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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 marzo 2026

Cassazione n. 07522/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 14934/2021 R.G., proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], FrancoCarile-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n. 2976/2020 depositata il 15/12/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (già [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA])impugnò gli avvisi di accertamento n. 8/1 del 6/2/2018 e n. 253/1dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], emessi dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per conto del Comune diLandriano (PV), per omessa denuncia e omesso versamento,rispettivamente, il primo, del TARES relativo all’anno 2013 e, il secondo,Numero registro generale 14934/2021Numero sezionale 1949/2026Numero di raccolta generale 7522/2026Data pubblicazione 29/03/2026della TARI relativa agli anni dal 2014 al 2017, con i quali era stato chiestol’importo, rispettivamente, pari ad euro 125.330,00 ed euro 49.011,00, inrelazione alle maggiori superfici accertate di un immobile di proprietà dellacontribuente pari a mq 7.887, in luogo di mq 2.134 dichiarati.Il giudice di prime cure, con distinte sentenze, accolse i ricorsi dellaYtelyum [OSCURATO:SOCIETA]. ed annullò gli avvisi perché carenti sotto ilprofilo motivazionale in relazione alle ragioni giustificanti la maggioresuperficie imponibile.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnò dette decisioni e la C.T.R., previariunione degli appelli, accolse l’impugnazione della società di riscossione.2.

In particolare, il giudice di secondo grado ritenne che gli attiimpositivi contenessero tutte le indicazioni necessarie alla comprensionedella pretesa tributaria: l’immobile era identificato, era determinata lasuperficie imponibile, così come l’aliquota del tributo.Prova dell’assolvimento dell’onere motivazionale era costituita dallostesso ricorso della contribuente, dal quale emergeva l’avvenutacomprensione della pretesa.Si evidenziò, inoltre, che le ragioni dell’esenzione o dell’esclusionedalla tassazione costituivano onere della prova a carico del contribuente,onere nella specie non assolto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.determinazione delle aree tassabili, effettuata per precedenti e successiveannualità, ben potendo per gli anni imponibili di riferimento essereeffettuato un diverso accertamento da parte del concessionario.3.

La decisione è stata impugnata dalla società contribuente con tremotivi.

Resiste con controricorso la società concessionaria.

Le parti hannodepositato memorie illustrative.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con la prima censura, si denuncia l’illegittimità degli atti impositivi ela mancata allegazione di atti presupposti alla pretesa tributaria, nonNumero registro generale 14934/2021Numero sezionale 1949/2026Numero di raccolta generale 7522/2026Data pubblicazione 29/03/2026conosciuti dalla contribuente, in violazione e/o falsa applicazione dell’ art.1, comma 162, della legge n. 147/2013, nonché dell’art. 14, comma 45,del d.l. n. 201/2011, in combinato disposto con gli artt. 1 e 7, comma 1,della legge n. 212/2000, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non averconsiderato il giudice di appello che gli avvisi di accertamento impugnati,in quanto motivati per relationem mediante il richiamo ad altri atti overbali, sconosciuti al contribuente, avrebbero dovuto essere annullati perviolazione del citato art. 7.Il fondamento della rideterminazione dell’area imponibile sarebbe,infatti, costituito da verbali, misurazioni e schede tecniche (contenenti iconteggi per singole aree imponibili), come emergente dalle difese ingiudizio del concessionario, non allegate agli avvisi ma esclusivamenteprodotte in giudizio dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. con il proprio atto dicontrodeduzioni.Agli atti impositivi non era allegato il rilievo effettuato il 14 dicembre2017, che costituiva il presupposto logico dell’atto impositivo, al pari delleschede tecniche.

I predetti documenti sono stati depositati solo nel corsodel giudizio.1.1.

Il motivo è fondato.L'art. 1, comma 162, della legge n. 296/2006, conformemente all'art.7, comma 1, della legge n. 212/2000, impone l'allegazione all'attoimpositivo degli atti ai quali la motivazione faccia riferimento, solo se nonfacilmente conoscibili dal contribuente e sempre che non ne sia riprodottoil contenuto essenziale (ex multis Cass., Sez. 5^, n. 33327/2021; Cass.,Sez.

T., n. 6767/2024; Cass., Sez.

T., n. 7657/2025).

Com’è noto poichél’avviso di accertamento costituisce l'atto conclusivo di una sequenzaprocedimentale a cui possono partecipare anche organi amministratividiversi, può essere legittimamente motivato per relationem, anchemediante rinvio pedissequo alle conclusioni contenute in un atto, senzache ciò arrechi alcun pregiudizio al diritto del contribuente.

La scelta in talNumero registro generale 14934/2021Numero sezionale 1949/2026Numero di raccolta generale 7522/2026Data pubblicazione 29/03/2026senso dell'amministrazione finanziaria non può essere di per sé censuratadal giudice di merito, al quale, invece, spetta il potere di valutare se, dalrichiamo globale all'atto strumentale, sia derivata un'inadeguatezza oun'insufficienza della motivazione dell'atto finale.

In sede di legittimità,pertanto, il contribuente che intenda contestare l'accertamentodell'adeguatezza della motivazione per relationem dovrà specificamenteindicare, nei motivi di ricorso, le cause della sua inadeguatezza (tra letante: Cass. Sez. 5^, n. 2907/2010; Cass. Sez. 5^, n. 21119/2011; Cass.Sez. 5^, n. 30560/2017; Cass. Sez. 5^, n. 32957/2018; Cass., Sez. 6^-5, n. 25906/2022; Cass. Sez.

T, n. 11718/2023).L'art. 7, comma 1, della l. n. 212/2000, che si riferisce solo agli atti dicui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza, consente,invero, di assolvere all'obbligo di motivazione degli atti tributari ancheper relationem, ovvero mediante il riferimento ad elementi di fattorisultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all'atto notificato,quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l'insieme diquelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documentonecessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimentoadottato, la cui indicazione permette al contribuente ed al giudice, in sededi eventuale sindacato giurisdizionale, di individuare i luoghi specificidell'atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano glielementi della motivazione del provvedimento (Cass. Sez. 5^, n.9323/2017).Laddove, la motivazione per relationem si realizzi mediante ungenerico rinvio ad atti o verifiche senza specificare quali essi siano inconcreto, si traduce in un sostanziale formula di stile, privadell’identificazione delle concrete attività istruttorie svolte di modo che, intal caso, risulta carente l’oggetto stesso della relatio con conseguenteviolazione del diritto di difesa del contribuente atteso che in tal caso non èposto in condizioni di comprendere le ragioni della pretesa.Numero registro generale 14934/2021Numero sezionale 1949/2026Numero di raccolta generale 7522/2026Data pubblicazione 29/03/2026Tanto è quanto verificatosi nel caso che ci occupa.Nella motivazione degli avvisi - riprodotta nel ricorso secondo il canonedell’autosufficienza - si legge: “il procedimento ha preso avviodall’identificazione dell’immobile.

L’indagine che ha portato ad accertare lasuperficie da sottoporre a tassazione, è stata effettuata sulla base delleinformazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle finanze –Agenzia del territorio di Pavia.

Le suddette rilevazioni sono state elaboratecon l’incrocio degli archivi a disposizione e comparate con tutti gli atti inpossesso dell’ente e con la consultazione delle planimetrie catastali (o coni dati relativi alla denuncia dell’utente)”.Gli atti impositivi impugnati non specificano quali controlli siano statieffettuati per rilevare l’infedeltà delle dichiarazioni presentate dallacontribuente circa il possesso dei requisiti per usufruire della riduzionedella TARI e del TARES, per cui è carente lo stesso oggetto della relatio,precludendo l’esercizio del diritto di difesa della contribuente in sede diimpugnazione dinanzi al giudice tributario.Dagli atti emerge, inoltre, che la società concessionaria, in sede dicontrodeduzioni, avesse affermato che le superfici erano state accertatecon rilievo effettuato in data 14/12/2017 nonché dopo aver effettuatoprecise misurazioni.1.2 Di tale rilievo nulla emerge dalla motivazione degli avvisi diaccertamento.Quanto, poi, alla circostanza che la documentazione sia stata prodottain giudizio va rimarcato che l’amministrazione non può integrare lamotivazione dell’avviso successivamente alla sua emissione atteso che èsolo tale motivazione a delimitare i confini della lite (ex multis: Cass.,Sez. 5^, n. 6103/2016; Sez.

T., n. 29996/2022; Cass., Sez.

T., n.4339/2024), non potendo le ragioni poste a base di un atto impositivoessere oggetto di modifica e/o di integrazione durante la fase contenziosa,Numero registro generale 14934/2021Numero sezionale 1949/2026Numero di raccolta generale 7522/2026Data pubblicazione 29/03/2026in quanto la difesa della ricorrente si concentra su quanto illustrato nellamotivazione.In conclusione, il motivo è accolto.2.

Con il secondo motivo, si denuncia l’illegittimità della sentenza perviolazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in combinato dispostocon l’art. 1, comma 649 della legge n. 147/2013, nonché con l’art. 14,comma 10, del d.l. n. 201/2011, per illegittima inversione sul contribuentedell’onere della prova in relazione a circostanze di fatto, essenziali ai finidella pretesa impositiva, ritenute incontestate e/o già oggetto didefinizione con l’ente titolare della pretesa stessa.La violazione sarebbe dovuta al fatto che, nella specie, la destinazionedelle aree a parcheggio, nonché la produzione nell’area di rifiuti specialifossero assolutamente incontestate in giudizio.In particolare, sarebbe incontestato: che all’interno dello stabilimentofossero prodotti rifiuti speciali tossici-nocivi; che lo smaltimento fosse acura e spese della società e ciò sarebbe stato dimostrato dallacontribuente mediante documentazione non contestata dallaconcessionaria; che l’area scoperta, pari a 3.961 mq, era destinata aparcheggio per veicoli industriali.

Tali circostanze sarebbero, poi, statedefinitivamente accertate a seguito dell’avviso di accertamento n. 19 del23/12/2012, ove era stata sottoposta a tassazione l’intera area pari a9.134 mq.

Tale atto era, poi, stato parzialmente rettificato dall’enteimpositore a seguito della produzione documentale della societàcontribuente nonché a seguito di ATP in forza dei quali era statadimostrata la produzione prevalente all’interno dello stabilimentoproduttivo assoggettato a tassazione.

L’area imponibile, in quella sede,era stata così ridotta a mq

2.134. La stessa area, e solo quella, era stataoggetto di TARI nel 2018 e nel 2019.Con la terza doglianza, in subordine, si denuncia la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1 e 10 della l. n. 212/2000, in combinato dispostoNumero registro generale 14934/2021Numero sezionale 1949/2026Numero di raccolta generale 7522/2026Data pubblicazione 29/03/2026con gli artt. 3 e 97 Cost. e con riferimento all’art. 1, comma 649, dellalegge n. 147/2013 e 14, comma 10, del d.l. 201/2011, nonché incombinato disposto con gli artt. 7, comma 1, lett. e), e 9, comma 3, delregolamento TARI del Comune di Landriano (PV), il tutto in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per non aver considerato chel’individuazione e la quantificazione della superficie imponibile era giàstata definita mediante precedenti provvedimenti amministrativi, cui lasocietà si è conformata, riconducibili al medesimo titolare della pretesaimpositiva peraltro dalla stessa riconfermati con efficacia vincolante inrelazione alle annualità in disputa.I motivi sono assorbiti dall’accoglimento della prima censura.In conclusione, il primo motivo del ricorso deve essere accolto,assorbiti i restanti, la sentenza cassata in relazione al motivo accolto e,non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, deve accogliersil’originario ricorso del contribuente.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come dadispositivo.Numero registro generale 14934/2021Numero sezionale 1949/2026Numero di raccolta generale 7522/2026Data pubblicazione 29/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:*TARSU TIAGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] PresidenteTARESValeria [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]d.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCAlessio [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereCarmela [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereAnnachiara [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 14934/2021 R.G., proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], FrancoCarile-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n. 2976/2020 depositata il 15/12/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (già [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA])impugnò gli avvisi di accertamento n. 8/1 del 6/2/2018 e n. 253/1dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], emessi dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per conto del Comune diLandriano (PV), per omessa denuncia e omesso versamento,rispettivamente, il primo, del TARES relativo all’anno 2013 e, il secondo,Numero registro generale 14934/2021Numero sezionale 1949/2026Numero di raccolta generale 7522/2026Data pubblicazione 29/03/2026della TARI relativa agli anni dal 2014 al 2017, con i quali era stato chiestol’importo, rispettivamente, pari ad euro 125.330,00 ed euro 49.011,00, inrelazione alle maggiori superfici accertate di un immobile di proprietà dellacontribuente pari a mq 7.887, in luogo di mq 2.134 dichiarati.Il giudice di prime cure, con distinte sentenze, accolse i ricorsi dellaYtelyum [OSCURATO:SOCIETA]. ed annullò gli avvisi perché carenti sotto ilprofilo motivazionale in relazione alle ragioni giustificanti la maggioresuperficie imponibile.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnò dette decisioni e la C.T.R., previariunione degli appelli, accolse l’impugnazione della società di riscossione.2.

In particolare, il giudice di secondo grado ritenne che gli attiimpositivi contenessero tutte le indicazioni necessarie alla comprensionedella pretesa tributaria: l’immobile era identificato, era determinata lasuperficie imponibile, così come l’aliquota del tributo.Prova dell’assolvimento dell’onere motivazionale era costituita dallostesso ricorso della contribuente, dal quale emergeva l’avvenutacomprensione della pretesa.Si evidenziò, inoltre, che le ragioni dell’esenzione o dell’esclusionedalla tassazione costituivano onere della prova a carico del contribuente,onere nella specie non assolto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.determinazione delle aree tassabili, effettuata per precedenti e successiveannualità, ben potendo per gli anni imponibili di riferimento essereeffettuato un diverso accertamento da parte del concessionario.3.

La decisione è stata impugnata dalla società contribuente con tremotivi.

Resiste con controricorso la società concessionaria.

Le parti hannodepositato memorie illustrative.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con la prima censura, si denuncia l’illegittimità degli atti impositivi ela mancata allegazione di atti presupposti alla pretesa tributaria, nonNumero registro generale 14934/2021Numero sezionale 1949/2026Numero di raccolta generale 7522/2026Data pubblicazione 29/03/2026conosciuti dalla contribuente, in violazione e/o falsa applicazione dell’ art.1, comma 162, della legge n. 147/2013, nonché dell’art. 14, comma 45,del d.l. n. 201/2011, in combinato disposto con gli artt. 1 e 7, comma 1,della legge n. 212/2000, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non averconsiderato il giudice di appello che gli avvisi di accertamento impugnati,in quanto motivati per relationem mediante il richiamo ad altri atti overbali, sconosciuti al contribuente, avrebbero dovuto essere annullati perviolazione del citato art. 7.Il fondamento della rideterminazione dell’area imponibile sarebbe,infatti, costituito da verbali, misurazioni e schede tecniche (contenenti iconteggi per singole aree imponibili), come emergente dalle difese ingiudizio del concessionario, non allegate agli avvisi ma esclusivamenteprodotte in giudizio dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. con il proprio atto dicontrodeduzioni.Agli atti impositivi non era allegato il rilievo effettuato il 14 dicembre2017, che costituiva il presupposto logico dell’atto impositivo, al pari delleschede tecniche.

I predetti documenti sono stati depositati solo nel corsodel giudizio.1.1.

Il motivo è fondato.L'art. 1, comma 162, della legge n. 296/2006, conformemente all'art.7, comma 1, della legge n. 212/2000, impone l'allegazione all'attoimpositivo degli atti ai quali la motivazione faccia riferimento, solo se nonfacilmente conoscibili dal contribuente e sempre che non ne sia riprodottoil contenuto essenziale (ex multis Cass., Sez. 5^, n. 33327/2021; Cass.,Sez.

T., n. 6767/2024; Cass., Sez.

T., n. 7657/2025).

Com’è noto poichél’avviso di accertamento costituisce l'atto conclusivo di una sequenzaprocedimentale a cui possono partecipare anche organi amministratividiversi, può essere legittimamente motivato per relationem, anchemediante rinvio pedissequo alle conclusioni contenute in un atto, senzache ciò arrechi alcun pregiudizio al diritto del contribuente.

La scelta in talNumero registro generale 14934/2021Numero sezionale 1949/2026Numero di raccolta generale 7522/2026Data pubblicazione 29/03/2026senso dell'amministrazione finanziaria non può essere di per sé censuratadal giudice di merito, al quale, invece, spetta il potere di valutare se, dalrichiamo globale all'atto strumentale, sia derivata un'inadeguatezza oun'insufficienza della motivazione dell'atto finale.

In sede di legittimità,pertanto, il contribuente che intenda contestare l'accertamentodell'adeguatezza della motivazione per relationem dovrà specificamenteindicare, nei motivi di ricorso, le cause della sua inadeguatezza (tra letante: Cass. Sez. 5^, n. 2907/2010; Cass. Sez. 5^, n. 21119/2011; Cass.Sez. 5^, n. 30560/2017; Cass. Sez. 5^, n. 32957/2018; Cass., Sez. 6^-5, n. 25906/2022; Cass. Sez.

T, n. 11718/2023).L'art. 7, comma 1, della l. n. 212/2000, che si riferisce solo agli atti dicui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza, consente,invero, di assolvere all'obbligo di motivazione degli atti tributari ancheper relationem, ovvero mediante il riferimento ad elementi di fattorisultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all'atto notificato,quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l'insieme diquelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documentonecessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimentoadottato, la cui indicazione permette al contribuente ed al giudice, in sededi eventuale sindacato giurisdizionale, di individuare i luoghi specificidell'atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano glielementi della motivazione del provvedimento (Cass. Sez. 5^, n.9323/2017).Laddove, la motivazione per relationem si realizzi mediante ungenerico rinvio ad atti o verifiche senza specificare quali essi siano inconcreto, si traduce in un sostanziale formula di stile, privadell’identificazione delle concrete attività istruttorie svolte di modo che, intal caso, risulta carente l’oggetto stesso della relatio con conseguenteviolazione del diritto di difesa del contribuente atteso che in tal caso non èposto in condizioni di comprendere le ragioni della pretesa.Numero registro generale 14934/2021Numero sezionale 1949/2026Numero di raccolta generale 7522/2026Data pubblicazione 29/03/2026Tanto è quanto verificatosi nel caso che ci occupa.Nella motivazione degli avvisi - riprodotta nel ricorso secondo il canonedell’autosufficienza - si legge: “il procedimento ha preso avviodall’identificazione dell’immobile.

L’indagine che ha portato ad accertare lasuperficie da sottoporre a tassazione, è stata effettuata sulla base delleinformazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle finanze –Agenzia del territorio di Pavia.

Le suddette rilevazioni sono state elaboratecon l’incrocio degli archivi a disposizione e comparate con tutti gli atti inpossesso dell’ente e con la consultazione delle planimetrie catastali (o coni dati relativi alla denuncia dell’utente)”.Gli atti impositivi impugnati non specificano quali controlli siano statieffettuati per rilevare l’infedeltà delle dichiarazioni presentate dallacontribuente circa il possesso dei requisiti per usufruire della riduzionedella TARI e del TARES, per cui è carente lo stesso oggetto della relatio,precludendo l’esercizio del diritto di difesa della contribuente in sede diimpugnazione dinanzi al giudice tributario.Dagli atti emerge, inoltre, che la società concessionaria, in sede dicontrodeduzioni, avesse affermato che le superfici erano state accertatecon rilievo effettuato in data 14/12/2017 nonché dopo aver effettuatoprecise misurazioni.1.2 Di tale rilievo nulla emerge dalla motivazione degli avvisi diaccertamento.Quanto, poi, alla circostanza che la documentazione sia stata prodottain giudizio va rimarcato che l’amministrazione non può integrare lamotivazione dell’avviso successivamente alla sua emissione atteso che èsolo tale motivazione a delimitare i confini della lite (ex multis: Cass.,Sez. 5^, n. 6103/2016; Sez.

T., n. 29996/2022; Cass., Sez.

T., n.4339/2024), non potendo le ragioni poste a base di un atto impositivoessere oggetto di modifica e/o di integrazione durante la fase contenziosa,Numero registro generale 14934/2021Numero sezionale 1949/2026Numero di raccolta generale 7522/2026Data pubblicazione 29/03/2026in quanto la difesa della ricorrente si concentra su quanto illustrato nellamotivazione.In conclusione, il motivo è accolto.2.

Con il secondo motivo, si denuncia l’illegittimità della sentenza perviolazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in combinato dispostocon l’art. 1, comma 649 della legge n. 147/2013, nonché con l’art. 14,comma 10, del d.l. n. 201/2011, per illegittima inversione sul contribuentedell’onere della prova in relazione a circostanze di fatto, essenziali ai finidella pretesa impositiva, ritenute incontestate e/o già oggetto didefinizione con l’ente titolare della pretesa stessa.La violazione sarebbe dovuta al fatto che, nella specie, la destinazionedelle aree a parcheggio, nonché la produzione nell’area di rifiuti specialifossero assolutamente incontestate in giudizio.In particolare, sarebbe incontestato: che all’interno dello stabilimentofossero prodotti rifiuti speciali tossici-nocivi; che lo smaltimento fosse acura e spese della società e ciò sarebbe stato dimostrato dallacontribuente mediante documentazione non contestata dallaconcessionaria; che l’area scoperta, pari a 3.961 mq, era destinata aparcheggio per veicoli industriali.

Tali circostanze sarebbero, poi, statedefinitivamente accertate a seguito dell’avviso di accertamento n. 19 del23/12/2012, ove era stata sottoposta a tassazione l’intera area pari a9.134 mq.

Tale atto era, poi, stato parzialmente rettificato dall’enteimpositore a seguito della produzione documentale della societàcontribuente nonché a seguito di ATP in forza dei quali era statadimostrata la produzione prevalente all’interno dello stabilimentoproduttivo assoggettato a tassazione.

L’area imponibile, in quella sede,era stata così ridotta a mq

2.134. La stessa area, e solo quella, era stataoggetto di TARI nel 2018 e nel 2019.Con la terza doglianza, in subordine, si denuncia la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1 e 10 della l. n. 212/2000, in combinato dispostoNumero registro generale 14934/2021Numero sezionale 1949/2026Numero di raccolta generale 7522/2026Data pubblicazione 29/03/2026con gli artt. 3 e 97 Cost. e con riferimento all’art. 1, comma 649, dellalegge n. 147/2013 e 14, comma 10, del d.l. 201/2011, nonché incombinato disposto con gli artt. 7, comma 1, lett. e), e 9, comma 3, delregolamento TARI del Comune di Landriano (PV), il tutto in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per non aver considerato chel’individuazione e la quantificazione della superficie imponibile era giàstata definita mediante precedenti provvedimenti amministrativi, cui lasocietà si è conformata, riconducibili al medesimo titolare della pretesaimpositiva peraltro dalla stessa riconfermati con efficacia vincolante inrelazione alle annualità in disputa.I motivi sono assorbiti dall’accoglimento della prima censura.In conclusione, il primo motivo del ricorso deve essere accolto,assorbiti i restanti, la sentenza cassata in relazione al motivo accolto e,non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, deve accogliersil’originario ricorso del contribuente.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come dadispositivo.

P.Q.MAccoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti motivi, cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel meritoaccoglie l’originario ricorso.Condanna la controricorrente al pagamento delle spese processuali infavore della ricorrente, che liquida in euro 8.500,00 per compensi, oltre acontributo unificato tributario, rimborso forfettario e oneri accessori dilegge, per il primo grado del giudizio di merito; in euro 8.500,00 percompensi, oltre a contributo unificato tributario, rimborso forfettario eoneri accessori di legge, per il secondo grado del giudizio di merito, euro200,00 per esborsi ed euro 6.000,00 per compensi, oltre a rimborsoforfettario e oneri accessori di legge, per il giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 27/2/2026.Numero registro generale 14934/2021Numero sezionale 1949/2026Numero di raccolta generale 7522/2026Data pubblicazione 29/03/2026Il PresidenteGiuseppe Lo SardoP.Q.MAccoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti motivi, cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel meritoaccoglie l’originario ricorso.Condanna la controricorrente al pagamento delle spese processuali infavore della ricorrente, che liquida in euro 8.500,00 per compensi, oltre acontributo unificato tributario, rimborso forfettario e oneri accessori dilegge, per il primo grado del giudizio di merito; in euro 8.500,00 percompensi, oltre a contributo unificato tributario, rimborso forfettario eoneri accessori di legge, per il secondo grado del giudizio di merito, euro200,00 per esborsi ed euro 6.000,00 per compensi, oltre a rimborsoforfettario e oneri accessori di legge, per il giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 27/2/2026.Numero registro generale 14934/2021Numero sezionale 1949/2026Numero di raccolta generale 7522/2026Data pubblicazione 29/03/2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 14934/2021 R.G., proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], FrancoCarile-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n. 2976/2020 depositata il 15/12/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (già [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA])impugnò gli avvisi di accertamento n. 8/1 del 6/2/2018 e n. 253/1dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], emessi dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per conto del Comune diLandriano (PV), per omessa denuncia e omesso versamento,rispettivamente, il primo, del TARES relativo all’anno 2013 e, il secondo,Numero registro generale 14934/2021Numero sezionale 1949/2026Numero di raccolta generale 7522/2026Data pubblicazione 29/03/2026della TARI relativa agli anni dal 2014 al 2017, con i quali era stato chiestol’importo, rispettivamente, pari ad euro 125.330,00 ed euro 49.011,00, inrelazione alle maggiori superfici accertate di un immobile di proprietà dellacontribuente pari a mq 7.887, in luogo di mq 2.134 dichiarati.Il giudice di prime cure, con distinte sentenze, accolse i ricorsi dellaYtelyum [OSCURATO:SOCIETA]. ed annullò gli avvisi perché carenti sotto ilprofilo motivazionale in relazione alle ragioni giustificanti la maggioresuperficie imponibile.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnò dette decisioni e la C.T.R., previariunione degli appelli, accolse l’impugnazione della società di riscossione.2. In particolare, il giudice di secondo grado ritenne che gli attiimpositivi contenessero tutte le indicazioni necessarie alla comprensionedella pretesa tributaria: l’immobile era identificato, era determinata lasuperficie imponibile, così come l’aliquota del tributo.Prova dell’assolvimento dell’onere motivazionale era costituita dallostesso ricorso della contribuente, dal quale emergeva l’avvenutacomprensione della pretesa.Si evidenziò, inoltre, che le ragioni dell’esenzione o dell’esclusionedalla tassazione costituivano onere della prova a carico del contribuente,onere nella specie non assolto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.determinazione delle aree tassabili, effettuata per precedenti e successiveannualità, ben potendo per gli anni imponibili di riferimento essereeffettuato un diverso accertamento da parte del concessionario.3. La decisione è stata impugnata dalla società contribuente con tremotivi. Resiste con controricorso la società concessionaria. Le parti hannodepositato memorie illustrative.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con la prima censura, si denuncia l’illegittimità degli atti impositivi ela mancata allegazione di atti presupposti alla pretesa tributaria, nonNumero registro generale 14934/2021Numero sezionale 1949/2026Numero di raccolta generale 7522/2026Data pubblicazione 29/03/2026conosciuti dalla contribuente, in violazione e/o falsa applicazione dell’ art.1, comma 162, della legge n. 147/2013, nonché dell’art. 14, comma 45,del d.l. n. 201/2011, in combinato disposto con gli artt. 1 e 7, comma 1,della legge n. 212/2000, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non averconsiderato il giudice di appello che gli avvisi di accertamento impugnati,in quanto motivati per relationem mediante il richiamo ad altri atti overbali, sconosciuti al contribuente, avrebbero dovuto essere annullati perviolazione del citato art. 7.Il fondamento della rideterminazione dell’area imponibile sarebbe,infatti, costituito da verbali, misurazioni e schede tecniche (contenenti iconteggi per singole aree imponibili), come emergente dalle difese ingiudizio del concessionario, non allegate agli avvisi ma esclusivamenteprodotte in giudizio dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. con il proprio atto dicontrodeduzioni.Agli atti impositivi non era allegato il rilievo effettuato il 14 dicembre2017, che costituiva il presupposto logico dell’atto impositivo, al pari delleschede tecniche. I predetti documenti sono stati depositati solo nel corsodel giudizio.1.1. Il motivo è fondato.L'art. 1, comma 162, della legge n. 296/2006, conformemente all'art.7, comma 1, della legge n. 212/2000, impone l'allegazione all'attoimpositivo degli atti ai quali la motivazione faccia riferimento, solo se nonfacilmente conoscibili dal contribuente e sempre che non ne sia riprodottoil contenuto essenziale (ex multis Cass., Sez. 5^, n. 33327/2021; Cass.,Sez. T., n. 6767/2024; Cass., Sez. T., n. 7657/2025). Com’è noto poichél’avviso di accertamento costituisce l'atto conclusivo di una sequenzaprocedimentale a cui possono partecipare anche organi amministratividiversi, può essere legittimamente motivato per relationem, anchemediante rinvio pedissequo alle conclusioni contenute in un atto, senzache ciò arrechi alcun pregiudizio al diritto del contribuente. La scelta in talNumero registro generale 14934/2021Numero sezionale 1949/2026Numero di raccolta generale 7522/2026Data pubblicazione 29/03/2026senso dell'amministrazione finanziaria non può essere di per sé censuratadal giudice di merito, al quale, invece, spetta il potere di valutare se, dalrichiamo globale all'atto strumentale, sia derivata un'inadeguatezza oun'insufficienza della motivazione dell'atto finale. In sede di legittimità,pertanto, il contribuente che intenda contestare l'accertamentodell'adeguatezza della motivazione per relationem dovrà specificamenteindicare, nei motivi di ricorso, le cause della sua inadeguatezza (tra letante: Cass. Sez. 5^, n. 2907/2010; Cass. Sez. 5^, n. 21119/2011; Cass.Sez. 5^, n. 30560/2017; Cass. Sez. 5^, n. 32957/2018; Cass., Sez. 6^-5, n. 25906/2022; Cass. Sez. T, n. 11718/2023).L'art. 7, comma 1, della l. n. 212/2000, che si riferisce solo agli atti dicui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza, consente,invero, di assolvere all'obbligo di motivazione degli atti tributari ancheper relationem, ovvero mediante il riferimento ad elementi di fattorisultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all'atto notificato,quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l'insieme diquelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documentonecessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimentoadottato, la cui indicazione permette al contribuente ed al giudice, in sededi eventuale sindacato giurisdizionale, di individuare i luoghi specificidell'atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano glielementi della motivazione del provvedimento (Cass. Sez. 5^, n.9323/2017).Laddove, la motivazione per relationem si realizzi mediante ungenerico rinvio ad atti o verifiche senza specificare quali essi siano inconcreto, si traduce in un sostanziale formula di stile, privadell’identificazione delle concrete attività istruttorie svolte di modo che, intal caso, risulta carente l’oggetto stesso della relatio con conseguenteviolazione del diritto di difesa del contribuente atteso che in tal caso non èposto in condizioni di comprendere le ragioni della pretesa.Numero registro generale 14934/2021Numero sezionale 1949/2026Numero di raccolta generale 7522/2026Data pubblicazione 29/03/2026Tanto è quanto verificatosi nel caso che ci occupa.Nella motivazione degli avvisi - riprodotta nel ricorso secondo il canonedell’autosufficienza - si legge: “il procedimento ha preso avviodall’identificazione dell’immobile. L’indagine che ha portato ad accertare lasuperficie da sottoporre a tassazione, è stata effettuata sulla base delleinformazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle finanze –Agenzia del territorio di Pavia. Le suddette rilevazioni sono state elaboratecon l’incrocio degli archivi a disposizione e comparate con tutti gli atti inpossesso dell’ente e con la consultazione delle planimetrie catastali (o coni dati relativi alla denuncia dell’utente)”.Gli atti impositivi impugnati non specificano quali controlli siano statieffettuati per rilevare l’infedeltà delle dichiarazioni presentate dallacontribuente circa il possesso dei requisiti per usufruire della riduzionedella TARI e del TARES, per cui è carente lo stesso oggetto della relatio,precludendo l’esercizio del diritto di difesa della contribuente in sede diimpugnazione dinanzi al giudice tributario.Dagli atti emerge, inoltre, che la società concessionaria, in sede dicontrodeduzioni, avesse affermato che le superfici erano state accertatecon rilievo effettuato in data 14/12/2017 nonché dopo aver effettuatoprecise misurazioni.1.2 Di tale rilievo nulla emerge dalla motivazione degli avvisi diaccertamento.Quanto, poi, alla circostanza che la documentazione sia stata prodottain giudizio va rimarcato che l’amministrazione non può integrare lamotivazione dell’avviso successivamente alla sua emissione atteso che èsolo tale motivazione a delimitare i confini della lite (ex multis:  Cass.,Sez. 5^, n. 6103/2016; Sez. T., n. 29996/2022; Cass., Sez. T., n.4339/2024), non potendo le ragioni poste a base di un atto impositivoessere oggetto di modifica e/o di integrazione durante la fase contenziosa,Numero registro generale 14934/2021Numero sezionale 1949/2026Numero di raccolta generale 7522/2026Data pubblicazione 29/03/2026in quanto la difesa della ricorrente si concentra su quanto illustrato nellamotivazione.In conclusione, il motivo è accolto.2. Con il secondo motivo, si denuncia l’illegittimità della sentenza perviolazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in combinato dispostocon l’art. 1, comma 649 della legge n. 147/2013, nonché con l’art. 14,comma 10, del d.l. n. 201/2011, per illegittima inversione sul contribuentedell’onere della prova in relazione a circostanze di fatto, essenziali ai finidella pretesa impositiva, ritenute incontestate e/o già oggetto didefinizione con l’ente titolare della pretesa stessa.La violazione sarebbe dovuta al fatto che, nella specie, la destinazionedelle aree a parcheggio, nonché la produzione nell’area di rifiuti specialifossero assolutamente incontestate in giudizio.In particolare, sarebbe incontestato: che all’interno dello stabilimentofossero prodotti rifiuti speciali tossici-nocivi; che lo smaltimento fosse acura e spese della società e ciò sarebbe stato dimostrato dallacontribuente mediante documentazione non contestata dallaconcessionaria; che l’area scoperta, pari a 3.961 mq, era destinata aparcheggio per veicoli industriali. Tali circostanze sarebbero, poi, statedefinitivamente accertate a seguito dell’avviso di accertamento n. 19 del23/12/2012, ove era stata sottoposta a tassazione l’intera area pari a9.134 mq. Tale atto era, poi, stato parzialmente rettificato dall’enteimpositore a seguito della produzione documentale della societàcontribuente nonché a seguito di ATP in forza dei quali era statadimostrata la produzione prevalente all’interno dello stabilimentoproduttivo assoggettato a tassazione. L’area imponibile, in quella sede,era stata così ridotta a mq 2.134. La stessa area, e solo quella, era stataoggetto di TARI nel 2018 e nel 2019.Con la terza doglianza, in subordine, si denuncia la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1 e 10 della l. n. 212/2000, in combinato dispostoNumero registro generale 14934/2021Numero sezionale 1949/2026Numero di raccolta generale 7522/2026Data pubblicazione 29/03/2026con gli artt. 3 e 97 Cost. e con riferimento all’art. 1, comma 649, dellalegge n. 147/2013 e 14, comma 10, del d.l. 201/2011, nonché incombinato disposto con gli artt. 7, comma 1, lett. e), e 9, comma 3, delregolamento TARI del Comune di Landriano (PV), il tutto in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per non aver considerato chel’individuazione e la quantificazione della superficie imponibile era giàstata definita mediante precedenti provvedimenti amministrativi, cui lasocietà si è conformata, riconducibili al medesimo titolare della pretesaimpositiva peraltro dalla stessa riconfermati con efficacia vincolante inrelazione alle annualità in disputa.I motivi sono assorbiti dall’accoglimento della prima censura.In conclusione, il primo motivo del ricorso deve essere accolto,assorbiti i restanti, la sentenza cassata in relazione al motivo accolto e,non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, deve accogliersil’originario ricorso del contribuente.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come dadispositivo.Numero registro generale 14934/2021Numero sezionale 1949/2026Numero di raccolta generale 7522/2026Data pubblicazione 29/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:*TARSU  TIAGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] PresidenteTARESValeria [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]d.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCAlessio [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereCarmela [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereAnnachiara [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 14934/2021 R.G., proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], FrancoCarile-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n. 2976/2020 depositata il 15/12/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (già [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA])impugnò gli avvisi di accertamento n. 8/1 del 6/2/2018 e n. 253/1dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], emessi dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per conto del Comune diLandriano (PV), per omessa denuncia e omesso versamento,rispettivamente, il primo, del TARES relativo all’anno 2013 e, il secondo,Numero registro generale 14934/2021Numero sezionale 1949/2026Numero di raccolta generale 7522/2026Data pubblicazione 29/03/2026della TARI relativa agli anni dal 2014 al 2017, con i quali era stato chiestol’importo, rispettivamente, pari ad euro 125.330,00 ed euro 49.011,00, inrelazione alle maggiori superfici accertate di un immobile di proprietà dellacontribuente pari a mq 7.887, in luogo di mq 2.134 dichiarati.Il giudice di prime cure, con distinte sentenze, accolse i ricorsi dellaYtelyum [OSCURATO:SOCIETA]. ed annullò gli avvisi perché carenti sotto ilprofilo motivazionale in relazione alle ragioni giustificanti la maggioresuperficie imponibile.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnò dette decisioni e la C.T.R., previariunione degli appelli, accolse l’impugnazione della società di riscossione.2. In particolare, il giudice di secondo grado ritenne che gli attiimpositivi contenessero tutte le indicazioni necessarie alla comprensionedella pretesa tributaria: l’immobile era identificato, era determinata lasuperficie imponibile, così come l’aliquota del tributo.Prova dell’assolvimento dell’onere motivazionale era costituita dallostesso ricorso della contribuente, dal quale emergeva l’avvenutacomprensione della pretesa.Si evidenziò, inoltre, che le ragioni dell’esenzione o dell’esclusionedalla tassazione costituivano onere della prova a carico del contribuente,onere nella specie non assolto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.determinazione delle aree tassabili, effettuata per precedenti e successiveannualità, ben potendo per gli anni imponibili di riferimento essereeffettuato un diverso accertamento da parte del concessionario.3. La decisione è stata impugnata dalla società contribuente con tremotivi. Resiste con controricorso la società concessionaria. Le parti hannodepositato memorie illustrative.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con la prima censura, si denuncia l’illegittimità degli atti impositivi ela mancata allegazione di atti presupposti alla pretesa tributaria, nonNumero registro generale 14934/2021Numero sezionale 1949/2026Numero di raccolta generale 7522/2026Data pubblicazione 29/03/2026conosciuti dalla contribuente, in violazione e/o falsa applicazione dell’ art.1, comma 162, della legge n. 147/2013, nonché dell’art. 14, comma 45,del d.l. n. 201/2011, in combinato disposto con gli artt. 1 e 7, comma 1,della legge n. 212/2000, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non averconsiderato il giudice di appello che gli avvisi di accertamento impugnati,in quanto motivati per relationem mediante il richiamo ad altri atti overbali, sconosciuti al contribuente, avrebbero dovuto essere annullati perviolazione del citato art. 7.Il fondamento della rideterminazione dell’area imponibile sarebbe,infatti, costituito da verbali, misurazioni e schede tecniche (contenenti iconteggi per singole aree imponibili), come emergente dalle difese ingiudizio del concessionario, non allegate agli avvisi ma esclusivamenteprodotte in giudizio dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. con il proprio atto dicontrodeduzioni.Agli atti impositivi non era allegato il rilievo effettuato il 14 dicembre2017, che costituiva il presupposto logico dell’atto impositivo, al pari delleschede tecniche. I predetti documenti sono stati depositati solo nel corsodel giudizio.1.1. Il motivo è fondato.L'art. 1, comma 162, della legge n. 296/2006, conformemente all'art.7, comma 1, della legge n. 212/2000, impone l'allegazione all'attoimpositivo degli atti ai quali la motivazione faccia riferimento, solo se nonfacilmente conoscibili dal contribuente e sempre che non ne sia riprodottoil contenuto essenziale (ex multis Cass., Sez. 5^, n. 33327/2021; Cass.,Sez. T., n. 6767/2024; Cass., Sez. T., n. 7657/2025). Com’è noto poichél’avviso di accertamento costituisce l'atto conclusivo di una sequenzaprocedimentale a cui possono partecipare anche organi amministratividiversi, può essere legittimamente motivato per relationem, anchemediante rinvio pedissequo alle conclusioni contenute in un atto, senzache ciò arrechi alcun pregiudizio al diritto del contribuente. La scelta in talNumero registro generale 14934/2021Numero sezionale 1949/2026Numero di raccolta generale 7522/2026Data pubblicazione 29/03/2026senso dell'amministrazione finanziaria non può essere di per sé censuratadal giudice di merito, al quale, invece, spetta il potere di valutare se, dalrichiamo globale all'atto strumentale, sia derivata un'inadeguatezza oun'insufficienza della motivazione dell'atto finale. In sede di legittimità,pertanto, il contribuente che intenda contestare l'accertamentodell'adeguatezza della motivazione per relationem dovrà specificamenteindicare, nei motivi di ricorso, le cause della sua inadeguatezza (tra letante: Cass. Sez. 5^, n. 2907/2010; Cass. Sez. 5^, n. 21119/2011; Cass.Sez. 5^, n. 30560/2017; Cass. Sez. 5^, n. 32957/2018; Cass., Sez. 6^-5, n. 25906/2022; Cass. Sez. T, n. 11718/2023).L'art. 7, comma 1, della l. n. 212/2000, che si riferisce solo agli atti dicui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza, consente,invero, di assolvere all'obbligo di motivazione degli atti tributari ancheper relationem, ovvero mediante il riferimento ad elementi di fattorisultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all'atto notificato,quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l'insieme diquelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documentonecessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimentoadottato, la cui indicazione permette al contribuente ed al giudice, in sededi eventuale sindacato giurisdizionale, di individuare i luoghi specificidell'atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano glielementi della motivazione del provvedimento (Cass. Sez. 5^, n.9323/2017).Laddove, la motivazione per relationem si realizzi mediante ungenerico rinvio ad atti o verifiche senza specificare quali essi siano inconcreto, si traduce in un sostanziale formula di stile, privadell’identificazione delle concrete attività istruttorie svolte di modo che, intal caso, risulta carente l’oggetto stesso della relatio con conseguenteviolazione del diritto di difesa del contribuente atteso che in tal caso non èposto in condizioni di comprendere le ragioni della pretesa.Numero registro generale 14934/2021Numero sezionale 1949/2026Numero di raccolta generale 7522/2026Data pubblicazione 29/03/2026Tanto è quanto verificatosi nel caso che ci occupa.Nella motivazione degli avvisi - riprodotta nel ricorso secondo il canonedell’autosufficienza - si legge: “il procedimento ha preso avviodall’identificazione dell’immobile. L’indagine che ha portato ad accertare lasuperficie da sottoporre a tassazione, è stata effettuata sulla base delleinformazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle finanze –Agenzia del territorio di Pavia. Le suddette rilevazioni sono state elaboratecon l’incrocio degli archivi a disposizione e comparate con tutti gli atti inpossesso dell’ente e con la consultazione delle planimetrie catastali (o coni dati relativi alla denuncia dell’utente)”.Gli atti impositivi impugnati non specificano quali controlli siano statieffettuati per rilevare l’infedeltà delle dichiarazioni presentate dallacontribuente circa il possesso dei requisiti per usufruire della riduzionedella TARI e del TARES, per cui è carente lo stesso oggetto della relatio,precludendo l’esercizio del diritto di difesa della contribuente in sede diimpugnazione dinanzi al giudice tributario.Dagli atti emerge, inoltre, che la società concessionaria, in sede dicontrodeduzioni, avesse affermato che le superfici erano state accertatecon rilievo effettuato in data 14/12/2017 nonché dopo aver effettuatoprecise misurazioni.1.2 Di tale rilievo nulla emerge dalla motivazione degli avvisi diaccertamento.Quanto, poi, alla circostanza che la documentazione sia stata prodottain giudizio va rimarcato che l’amministrazione non può integrare lamotivazione dell’avviso successivamente alla sua emissione atteso che èsolo tale motivazione a delimitare i confini della lite (ex multis:  Cass.,Sez. 5^, n. 6103/2016; Sez. T., n. 29996/2022; Cass., Sez. T., n.4339/2024), non potendo le ragioni poste a base di un atto impositivoessere oggetto di modifica e/o di integrazione durante la fase contenziosa,Numero registro generale 14934/2021Numero sezionale 1949/2026Numero di raccolta generale 7522/2026Data pubblicazione 29/03/2026in quanto la difesa della ricorrente si concentra su quanto illustrato nellamotivazione.In conclusione, il motivo è accolto.2. Con il secondo motivo, si denuncia l’illegittimità della sentenza perviolazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in combinato dispostocon l’art. 1, comma 649 della legge n. 147/2013, nonché con l’art. 14,comma 10, del d.l. n. 201/2011, per illegittima inversione sul contribuentedell’onere della prova in relazione a circostanze di fatto, essenziali ai finidella pretesa impositiva, ritenute incontestate e/o già oggetto didefinizione con l’ente titolare della pretesa stessa.La violazione sarebbe dovuta al fatto che, nella specie, la destinazionedelle aree a parcheggio, nonché la produzione nell’area di rifiuti specialifossero assolutamente incontestate in giudizio.In particolare, sarebbe incontestato: che all’interno dello stabilimentofossero prodotti rifiuti speciali tossici-nocivi; che lo smaltimento fosse acura e spese della società e ciò sarebbe stato dimostrato dallacontribuente mediante documentazione non contestata dallaconcessionaria; che l’area scoperta, pari a 3.961 mq, era destinata aparcheggio per veicoli industriali. Tali circostanze sarebbero, poi, statedefinitivamente accertate a seguito dell’avviso di accertamento n. 19 del23/12/2012, ove era stata sottoposta a tassazione l’intera area pari a9.134 mq. Tale atto era, poi, stato parzialmente rettificato dall’enteimpositore a seguito della produzione documentale della societàcontribuente nonché a seguito di ATP in forza dei quali era statadimostrata la produzione prevalente all’interno dello stabilimentoproduttivo assoggettato a tassazione. L’area imponibile, in quella sede,era stata così ridotta a mq 2.134. La stessa area, e solo quella, era stataoggetto di TARI nel 2018 e nel 2019.Con la terza doglianza, in subordine, si denuncia la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1 e 10 della l. n. 212/2000, in combinato dispostoNumero registro generale 14934/2021Numero sezionale 1949/2026Numero di raccolta generale 7522/2026Data pubblicazione 29/03/2026con gli artt. 3 e 97 Cost. e con riferimento all’art. 1, comma 649, dellalegge n. 147/2013 e 14, comma 10, del d.l. 201/2011, nonché incombinato disposto con gli artt. 7, comma 1, lett. e), e 9, comma 3, delregolamento TARI del Comune di Landriano (PV), il tutto in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per non aver considerato chel’individuazione e la quantificazione della superficie imponibile era giàstata definita mediante precedenti provvedimenti amministrativi, cui lasocietà si è conformata, riconducibili al medesimo titolare della pretesaimpositiva peraltro dalla stessa riconfermati con efficacia vincolante inrelazione alle annualità in disputa.I motivi sono assorbiti dall’accoglimento della prima censura.In conclusione, il primo motivo del ricorso deve essere accolto,assorbiti i restanti, la sentenza cassata in relazione al motivo accolto e,non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, deve accogliersil’originario ricorso del contribuente.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come dadispositivo. P.Q.MAccoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti motivi, cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel meritoaccoglie l’originario ricorso.Condanna la controricorrente al pagamento delle spese processuali infavore della ricorrente, che liquida in euro 8.500,00 per compensi, oltre acontributo unificato tributario, rimborso forfettario e oneri accessori dilegge, per il primo grado del giudizio di merito; in euro 8.500,00 percompensi, oltre a contributo unificato tributario, rimborso forfettario eoneri accessori di legge, per il secondo grado del giudizio di merito, euro200,00 per esborsi ed euro 6.000,00 per compensi, oltre a rimborsoforfettario e oneri accessori di legge, per il giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 27/2/2026.Numero registro generale 14934/2021Numero sezionale 1949/2026Numero di raccolta generale 7522/2026Data pubblicazione 29/03/2026Il PresidenteGiuseppe Lo SardoP.Q.MAccoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti motivi, cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel meritoaccoglie l’originario ricorso.Condanna la controricorrente al pagamento delle spese processuali infavore della ricorrente, che liquida in euro 8.500,00 per compensi, oltre acontributo unificato tributario, rimborso forfettario e oneri accessori dilegge, per il primo grado del giudizio di merito; in euro 8.500,00 percompensi, oltre a contributo unificato tributario, rimborso forfettario eoneri accessori di legge, per il secondo grado del giudizio di merito, euro200,00 per esborsi ed euro 6.000,00 per compensi, oltre a rimborsoforfettario e oneri accessori di legge, per il giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 27/2/2026.Numero registro generale 14934/2021Numero sezionale 1949/2026Numero di raccolta generale 7522/2026Data pubblicazione 29/03/2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07522/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris