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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 aprile 2026

Cassazione n. 08541/2026

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ro di raccolta generale 8541/2026Data pubblicazione 06/04/2026ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del20 febbraio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];La Corte osserva:1.

L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente l'avviso diaccertamento n.

TYX01N301464/2013, ai fini delle imposte dirette,dell’I.R.A.P. e dell’I.V.A, con il quale, in virtù dell’omessa presentazionedella dichiarazione fiscale unica anno d’imposta 2008, accertavainduttivamente il reddito di impresa di € 88.228,00, ai fini dell’I.V.A.un volume di affari di € 540.489,00, ai fini IRAP il valore dellaproduzione netta di € 139.796,00.2.

Il ricorrente proponeva ricorso dinanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Messina eccependo l’omessa allegazione delladelega del dirigente al funzionario firmatario, la carenza dimotivazione, la illegittimità dell’accertamento induttivo, il mancatoriconoscimento dei pagamenti facilmente rilevabili dai modd.

F24(attraverso i quali veniva assolta l’I.V.A., l’IRPEF, le addizionali, nonchéi contributi previdenziali), nonché di costi, oneri, spese, versamentieffettivamente sostenuti e, quindi, la doppia imposizione, e contestavala irrogazione di sanzioni.

L’Agenzia delle Entrate si costituiva ingiudizio rilevando la legittimità e la fondatezza dell’avviso diaccertamento impugnato.[OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 5562/2015,accoglieva il ricorso del contribuente.3.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, aditadall’Ufficio, accoglieva parzialmente l'appello, riducendo l'importodell'avviso di accertamento, e compensava le spese processuali perentrambi i gradi di giudizio.4.

Il contribuente propone ricorso per cassazione affidandolo a duemotivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.Numero registro generale 10438/2024Numero sezionale 1679/2026Numero di raccolta generale 8541/2026Data pubblicazione 06/04/20265.

In data 26/4/2025 il consigliere delegato ha redatto proposta didefinizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. ritenendolomanifestamente infondato.

In data 26/5/2025 il ricorrente haformulava istanza di decisione opponendosi alla proposta.6.

In data 3/11/2025 il contribuente ha depositato atto diconciliazione, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 546/1992, con distinta dipagamento e relativo piano di ammortamento a seguito di ricalcolodella somma in euro 65.058,25, nonché la proposta dell’Agenzia del 9giugno 2025, con rateazione del pagamento in sedici rate da versare apartire dal 19/11/2025 e sino al 31/08/2029.

Il contribuente in data5/11/2025 ha depositato il pagamento della prima rata ed ha chiestodichiararsi cessazione della materia del contendere con compensazionedelle spese di lite.L’Avvocatura Generale dello Stato in data 26/01/2026 ha depositato,ai sensi dell’art. 372 c.p.c., la proposta di conciliazione e l’accordo del9 giugno 2025.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso il contribuente, in relazione all’art.360, primo comma, num.5 c.p.c., deduce la nullità della sentenzaimpugnata per omessa motivazione su un fatto controverso e decisivoper il giudizio, in quanto la Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado ha posto a base del proprio convincimento, esclusivamente, imodelli F24 riguardanti i contributi previdenziali e ICI, senza esporrele ragioni per le quali non ha considerato i modelli di pagamento relativialle imposte dirette ed IRAP.2.

Con il secondo motivo il contribuente, in relazione all’art. 360,primo comma, num.3 c.p.c., deduce la violazione e la falsa applicazionedi norme di diritto e, segnatamente, degli artt. 3 e 53 dellaCostituzione, laddove la Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradoNumero registro generale 10438/2024Numero sezionale 1679/2026Numero di raccolta generale 8541/2026Data pubblicazione 06/04/2026ha ritenuto legittimo che, in presenza di accertamento induttivo, nonsi debbano riconoscere ulteriori costi, quali quelli asseritamenteimputabili a “costi al di fuori del campo Iva certificati dalle fatture diacquisto, annotate nelle scritture contabili" per assenza delfondamentale requisito della certezza.3.

Dalla documentazione in atti, di cui si è dato innanzi conto, sievince che le parti, in relazione all’avviso di accertamento n.TYX01N301464/2013, hanno concluso un accordo conciliativo in baseal quale il contribuente si è impegnato al pagamento di sedici rate,provvedendo a versarne una.Il contribuente ha, dunque, concluso chiedendo dichiararsi lacessazione della materia del contendere con compensazione dellespese e l’Agenzia delle Entrate non ha contestato l’intervenutadefinizione della controversia evidenziando con nota dell’Avvocaturadello Stato che la debenza non è estinta fino al pagamento integraledelle rate.Può, dunque, essere dichiarata la sopravvenuta inammissibilità delricorso per difetto di interesse del ricorrente.5.

Le spese vanno compensate, dovendosi evidenziare ladefinizione sopravvenuta della controversia ai sensi dell’art.16 d.lgs.81/2025 che ha introdotto in corso di causa la possibilità di concludere unaccordo conciliativo anche per le controversie instaurate dinnanzi allaCorte di cassazione.6.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1-bis del citato art. 13, atteso che la definizione del giudizioper cessazione della materia del contendere alla quale deve ritenersiequivalente la sopravvenuta carenza di interesse e la conseguenteNumero registro generale 10438/2024Numero sezionale 1679/2026Numero di raccolta generale 8541/2026Data pubblicazione 06/04/2026estinzione esulano dalla previsione normativa che va intesa in sensorestrittivo e, pertanto, limitata alle ipotesi ivi previste.La Corte, P.Q.Mdichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto diinteresse.Compensa le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 20 febbraio 2026Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ro di raccolta generale 8541/2026Data pubblicazione 06/04/2026ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del20 febbraio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];La Corte osserva:1. L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente l'avviso diaccertamento n. TYX01N301464/2013, ai fini delle imposte dirette,dell’I.R.A.P. e dell’I.V.A, con il quale, in virtù dell’omessa presentazionedella dichiarazione fiscale unica anno d’imposta 2008, accertavainduttivamente il reddito di impresa di € 88.228,00, ai fini dell’I.V.A.un volume di affari di € 540.489,00, ai fini IRAP il valore dellaproduzione netta di € 139.796,00.2. Il ricorrente proponeva ricorso dinanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Messina eccependo l’omessa allegazione delladelega del dirigente al funzionario firmatario, la carenza dimotivazione, la illegittimità dell’accertamento induttivo, il mancatoriconoscimento dei pagamenti facilmente rilevabili dai modd. F24(attraverso i quali veniva assolta l’I.V.A., l’IRPEF, le addizionali, nonchéi contributi previdenziali), nonché di costi, oneri, spese, versamentieffettivamente sostenuti e, quindi, la doppia imposizione, e contestavala irrogazione di sanzioni. L’Agenzia delle Entrate si costituiva ingiudizio rilevando la legittimità e la fondatezza dell’avviso diaccertamento impugnato.[OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 5562/2015,accoglieva il ricorso del contribuente.3. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, aditadall’Ufficio, accoglieva parzialmente l'appello, riducendo l'importodell'avviso di accertamento, e compensava le spese processuali perentrambi i gradi di giudizio.4. Il contribuente propone ricorso per cassazione affidandolo a duemotivi. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.Numero registro generale 10438/2024Numero sezionale 1679/2026Numero di raccolta generale 8541/2026Data pubblicazione 06/04/20265. In data 26/4/2025 il consigliere delegato ha redatto proposta didefinizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. ritenendolomanifestamente infondato. In data 26/5/2025 il ricorrente haformulava istanza di decisione opponendosi alla proposta.6. In data 3/11/2025 il contribuente ha depositato atto diconciliazione, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 546/1992, con distinta dipagamento e relativo piano di ammortamento a seguito di ricalcolodella somma in euro 65.058,25, nonché la proposta dell’Agenzia del 9giugno 2025, con rateazione del pagamento in sedici rate da versare apartire dal 19/11/2025 e sino al 31/08/2029. Il contribuente in data5/11/2025 ha depositato il pagamento della prima rata ed ha chiestodichiararsi cessazione della materia del contendere con compensazionedelle spese di lite.L’Avvocatura Generale dello Stato in data 26/01/2026 ha depositato,ai sensi dell’art. 372 c.p.c., la proposta di conciliazione e l’accordo del9 giugno 2025.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente, in relazione all’art.360, primo comma, num.5 c.p.c., deduce la nullità della sentenzaimpugnata per omessa motivazione su un fatto controverso e decisivoper il giudizio, in quanto la Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado ha posto a base del proprio convincimento, esclusivamente, imodelli F24 riguardanti i contributi previdenziali e ICI, senza esporrele ragioni per le quali non ha considerato i modelli di pagamento relativialle imposte dirette ed IRAP.2. Con il secondo motivo il contribuente, in relazione all’art. 360,primo comma, num.3 c.p.c., deduce la violazione e la falsa applicazionedi norme di diritto e, segnatamente, degli artt. 3 e 53 dellaCostituzione, laddove la Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradoNumero registro generale 10438/2024Numero sezionale 1679/2026Numero di raccolta generale 8541/2026Data pubblicazione 06/04/2026ha ritenuto legittimo che, in presenza di accertamento induttivo, nonsi debbano riconoscere ulteriori costi, quali quelli asseritamenteimputabili a “costi al di fuori del campo Iva certificati dalle fatture diacquisto, annotate nelle scritture contabili" per assenza delfondamentale requisito della certezza.3. Dalla documentazione in atti, di cui si è dato innanzi conto, sievince che le parti, in relazione all’avviso di accertamento n.TYX01N301464/2013, hanno concluso un accordo conciliativo in baseal quale il contribuente si è impegnato al pagamento di sedici rate,provvedendo a versarne una.Il contribuente ha, dunque, concluso chiedendo dichiararsi lacessazione della materia del contendere con compensazione dellespese e l’Agenzia delle Entrate non ha contestato l’intervenutadefinizione della controversia evidenziando con nota dell’Avvocaturadello Stato che la debenza non è estinta fino al pagamento integraledelle rate.Può, dunque, essere dichiarata la sopravvenuta inammissibilità delricorso per difetto di interesse del ricorrente.5. Le spese vanno compensate, dovendosi evidenziare ladefinizione sopravvenuta della controversia ai sensi dell’art.16 d.lgs.81/2025 che ha introdotto in corso di causa la possibilità di concludere unaccordo conciliativo anche per le controversie instaurate dinnanzi allaCorte di cassazione.6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1-bis del citato art. 13, atteso che la definizione del giudizioper cessazione della materia del contendere alla quale deve ritenersiequivalente la sopravvenuta carenza di interesse e la conseguenteNumero registro generale 10438/2024Numero sezionale 1679/2026Numero di raccolta generale 8541/2026Data pubblicazione 06/04/2026estinzione esulano dalla previsione normativa che va intesa in sensorestrittivo e, pertanto, limitata alle ipotesi ivi previste.La Corte, P.Q.Mdichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto diinteresse.Compensa le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 20 febbraio 2026Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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