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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 05765/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12718/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] F BARRACO 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - avverso ORDINANZA di TRIBUNALE SALERNO n. cronol. 8928 /201 8, depositata il29/01/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° dicembre 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], quale erede dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi - 1) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio; 2) violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 641, 702-bis c.p.c.; art. 28 l. n. 794/1942; art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 - avverso l’ordinanza n. cronol. 8928/2018, depositata il 29 gennaio 2018, emessa dal Tribunale di Salerno.

Il provvedimento impugnato ha accolto in parte l’opposizione contro il decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto, per il pagamento di onorari professionali, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riducendo il compenso dovuto alla misura di euro 56.456,00 (oltre interessi).

Con i due riportati motivi di ricorso si sostiene che il Tri bunale di Salerno avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’opposizione, perché tardiva, trovando applicazione l’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011.

L’opposizione, infatti, era stata formulata con citazione notificata il 26 maggio 2014, ma iscritta ruolo il 30 maggio 2014, quando iltermine, accordato dall’art. 645 c.p.c., era decorso, giacché l’ingiunzione era stata notificata il 17 aprile 2014.

Si rappresenta che non potrebbe esserci dubbio sul fatto che l’opposizione avrebbe dovuto essere proposta non con citazione, ma con ricorso, tant’è vero che il giudice monocratico aveva disposto il mutamento del rito, da ordinario in sommario di cognizione, ordinando la trasmissione del fascicolo al Tribunale in composizione collegiale. [OSCURATO:PERSONA] hadepositato un mero atto di costituzione. [OSCURATO:PERSONA] Rileva il collegio che imotivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, la controversia di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, come sostituito dal d.lgs. cit., può essere introdotta: a) con un ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario "speciale" disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 del menzionato d.lgs.; oppure: b) ai sensi degli artt. 633 segg. c.p.c., fermo restando che la successiva eventuale opposizione deve essere proposta ai sensi dell'art. 702-bis segg. c.p.c., integrato dalla sopraindicata disciplina speciale e con applicazione degli artt. 648, 649, 653 e 654 c.p.c. (Cass, S.U., 23/02/2018, n. 4485).

La controversia ex art. 28 della l. n. 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta comunque soggetta al rito di cui al citato art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, all'an debeatur, salvo che il cliente convenuto non ampli l'oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale (Cass., S.U., 23/02/2018, n. 4485, cit.).

Deve, poi , ribadirsi l’orientamento di questa Corte, secondo il quale l'opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso l'ingiunzione ottenuta dall'avvocato nei confronti del proprio cliente ai fini del pagamento degli onorari e delle spese dovute, ai sensi del combinato disposto degli artt. 28 della l. n. 794 del 1942, 633 c.p.c. e 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, proposta, come nella specie, con atto di citazione, anziché con ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. e dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, è da reputare utilmente esperita qualora la citazione sia stata comunque notificata entro il termine di quaranta giorni - di cui all'art. 641 c.p.c. - dalla notificazione dell'ingiunzione di pagamento (nella specie, citazione notificata il 26 maggio 2014 contro il decretoingiuntivo notificato in data 17 aprile 2014 ).

In tale evenienza, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011, gli effetti sostanziali e processuali correlati alla proposizione dell'opposizione si producono alla stregua del rito tempestivamente attivato, ancorché erroneamente prescelto, mentre il giudice adito deve disporre con ordinanza il mutamento del rito, ai sensi dell'art. 4, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 150 del 2011 (Cass. Sez. 2, 26/09/2019, n. 24069).

In continuità con tale orientamento, le Sezioni Unite di questa Corte hanno, di recente,chiarito che «nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte; tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronunzia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex art. 4 del d.lgs. n. 150 cit., la quale opera solo "pro futuro", ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge prescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando la legge prescrive l'atto di citazione» (Cass., S.U., n. 758/2022).

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Nulla sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede, essendo rimasto mero resistente.

Ricorrono le condizioni per dare atto ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto".

P.Q.M. rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12718/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] F BARRACO 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - avverso ORDINANZA di TRIBUNALE SALERNO n. cronol. 8928 /201 8, depositata il29/01/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° dicembre 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], quale erede dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi - 1) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio; 2) violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 641, 702-bis c.p.c.; art. 28 l. n. 794/1942; art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 - avverso l’ordinanza n. cronol. 8928/2018, depositata il 29 gennaio 2018, emessa dal Tribunale di Salerno. Il provvedimento impugnato ha accolto in parte l’opposizione contro il decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto, per il pagamento di onorari professionali, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riducendo il compenso dovuto alla misura di euro 56.456,00 (oltre interessi). Con i due riportati motivi di ricorso si sostiene che il Tri bunale di Salerno avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’opposizione, perché tardiva, trovando applicazione l’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011. L’opposizione, infatti, era stata formulata con citazione notificata il 26 maggio 2014, ma iscritta ruolo il 30 maggio 2014, quando iltermine, accordato dall’art. 645 c.p.c., era decorso, giacché l’ingiunzione era stata notificata il 17 aprile 2014. Si rappresenta che non potrebbe esserci dubbio sul fatto che l’opposizione avrebbe dovuto essere proposta non con citazione, ma con ricorso, tant’è vero che il giudice monocratico aveva disposto il mutamento del rito, da ordinario in sommario di cognizione, ordinando la trasmissione del fascicolo al Tribunale in composizione collegiale. [OSCURATO:PERSONA] hadepositato un mero atto di costituzione. [OSCURATO:PERSONA] Rileva il collegio che imotivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono infondati. A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, la controversia di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, come sostituito dal d.lgs. cit., può essere introdotta: a) con un ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario "speciale" disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 del menzionato d.lgs.; oppure: b) ai sensi degli artt. 633 segg. c.p.c., fermo restando che la successiva eventuale opposizione deve essere proposta ai sensi dell'art. 702-bis segg. c.p.c., integrato dalla sopraindicata disciplina speciale e con applicazione degli artt. 648, 649, 653 e 654 c.p.c. (Cass, S.U., 23/02/2018, n. 4485). La controversia ex art. 28 della l. n. 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta comunque soggetta al rito di cui al citato art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, all'an debeatur, salvo che il cliente convenuto non ampli l'oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale (Cass., S.U., 23/02/2018, n. 4485, cit.). Deve, poi , ribadirsi l’orientamento di questa Corte, secondo il quale l'opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso l'ingiunzione ottenuta dall'avvocato nei confronti del proprio cliente ai fini del pagamento degli onorari e delle spese dovute, ai sensi del combinato disposto degli artt. 28 della l. n. 794 del 1942, 633 c.p.c. e 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, proposta, come nella specie, con atto di citazione, anziché con ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. e dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, è da reputare utilmente esperita qualora la citazione sia stata comunque notificata entro il termine di quaranta giorni - di cui all'art. 641 c.p.c. - dalla notificazione dell'ingiunzione di pagamento (nella specie, citazione notificata il 26 maggio 2014 contro il decretoingiuntivo notificato in data 17 aprile 2014 ). In tale evenienza, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011, gli effetti sostanziali e processuali correlati alla proposizione dell'opposizione si producono alla stregua del rito tempestivamente attivato, ancorché erroneamente prescelto, mentre il giudice adito deve disporre con ordinanza il mutamento del rito, ai sensi dell'art. 4, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 150 del 2011 (Cass. Sez. 2, 26/09/2019, n. 24069). In continuità con tale orientamento, le Sezioni Unite di questa Corte hanno, di recente,chiarito che «nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte; tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronunzia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex art. 4 del d.lgs. n. 150 cit., la quale opera solo "pro futuro", ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge prescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando la legge prescrive l'atto di citazione» (Cass., S.U., n. 758/2022). In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Nulla sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede, essendo rimasto mero resistente. Ricorrono le condizioni per dare atto ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto". P.Q.M. rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di
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