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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 18994/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 21/10/2021 del tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

Udito il difensore dell'indagato avv.to [OSCURATO:PERSONA] quale sostituto processuale dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 21 ottobre 2021, il tribunale di Catanzaro, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. dal Pubblico Ministero del tribunale di Catanzaro, per la parziale riforma della ordinanza del Gip del medesimo tribunale del 7 agosto 2021, applicativa della misura dell'obbligo di dimora nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato in relazione a delitti ex artt. 73 commi 1 - 4 e 5 del DPR 309/90 15 novembre 2021, accoglieva l'appello e sostituiva la predetta misura cautelare con quella degli arresti domiciliari.

2. Avverso la pronuncia suindicata, propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, che solleva un unico motivo di impugnazione.

3. Deduce il vizio di violazione di legge con riguardo all'art. 273 comma 1 e 1 bis cod. proc. pen. in relazione all'art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen.

Nonché la violazione dell'art. 292 comma 2 lett. c) cod. proc. pen. per mancanza di autonoma valutazione delle esigenze cautelari e degli indizi di reità.

Non vi sarebbe vaglio critico degli elementi indiziari e in particolare della fonte dichiarativa corrispondente all'accusatore del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], presunto cessionario di droga, il cui narrato sarebbe fideisticamente accettato.

Da qui la carenza di valutazione e di motivazione immune da vizi in ordine ad un quadro indiziario grave, preciso e concordante.

Neppure sarebbero specificati i motivi che avrebbero giustificato l'aggravamento della situazione cautelare, nonostante il tempo trascorso dal momento della presunta commissione dei reati e da quello della sottoposizione all'obbligo di dimora.

Al di là delle dichiarazioni dello Iannuzzi, i residui elementi disponibili sarebbero compatibili con l'uso personale di stupefacenti, propugnato dal ricorrente.

Il tribunale inoltre, avrebbe dovuto redigere una motivazione rafforzata con autonoma valutazione delle esigenze cautelari e indicazione degli elementi da cui sono desunte.

Nessun cenno sarebbe formulato sulla insufficienza di ogni altra misura non custodiale, anche alla luce del tempo trascorso.

E non si supererebbero i rilievi di cui alla ordinanza genetica, circa il carattere eccessivo di ogni misura di tipo custodiale.

Si sarebbe anche superata la richiesta cautelare del P.M., che censurava il mancato avvio del programma di disintossicazione, atteso che nonostante la prova dell'inizio del medesimo i giudici della cautela avrebbero tacciato di irrilevanza la circostanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato.

Quanto alla lamentata carenza di un adeguato vaglio del compendio indiziario, è sufficiente ricordare, in via preliminare, che la decisione impugnata è intervenuta su appello del P.M. inerente soltanto il profilo cautelare, sub specie della adeguatezza della misura applicata.

Senza coinvolgere il tema degli indizi a carico dell'indagato, già affrontato e risolto a suo carico con l'ordinanza genetica.

Per cui, non era richiesto né consentito un nuovo vaglio nei termini di cui al ricorso, posto il principio per cui l'appello cautelare, disciplinato dall'art. 310 cod. proc. pen., è governato dal principio devolutívo, secondo il quale rispetto alle richieste dell'appellante si stabilisce una litispendenza oggettiva, delimitata tra il chiesto e il pronunciato, che circoscrive anche l'ambito del sindacato del giudizio di impugnazione (cfr. in tal senso, seppur con riguardo all'appello dell'indagato, ma con portata generale, sez. 6, n. 19008 del 21/04/2016 Rv. 267209 - 01).

E' in tale parte, quindi, erronea, e può essere corretta e integrata da questa corte ex art. 619 cod. proc. pen., l'affermazione dello stesso tribunale, secondo la quale l'appello del pubblico ministero, al fine di giustificare la necessità della custodia cautelare in carcere avrebbe investito l'intera decisione originaria; si è infatti confuso il tema della rilevanza e peso della esigenze cautelari, e delle misure idonee ad affrontarle, nel cui limitato perimetro può essere anche valutato il quadro indiziario, ma esclusivamente in funzione della determinazione del pericolo di recidivanza - posto che come noto, ai fini dell'individuazione dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, di cui all'art. 274, lettera c), cod. proc. pen., la pericolosità sociale dell'indagato è desunta congiuntamente dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla sua personalità, (sez. 3, n. 1166 del 02/12/2015 Cc. (dep. 14/01/2016 ) Rv. 266177 - 01) -, con quello vero e proprio della ricostruzione del compendio indiziario in quanto tale, rimasto invece necessariamente escluso dalla domanda proposta dall'organo d'accusa.

Quanto alle censure inerenti la valutazione delle esigenze cautelari, che ha condotto alla sostituzione della misura dell'obbligo di dimora con quella degli arresti domiciliari, certamente assume rilievo il principio secondo il quale, in tema di appello cautelare, la riforma in senso sfavorevole all'indagato della decisione impugnata richiede al tribunale, in assenza di mutamenti del materiale probatorio acquisito, un rafforzato onere motivazionale, che deve confrontarsi con le ragioni del provvedimento riformato e con quelle della difesa, giustificando adeguatamente il diverso rilievo attribuito ai dati acquisiti; tuttavia, diversamente dalla sentenza di condanna che riforma quella assolutoria, non è indispensabile una piena confutazione delle ragioni del provvedimento riformato, in quanto il criterio di giudizio non è la piena prova della responsabilità, ma soltanto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (Sez. 6, n. 17581 del 08/02/2017 Rv. 269827 - 01).

Di tale principio, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il tribunale ha fatto corretta applicazione, evidenziando i plurimi dati indiziari dimostrativi della inclinazione allo spaccio, per un significativo arco temporale, del ricorrente, che si avvale di stabili rapporti con i clienti, quale premessa fattuale per desumere la necessità di limitare la libertà di movimento e comunicazione con l'esterno dell'indagato, funzionale all'approvvigionamento di droga dai fornitori e alla soddisfazione delle richieste dei clienti.

Così elaborando una motivazione che, ragionevolmente, individua nella adozione di una misura coercitiva - quale quella degli arresti domiciliari - l'unica soluzione per fronteggiare il pericolo di recidivanza e, nel contempo, supera con coerenza e adeguatezza i rilievi elaborati sul punto nella ordinanza genetica.

Tale motivazione dà conto, quindi, seppur implicitamente, anche della inadeguatezza di ogni altra misura non custodiale, né l'avere ritenuto irrilevante per escludere la misura applicata, l'avvio del programma di disintossicazione, implica un superamento del petitum introdotto dal P.M., atteso che tale circostanza attiene solo ad uno degli argomenti affrontati dall'appellante a sostegno della sua richiesta finale.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 21/10/2021 del tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Udito il difensore dell'indagato avv.to [OSCURATO:PERSONA] quale sostituto processuale dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21 ottobre 2021, il tribunale di Catanzaro, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. dal Pubblico Ministero del tribunale di Catanzaro, per la parziale riforma della ordinanza del Gip del medesimo tribunale del 7 agosto 2021, applicativa della misura dell'obbligo di dimora nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato in relazione a delitti ex artt. 73 commi 1 - 4 e 5 del DPR 309/90 15 novembre 2021, accoglieva l'appello e sostituiva la predetta misura cautelare con quella degli arresti domiciliari. 2. Avverso la pronuncia suindicata, propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, che solleva un unico motivo di impugnazione. 3. Deduce il vizio di violazione di legge con riguardo all'art. 273 comma 1 e 1 bis cod. proc. pen. in relazione all'art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen. Nonché la violazione dell'art. 292 comma 2 lett. c) cod. proc. pen. per mancanza di autonoma valutazione delle esigenze cautelari e degli indizi di reità. Non vi sarebbe vaglio critico degli elementi indiziari e in particolare della fonte dichiarativa corrispondente all'accusatore del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], presunto cessionario di droga, il cui narrato sarebbe fideisticamente accettato. Da qui la carenza di valutazione e di motivazione immune da vizi in ordine ad un quadro indiziario grave, preciso e concordante. Neppure sarebbero specificati i motivi che avrebbero giustificato l'aggravamento della situazione cautelare, nonostante il tempo trascorso dal momento della presunta commissione dei reati e da quello della sottoposizione all'obbligo di dimora. Al di là delle dichiarazioni dello Iannuzzi, i residui elementi disponibili sarebbero compatibili con l'uso personale di stupefacenti, propugnato dal ricorrente. Il tribunale inoltre, avrebbe dovuto redigere una motivazione rafforzata con autonoma valutazione delle esigenze cautelari e indicazione degli elementi da cui sono desunte. Nessun cenno sarebbe formulato sulla insufficienza di ogni altra misura non custodiale, anche alla luce del tempo trascorso. E non si supererebbero i rilievi di cui alla ordinanza genetica, circa il carattere eccessivo di ogni misura di tipo custodiale. Si sarebbe anche superata la richiesta cautelare del P.M., che censurava il mancato avvio del programma di disintossicazione, atteso che nonostante la prova dell'inizio del medesimo i giudici della cautela avrebbero tacciato di irrilevanza la circostanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato. Quanto alla lamentata carenza di un adeguato vaglio del compendio indiziario, è sufficiente ricordare, in via preliminare, che la decisione impugnata è intervenuta su appello del P.M. inerente soltanto il profilo cautelare, sub specie della adeguatezza della misura applicata. Senza coinvolgere il tema degli indizi a carico dell'indagato, già affrontato e risolto a suo carico con l'ordinanza genetica. Per cui, non era richiesto né consentito un nuovo vaglio nei termini di cui al ricorso, posto il principio per cui l'appello cautelare, disciplinato dall'art. 310 cod. proc. pen., è governato dal principio devolutívo, secondo il quale rispetto alle richieste dell'appellante si stabilisce una litispendenza oggettiva, delimitata tra il chiesto e il pronunciato, che circoscrive anche l'ambito del sindacato del giudizio di impugnazione (cfr. in tal senso, seppur con riguardo all'appello dell'indagato, ma con portata generale, sez. 6, n. 19008 del 21/04/2016 Rv. 267209 - 01). E' in tale parte, quindi, erronea, e può essere corretta e integrata da questa corte ex art. 619 cod. proc. pen., l'affermazione dello stesso tribunale, secondo la quale l'appello del pubblico ministero, al fine di giustificare la necessità della custodia cautelare in carcere avrebbe investito l'intera decisione originaria; si è infatti confuso il tema della rilevanza e peso della esigenze cautelari, e delle misure idonee ad affrontarle, nel cui limitato perimetro può essere anche valutato il quadro indiziario, ma esclusivamente in funzione della determinazione del pericolo di recidivanza - posto che come noto, ai fini dell'individuazione dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, di cui all'art. 274, lettera c), cod. proc. pen., la pericolosità sociale dell'indagato è desunta congiuntamente dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla sua personalità, (sez. 3, n. 1166 del 02/12/2015 Cc. (dep. 14/01/2016 ) Rv. 266177 - 01) -, con quello vero e proprio della ricostruzione del compendio indiziario in quanto tale, rimasto invece necessariamente escluso dalla domanda proposta dall'organo d'accusa. Quanto alle censure inerenti la valutazione delle esigenze cautelari, che ha condotto alla sostituzione della misura dell'obbligo di dimora con quella degli arresti domiciliari, certamente assume rilievo il principio secondo il quale, in tema di appello cautelare, la riforma in senso sfavorevole all'indagato della decisione impugnata richiede al tribunale, in assenza di mutamenti del materiale probatorio acquisito, un rafforzato onere motivazionale, che deve confrontarsi con le ragioni del provvedimento riformato e con quelle della difesa, giustificando adeguatamente il diverso rilievo attribuito ai dati acquisiti; tuttavia, diversamente dalla sentenza di condanna che riforma quella assolutoria, non è indispensabile una piena confutazione delle ragioni del provvedimento riformato, in quanto il criterio di giudizio non è la piena prova della responsabilità, ma soltanto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (Sez. 6, n. 17581 del 08/02/2017 Rv. 269827 - 01). Di tale principio, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il tribunale ha fatto corretta applicazione, evidenziando i plurimi dati indiziari dimostrativi della inclinazione allo spaccio, per un significativo arco temporale, del ricorrente, che si avvale di stabili rapporti con i clienti, quale premessa fattuale per desumere la necessità di limitare la libertà di movimento e comunicazione con l'esterno dell'indagato, funzionale all'approvvigionamento di droga dai fornitori e alla soddisfazione delle richieste dei clienti. Così elaborando una motivazione che, ragionevolmente, individua nella adozione di una misura coercitiva - quale quella degli arresti domiciliari - l'unica soluzione per fronteggiare il pericolo di recidivanza e, nel contempo, supera con coerenza e adeguatezza i rilievi elaborati sul punto nella ordinanza genetica. Tale motivazione dà conto, quindi, seppur implicitamente, anche della inadeguatezza di ogni altra misura non custodiale, né l'avere ritenuto irrilevante per escludere la misura applicata, l'avvio del programma di disintossicazione, implica un superamento del petitum introdotto dal P.M., atteso che tale circostanza attiene solo ad uno degli argomenti affrontati dall'appellante a sostegno della sua richiesta finale. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. c
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