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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2024

Cassazione n. 09792/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la sentenza impugnata.

Considerato che con il ricorso vengono denunciati la violazione di legge ed il vizio di motivazione, ma in realtà si vuole una differente valutazione del merito non ammessa in sede di legittimità; Rilevato, infatti, che la Corte di appello di Bologna ha argomentato, in modo adeguato e privo di vizi logici, rispetto alla mancata declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art.131-bis cod. pen. dando rilievo ai numerosi precedenti penali dell'imputato e delle varie violazioni del foglio di via e delle misure di prevenzione disposte nei suoi riguardi, di talché la nuova violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale costituiva la manifestazione della sua persistente pericolosità sociale; Considerato, quindi, che l'impugnazione non si confronta con il compiuto ragionamento contenuto nella sentenza impugnata e suggerisce una inammissibile lettura alternativa degli elementi processuali, coerentemente valutati dal giudice a quo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso, in Roma il 22 febbraio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la sentenza impugnata. Considerato che con il ricorso vengono denunciati la violazione di legge ed il vizio di motivazione, ma in realtà si vuole una differente valutazione del merito non ammessa in sede di legittimità; Rilevato, infatti, che la Corte di appello di Bologna ha argomentato, in modo adeguato e privo di vizi logici, rispetto alla mancata declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art.131-bis cod. pen. dando rilievo ai numerosi precedenti penali dell'imputato e delle varie violazioni del foglio di via e delle misure di prevenzione disposte nei suoi riguardi, di talché la nuova violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale costituiva la manifestazione della sua persistente pericolosità sociale; Considerato, quindi, che l'impugnazione non si confronta con il compiuto ragionamento contenuto nella sentenza impugnata e suggerisce una inammissibile lettura alternativa degli elementi processuali, coerentemente valutati dal giudice a quo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso, in Roma il 22 febbraio 2024.
Sentenza Cassazione n. 09792/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris