CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2022
Cassazione n. 11794/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; rilevato che i motivi di ricorso sono generici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 6 sulla sussistenza della recidiva contestata - reiterata, specifica e infraquinquennale - in base alla natura dei precedenti penali e all'epoca di commissione degli stessi); ritenuto che anche il motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è generico e manifestamente infondato, atteso che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel motivare il diniego è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nella specie (v. pag. 6-7 per il rilievo assorbente attribuito alle gravi e spregiudicate modalità della condotta e all'intensità del dolo); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il consigliere e nsore [OSCURATO:PERSONA] Fidelbo EP05.3T4T0 PI C. 9-LERIA oggi, 3 : I