conformata alle suddette disposizioni (ivi comprese quelle regolamentari) ed ai suindicati principi; la stessa va, pertanto, cassata con rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto in diversa composizione, che dovrà riesaminare la fattispecie in esame uniformandosi ai principi sopra richiamati, provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto in diversa composizione, cui demanda anche la r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19693/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro - tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. -intimata- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 130/2022depositata il 28/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava, avanti la CTP di Venezia, l’avviso di accertamento emesso dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., quale concessionaria della riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità per conto del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (VE), con cui provvedeva a recuperare l’omesso versamento, per l’anno d’imposta 2018, del dovuto in relazione a mezzi pubblicitari esposti all’ interno del camping “[OSCURATO:PERSONA]” sito nel comune di Comune di [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] adita, con sentenza n. 412/2020, rigettava il ricorso che veniva accolto dalla CTR del Veneto, con la sentenza n. 130/2022 in data 28 gennaio 2022, sul rilievo che non sussistevano degli estremi per la diffusione dei messaggi pubblicitari, ma che trattavasi di scritte e segnalazioni aventi la finalità di orientare il cliente (già acquisito dalla società) all’interno della struttura recettiva. 3. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, la società [OSCURATO:SOCIETA]. 4. La società contribuente è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con un unico motivo la [OSCURATO:SOCIETA]. deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3., c.p.c., violazione ed errata applicazione degli artt. 5 e 6 d.lgs. n. 507/1993 nonché degli artt. 2, 12, 13, 14 e 27 del Regolamento per l’applicazione del C.I.M.P. approvato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], assumendo che i giudici di appello avevano omesso di considerare che tutti i mezzi individuati nell’avviso di accertamento de quo (84 cartelli monofacciali recanti il marchio “[OSCURATO:PERSONA]” e n.1. tela-gonfalone recante il marchio “[OSCURATO:PERSONA]”) lungi dall’avere una mera funzione “orientativa” miravano ad attirare numerosi potenziali clienti atteso che, secondo il regolamento del campeggio, potevano accedere una molteplicità di soggetti esterni alla struttura (“visitatori giornalieri”), apparendo palese la sussistenza dei presupposti impositivi di cui alla norma richiamata. 2. Il ricorso deve trovare accoglimento per le ragioni appresso specificate. 2.1. Va premesso che i giudici territoriali, senza operare alcuna specifica descrizione degli impianti - ed omettendo, anche, di considerare che si trattava cartelli all’interno di luoghi aperti al pubblico - hanno genericamente affermato che, nel caso in questione, era la palese che non si verteva in un'ipotesi di diffusione di messaggi pubblicitari destinati a promuovere la domanda di beni e servizi ovvero finalizzata a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato in quanto il solo scopo era quello di orientare i fruitori all’internodella struttura. 2.2. Orbene, ai fini di una compiuta disamina delle censure formulate da parte ricorrente occorre muovere dal dettato dell’art. 5 d.lgs. n. 507/1993 - “Presupposto dell'imposta” - (applicabile ratione temporis ) il quale così dispone: “1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto. 2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato”. Viene, poi, in rilievo il successivo art. 17: “Esenzioni dall'imposta” a norma del quale: “1. Sono esenti dall'imposta: a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso; b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato; […] i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie”. 1-bis. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la [OSCURATO:PERSONA] e autonomie locali, entro il 31 marzo 2007, possono essere individuate le attività per le quali l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al primo periodo del presente comma”. 2.3. Osserva questa Corte che i giudici territoriali, senza soffermarsi in alcun modo sullo specifico oggetto dell’imposizione, sono pervenuti a conclusioni non aderenti alla normativa di riferimento ed in contrasto con la richiamata normativa regolamentare (vedi, in particolare, il richiamato art. 2 [OSCURATO:PERSONA] approvato con delibera n. 84/2016) in ordine alla ritenuta carenza, tout court, dei presupposti impositivi La sentenza impugnata pretermette, invero, ogni considerazione sul contenuto e sulla composizione degli impianti sottoposti a tassazione, ed omette, peraltro, di considerare che l’insegna è esente solo alle prescritte condizioni (art. 17, comma 1-bis, cit.) I giudici di appello, incorrendo nella lamentata violazione di legge, hanno, in sostanza, del tutto trascurato di verificare se, in concreto, l'uso del segno distintivo era stato effettuato in chiave semplicemente identificativa dei prodotti e dei servizi dell'impresa o se vi era stato un uso del segno distintivo in chiave pubblicitaria, con la precisazione che quel che conta, ai fini della imposta comunale sulla pubblicità, al di là delle intenzioni soggettive, è l'oggettivo risultato conseguito con il messaggio dal soggetto interessato alla pubblicità. 2.4. Questa Corte ha avuto modo di chiarire che in tema di imposta comunale sulla pubblicità, l'uso del segno distintivo dell'impresa o del prodotto (ditta, ragione sociale, marchio) non è escluso dall'ambito delle forme pubblicitarie imponibili quando, per il luogo (pubblico, aperto o esposto al pubblico) ove è situato, per le sue caratteristiche strutturali o per le modalità con cui viene utilizzato, il segno risulti obiettivamente idoneo a far conoscere ad un numero indeterminato di possibili acquirenti o utenti il nome, l'attività o il prodotto dell'impresa, e non abbia, quindi, soltanto una mera finalità distintiva (Cass. Sez. 5, 11/05/2018, n. 11530; vedi anche Cass. n. 9580 del 1994 n. 15654 del 2004; n. 20830 del 2005, n. 8658 del 2015). 2.5. Orbene, la sentenza impugnata da un lato ha svolto considerazioni astratte e generiche e, sotto altro profilo, non si è conformata alle suddette disposizioni (ivi comprese quelle regolamentari) ed ai suindicati principi; la stessa va, pertanto, cassata con rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto in diversa composizione, che dovrà riesaminare la fattispecie in esame uniformandosi ai principi sopra richiamati, provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto in diversa composizione, cui demanda anche la r