CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 marzo 2026
Cassazione n. 07600/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 2674/2023 R.G. proposto da:I [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente–avverso la sentenza n. 1039/2022 della Corte di Appello di Roma, pubblicata indata 1.08.2022, N.R.G. 1000/2018;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.02.2026 dal Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2674/2023Numero sezionale 604/2026Numero di raccolta generale 7600/2026Data pubblicazione 30/03/20261.Il Tribunale di Cassino, in accoglimento delle domande proposte daAntonietta [OSCURATO:PERSONA] nei confronti de “I viaggi di [OSCURATO:SOCIETA].”, ha dichiarato che trale parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dadicembre 2005 ad agosto 2013, ha riconosciuto il diritto della lavoratriceall’inquadramento nel IV livello del CCNL Agenzie di Viaggio e alla percezionedella complessiva somma di € 30.249,56 a titolo di differenze retributive, di €565,00 a titolo di saldo ultima busta paga e di € 8.560,08 a titolo di TFR; hainoltre dichiarato illegittimo il licenziamento intimato alla lavoratrice ed haordinato la riassunzione della medesima o il pagamento di un’indennitàrisarcitoria pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita.[OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto di essere stata assunta dalla suddetta società indata 1.4.2006 come impiegata con contratto di inserimento lavorativo part timedi 24 ore per 18 mesi (scadenza il 30.9.2007) con inquadramento iniziale nel Vlivello del CCNL Agenzie di Viaggio ed inquadramento finale al IV livello; avevainoltre allegato di essere stata assunta 19.10.2007 dalla medesima società concontratto a tempo indeterminato part time di 24 ore settimanali ed.inquadramento nel V livello del CCNL e di avere sempre svolto mansioniriconducibili al IV livello dello stesso CCNL ed aveva lamentato di essere statalicenziata con motivazione pretestuosa (soppressione del posto di lavoro) condecorrenza dal 1.8.2013.Aveva pertanto chiesto che venisse dichiarato il suo diritto all’inquadramentonel IV livello del CCNL quanto meno dalla scadenza del contratto di inserimentolavorativo, che venisse accertata l’illegittimità del licenziamento, con lacondanna della società convenuta al pagamento della somma di € 48.809,64 atitolo di differenze retributive e al risarcimento del danno da licenziamentoillegittimo e per la parziale scopertura contributiva.2. La Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza delTribunale di Cassino, confermata nel resto, ha condannato “I viaggi di Kilroys.r.l.”, al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della minore somma di €28.884,13 a titolo di differenze retributive e TFR, oltre accessori.Numero registro generale 2674/2023Numero sezionale 604/2026Numero di raccolta generale 7600/2026Data pubblicazione 30/03/20263. La Corte territoriale ha condiviso le statuizioni del Tribunale riguardo alladecorrenza del rapporto e all’illegittimità del licenziamento; all’esitodell’istruttoria ha infatti ritenuto dimostrato che il rapporto di lavoro tra le parti,effettivamente iniziato nel dicembre 2005, si era svolto senza soluzioni dicontinuità fino ad agosto 2013 e che dopo il licenziamento le mansioni inprecedenza svolte dalla ricorrente avevano continuato ad essere espletate dapersonale interno della società.4. Pur avendo rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva prodotto il CCNL Agenzie diViaggio e non ne aveva riportato le declaratorie ed avendo pertanto consideratopreclusa la comparazione, indispensabile ai fini del riconoscimento del diritto alsuperiore inquadramento, ha tuttavia riconosciuto l’inquadramento nel IV livellodel CCNL agenzie di Viaggio dalla scadenza del contratto di inserimento, in forzadelle previsioni ivi contenute.5. Ha considerato documentalmente provato il pagamento della somma di €6.132,55 a titolo di TFR da parte della società ed ha pertanto ritenuto che dettasomma dovesse essere detratta dal dovuto ed ha ritenuto corretta la CTU, inquanto era stata redatta sulla base dei livelli di inquadramento da riconoscersitempo per tempo, delle ore di lavoro prestate, dei compensi risultanti comepercepiti dalle buste paga e del versamento di detto importo da parte del datoredi lavoro dopo la cessazione del rapporto.6. Avverso tale sentenza I viaggi di [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso percassazione sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria.7. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo il ricorso denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per manifesta illogicità dellamotivazione per insanabile contrasto tra affermazioni inconciliabili, per avere laCorte territoriale riconosciuto il diritto della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle differenzeretributive, pur avendo integralmente rigettato la domanda relativa al superioreinquadramento per difetto di allegazione.Numero registro generale 2674/2023Numero sezionale 604/2026Numero di raccolta generale 7600/2026Data pubblicazione 30/03/2026Evidenzia che nell’integrazione della CTU disposta dalla Corte territoriale èstato aggiunto l’importo di € 16.000,00 per straordinari, non allegati né provatidalla lavoratrice e lamenta che la Corte territoriale ha riconosciuto detto importosenza motivare sul punto.Aggiunge che la Corte territoriale ha liquidato a titolo di spese di lite €14.000,00 per il giudizio di primo grado ed € 20.000,00 per il giudizio di appello,in una causa il cui scaglione di valore è inferiore ad € 52.000,00.2. La censura è inammissibile, in quanto non coglie le ragioni del decisum.La Corte territoriale, pur avendo considerato preclusa la comparazione,indispensabile ai fini del riconoscimento del diritto al superiore inquadramento,ha riconosciuto l’inquadramento nel IV livello del CCNL Agenzie di Viaggio dallascadenza del contratto di inserimento, come previsto dal suddetto contratto, edha pertanto liquidato le differenze retributive.3. Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 112 cod. proc. civ. ed errata applicazione del principio di noncontestazione, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ..Deduce che la [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di primo grado non aveva mai allegato alcunfatto relativo allo svolgimento di lavoro straordinario, né aveva formulatorichieste istruttorie.Evidenzia che nella sentenza impugnata non vi è traccia dei conteggi allegatial ricorso di primo grado della [OSCURATO:PERSONA], sui quali si è fondato l’esame suppletivodel CTU nel giudizio di appello; deduce che la parte convenuta non può essereonerata dall’onere di contestare fatti non allegati e sostiene che la ricorrente eradecaduta dalla prova dello svolgimento del lavoro straordinario.Precisa che la società poteva solo contestare i conteggi nella loro totalità eprendere posizione sui fatti allegati.Lamenta che la Corte territoriale ha fondato la decisione su prove mai fornite.Insiste nel sostenere il contrasto tra affermazioni inconciliabili.4. Con il terzo motivo il ricorso denuncia l’omessa pronuncia, ai sensi dell’art.360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ.Lamenta il difetto di motivazione riguardo al riconoscimento delle differenzedi retribuzione per lavoro straordinario, non avendo la sentenza impugnataNumero registro generale 2674/2023Numero sezionale 604/2026Numero di raccolta generale 7600/2026Data pubblicazione 30/03/2026individuato i fatti posti a fondamento della pretesa, né indicato la domandaproposta.Torna a sostenere che l’unica domanda oggetto di accertamento riguardo alledifferenze retributive, relativa allo svolgimento di mansioni superiori, è statarigettata dal giudice di appello.5. Il secondo ed il terzo motivo, che vanno trattati congiuntamente per ragionidi connessione logica e giuridica, sono inammissibili.Innanzitutto le censure difettano di chiarezza, in quanto sovrappongono ladedotta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. al vizio motivazionale.Dalla sentenza impugnata risulta che nel giudizio di primo grado la domandarelativa alle differenze di retribuzione è stata integralmente accolta e che i motividi appello hanno riguardato la decorrenza del rapporto di lavoro,l’inquadramento della lavoratrice, la ritenuta insussistenza di un giustificatomotivo oggettivo di licenziamento e l’omessa detrazione dell’importo di €6132,55 (versato a titolo di TFR) dal credito della lavoratrice; su tali censure siè pronunciata la Corte territoriale, dando atto della circostanza che il conteggiodel CTU è stato eseguito sulla base delle ore di lavoro prestate indicate neiconteggi allegati al ricorso di primo grado.Ciò posto, rilevato che il tema specifico concernente l’espletamento di lavorostraordinario non è stato specificamente affrontato dalla Corte di merito,costituiva onere della ricorrente allegare la avvenuta deduzione di esso innanzial giudice di merito ed inoltre, in ossequio al principio di specificità del ricorsoper cassazione, indicare in quale specifico atto lo avesse fatto onde dar modoalla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima diesaminare il merito ( ex plurimis Cass. 9.08.2018 n. 2694, Cass. 18.10.2013 n.23765), come viceversa non avvenuto.A fronte dell’integrale accoglimento della domanda relativa alle differenze diretribuzione da parte del giudice di primo grado, la società appellante avevainfatti l’onere di censurare la sentenza di primo grado in ordine all’eventualericonoscimento delle differenze di retribuzione per lavoro straordinario.Deve poi rammentarsi che il principio di non contestazione, riguardo aiconteggi elaborati ai fini della quantificazione del credito oggetto della domanda,Numero registro generale 2674/2023Numero sezionale 604/2026Numero di raccolta generale 7600/2026Data pubblicazione 30/03/2026impone la distinzione tra la componente fattuale e quella normativa dei calcoli,nel senso che è irrilevante la non contestazione attinente all'interpretazionedella disciplina legale o contrattuale della quantificazione, appartenendo alpotere-dovere del giudice la cognizione di tale disciplina, mentre rileva quellache ha ad oggetto i fatti da accertare nel processo e non laloro qualificazione giuridica (cfr. Cass. n. 22755/2023).6. La società ricorrente chiede la condanna della controparte al pagamentodelle spese di tutti i gradi di giudizio, ed in subordine chiede la compensazionedelle spese di lite dei gradi di merito, con vittoria delle spese del giudizio dilegittimità.Lamenta il riconoscimento di importi sproporzionati, pari ad € 14.000,00 peril giudizio di primo grado e ad € 20.000,00 per il giudizio di appello, oltre cheimmotivati, quanto alle spese di lite dei gradi di merito.7. Tali deduzioni non costituiscono un motivo di censura, in quanto nonindicano norme violate, né uno specifico vizio ma si risolvono nella meraprospettazione di un dissenso valutativo non veicolato, come prescritto dalladeduzione di uno specifico vizio.Va comunque evidenziato che, diversamente da quanto sostenuto dallasocietà ricorrente, la Corte territoriale ha compensato per ¼ le spese di lite deldoppio grado di giudizio ed ha posto i restanti ¾ a carico della società appellante;il giudice di appello ha dunque liquidato le spese del giudizio di primo grado incomplessivi € 4666,66 e quelle relative al giudizio di appello in complessivi €6533,33, diversi da quelli prospettati dalla società ricorrente.8. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.9. Considerato che il controricorso è tardivo (è stato depositato in data27.3.2023, e non è stato dunque rispettato il termine di 40 giorni dallanotificazione del ricorso, avvenuta in data 26.1.2023), nessuna statuizione vaadottata quanto alle spese del giudizio di legittimità.10. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versarel’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto perl’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.Numero registro generale 2674/2023Numero sezionale 604/2026Numero di raccolta generale 7600/2026Data pubblicazione 30/03/2026 P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.Dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazioneintegralmente rigettata, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro dellaCorte Suprema di Cassazione, il 5 febbraio 2026.La PresidenteAntonella Pagetta