CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08241/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. n. 137/20 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in epigrafe indicata che ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Biella in ordine ad un tentativo di estorsione posto in essere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mediante minaccia consistita nel cercare assiduamente [OSCURATO:PERSONA], anche a casa della suocera di questo e poi della madre, con espressioni volte a costringerlo a corrispondere la somma di 800.000,00 euro, pari a quanto consegnato dall'Oddenino e dalla sua convivente [OSCURATO:PERSONA] a fine di investimento a [OSCURATO:PERSONA], conosciuto tramite il Guano e poi resosi irreperibile. 2. A sostegno del ricorso la difesa del Genovese ha articolato quattro motivi di impugnazione: 2.1. Violazione di legge, con riferimento agli artt. 192 e 530 cod. proc. pen., e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità del ricorrente, per non aver considerato la Corte le dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito che le persone tratte in arresto il 17/12/2018 non erano quelle che avevano posto in essere le condotte minatorie contestate e che nessuno dei testimoni aveva affermato di aver assistito ad azioni violente da parte del Genovese, avendo invece affermato anche la teste Cavallo che le richieste del ricorrente erano state formulate con toni decisi ma non minacciosi. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione del fatto come estorsione e non ai sensi dell'art. 393 c.p., oppure 610 o 612 c.p. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento della recidiva. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al giudizio di bilanciamento tra la recidiva, riconosciuta in sentenza come solo semplice, e le circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen.. 2. Il primo motivo di ricorso attiene esclusivamente al merito della decisione impugnata che, con un percorso argomentativo immune da vizi logici o giuridici, ha fondato il giudizio di penale responsabilità del ricorrente in primo luogo - ma non solo - sulle dichiarazioni della persona offesa, ritenute riscontrate da referto medico, quanto alle percosse subìte il 17/11/2008 ad opera di sconosciuti che erano in compagnia dell'Oddenino e della Maglietta, presso l'abitazione di quest'ultima, e da numerose altre deposizioni testimoniali quanto alle minacce ricevute presso l'abitazione della suocera (deposizioni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e, poi, presso quella della madre, ove si era rifugiato e nascosto (deposizioni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). A fronte di una ricostruzione dei fatti priva di illogicità evidenti il ricorso prospetta una •"rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, riv. 207944). In sede di ricorso per cassazione, infatti, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). 3. Manifestamente infondato è, invece, il secondo motivo di ricorso, dovendo ritenersi corretta la qualificazione giuridica dei fatti, in considerazione dell'ingiusto profitto al cui conseguimento erano finalizzate le minacce rivolte al Guano, che non era debitore del ricorrente, e nemmeno dell'Oddenino o del [OSCURATO:PERSONA], avendo egli agito - nella ricostruzione dei giudici di merito - quale mero intermediario nei rapporti con il Casagrande. Giova, infatti, ricordare che, questa Corte di cassazione, anche a sezioni unite, ha chiarito che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie, giacché nel delitto di cui all'art. 393 cod. pen. l'agente agisce per il perseguimento di un profitto nella convinzione, non necessariamente fondata ma quantomeno non pretestuosa o meramente astratta, di esercitare un proprio diritto azionabile dinanzi all'autorità giudiziaria (cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027): nel caso in esame, nel difetto di qualsiasi documento inerente rapporti leciti tra l'Oddenino ed il Casagrande non era ipotizzabile configurare alcun diritto azionabile per via giudiziaria, soprattutto nei confronti non già dell'asserito debitore, bensì di un terzo estraneo, quale il Guano (cfr. sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017, rv. 272017). 4. Sono inammissibili, infine, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, inerenti il riconoscimento della recidiva ed il giudizio di bilanciamento tra questa e le circostanze attenuanti generiche: lo specifico dovere di motivazione richiesto al giudice in tema di recidiva facoltativa, sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, Rv. 251690), nel caso in esame risulta adeguatamente soddisfatto con il preciso riferimento, da parte della Corte territoriale, alla sequenza ed alla natura dei precedenti penali del ricorrente, tali da indurre a ritenere il reato per cui si procede una chiara manifestazione di accresciuta pericolosità del Genovese, e da non consentire un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, anche in considerazione della recente commissione di un fatto di estorsione consumata in concorso: si tratta di valutazioni di merito espresse senza incorrere in arbitrarietà o illogicità alcuna e, come tali, incensurabili in questa sede. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 novembre 2021 Il Consigliere estensor