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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 35670/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2024 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza emessa in data 9 novembre 2022 dal Tribunale di Napoli- Sezione distaccata di Ischia- con cui [OSCURATO:PERSONA] veniva ritenuto responsabile unitamente ad [OSCURATO:PERSONA] del reato di resistenza e di oltraggio a pubblico ufficiale e condannato alla pena ritenuta di giustizia. 2.Avverso la sentenza indicata, [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso affidato a due motivi con cui ha dedotto: -violazione di legge, in relazione all'art. 522 cod. proc. pen, per avere la Corte di appello ritenuto l'imputato responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficialefbenchè nella formulazione della contestazione l'organo di accusa avesse descritto compiutamente e dettagliatamente solo le condotte realizzate dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di appello - oltre ad avere ritenuto il [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato ai sensi dell'art. 110 cod. pen. sotto forma di contributo morale in assenza di contestazione - aveva anche offerto una ricostruzione della vicenda per cui è processo in netto contrasto con quella offerta dal Tribunàlei che aveva invece riferito al [OSCURATO:PERSONA] le condotte aggressive ai danni dell'[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] contestate al solo coimputato [OSCURATO:PERSONA]; -violazione di legge, in relazione all'art. 341 - bis cod. pen., per avere la Corte di appello ritenuto che l'accusa rivolta all'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di "non sapere svolgere il proprio lavoro" avesse valore offensivo, piuttosto che di mera critica.

Il giudizio di disvalore dell'operato del pubblico ufficiale non integrerebbe la condotta di oltraggio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va rigettato.

2. Con il primo motivo, il difensore censura la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione del principio della necessaria correlazione tra accusa e sentenza per essere la condotta criminis sub A) esclusivamente ascritta al coimputato [OSCURATO:PERSONA].

La censura, nello specifico, si incentra sulla assenza di contestazione quanto al ruolo concorsuale (sub specie di concorso morale) riconosciuto all'imputato nella sentenza di appello, peraltro in contrasto con il ruolo di diretto aggressore ascrittogli in prime cure e addebitato invece dall'organo di accusa al solo coimputato [OSCURATO:PERSONA].

2.1. E' bene premettere che, essendo il principio di correlazione tra contestazione e sentenza funzionale alla salvaguardia del diritto di difesa dell'imputato, esso risulta violato quando il fatto ritenuto nella decisione si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo d'imputazione non contiene l'indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza né consente di ricavarli in via induttiva (ex multis, Sez. 6, n.(f 35120 del 13/06/2003, Conversano, Rv. 226654; Sez. 6, n. 17799 del 06/02/2014, M., Rv. 260156; Sez. 6, n.10140 del 18/02/2015, Bossi e altro, Rv. 262802; Sez. 2, n 10989 del 28/02/2023, G. Pagano, Rv 284427).

La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, precisato che la verifica della necessaria correlazione non solo impone di considerare il fatto descritto in imputazione, ma anche di considerare tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione.

Pertanto, là dove l'imputato abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione, non sarà ipotizzabile alcuna lesione del diritto difesa ed alcuna nullità (ex multis, Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 257278).

2.2. Nel caso in esame, la Corte di merito - nel ritenere la responsabilità per il reato di resistenza in capo all'imputato, a titolo di concorso morale, per avere spalleggiato la condotta di violenta opposizione all'azione del Pubblico Ufficiale del coimputato [OSCURATO:PERSONA] - non è incorsa nella dedotta violazione di legge.

Ed invero, per quanto il dato testuale della contestazione ascriva al solo [OSCURATO:PERSONA] la condotta aggressiva e minatoria ai danni dell'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (intervenuto per elevare i verbali di contravvenzione a carico dei motociclisti in divieto di sosta), nell'incipit della contestazione l'organo di accusa ha richiamato le norme sul concorso di persone nel reato ex art. 110 cod. pen. e, in ragione di ciò, ha ascritto a entrambi gli imputati, presenti sul /ocus commissi delicti, le condotte "minatorie e aggressive" realizzate ai danni dei [OSCURATO:PERSONA].

Ciò consente di concludere per la sussistenza della contestazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale anche a carico del [OSCURATO:PERSONA].

2.3. Peraltro, i Giudici di appello, nella ricostruzione fattuale della vicenda, nemmeno contestata, hanno rilevato che l'episodio si svolgeva sul lungomare nei pressi del lido gestito da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] e che i due imputati, intuita l'intenzione degli Agenti della [OSCURATO:PERSONA] di multare i clienti del lido, erano prontamente intervenuti. [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto una condotta arrogante, minatoria ed aggressiva, mentre il [OSCURATO:PERSONA], affiancandolo e rimanendo sul posto, lo aveva spalleggiato ed in tal modo offerto un contributo di tipo morale.

Una tale ricostruzione, avvenuta sulla base delle relazioni di servizio e della CNR acquisita al fascicolo del dibattimento con l'accordo delle parti e quindi sulla base di atti conosciuti all'imputato, consente di escludere in nuce la paventata violazione del diritto di difesa, alla stregua dei principi di diritto richiamati in ordine alla necessità di considerare- ai fini della necessaria verifica della correlazione tra accusa e sentenza- anche le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione.3.

E' parimenti infondato anche il secondo motivo di ricorso con cui si censura la valutazione oltraggiosa della frase proferita dal [OSCURATO:PERSONA].

Ai fini di tale valutazione questa Suprema Corte ha chiarito che, per definire oltraggiosa un'espressione, non si possa prescindere dal contesto in cui la frase è pronunziata.

Il valore semantico astrattamente assegnato ai termini impiegati non ha sempre carattere decisivo, potendo la parola assumere o perdere carattere spregiativo a seconda del contesto e anche in rapporto alle personalità dell'offeso e dell'offensore.

Occorre, dunque, valutarne l'adeguatezza rispetto alla valenza di quel fatto specifico, considerando altresì che anche l'esercizio del diritto di critica, a causa dell'avvenimento da criticarsi, può richiedere parole tali da ingenerare turbamento e mortificazione (ex multis, Sez. 6, n.9102 del 18/09/1997, Rv 208615).

3.1. Ebbene, nel caso in esame, stando alla ricostruzione fattuale della vicenda, l'espressione proferita dal [OSCURATO:PERSONA] all'indirizzo dell'[OSCURATO:PERSONA] si colloca in un contesto di ferma opposizione all'agire legittimo e doveroso del Pubblico Ufficiale, particolarmente aggressivo sia per i toni utilizzati che per le azioni compiute.

Pertanto, in un contesto in cui- come quello ricostruito in sentenza - il mancato rispetto nei confronti del Pubblico Ufficiale, nello svolgimento della propria attività istituzionale, è stato pubblicamente esternato con comportamenti di chiara valenza aggressiva, non è ipotizzabile sul piano della logica una lettura delle parole proferite dal [OSCURATO:PERSONA] in chiave di mera critica.

La valutazione espressa dai Giudici di merito è, pertanto, ineccepibile sul piano della logica e come tale non censurabile in questa sede.

4. Al rigetto del ricorso segue - ex art. 616 cod. proc. pen. - la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2024 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza emessa in data 9 novembre 2022 dal Tribunale di Napoli- Sezione distaccata di Ischia- con cui [OSCURATO:PERSONA] veniva ritenuto responsabile unitamente ad [OSCURATO:PERSONA] del reato di resistenza e di oltraggio a pubblico ufficiale e condannato alla pena ritenuta di giustizia. 2.Avverso la sentenza indicata, [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso affidato a due motivi con cui ha dedotto: -violazione di legge, in relazione all'art. 522 cod. proc. pen, per avere la Corte di appello ritenuto l'imputato responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficialefbenchè nella formulazione della contestazione l'organo di accusa avesse descritto compiutamente e dettagliatamente solo le condotte realizzate dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di appello - oltre ad avere ritenuto il [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato ai sensi dell'art. 110 cod. pen. sotto forma di contributo morale in assenza di contestazione - aveva anche offerto una ricostruzione della vicenda per cui è processo in netto contrasto con quella offerta dal Tribunàlei che aveva invece riferito al [OSCURATO:PERSONA] le condotte aggressive ai danni dell'[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] contestate al solo coimputato [OSCURATO:PERSONA]; -violazione di legge, in relazione all'art. 341 - bis cod. pen., per avere la Corte di appello ritenuto che l'accusa rivolta all'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di "non sapere svolgere il proprio lavoro" avesse valore offensivo, piuttosto che di mera critica. Il giudizio di disvalore dell'operato del pubblico ufficiale non integrerebbe la condotta di oltraggio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va rigettato. 2. Con il primo motivo, il difensore censura la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione del principio della necessaria correlazione tra accusa e sentenza per essere la condotta criminis sub A) esclusivamente ascritta al coimputato [OSCURATO:PERSONA]. La censura, nello specifico, si incentra sulla assenza di contestazione quanto al ruolo concorsuale (sub specie di concorso morale) riconosciuto all'imputato nella sentenza di appello, peraltro in contrasto con il ruolo di diretto aggressore ascrittogli in prime cure e addebitato invece dall'organo di accusa al solo coimputato [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. E' bene premettere che, essendo il principio di correlazione tra contestazione e sentenza funzionale alla salvaguardia del diritto di difesa dell'imputato, esso risulta violato quando il fatto ritenuto nella decisione si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo d'imputazione non contiene l'indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza né consente di ricavarli in via induttiva (ex multis, Sez. 6, n.(f 35120 del 13/06/2003, Conversano, Rv. 226654; Sez. 6, n. 17799 del 06/02/2014, M., Rv. 260156; Sez. 6, n.10140 del 18/02/2015, Bossi e altro, Rv. 262802; Sez. 2, n 10989 del 28/02/2023, G. Pagano, Rv 284427). La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, precisato che la verifica della necessaria correlazione non solo impone di considerare il fatto descritto in imputazione, ma anche di considerare tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione. Pertanto, là dove l'imputato abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione, non sarà ipotizzabile alcuna lesione del diritto difesa ed alcuna nullità (ex multis, Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 257278). 2.2. Nel caso in esame, la Corte di merito - nel ritenere la responsabilità per il reato di resistenza in capo all'imputato, a titolo di concorso morale, per avere spalleggiato la condotta di violenta opposizione all'azione del Pubblico Ufficiale del coimputato [OSCURATO:PERSONA] - non è incorsa nella dedotta violazione di legge. Ed invero, per quanto il dato testuale della contestazione ascriva al solo [OSCURATO:PERSONA] la condotta aggressiva e minatoria ai danni dell'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (intervenuto per elevare i verbali di contravvenzione a carico dei motociclisti in divieto di sosta), nell'incipit della contestazione l'organo di accusa ha richiamato le norme sul concorso di persone nel reato ex art. 110 cod. pen. e, in ragione di ciò, ha ascritto a entrambi gli imputati, presenti sul /ocus commissi delicti, le condotte "minatorie e aggressive" realizzate ai danni dei [OSCURATO:PERSONA]. Ciò consente di concludere per la sussistenza della contestazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale anche a carico del [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Peraltro, i Giudici di appello, nella ricostruzione fattuale della vicenda, nemmeno contestata, hanno rilevato che l'episodio si svolgeva sul lungomare nei pressi del lido gestito da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] e che i due imputati, intuita l'intenzione degli Agenti della [OSCURATO:PERSONA] di multare i clienti del lido, erano prontamente intervenuti. [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto una condotta arrogante, minatoria ed aggressiva, mentre il [OSCURATO:PERSONA], affiancandolo e rimanendo sul posto, lo aveva spalleggiato ed in tal modo offerto un contributo di tipo morale. Una tale ricostruzione, avvenuta sulla base delle relazioni di servizio e della CNR acquisita al fascicolo del dibattimento con l'accordo delle parti e quindi sulla base di atti conosciuti all'imputato, consente di escludere in nuce la paventata violazione del diritto di difesa, alla stregua dei principi di diritto richiamati in ordine alla necessità di considerare- ai fini della necessaria verifica della correlazione tra accusa e sentenza- anche le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione.3. E' parimenti infondato anche il secondo motivo di ricorso con cui si censura la valutazione oltraggiosa della frase proferita dal [OSCURATO:PERSONA]. Ai fini di tale valutazione questa Suprema Corte ha chiarito che, per definire oltraggiosa un'espressione, non si possa prescindere dal contesto in cui la frase è pronunziata. Il valore semantico astrattamente assegnato ai termini impiegati non ha sempre carattere decisivo, potendo la parola assumere o perdere carattere spregiativo a seconda del contesto e anche in rapporto alle personalità dell'offeso e dell'offensore. Occorre, dunque, valutarne l'adeguatezza rispetto alla valenza di quel fatto specifico, considerando altresì che anche l'esercizio del diritto di critica, a causa dell'avvenimento da criticarsi, può richiedere parole tali da ingenerare turbamento e mortificazione (ex multis, Sez. 6, n.9102 del 18/09/1997, Rv 208615). 3.1. Ebbene, nel caso in esame, stando alla ricostruzione fattuale della vicenda, l'espressione proferita dal [OSCURATO:PERSONA] all'indirizzo dell'[OSCURATO:PERSONA] si colloca in un contesto di ferma opposizione all'agire legittimo e doveroso del Pubblico Ufficiale, particolarmente aggressivo sia per i toni utilizzati che per le azioni compiute. Pertanto, in un contesto in cui- come quello ricostruito in sentenza - il mancato rispetto nei confronti del Pubblico Ufficiale, nello svolgimento della propria attività istituzionale, è stato pubblicamente esternato con comportamenti di chiara valenza aggressiva, non è ipotizzabile sul piano della logica una lettura delle parole proferite dal [OSCURATO:PERSONA] in chiave di mera critica. La valutazione espressa dai Giudici di merito è, pertanto, ineccepibile sul piano della logica e come tale non censurabile in questa sede. 4. Al rigetto del ricorso segue - ex art. 616 cod. proc. pen. - la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta
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