CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 luglio 2022
Cassazione n. 04885/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 agosto 1960 avverso l'ordinanza emessa 1'8 luglio 2022 dal Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza, emessa 1'8 luglio 2022, il Tribunale di Lecce ha rigettato l'istanza di riesame, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento con cui 1'8 giugno 2022 il Giudice per le indagini preliminari della stessa città ha applicato al suindicato indagato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame [OSCURATO:PERSONA] - a mezzo difensore - ha proposto ricorso per cassazione, contestando la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, atteso che i fatti addebitatigli risalirebbero al 2018 e da allora egli avrebbe "cessato di avere comportamenti e legami antigiuridici". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Costituisce ius receptum (cfr. Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021, Rv. 280889 - 01) quello secondo cui, in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. "tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari. 3. Il Tribunale del riesame ha fatto corretta applicazione di tali principi, avendo affermato che [OSCURATO:PERSONA] risponde anche del delitto di cui all'art.416 bis cod. pen., per il quale vige la presunzione assoluta di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere, rispetto a cui "non era emerso alcun elemento istruttorio in grado di far ragionevolmente ritenere che lo stesso avesse rescisso il suo legame con l'organizzazione criminosa". Ad ogni modo, il Tribunale ha aggiunto che, al di là della presunzione sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non poteva essere sottaciuto che l'indagato non si trovava alla sua prima esperienza giudiziaria, avendo egli numerosissimi precedenti penali per reati contro il patrimonio, che ulteriormente dimostravano come egli avesse manifestato la volontà di non recidere affatto il suo legame con il mondo del crimine, essendo al contrario inserito in contesti anche di criminalità organizzata. Trattasi di argomentazioni che, in quanto corrette e non contraddittorie, sfuggono ad ogni rilievo censorio, sindacabile da questa Corte. Difatti, l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 cod. proc. pen.) e delle esigenze cautelari (art. 274 cod. proc. pen.) è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nell'assoluta mancanza, nella manifesta illogicità o nella contraddittorietà della motivazione, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato (Sez. V, n. 46124 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 241997; Sez. VI, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 252178). 4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 5. La cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. attuaz. cod. proc. pen.. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, udienza camerale del 16 dicembre 2022 Il C