Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 settembre 2022

Cassazione n. 31272/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22690/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente all'incidentale- Al quale è stato riunito il ricorso iscritto al n. 22 843 /2019 R.G . proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e successivamente [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - controricorrenti e ricorrenti incidentali - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - avverso le SENTENZE della CORTE D'APPELLO VENEZIA nn. 1132/2017 depositata il 30/05/2017 e 1982/2019 depositata i l 14/05/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/09/2022 dal Presidentedr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] – premesso che, in data 30 maggio 1997 era deceduta la madre [OSCURATO:PERSONA], lasciando quali eredi, oltre a lei, i fratelli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed Elvira ed, in rappresentazione del fratello premorto Alessandro, i di lui figli Andrea e Matteo – domandava lo scioglimento della comunione, con la collazione dei beni donati in vita dalla de cuius.

Tutti i coeredi si costituivano in giudizio.

In esito all’istruzione probatoria, il Tribunale di Vicenza delibava, con sentenza non definitiva, le questioni attinenti alla consistenza dell’asse ereditario e successivamente, in esito ad una CTU volta a stimare il valore di relictum e donatum , disponeva in ordine allo scioglimento della comunione ereditaria.

Avverso tali pronunzie, tutte le parti proponevano appello principale o incidentale.

Con sentenza non definitiva n. 1132/2017, la Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava che non costituivano donazioni indirette le acquisizioni degli appartamenti di via Gioberti 45 ed “il contratto del 11.5.1968 relativo alla farmacia, con giacenze ed attrezzature”.

Con una coeva ordinanza, la Corte procedeva ad una CTU integrativa, alla conclusione della quale, con sentenza n. 1982/2019, assegnava le rispettive quote a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Andrea e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], Mario e [OSCURATO:PERSONA].

Contro entrambe le sentenze di secondo grado, hanno proposto ricorso principale e/o ricorso incidentale tutte le parti del processo.

Nel giudizio rubricato al n. 22690/2019 R.G., [OSCURATO:PERSONA] ricorre per ottenere la cassazione del capo di sentenza non definitiva n. 1132/2017, relativo alla qualificazione dell’atto di cessione del “diritto di farmacia”, con il conseguente annullamento della disposizione relativa alla consistenza ed all’assegnazione delle quote, come stabilita dalla sentenza definitiva.

Per resistere al suddetto ricorso, si sono costituiti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proponendo, a loro volta, ricorso incidentale, sulla scorta di dieci motivi.

Nel giudizio rubricato al n. 22843/2019 R.G., [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, affidato a tre motivi.

Si sono costituiti, con distinti controricorsi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Alla morte del primo ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), ha spiegato atto d’intervento volontario l’erede universale [OSCURATO:PERSONA], richiamando le deduzioni svolte dal de cuius .

Si sono altresì costituiti, svolgendo ricorso incidentale (secondo i medesimi motivi di cui al procedimento n. 22690/2019), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Contro entrambe le sentenze della Corte d’appello di Venezia ha proposto altresì ricorso [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di otto motivi.

Hanno depositato tempestivo controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riproponendo – a titolo di ricorso incidentale –le medesime doglianze di cui sopra.

A sua volta, anche [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, sulla scorta di otto motivi, cui hanno resistito, con controricorso [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riproponendo –a titolo di ricorso incidentale – le medesime doglianze di cui sopra.

In data 16 giugno 2021, in conseguenza del decesso di [OSCURATO:PERSONA], l’erede universale [OSCURATO:PERSONA] notificava comparsa di intervento, aderendo alle conclusioni del suo dante causa.

Con successivo atto del 24 giugno 2021, i procuratori di [OSCURATO:PERSONA], mentre davano atto di un accordo conciliativo intercorso tra la stessa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Mario e [OSCURATO:PERSONA], dichiaravano di rinunciare al ricorso ed all’intervento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], Mario e [OSCURATO:PERSONA].

Con successivo atto del 26.7.2021, a loro volta, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno dichiarato di rinunciare ai motivi di ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], Mario e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] La Corte deve preliminarmente procedere alla riunione in unico processo dei ricorsi principali ed incidentali, rubricati con i numeri 22690/2019 e 22843/2019, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., giacché formulati contro le medesime sentenze.

Per ragioni di carattere logico-espositivo, appare opportuno delibare separatamente le posizioni delle parti. 1) [OSCURATO:PERSONA] 1.a) Attraverso il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] assume, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione agli artt. 2733 e 2735 c.c., degli artt. 737, 809 e 1414 c.c., dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 118 comma 1° disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost., giacché la Corte territoriale avrebbe ingiustamente depauperato l’asse ereditario di un rilevantissimo importo, quello relativo al valore dell’azienda riconducibile alla farmacia di [OSCURATO:PERSONA], avvantaggiando in modo corrispondente l’erede [OSCURATO:PERSONA] (e, per rappresentazione, i suoi aventi causa).

In tal modo, sarebbe stata negletta la confessione stragiudiziale fatta dalla parte, attraverso la dichiarazione sottoscritta il 15 febbraio 1972, con la quale egli aveva riconosciuto e dichiarato di “nulla aver pagato” per la proprietà e la titolarità della farmacia in questione. 1.b) Con il secondo motivo, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., la ricorrente eccepisce la nullità del capo della sentenza impugnata, per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., giacché la predetta pronunzia avrebbe omesso di esplicitare una effettiva motivazione, rispetto alla decisione di escludere la farmacia dal compendio ereditario. 1.c) Con il terzo motivo, si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per l’individuazione e l’accertamento dell’animus donandi, costituito appunto dalla scrittura contenente la confessione stragiudiziale.

I tre motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente per la loro intrinseca connessione logica, sono ammissibili (in questo senso non ha pregio l’assunto della memoria dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che “il capo della sentenza d’appello che confermava la circostanza che tale domanda fosse stata avanzata dal solo [OSCURATO:PERSONA] e solo in via subordinata” non essendo stato impugnato, sarebbe divenuto definitivo, giacché si tratta di affermazione priva di carattere decisorio) e fondati. 1.d) La Corte d’appello in ordine al predetto punto ha testualmente affermato (pag. 37 sentenza n. 1132/2017): “Parte appellante lamenta la errata pronuncia laddove viene erroneamente ritenuto che il contratto stipulato in data 11 maggio 1968 (documento 17) con il quale [OSCURATO:PERSONA] ha acquistato a titolo oneroso la farmacia, sia una donazione; con seguente ricaduta di tale errore nella ricostruzione della massa ereditaria.

Parte appellante rappresenta che, in realtà, non vi sarebbe stata alcuna donazione mancando l’animus donandi; il prezzo, poi, sarebbe stato pagato nel corso del tempo, a rate.

Il motivo va accolto, non essendo provato l’animus donandi.

Peraltro, nel corso del tempo [OSCURATO:PERSONA] effettuava dei pagamenti.

Pertanto, del valore della azienda farmacia non si terrà conto.” 1.e) Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l a donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio (Sez. 2, n. 9379 del 21 maggio 2020). 1.f) La sentenza impugnata esclude in modo assiomatico la presenza dell’animusdonandi nella de cuius, senza aver dato conto delle ragioni di tale opinione.

Per un verso, trascura la rilevanza della scrittura datata 15 febbraio 1972, in ciò incorrendo nella violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., a fronte di un documento sicuramente decisivo, se non altro perché posto a base della diversa decisione assunta dal giudice di primo grado, e comunque meritevole di un approfondito esame in ordine alla sua natura giuridica ed al suo inquadramento nella situazione fattuale.

Per altro verso, l’affermazione che “nel corso del tempo [OSCURATO:PERSONA] effettuava dei pagamenti”, oltre ad essere del tutto assertiva e generica, non è di per sé idonea ad escludere la sussistenza di una donazione indiretta dell’azienda, soggetta, in morte del donante, allacollazione ex art. 746 cod. civ., in quanto rappresenta la misura della contitolarità del diritto reale sulla "universitas rerum" dei beni di cui si compone, sicché, ove si proceda per imputazione, deve tenersi conto del valore del compendio, quale complesso organizzato, al tempo dell'apertura della successione (Sez. 6-2, n. 2505 del 27 gennaio 2022; Sez. 2, n. 10756 del 17 aprile 2019). [OSCURATO:PERSONA], Mario e [OSCURATO:PERSONA]. 2) [OSCURATO:PERSONA], Mario e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso incidentale sulla scorta di dieci motivi.

Le identiche censure sono state riproposte nei confronti di tutte le altre parti. 2.a) Col primo, denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2730, 2733, 2735, 1703, 1722 n. 4), 1713 e 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., giacché la Corte d’appello, alla pag. 36, avrebbe immotivatamente confermato la statuizione di primo grado in ordine ad una serie di donazioni in denaro fatte dalla madre a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed Elvira, utilizzando a proprio favore le dichiarazioni confessorie rese dagli interessati in sede di interrogatorio formale o avanti il P.M. in sede penale.

La doglianza è infondata.

A pag. 36 della sentenza n. 1132/2017, la Corte d’appello scrive “Secondo parte appellante, il tribunale si sarebbe dimenticato nel riassunto a pag. 15 e nel dispositivo della sentenza a pag. 20, punto 14 e pag. 21 punto 15, delle somme che aveva già individuato a pag. 13 e seguenti come donazioni a favore dei figli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed Elvira e si sarebbe dimenticato di dichiarare la nullità di tutte quelle donazioni assolutamente prive della forma prescritta ex lege.

Parte appellante richiede, quindi, che vengano considerate come donazioni le attribuzioni di denaro elencate a pagina 37 dell’appello.

In realtà, però, le dazioni indicate nei punti 2 e 3 sono considerate dal giudice come donazioni e fatte oggetto di collazione; va respinta l’eccezione di nullità della donazione per difetto di forma pubblica, in quanto, nel caso in esame, si tratta di donazioni indirette, avvenute con l’attribuzione di libretti al portatore e versamenti in conto.

Quanto ai passaggi di denaro elencati al punto 1, il giudice spiega per quale ragione non li considera donazioni (non lo sarebbero state perché la de cuius intendeva tenere come proprio questo denaro a soddisfazione dei propri bisogni).

La sentenza, quindi, è motivata e l’argomento prospettato è convincente, come sopra già esaminato".

Il rilievo attinge dunque elementi non considerati dalla sentenza impugnata e non ne coglie la ratio.

E, d’altronde, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Sez. 1, n. 24155 del 13 ottobre 2017). 2.b) Col secondo motivo, i ricorrenti incidentali lamentano l’omesso esame di un fatto storico decisivo, ossia la dazione da parte della de cuius di ulteriori lire 125.000.000 al figlio [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe dato luogo altresì alla violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 2697, 2730, 2733, 2735, 1703, 1722 n.4 e 1713 c.c.

Mentre la sentenza di primo grado aveva affermato “125 milioni finirono su un conto di [OSCURATO:PERSONA]”, escludendo che si trattasse di una dazione a titolo di liberalità, il terzo motivo di appello incidentale (sul punto specifico) era stato ignorato dai giudici di secondo grado, benché – in assenza di prova contraria – la suddetta dazione avrebbe dovuto considerarsi una donazione nulla per vizio di forma.

La lagnanza è fondata, giacché il motivo di gravame non risulta esaminato dalla sentenza impugnata, così incorrendo nella violazione dell’art. 112 c.p.c. 2.c) Il terzo motivo di ricorso attinge il capo della sentenza n. 1132/2017, relativo al primo motivo di appello di Andrea e [OSCURATO:PERSONA].

Si deduce all’uopo la violazione e falsa applicazione degli artt. 649 n. 2 c.p. nonché 2730, 2733, 2735, 1703, 1722 n.4 e 1713 c.c., giacché la Corte veneta avrebbe valutato la non punibilità in sede penale per il reato di appropriazione indebita a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per le sottrazioni precedenti alla morte della de cuius, senza però considerare che, in sede civile, l’erede che abbia prelevato dei beni del de cuius poco prima della sua morte , sarebbe comunque obbligato a rendere questi beni alla massa.

Il mezzo è inammissibile per carenza di interesse: i ricorrenti non hanno svolto la suddetta domanda in appello e non possono surrogarsi ad altre parti, per decisioni che non li riguardano direttamente (Sez.

U, n. 14109 del 20 giugno 2006). 2.d) Col quarto motivo, i ricorrenti incidentali denunciano, ai sensi degli artt. 782, 769 e 809 c.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c., la qualificazione come donazioni indirette dei trasferimenti di denaro, libretti e titoli a favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed Elvira.

La sentenza impugnata avrebbe erroneamente affermato che si sarebbe appunto trattato di donazioni indirette, intervenute con l’attribuzione di libretti al portatore e versamenti in conto, laddove, invece, le suddette liberalità sarebbero state donazioni tipiche, da dichiarare nulle per difetto di forma e darestituire alla massa.

Il rilievo è immeritevole di accoglimento.

Secondo l’indirizzo giurisprudenziale dominante, a cui questo Collegio intende dare continuità, il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta; ne deriva che la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore (Sez.

U, n. 18725 del 27 luglio 2017; Sez. 2, n. 23127 del 19 agosto 2021).

Ha dunque errato la Corte d’appello nel ritenere le predette alienazioni come donazioni indirette.

Agli effetti pratici, tuttavia, l’erronea qualificazione giuridica operata dal giudice di merito non incide sulla consistenza dell’asse ereditario, giacché, in forza dell’art. 737 c.c., i coeredi devono conferire i beni che abbiano ricevuto in donazione, direttamente o indirettamente. 2.e) Il quinto motivo del ricorso incidentale si appunta sugli appartamenti di via Gioberti e denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. l’omesso esame di due fatti storici decisivi, nonché, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.115, 167 e 183 c.p.c. e degli artt. 2727 e 2729 c.c.

In ordine all’intestazione fittizia dei suddetti appartamenti a favore di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare che costei – replicando alla comparsa di costituzione avversaria - non aveva negato esplicitamente trattarsi di una donazione indiretta.

E tale mancata negazione o contestazione di un fatto da parte della diretta interessata sarebbe stato elemento sufficiente, da solo, a ritenere provata e pacifica la circostanza.

La sentenza impugnata avrebbe altresì trascurato di considerare che [OSCURATO:PERSONA], nel corso del proprio interrogatorio formale, avrebbe riferito che “l’appartamento gli era stato comprato da [OSCURATO:PERSONA]”, il che avrebbe significato che la vera proprietaria dell’appartamento sarebbe stata in realtà la madre. 2.e.1) Il sesto motivo attiene all’effettivo numero degli appartamenti di via Gioberti a Vicenza, che i ricorrenti individuano in quattro e sulla quale questione la Corte di merito non si era pronunziata. 2.e.2) Col settimo motivo, si censura il capo della sentenza impugnata riguardante l’appartamento di via Gioberti intestato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., laddove la Corte territoriale avrebbe omesso l’esame di due fatti storici decisivi, ossia la non contestazione sul punto da parte di [OSCURATO:PERSONA] e l’interrogatorio formale di [OSCURATO:PERSONA], nonché, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 115, 167 e 183 c.p.c. e degli artt. 2727 e 2729 c.c..

La Corte d’appello non avrebbe tenuto conto del fatto che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe affermato che “per quanto gli risultava l’appartamento gli era stato comprato da [OSCURATO:PERSONA]”. 2.f) Il quinto ed il settimo motivo, che propongono identiche censure e che pertanto possono essere scrutinati congiuntamente, sono infondati.

Va premesso che, in linea generale, il difetto di contestazione va distinto dal mero silenzio ed impone algiudice, specie quando non attenga a un fatto storico ma ad un fatto costitutivo ascrivibile alla categoria dei fatti-diritto, di valutarlo secondo il suo prudente apprezzamento, non avendo egli un vincolo di meccanica conformazione ad esso, ma essendogli comunque consentito di rilevare l'inesistenza di circostanze allegate da una parte e non contestate dall'altra, quando questa emerga dagli atti di causa e dalle prove raccolte (Sez. 2, n. 42035 del 30 dicembre 2021).

Secondo i ricorrenti incidentali, la non contestazione si dovrebbe trarre da un passaggio della sentenza di primo grado, nella quale era scritto, a proposito dell’assunto dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] ed Elvira, circa il fatto che “..nel 1966, uno di questi appartamenti fu apparentemente venduto da [OSCURATO:PERSONA] al fratello [OSCURATO:PERSONA], mentre altri due appartamenti furono venduti a terzi.

Secondo i convenuti, le dette operazioni andrebbero lette come donazioni indirette”.

“[OSCURATO:PERSONA] non ha negato esplicitamente la veridicità di questa ricostruzione nei propri atti difensivi.

Tuttavia, interrogata formalmente, ha sostenuto di aver acquistato il terreno ed edificato il condominio a proprie spese, utilizzando i proventi del suo lavoro di insegnante”.

Dal complesso delle affermazioni del Tribunale di Vicenza, già appare discutibile che si possa configurare una non contestazione nel senso invocato dai ricorrenti.

In ogni caso, la Corte d’appello ha fondato il proprio accertamento sul contratto di acquisto del terreno da parte di [OSCURATO:PERSONA] nonché su fatture quietanzate – ad ella intestate – relative ai lavori di realizzazione del fabbricato.

Da questo, la Corte di merito ha altresì fatto derivare la verosimiglianza dell’affermazione che “l’appartamento di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] era frutto di un atto di compravendita che la sorella [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato nei suoi confronti”, secondo l’assunto dell’allora appellante [OSCURATO:PERSONA].

L'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione delgiudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (Sez. 2, n. 27490 del 28 ottobre 2019).

In altri termini, i mezzi in questione si risolvono nella denuncia di un errore nellavalutazione dei mezzi di prova - non censurabile in sede di legittimità - che attiene alla selezione da parte delgiudice di merito di una specifica informazione tra quelle astrattamente ricavabili dal mezzo assunto (Sez. 3, n. 12971 del 26 aprile 2022).

Il sesto motivo resta assorbito. 2.g) Con l’ottavo motivo, i ricorrenti si dolgono della mancata assegnazione a loro favore dei beni mobili già inseriti nell’assegno n. 5 del progetto divisionale sub 1 della CTU, che avrebbero dovuto essere consegnati in parte da [OSCURATO:PERSONA], in parte da Elvira. 2.g.1) Col decimo motivo, si rappresenta come, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., l’accoglimento di alcuno dei motivi travolgerebbe la sentenza definitiva n. 1982/2019, che aveva provveduto allo scioglimento della divisione.

Entrambi i rilievi devono reputarsi assorbiti, dal momento che l’accoglimento del ricorso principale e di taluni dei motivi del ricorso incidentale determina la cassazione della sentenza impugnata. 2.h) Col nono motivo, si censura il capo della sentenza non definitiva relativo all’esame della domanda subordinata di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 360 nn. 4 e 5, per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e per omessa motivazione.

Il motivo è inammissibile per carenza di interesse, non essendo riferibile ai diretti interessati, come ammettono gli stessi ricorrenti incidentali a pag. 3 della memoria ex art. 378 c.p.c., allorquando affermano che “il solo [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto una domanda relativa alla farmacia, ma soltanto in via subordinata” sicché “tutto il contenzioso relativo alla presunta simulazione della compravendita della farmacia non ha più alcuna ragione d’essere”. [OSCURATO:PERSONA] 3) [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tre doglianze. 3.a) Col suo primo motivo, il ricorrente censura la violazione dell’art. 2729 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., giacché la Corte veneta avrebbe omesso di prendere in considerazione le rilevanti somme di denaro depositate sul conto corrente e nei libretti bancari della de cuius, da cui avevano prelevato notevolissime somme i figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], all’insaputa degli altri chiamati all’eredità.

Sarebbe stata dunque infondata ed erronea la presunzione del giudice di appello che tali prelievi servissero “per i bisogni dell’anziana de cuius”.

A parere di [OSCURATO:PERSONA] , i giudici di merito avrebbero dovuto ammettere la CTU contabile, invece respinta perché ritenuta meramente esplorativa.

Il motivo è infondato.

La sentenza non definitiva impugnata, alla pag. 23, ha spiegato l’iter logico seguito dal Tribunale ed avallato dai giudici di secondo grado “alla luce del complesso ed articolato movimento di denaro tra la de cuius e i congiunti, operato anche tramite i figli, appare credibile che la de cuius non abbia perso, di fatto, la disponibilità delle somme, che intestava di volta in volta agli uni piuttosto che agli altri per propria comodità, nella prospettiva di usarle in seguito secondo i propri bisogni”.

Le suddette affermazioni mostrano che la presunzione semplice utilizzata dalla Corte distrettuale è fondata su indizi gravi, precisi e concordanti.

La denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi supresunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi lapresunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Sez. 2, n. 9054 del 21 marzo 2022; Sez. 6-3, n. 3541 del 13 febbraio 2020). 3.b) Il secondo motivo trae spunto dall’invocata violazione degli artt. 724, 737, 1414, 1417, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] che la Corte di merito avrebbe escluso dalla massa i quattro appartamenti di via Gioberti, benché gli stessi fossero stati fittiziamente intestati agli zii [OSCURATO:PERSONA] e poi [OSCURATO:PERSONA], in modo tale che la de cuius avrebbe proceduto ad una divisione anticipata.

In questa maniera , il giudice di secondo grado avrebbe negato la natura simulatoria dell’acquisto degli appartamenti, senza dare la possibilità ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di esperire l’azione ex art. 1414 c.c. e la prova testimoniale ex art.1417 c.c.

Il predetto mezzo è inammissibile, perché riguarda posizioni rispetto alle quali il ricorrente non aveva alcun interesse diretto processualmente rilevante.

In tal senso, l’altrui accettazione della rinuncia da parte di [OSCURATO:PERSONA] è neutra rispetto al suddetto ricorrente, giacché la qualità di litisconsorte necessario non estende il diritto di impugnazione anche a domande proposte in via esclusiva dalle altre parti (ancorché aventi un interesse riflesso) 3.c) Col terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1414 e 1417 c.c. e la falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., giacché non sarebbe stata offerta alcuna prova del passaggio di denaro riguardante la vendita della farmacia fra il figlio [OSCURATO:PERSONA] e la madre.

Il motivo va accolto, secondo le motivazioni di cui ai punti 1.d), 1.e) ed 1.f) a proposito del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 4) [OSCURATO:PERSONA] articola il suo ricorso su otto motivi. 4.a) Attraverso il primo motivo, si duole dell’omesso esame di un fatto storico, ex art. 360 n. 5 c.p.c., costituito dalla circostanza che [OSCURATO:PERSONA], al momento dell’acquisto del terreno su cui sarebbero stati edificati gli immobili di via Gioberti, avrebbe lavorato, come insegnante, da soli due anni e dunque non avrebbe avuto la disponibilità delle somme necessarie al suddetto acquisto.

Il motivo è infondato. 4.a.1) Il fatto dell’acquisto del terreno da parte di [OSCURATO:PERSONA], che all’epoca lavorava da appena due anni, fra l’altro considerato dalla Corte a pag. 28 della sentenza non definitiva, non può comunque essere reputato decisivo, a fronte di altre emergenze processuali, puntualmente indicate dalla sentenza impugnata ed idonee a supportare il ragionamento logico da essa svolto.

L’età in allora del fratello [OSCURATO:PERSONA], a cui la sorella avrebbe ceduto uno degli immobili, è poi del tutto neutra, nel quadro della vicenda. 4.a.2) Col secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 1417, 2724, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.

Afferma che, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stata proposta da una delle parti sia la domanda di nullità, che quella di riduzione, con la conseguente utilizzabilità, senza limiti, della prova testimoniale e per presunzioni. 4.a.3) Col terzo motivo, la ricorrente estende le predette censure anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], affermando che l’appartamento di via Gioberti a costui intestato, gli sarebbe stato in realtà donato dalla madre e non trasferito dalla sorella [OSCURATO:PERSONA]. 4.a.4) Col quarto motivo, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., giacché, pur di fronte ad una pluralità di circostanze indiziarie favorevoli nel senso della simulazione, la Corte d’appello avrebbe erroneamente negato la sussistenza di una donazione a favore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. 4.b) I predetti motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente perché logicamente connessi, sono inammissibili. 4.b.2) La valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice dimerito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante lavalutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti diprova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessivavalutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice dimerito (Sez. 2, n. 20553 del 19 luglio 2021). 4.b.3) Quanto, infine, al problema della simulazione dei predetti negozi, intanto manca la prova di un interesse diretto da parte della ricorrente, tanto che il motivo è vago anche riguardo a quale degli altri coeredi avesse sollevato tempestivamente la questione.

Inoltre, anche a voler per un attimo superare il suddetto problema, il motivo sarebbe carente di autosufficienza, in ordine alla deduzione del capitolato di prova proposto e non ammesso, che non è stato riportato né per esteso né con il riferimento agli atti di merito che lo avrebbero contenuto. 4.c) Con il quinto motivo, [OSCURATO:PERSONA] denuncia l’omesso esame di un fatto storico, oggetto di discussione fra le parti, ex art. 360 n. 5 c.p.c., giacché la Corte distrettuale avrebbe escluso dall’asse ereditario il valore dell’azienda farmacia, senza considerare che la de cuius non aveva mai sollecitato alcun pagamento per ben quattro anni. 4.c.1) Con il sesto, la ricorrente deduce che la Corte d’appello, in violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 24 e 111 Cost., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., avrebbe erroneamente affermato che la domanda di simulazione, proposta dal fratello [OSCURATO:PERSONA] e riguardante la cessione della farmacia, sarebbe stata considerata subordinata. 4.c.2) Con il settimo, si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1470, 809, 769 e 737 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.

Il negozio descritto dalla Corte veneziana si sarebbe attagliato piuttosto alla fattispecie del negotium mixtum cum donationee dunque ad una donazione indiretta, come tale soggetta a collazione. 4.c.3) Mediante l’ultimo motivo, eccependo la violazione o falsa applicazione degli artt. 713, 724, 726, 728 e 737 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., si invoca, come conseguenza dell’accoglimento delle censure precedenti, l’annullamento della sentenza definitiva, che ha ordinato lo scioglimento della comunione, sulla scorta delle indicazioni della sentenza non definitiva.

I suddetti motivi restano assorbiti, preso atto dell’accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 5) [OSCURATO:PERSONA] – e, successivamente, la sua erede universale [OSCURATO:PERSONA], intervenuta in giudizio – ha proposto otto motivi di ricorso.

Con atto depositato il 26 luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA], dato atto che era intercorso un accordo conciliativo con [OSCURATO:PERSONA], Mario e [OSCURATO:PERSONA], ha rinunciato al ricorso ed all’intervento, sotto il profilo soggettivo nei confronti dei predetti resistenti e, sotto il profilo oggettivo, ai motivi 1, 2, 3, 4, 5 e

7. La Corte osserva che i suddetti motivi sono tutti volti ad incidere soltanto sulla sfera patrimoniale degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, con la loro rinuncia, non v’è ragione di trattarne l’esame.

In questo senso, la non accettazione di [OSCURATO:PERSONA] (espressa nella memoria ex art. 378 c.p.c.) si palesa del tutto irrilevante, anche perché larinuncia al ricorso per cassazione non è disciplinata dall'art. 306 c.p.c. e determina, pertanto, l'estinzione del giudizio anche in assenza diaccettazione, considerato che, peraltro, comportando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, fa venire meno l'interesse a contrastare il ricorso (Sez. 5, n. 10140 del 28 maggio 2020; Sez. 5, n. 11033 del 19 aprile 2019). 5.a) Residua pertanto il sesto motivo, mediante il quale l’interveniente adesiva deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 1417, 2724, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.

Premesso di aver svolto anche l’azione di riduzione, [OSCURATO:PERSONA] afferma che l’immobile sito in via dei Laghi a Vicenza, appartenente ad [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stato escluso dalla massa ereditaria, solo per effetto delle dichiarazioni rese dalla stessa, e dunque la relativa decisione della Corte veneta non sarebbe stata fondata su alcuna prova e neppure su presunzioni.

All’uopo, sarebbero state dedotte prove orali già nel corso del primo giudizio, che non avrebbero mai trovato ingresso presso i giudici di merito.

La lagnanza è infondata. 5.b) E’ pur vero che il coerede [OSCURATO:PERSONA], fin dal giudizio radicato presso il Tribunale di Vicenza, aveva agito in riduzione, domandando anche in via riconvenzionale l’accertamento della simulazione della compravendita relativa all’immobile di via dei Laghi.

E’ altresì vero che nelle conclusioni rassegnate avanti la Corte d’appello erano stati riproposti i capitoli di prova volti a far accertare la simulazione. 5.c) La sentenza impugnata ha peraltro perentoriamente affermato (pag. 20): “Preliminarmente non vengono ammesse le prove capitolate sui trasferimenti di denaro e sulla provenienza del denaro delle compravendite, perché generiche, non indicando l’epoca e le circostanze delle pretese dazioni di denaro; tale genericità rende i capitoli inammissibili, perché non consentono un’adeguata prova contraria”.

Il predetto passaggio non è stato oggetto di impugnazione, sicché come nell’ipotesi di specie ,valutazione della dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] è rimasto l’unico elemento rilevante a sostegno del dato oggettivo, costituito dall’atto di compravendita.

A tanto va doverosamente aggiunto, in punto di diritto, che in tema di simulazione di un contratto di compravendita immobiliare, la prova per testi soggiace a limitazioni diverse a seconda che si tratti di simulazione assoluta o relativa, come nella fattispecie (in cui la vendita simulerebbe una donazione).

Nel primo caso, l'accordo simulatorio, pur essendo riconducibile tra i patti per i quali opera il divieto di cui all'art. 2722 cod. civ., non rientra tra gli atti per i quali è richiesta la forma scritta "ad substantiam" o "ad probationem", menzionati dall'art. 2725 cod. civ., avendo natura ricognitiva dell'inesistenza del contratto apparentemente stipulato, sicché la prova testimoniale è ammissibile in tutte e tre le ipotesi contemplate dal precedente art. 2724 cod. civ.

Nel secondo caso, occorre distinguere, in quanto se la domanda è proposta da creditori o da terzi - che, essendo estranei al negozio, non sono in grado di procurarsi lecontrodichiarazioni scritte - la pro va per testi o per presunzioni non può subire alcun limite; qualora, invece, la domanda venga proposta dalle parti o daglieredi, la prova per testi, essendo diretta a dimostrare l'esistenza del negozio dissimulato, del quale quello apparente deve rivestire il necessario requisito di forma, è ammessa soltanto nell'ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 2724 citato, cioè quando il contraente ha senza colpa perduto il documento, ovvero quando la prova è diretta fare valere l'illiceità del negozio (Sez. 2, n. 10240 del 4 maggio 2007).

L’ottavo motivo, riguardante la disciplina delle spese, resta assorbito dall’accoglimento dei ricorsi, come sopra statuito.

In definitiva, va accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nonché il secondo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], Mario e [OSCURATO:PERSONA], ed il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], vanno respinti il primo, il quarto, il quinto ed il settimo, dichiarati inammissibili il terzo ed il nono motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], Mario e [OSCURATO:PERSONA], va respinto il primo e dichiarato inammissibile il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], va respinto il primo e dichiarati inammissibili il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; vanno dichiarati rinunciati i motivi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e settimo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e rigettato il sesto;vanno dichiarati assorbiti tutti i restanti motivi.

La sentenza è cassata in relazione alle censure accolte e rinviata alla Corte d’appello di Venezia , in diversa composizione, che provvederà altresì in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, così provvede: - dispone la riunione in unico processo dei ricorsi rubricati con i numeri 22690/2019 R.G. e 22843/2019 R.G.; - accoglie il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] to; - accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], Mario e [OSCURATO:PERSONA], respinge il primo, il quarto, il quinto ed il settimo motivo e dichiara inammissibil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22690/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente all'incidentale- Al quale è stato riunito il ricorso iscritto al n. 22 843 /2019 R.G . proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e successivamente [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - controricorrenti e ricorrenti incidentali - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - avverso le SENTENZE della CORTE D'APPELLO VENEZIA nn. 1132/2017 depositata il 30/05/2017 e 1982/2019 depositata i l 14/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/09/2022 dal Presidentedr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] – premesso che, in data 30 maggio 1997 era deceduta la madre [OSCURATO:PERSONA], lasciando quali eredi, oltre a lei, i fratelli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed Elvira ed, in rappresentazione del fratello premorto Alessandro, i di lui figli Andrea e Matteo – domandava lo scioglimento della comunione, con la collazione dei beni donati in vita dalla de cuius. Tutti i coeredi si costituivano in giudizio. In esito all’istruzione probatoria, il Tribunale di Vicenza delibava, con sentenza non definitiva, le questioni attinenti alla consistenza dell’asse ereditario e successivamente, in esito ad una CTU volta a stimare il valore di relictum e donatum , disponeva in ordine allo scioglimento della comunione ereditaria. Avverso tali pronunzie, tutte le parti proponevano appello principale o incidentale. Con sentenza non definitiva n. 1132/2017, la Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava che non costituivano donazioni indirette le acquisizioni degli appartamenti di via Gioberti 45 ed “il contratto del 11.5.1968 relativo alla farmacia, con giacenze ed attrezzature”. Con una coeva ordinanza, la Corte procedeva ad una CTU integrativa, alla conclusione della quale, con sentenza n. 1982/2019, assegnava le rispettive quote a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Andrea e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], Mario e [OSCURATO:PERSONA]. Contro entrambe le sentenze di secondo grado, hanno proposto ricorso principale e/o ricorso incidentale tutte le parti del processo. Nel giudizio rubricato al n. 22690/2019 R.G., [OSCURATO:PERSONA] ricorre per ottenere la cassazione del capo di sentenza non definitiva n. 1132/2017, relativo alla qualificazione dell’atto di cessione del “diritto di farmacia”, con il conseguente annullamento della disposizione relativa alla consistenza ed all’assegnazione delle quote, come stabilita dalla sentenza definitiva. Per resistere al suddetto ricorso, si sono costituiti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proponendo, a loro volta, ricorso incidentale, sulla scorta di dieci motivi. Nel giudizio rubricato al n. 22843/2019 R.G., [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, affidato a tre motivi. Si sono costituiti, con distinti controricorsi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Alla morte del primo ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), ha spiegato atto d’intervento volontario l’erede universale [OSCURATO:PERSONA], richiamando le deduzioni svolte dal de cuius . Si sono altresì costituiti, svolgendo ricorso incidentale (secondo i medesimi motivi di cui al procedimento n. 22690/2019), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Contro entrambe le sentenze della Corte d’appello di Venezia ha proposto altresì ricorso [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di otto motivi. Hanno depositato tempestivo controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riproponendo – a titolo di ricorso incidentale –le medesime doglianze di cui sopra. A sua volta, anche [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, sulla scorta di otto motivi, cui hanno resistito, con controricorso [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riproponendo –a titolo di ricorso incidentale – le medesime doglianze di cui sopra. In data 16 giugno 2021, in conseguenza del decesso di [OSCURATO:PERSONA], l’erede universale [OSCURATO:PERSONA] notificava comparsa di intervento, aderendo alle conclusioni del suo dante causa. Con successivo atto del 24 giugno 2021, i procuratori di [OSCURATO:PERSONA], mentre davano atto di un accordo conciliativo intercorso tra la stessa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Mario e [OSCURATO:PERSONA], dichiaravano di rinunciare al ricorso ed all’intervento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], Mario e [OSCURATO:PERSONA]. Con successivo atto del 26.7.2021, a loro volta, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno dichiarato di rinunciare ai motivi di ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], Mario e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] La Corte deve preliminarmente procedere alla riunione in unico processo dei ricorsi principali ed incidentali, rubricati con i numeri 22690/2019 e 22843/2019, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., giacché formulati contro le medesime sentenze. Per ragioni di carattere logico-espositivo, appare opportuno delibare separatamente le posizioni delle parti. 1) [OSCURATO:PERSONA] 1.a) Attraverso il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] assume, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione agli artt. 2733 e 2735 c.c., degli artt. 737, 809 e 1414 c.c., dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 118 comma 1° disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost., giacché la Corte territoriale avrebbe ingiustamente depauperato l’asse ereditario di un rilevantissimo importo, quello relativo al valore dell’azienda riconducibile alla farmacia di [OSCURATO:PERSONA], avvantaggiando in modo corrispondente l’erede [OSCURATO:PERSONA] (e, per rappresentazione, i suoi aventi causa). In tal modo, sarebbe stata negletta la confessione stragiudiziale fatta dalla parte, attraverso la dichiarazione sottoscritta il 15 febbraio 1972, con la quale egli aveva riconosciuto e dichiarato di “nulla aver pagato” per la proprietà e la titolarità della farmacia in questione. 1.b) Con il secondo motivo, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., la ricorrente eccepisce la nullità del capo della sentenza impugnata, per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., giacché la predetta pronunzia avrebbe omesso di esplicitare una effettiva motivazione, rispetto alla decisione di escludere la farmacia dal compendio ereditario. 1.c) Con il terzo motivo, si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per l’individuazione e l’accertamento dell’animus donandi, costituito appunto dalla scrittura contenente la confessione stragiudiziale. I tre motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente per la loro intrinseca connessione logica, sono ammissibili (in questo senso non ha pregio l’assunto della memoria dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che “il capo della sentenza d’appello che confermava la circostanza che tale domanda fosse stata avanzata dal solo [OSCURATO:PERSONA] e solo in via subordinata” non essendo stato impugnato, sarebbe divenuto definitivo, giacché si tratta di affermazione priva di carattere decisorio) e fondati. 1.d) La Corte d’appello in ordine al predetto punto ha testualmente affermato (pag. 37 sentenza n. 1132/2017): “Parte appellante lamenta la errata pronuncia laddove viene erroneamente ritenuto che il contratto stipulato in data 11 maggio 1968 (documento 17) con il quale [OSCURATO:PERSONA] ha acquistato a titolo oneroso la farmacia, sia una donazione; con seguente ricaduta di tale errore nella ricostruzione della massa ereditaria. Parte appellante rappresenta che, in realtà, non vi sarebbe stata alcuna donazione mancando l’animus donandi; il prezzo, poi, sarebbe stato pagato nel corso del tempo, a rate. Il motivo va accolto, non essendo provato l’animus donandi. Peraltro, nel corso del tempo [OSCURATO:PERSONA] effettuava dei pagamenti. Pertanto, del valore della azienda farmacia non si terrà conto.” 1.e) Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l a donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio (Sez. 2, n. 9379 del 21 maggio 2020). 1.f) La sentenza impugnata esclude in modo assiomatico la presenza dell’animusdonandi nella de cuius, senza aver dato conto delle ragioni di tale opinione. Per un verso, trascura la rilevanza della scrittura datata 15 febbraio 1972, in ciò incorrendo nella violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., a fronte di un documento sicuramente decisivo, se non altro perché posto a base della diversa decisione assunta dal giudice di primo grado, e comunque meritevole di un approfondito esame in ordine alla sua natura giuridica ed al suo inquadramento nella situazione fattuale. Per altro verso, l’affermazione che “nel corso del tempo [OSCURATO:PERSONA] effettuava dei pagamenti”, oltre ad essere del tutto assertiva e generica, non è di per sé idonea ad escludere la sussistenza di una donazione indiretta dell’azienda, soggetta, in morte del donante, allacollazione ex art. 746 cod. civ., in quanto rappresenta la misura della contitolarità del diritto reale sulla "universitas rerum" dei beni di cui si compone, sicché, ove si proceda per imputazione, deve tenersi conto del valore del compendio, quale complesso organizzato, al tempo dell'apertura della successione (Sez. 6-2, n. 2505 del 27 gennaio 2022; Sez. 2, n. 10756 del 17 aprile 2019). [OSCURATO:PERSONA], Mario e [OSCURATO:PERSONA]. 2) [OSCURATO:PERSONA], Mario e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso incidentale sulla scorta di dieci motivi. Le identiche censure sono state riproposte nei confronti di tutte le altre parti. 2.a) Col primo, denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2730, 2733, 2735, 1703, 1722 n. 4), 1713 e 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., giacché la Corte d’appello, alla pag. 36, avrebbe immotivatamente confermato la statuizione di primo grado in ordine ad una serie di donazioni in denaro fatte dalla madre a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed Elvira, utilizzando a proprio favore le dichiarazioni confessorie rese dagli interessati in sede di interrogatorio formale o avanti il P.M. in sede penale. La doglianza è infondata. A pag. 36 della sentenza n. 1132/2017, la Corte d’appello scrive “Secondo parte appellante, il tribunale si sarebbe dimenticato nel riassunto a pag. 15 e nel dispositivo della sentenza a pag. 20, punto 14 e pag. 21 punto 15, delle somme che aveva già individuato a pag. 13 e seguenti come donazioni a favore dei figli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed Elvira e si sarebbe dimenticato di dichiarare la nullità di tutte quelle donazioni assolutamente prive della forma prescritta ex lege. Parte appellante richiede, quindi, che vengano considerate come donazioni le attribuzioni di denaro elencate a pagina 37 dell’appello. In realtà, però, le dazioni indicate nei punti 2 e 3 sono considerate dal giudice come donazioni e fatte oggetto di collazione; va respinta l’eccezione di nullità della donazione per difetto di forma pubblica, in quanto, nel caso in esame, si tratta di donazioni indirette, avvenute con l’attribuzione di libretti al portatore e versamenti in conto. Quanto ai passaggi di denaro elencati al punto 1, il giudice spiega per quale ragione non li considera donazioni (non lo sarebbero state perché la de cuius intendeva tenere come proprio questo denaro a soddisfazione dei propri bisogni). La sentenza, quindi, è motivata e l’argomento prospettato è convincente, come sopra già esaminato". Il rilievo attinge dunque elementi non considerati dalla sentenza impugnata e non ne coglie la ratio. E, d’altronde, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Sez. 1, n. 24155 del 13 ottobre 2017). 2.b) Col secondo motivo, i ricorrenti incidentali lamentano l’omesso esame di un fatto storico decisivo, ossia la dazione da parte della de cuius di ulteriori lire 125.000.000 al figlio [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe dato luogo altresì alla violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 2697, 2730, 2733, 2735, 1703, 1722 n.4 e 1713 c.c. Mentre la sentenza di primo grado aveva affermato “125 milioni finirono su un conto di [OSCURATO:PERSONA]”, escludendo che si trattasse di una dazione a titolo di liberalità, il terzo motivo di appello incidentale (sul punto specifico) era stato ignorato dai giudici di secondo grado, benché – in assenza di prova contraria – la suddetta dazione avrebbe dovuto considerarsi una donazione nulla per vizio di forma. La lagnanza è fondata, giacché il motivo di gravame non risulta esaminato dalla sentenza impugnata, così incorrendo nella violazione dell’art. 112 c.p.c. 2.c) Il terzo motivo di ricorso attinge il capo della sentenza n. 1132/2017, relativo al primo motivo di appello di Andrea e [OSCURATO:PERSONA]. Si deduce all’uopo la violazione e falsa applicazione degli artt. 649 n. 2 c.p. nonché 2730, 2733, 2735, 1703, 1722 n.4 e 1713 c.c., giacché la Corte veneta avrebbe valutato la non punibilità in sede penale per il reato di appropriazione indebita a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per le sottrazioni precedenti alla morte della de cuius, senza però considerare che, in sede civile, l’erede che abbia prelevato dei beni del de cuius poco prima della sua morte , sarebbe comunque obbligato a rendere questi beni alla massa. Il mezzo è inammissibile per carenza di interesse: i ricorrenti non hanno svolto la suddetta domanda in appello e non possono surrogarsi ad altre parti, per decisioni che non li riguardano direttamente (Sez. U, n. 14109 del 20 giugno 2006). 2.d) Col quarto motivo, i ricorrenti incidentali denunciano, ai sensi degli artt. 782, 769 e 809 c.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c., la qualificazione come donazioni indirette dei trasferimenti di denaro, libretti e titoli a favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed Elvira. La sentenza impugnata avrebbe erroneamente affermato che si sarebbe appunto trattato di donazioni indirette, intervenute con l’attribuzione di libretti al portatore e versamenti in conto, laddove, invece, le suddette liberalità sarebbero state donazioni tipiche, da dichiarare nulle per difetto di forma e darestituire alla massa. Il rilievo è immeritevole di accoglimento. Secondo l’indirizzo giurisprudenziale dominante, a cui questo Collegio intende dare continuità, il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta; ne deriva che la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore (Sez. U, n. 18725 del 27 luglio 2017; Sez. 2, n. 23127 del 19 agosto 2021). Ha dunque errato la Corte d’appello nel ritenere le predette alienazioni come donazioni indirette. Agli effetti pratici, tuttavia, l’erronea qualificazione giuridica operata dal giudice di merito non incide sulla consistenza dell’asse ereditario, giacché, in forza dell’art. 737 c.c., i coeredi devono conferire i beni che abbiano ricevuto in donazione, direttamente o indirettamente. 2.e) Il quinto motivo del ricorso incidentale si appunta sugli appartamenti di via Gioberti e denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. l’omesso esame di due fatti storici decisivi, nonché, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.115, 167 e 183 c.p.c. e degli artt. 2727 e 2729 c.c. In ordine all’intestazione fittizia dei suddetti appartamenti a favore di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare che costei – replicando alla comparsa di costituzione avversaria - non aveva negato esplicitamente trattarsi di una donazione indiretta. E tale mancata negazione o contestazione di un fatto da parte della diretta interessata sarebbe stato elemento sufficiente, da solo, a ritenere provata e pacifica la circostanza. La sentenza impugnata avrebbe altresì trascurato di considerare che [OSCURATO:PERSONA], nel corso del proprio interrogatorio formale, avrebbe riferito che “l’appartamento gli era stato comprato da [OSCURATO:PERSONA]”, il che avrebbe significato che la vera proprietaria dell’appartamento sarebbe stata in realtà la madre. 2.e.1) Il sesto motivo attiene all’effettivo numero degli appartamenti di via Gioberti a Vicenza, che i ricorrenti individuano in quattro e sulla quale questione la Corte di merito non si era pronunziata. 2.e.2) Col settimo motivo, si censura il capo della sentenza impugnata riguardante l’appartamento di via Gioberti intestato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., laddove la Corte territoriale avrebbe omesso l’esame di due fatti storici decisivi, ossia la non contestazione sul punto da parte di [OSCURATO:PERSONA] e l’interrogatorio formale di [OSCURATO:PERSONA], nonché, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 115, 167 e 183 c.p.c. e degli artt. 2727 e 2729 c.c.. La Corte d’appello non avrebbe tenuto conto del fatto che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe affermato che “per quanto gli risultava l’appartamento gli era stato comprato da [OSCURATO:PERSONA]”. 2.f) Il quinto ed il settimo motivo, che propongono identiche censure e che pertanto possono essere scrutinati congiuntamente, sono infondati. Va premesso che, in linea generale, il difetto di contestazione va distinto dal mero silenzio ed impone algiudice, specie quando non attenga a un fatto storico ma ad un fatto costitutivo ascrivibile alla categoria dei fatti-diritto, di valutarlo secondo il suo prudente apprezzamento, non avendo egli un vincolo di meccanica conformazione ad esso, ma essendogli comunque consentito di rilevare l'inesistenza di circostanze allegate da una parte e non contestate dall'altra, quando questa emerga dagli atti di causa e dalle prove raccolte (Sez. 2, n. 42035 del 30 dicembre 2021). Secondo i ricorrenti incidentali, la non contestazione si dovrebbe trarre da un passaggio della sentenza di primo grado, nella quale era scritto, a proposito dell’assunto dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] ed Elvira, circa il fatto che “..nel 1966, uno di questi appartamenti fu apparentemente venduto da [OSCURATO:PERSONA] al fratello [OSCURATO:PERSONA], mentre altri due appartamenti furono venduti a terzi. Secondo i convenuti, le dette operazioni andrebbero lette come donazioni indirette”. “[OSCURATO:PERSONA] non ha negato esplicitamente la veridicità di questa ricostruzione nei propri atti difensivi. Tuttavia, interrogata formalmente, ha sostenuto di aver acquistato il terreno ed edificato il condominio a proprie spese, utilizzando i proventi del suo lavoro di insegnante”. Dal complesso delle affermazioni del Tribunale di Vicenza, già appare discutibile che si possa configurare una non contestazione nel senso invocato dai ricorrenti. In ogni caso, la Corte d’appello ha fondato il proprio accertamento sul contratto di acquisto del terreno da parte di [OSCURATO:PERSONA] nonché su fatture quietanzate – ad ella intestate – relative ai lavori di realizzazione del fabbricato. Da questo, la Corte di merito ha altresì fatto derivare la verosimiglianza dell’affermazione che “l’appartamento di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] era frutto di un atto di compravendita che la sorella [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato nei suoi confronti”, secondo l’assunto dell’allora appellante [OSCURATO:PERSONA]. L'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione delgiudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (Sez. 2, n. 27490 del 28 ottobre 2019). In altri termini, i mezzi in questione si risolvono nella denuncia di un errore nellavalutazione dei mezzi di prova - non censurabile in sede di legittimità - che attiene alla selezione da parte delgiudice di merito di una specifica informazione tra quelle astrattamente ricavabili dal mezzo assunto (Sez. 3, n. 12971 del 26 aprile 2022). Il sesto motivo resta assorbito. 2.g) Con l’ottavo motivo, i ricorrenti si dolgono della mancata assegnazione a loro favore dei beni mobili già inseriti nell’assegno n. 5 del progetto divisionale sub 1 della CTU, che avrebbero dovuto essere consegnati in parte da [OSCURATO:PERSONA], in parte da Elvira. 2.g.1) Col decimo motivo, si rappresenta come, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., l’accoglimento di alcuno dei motivi travolgerebbe la sentenza definitiva n. 1982/2019, che aveva provveduto allo scioglimento della divisione. Entrambi i rilievi devono reputarsi assorbiti, dal momento che l’accoglimento del ricorso principale e di taluni dei motivi del ricorso incidentale determina la cassazione della sentenza impugnata. 2.h) Col nono motivo, si censura il capo della sentenza non definitiva relativo all’esame della domanda subordinata di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 360 nn. 4 e 5, per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e per omessa motivazione. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse, non essendo riferibile ai diretti interessati, come ammettono gli stessi ricorrenti incidentali a pag. 3 della memoria ex art. 378 c.p.c., allorquando affermano che “il solo [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto una domanda relativa alla farmacia, ma soltanto in via subordinata” sicché “tutto il contenzioso relativo alla presunta simulazione della compravendita della farmacia non ha più alcuna ragione d’essere”. [OSCURATO:PERSONA] 3) [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tre doglianze. 3.a) Col suo primo motivo, il ricorrente censura la violazione dell’art. 2729 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., giacché la Corte veneta avrebbe omesso di prendere in considerazione le rilevanti somme di denaro depositate sul conto corrente e nei libretti bancari della de cuius, da cui avevano prelevato notevolissime somme i figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], all’insaputa degli altri chiamati all’eredità. Sarebbe stata dunque infondata ed erronea la presunzione del giudice di appello che tali prelievi servissero “per i bisogni dell’anziana de cuius”. A parere di [OSCURATO:PERSONA] , i giudici di merito avrebbero dovuto ammettere la CTU contabile, invece respinta perché ritenuta meramente esplorativa. Il motivo è infondato. La sentenza non definitiva impugnata, alla pag. 23, ha spiegato l’iter logico seguito dal Tribunale ed avallato dai giudici di secondo grado “alla luce del complesso ed articolato movimento di denaro tra la de cuius e i congiunti, operato anche tramite i figli, appare credibile che la de cuius non abbia perso, di fatto, la disponibilità delle somme, che intestava di volta in volta agli uni piuttosto che agli altri per propria comodità, nella prospettiva di usarle in seguito secondo i propri bisogni”. Le suddette affermazioni mostrano che la presunzione semplice utilizzata dalla Corte distrettuale è fondata su indizi gravi, precisi e concordanti. La denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi supresunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi lapresunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Sez. 2, n. 9054 del 21 marzo 2022; Sez. 6-3, n. 3541 del 13 febbraio 2020). 3.b) Il secondo motivo trae spunto dall’invocata violazione degli artt. 724, 737, 1414, 1417, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] che la Corte di merito avrebbe escluso dalla massa i quattro appartamenti di via Gioberti, benché gli stessi fossero stati fittiziamente intestati agli zii [OSCURATO:PERSONA] e poi [OSCURATO:PERSONA], in modo tale che la de cuius avrebbe proceduto ad una divisione anticipata. In questa maniera , il giudice di secondo grado avrebbe negato la natura simulatoria dell’acquisto degli appartamenti, senza dare la possibilità ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di esperire l’azione ex art. 1414 c.c. e la prova testimoniale ex art.1417 c.c. Il predetto mezzo è inammissibile, perché riguarda posizioni rispetto alle quali il ricorrente non aveva alcun interesse diretto processualmente rilevante. In tal senso, l’altrui accettazione della rinuncia da parte di [OSCURATO:PERSONA] è neutra rispetto al suddetto ricorrente, giacché la qualità di litisconsorte necessario non estende il diritto di impugnazione anche a domande proposte in via esclusiva dalle altre parti (ancorché aventi un interesse riflesso) 3.c) Col terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1414 e 1417 c.c. e la falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., giacché non sarebbe stata offerta alcuna prova del passaggio di denaro riguardante la vendita della farmacia fra il figlio [OSCURATO:PERSONA] e la madre. Il motivo va accolto, secondo le motivazioni di cui ai punti 1.d), 1.e) ed 1.f) a proposito del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 4) [OSCURATO:PERSONA] articola il suo ricorso su otto motivi. 4.a) Attraverso il primo motivo, si duole dell’omesso esame di un fatto storico, ex art. 360 n. 5 c.p.c., costituito dalla circostanza che [OSCURATO:PERSONA], al momento dell’acquisto del terreno su cui sarebbero stati edificati gli immobili di via Gioberti, avrebbe lavorato, come insegnante, da soli due anni e dunque non avrebbe avuto la disponibilità delle somme necessarie al suddetto acquisto. Il motivo è infondato. 4.a.1) Il fatto dell’acquisto del terreno da parte di [OSCURATO:PERSONA], che all’epoca lavorava da appena due anni, fra l’altro considerato dalla Corte a pag. 28 della sentenza non definitiva, non può comunque essere reputato decisivo, a fronte di altre emergenze processuali, puntualmente indicate dalla sentenza impugnata ed idonee a supportare il ragionamento logico da essa svolto. L’età in allora del fratello [OSCURATO:PERSONA], a cui la sorella avrebbe ceduto uno degli immobili, è poi del tutto neutra, nel quadro della vicenda. 4.a.2) Col secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 1417, 2724, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Afferma che, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stata proposta da una delle parti sia la domanda di nullità, che quella di riduzione, con la conseguente utilizzabilità, senza limiti, della prova testimoniale e per presunzioni. 4.a.3) Col terzo motivo, la ricorrente estende le predette censure anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], affermando che l’appartamento di via Gioberti a costui intestato, gli sarebbe stato in realtà donato dalla madre e non trasferito dalla sorella [OSCURATO:PERSONA]. 4.a.4) Col quarto motivo, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., giacché, pur di fronte ad una pluralità di circostanze indiziarie favorevoli nel senso della simulazione, la Corte d’appello avrebbe erroneamente negato la sussistenza di una donazione a favore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. 4.b) I predetti motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente perché logicamente connessi, sono inammissibili. 4.b.2) La valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice dimerito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante lavalutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti diprova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessivavalutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice dimerito (Sez. 2, n. 20553 del 19 luglio 2021). 4.b.3) Quanto, infine, al problema della simulazione dei predetti negozi, intanto manca la prova di un interesse diretto da parte della ricorrente, tanto che il motivo è vago anche riguardo a quale degli altri coeredi avesse sollevato tempestivamente la questione. Inoltre, anche a voler per un attimo superare il suddetto problema, il motivo sarebbe carente di autosufficienza, in ordine alla deduzione del capitolato di prova proposto e non ammesso, che non è stato riportato né per esteso né con il riferimento agli atti di merito che lo avrebbero contenuto. 4.c) Con il quinto motivo, [OSCURATO:PERSONA] denuncia l’omesso esame di un fatto storico, oggetto di discussione fra le parti, ex art. 360 n. 5 c.p.c., giacché la Corte distrettuale avrebbe escluso dall’asse ereditario il valore dell’azienda farmacia, senza considerare che la de cuius non aveva mai sollecitato alcun pagamento per ben quattro anni. 4.c.1) Con il sesto, la ricorrente deduce che la Corte d’appello, in violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 24 e 111 Cost., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., avrebbe erroneamente affermato che la domanda di simulazione, proposta dal fratello [OSCURATO:PERSONA] e riguardante la cessione della farmacia, sarebbe stata considerata subordinata. 4.c.2) Con il settimo, si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1470, 809, 769 e 737 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. Il negozio descritto dalla Corte veneziana si sarebbe attagliato piuttosto alla fattispecie del negotium mixtum cum donationee dunque ad una donazione indiretta, come tale soggetta a collazione. 4.c.3) Mediante l’ultimo motivo, eccependo la violazione o falsa applicazione degli artt. 713, 724, 726, 728 e 737 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., si invoca, come conseguenza dell’accoglimento delle censure precedenti, l’annullamento della sentenza definitiva, che ha ordinato lo scioglimento della comunione, sulla scorta delle indicazioni della sentenza non definitiva. I suddetti motivi restano assorbiti, preso atto dell’accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 5) [OSCURATO:PERSONA] – e, successivamente, la sua erede universale [OSCURATO:PERSONA], intervenuta in giudizio – ha proposto otto motivi di ricorso. Con atto depositato il 26 luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA], dato atto che era intercorso un accordo conciliativo con [OSCURATO:PERSONA], Mario e [OSCURATO:PERSONA], ha rinunciato al ricorso ed all’intervento, sotto il profilo soggettivo nei confronti dei predetti resistenti e, sotto il profilo oggettivo, ai motivi 1, 2, 3, 4, 5 e 7. La Corte osserva che i suddetti motivi sono tutti volti ad incidere soltanto sulla sfera patrimoniale degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, con la loro rinuncia, non v’è ragione di trattarne l’esame. In questo senso, la non accettazione di [OSCURATO:PERSONA] (espressa nella memoria ex art. 378 c.p.c.) si palesa del tutto irrilevante, anche perché larinuncia al ricorso per cassazione non è disciplinata dall'art. 306 c.p.c. e determina, pertanto, l'estinzione del giudizio anche in assenza diaccettazione, considerato che, peraltro, comportando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, fa venire meno l'interesse a contrastare il ricorso (Sez. 5, n. 10140 del 28 maggio 2020; Sez. 5, n. 11033 del 19 aprile 2019). 5.a) Residua pertanto il sesto motivo, mediante il quale l’interveniente adesiva deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 1417, 2724, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Premesso di aver svolto anche l’azione di riduzione, [OSCURATO:PERSONA] afferma che l’immobile sito in via dei Laghi a Vicenza, appartenente ad [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stato escluso dalla massa ereditaria, solo per effetto delle dichiarazioni rese dalla stessa, e dunque la relativa decisione della Corte veneta non sarebbe stata fondata su alcuna prova e neppure su presunzioni. All’uopo, sarebbero state dedotte prove orali già nel corso del primo giudizio, che non avrebbero mai trovato ingresso presso i giudici di merito. La lagnanza è infondata. 5.b) E’ pur vero che il coerede [OSCURATO:PERSONA], fin dal giudizio radicato presso il Tribunale di Vicenza, aveva agito in riduzione, domandando anche in via riconvenzionale l’accertamento della simulazione della compravendita relativa all’immobile di via dei Laghi. E’ altresì vero che nelle conclusioni rassegnate avanti la Corte d’appello erano stati riproposti i capitoli di prova volti a far accertare la simulazione. 5.c) La sentenza impugnata ha peraltro perentoriamente affermato (pag. 20): “Preliminarmente non vengono ammesse le prove capitolate sui trasferimenti di denaro e sulla provenienza del denaro delle compravendite, perché generiche, non indicando l’epoca e le circostanze delle pretese dazioni di denaro; tale genericità rende i capitoli inammissibili, perché non consentono un’adeguata prova contraria”. Il predetto passaggio non è stato oggetto di impugnazione, sicché come nell’ipotesi di specie ,valutazione della dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] è rimasto l’unico elemento rilevante a sostegno del dato oggettivo, costituito dall’atto di compravendita. A tanto va doverosamente aggiunto, in punto di diritto, che in tema di simulazione di un contratto di compravendita immobiliare, la prova per testi soggiace a limitazioni diverse a seconda che si tratti di simulazione assoluta o relativa, come nella fattispecie (in cui la vendita simulerebbe una donazione). Nel primo caso, l'accordo simulatorio, pur essendo riconducibile tra i patti per i quali opera il divieto di cui all'art. 2722 cod. civ., non rientra tra gli atti per i quali è richiesta la forma scritta "ad substantiam" o "ad probationem", menzionati dall'art. 2725 cod. civ., avendo natura ricognitiva dell'inesistenza del contratto apparentemente stipulato, sicché la prova testimoniale è ammissibile in tutte e tre le ipotesi contemplate dal precedente art. 2724 cod. civ. Nel secondo caso, occorre distinguere, in quanto se la domanda è proposta da creditori o da terzi - che, essendo estranei al negozio, non sono in grado di procurarsi lecontrodichiarazioni scritte - la pro va per testi o per presunzioni non può subire alcun limite; qualora, invece, la domanda venga proposta dalle parti o daglieredi, la prova per testi, essendo diretta a dimostrare l'esistenza del negozio dissimulato, del quale quello apparente deve rivestire il necessario requisito di forma, è ammessa soltanto nell'ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 2724 citato, cioè quando il contraente ha senza colpa perduto il documento, ovvero quando la prova è diretta fare valere l'illiceità del negozio (Sez. 2, n. 10240 del 4 maggio 2007). L’ottavo motivo, riguardante la disciplina delle spese, resta assorbito dall’accoglimento dei ricorsi, come sopra statuito. In definitiva, va accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nonché il secondo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], Mario e [OSCURATO:PERSONA], ed il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], vanno respinti il primo, il quarto, il quinto ed il settimo, dichiarati inammissibili il terzo ed il nono motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], Mario e [OSCURATO:PERSONA], va respinto il primo e dichiarato inammissibile il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], va respinto il primo e dichiarati inammissibili il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; vanno dichiarati rinunciati i motivi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e settimo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e rigettato il sesto;vanno dichiarati assorbiti tutti i restanti motivi. La sentenza è cassata in relazione alle censure accolte e rinviata alla Corte d’appello di Venezia , in diversa composizione, che provvederà altresì in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, così provvede: - dispone la riunione in unico processo dei ricorsi rubricati con i numeri 22690/2019 R.G. e 22843/2019 R.G.; - accoglie il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] to; - accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], Mario e [OSCURATO:PERSONA], respinge il primo, il quarto, il quinto ed il settimo motivo e dichiara inammissibil
Sentenza Cassazione n. 31272/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris