Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 22367/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

!Numero registro generale 6935/2026Numero sezionale 662/2026Numero di raccolta generale 22367/2026Data pubblicazione 30/06/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] - AREA 3DECRETO [OSCURATO:PERSONA](artt. 380-bis e 391 c.p.c.)IL CONSIGLIERE DELEGATOVisti gli atti del procedimento n. 6935/2026 R.G., relativo al ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.A.S., difesa come in atti;controVISLOVITCH ELENA + 1, difesi come in atti (controricorrenti);Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazionedella anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisionedel ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersisulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidatiin Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.Roma, 26/06/2026.IL CONSIGLIERE DELEGATODott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 6935/2026Numero sezionale 662/2026Numero di raccolta generale 22367/2026Data pubblicazione 30/06/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] - AREA 3DECRETO [OSCURATO:PERSONA](artt. 380-bis e 391 c.p.c.)IL CONSIGLIERE DELEGATOVisti gli atti del procedimento n. 6935/2026 R.G., relativo al ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.A.S., difesa come in atti;controVISLOVITCH ELENA + 1, difesi come in atti (controricorrenti);Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazionedella anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisionedel ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersisulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidatiin Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.Roma, 26/06/2026.IL CONSIGLIERE DELEGATODott. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22367/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris