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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02592/2022

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2021 della Corte di appello di Brescia letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta espulsione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; l'annullamento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per non aver commesso il fatto, oggetto del capo 15); l'annullamento con rinvio limitatamente al capo 19 lettera S) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rigetto nel resto del ricorso; rigetto dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; inammissibilità dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]; avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]; avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. In parziale riforma della sentenza emessa il 5 febbraio 2020 all'esito di giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Brescia nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ritenuti colpevoli dei reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 309 del 90 loro rispettivamente ascritti, con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ex art. 599-bis cod. proc. pen. ha rideterminato la pena per [OSCURATO:PERSONA] in sei anni e otto mesi di reclusione e 30 mila euro di multa; per [OSCURATO:PERSONA] in quattro anni e dieci mesi di reclusione e 22 mila euro di multa; per [OSCURATO:PERSONA] in tre anni e quattro mesi di reclusione e 16 mila euro di multa; per [OSCURATO:PERSONA] in due anni e due mesi di reclusione e 5 mila euro di multa; per [OSCURATO:PERSONA] in cinque anni e sei mesi di reclusione e 30 mila euro di multa, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata; per [OSCURATO:PERSONA] in quattro anni e dieci mesi di reclusione e 22 mila euro di multa, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. 309 del

90. Per detti imputati nonché per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha ordinato ex art. 86 d.P.R. 309 del 90 l'espulsione dal territorio dello stato a pena espiata. - Ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in dieci anni e otto mesi di reclusione, riconosciuta la continuazione tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli giudicati con sentenza della Corte di appello di Brescia del 15/10/2019, irrevocabile il 10 gennaio 2020, e ha confermato la sentenza appellata nei confronti degli altri imputati.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati.2.

I difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con unico motivo deducono l'erronea applicazione dell'art. 86 d.P.R. 309 del 90, in quanto l'espulsione è stata applicata nei confronti degli imputati, cittadini italiani.

Proprio per tale ragione il primo giudice non aveva applicato la misura di sicurezza, a differenza del Procuratore generale che aveva proposto appello, dando per scontato che gli imputati fossero stranieri, senza alcuna verifica sul punto con conseguente illegalità della statuizione.

3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] con unico articolato motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione del fatto contestato al capo 2) ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del

90. L'imputazione, relativa alla cessione di tre etti di cocaina, è del tutto isolata e atipica per il ricorrente, che ha trattato sempre droghe leggere; inoltre, l'affermazione di responsabilità è fondata solo su conversazioni intercettate, nel corso delle quali il ricorrente parla con altro imputato della gestione di "tre patate", termine equivoco ed inidoneo a fondare certezze in assenza di riscontri.

Si censura l'insufficienza della motivazione sul punto e la rilevante incidenza della diversa qualificazione sul trattamento sanzionatorio.

4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deduce la mancanza di motivazione relativa all'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., specie a fronte del contenuto ambiguo e incerto delle conversazioni intercettate, come segnalato negli atti di impugnazione.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA] con separato ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] denuncia l'omessa motivazione dei presupposti per l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione, applicata d'ufficio, senza alcuna valutazione in concreto della sussistenza o meno della pericolosità dell'imputato e, soprattutto, senza tener conto del comportamento processuale, dell'attenuazione della misura cautelare, del riconoscimento delle attenuanti generiche e della condizione personale e familiare del ricorrente.

Con successivo atto [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] articola due motivi.

Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 86 d.P.R. 309/90 per erronea applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione, disposta nei confronti del ricorrente, cittadino italiano, questione non dedotta con l'atto di appello, in quanto misura non applicata dal primo giudice, ma deducibile ex art.579 cod. proc. pen.

Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 192, comma 2, e 533 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo 15) - cessione, in qualità di fornitore, di 1 kg di cocaina a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-.La Corte di appello si sarebbe limitata a ritenere inverosimile la versione difensiva del ricorrente, ignaro dell'attività illecita del cugino Tusha, in merito agli incontri con [OSCURATO:PERSONA] e a ritenerla incompatibile con la brevità degli stessi, senza fare alcun riferimento al contenuto delle conversazioni intercettate, captate nei momenti precedenti a tali incontri e ritenute indizianti, con la conseguenza che l'affermazione di responsabilità è fondata sulla mera presenza del ricorrente accanto al Tusha all'interno della sua autovettura, utilizzata per la consegna.

6. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce l'erronea applicazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione in relazione all'omessa declaratoria di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., specie a fronte di richieste assolutorie formulate nei motivi di appello e della mancanza di prova del diretto coinvolgimento dell'imputato nell'attività illecita.

7. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] articola i seguenti motivi: 7.1 erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione nonché travisamento del compendio probatorio relativo alla cessione oggetto del capo 4) dell'imputazione.

La cessione viene desunta dai colloqui e dagli spostamenti del Brunelli e del Giorgi nonché dall'incontro dei due con il proprietario di una Mercedes, che consegnava la somma di 2.700 euro, ritenuto il prezzo di mezzo kg di marijuana, promesso dal Brunelli all'acquirente, ma la ricostruzione è frutto di una lettura parziale dei colloqui, dai quali risulta che il Giorgi fu solo presente alla consegna e non partecipe alla cessione, non avendo fornito alcun contributo all'affare, gestito solo dal Brunelli. 7.2 violazione di legge e vizio della motivazione relativamente al reato contestato al capo 23) per insussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, ascritto al ricorrente, al figlio Denis e ai fratelli Sallaku.

La motivazione è illogica e contraddittoria in relazione ad un'associazione composta solo da quattro persone, due delle quali non hanno rapporti diretti; manca l'affectio societatis, essendo individuabili due autonomi centri di interesse e operatività (i Sallaku e i Giorgi), indipendenti e privi di stabilità organizzativa, come dimostrato dalla varietà di rapporti e ruoli del ricorrente, intermediario in alcuni casi, in altri diretto acquirente, in altri cedente insieme al figlio, in altri ancora acquista direttamente dal figlio sostanza da cedere al cliente abituale con evidente contrapposizione all'interno dello stesso centro di interesse.

Manca la prova di una stabile organizzazione di uomini e mezzi; [OSCURATO:PERSONA] non ha contatti con i Sallaku, mentre i rapporti del ricorrente si esauriscono nelle singole forniture; la diversificazione dei rapporti in cui è coinvolto il ricorrente ne delineano il ruolo di procacciatore di affari, svincolato da legami e non interno ad una struttura stabile. 7.3 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche, alla disapplicazione della recidiva e al trattamento sanzionatorio, stante l'esclusiva valutazione della gravità del fatto e dei precedenti dell'imputato, ritenuto pericoloso nonostante l'opposta valutazione espressa dal tribunale di sorveglianza.

8. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] formula i seguenti motivi: 8.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato associativo, contestato al capo 23).

Entrambi i giudici hanno omesso di motivare sulla partecipazione del ricorrente per l'intero periodo di operatività dell'associazione considerato nell'imputazione, a fronte di un coinvolgimento del ricorrente emerso solo a partire dall'aprile 2018 e dell'assenza di rapporti con i Sallaku in detto periodo.

La partecipazione associativa è desunta dalla commissione dei reati fine e dalla ripetitività dello schema operativo, invece, indicativi solo del concorso nei reati per mancanza dell'affectio societatis e del dolo specifico; inoltre, il ricorrente ha rapporti solo con il cliente Vangelisti e non è coinvolto nelle cessioni di sostanze di tipo leggero insieme agli altri tre membri dell'associazione. 8.2 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo 19 lett. s) dell'imputazione, avente ad oggetto la presunta cessione di mezzo kg di marijuana allo Zanardini.

La motivazione è illogica a fronte dell'assoluzione dell'acquirente per mancanza di prova dell'avvenuta consegna di sostanza stupefacente.

9. [OSCURATO:PERSONA] sono stati proposti distinti ricorsi.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 9.1 violazione di norme processuali in relazione all'inammissibilità dell'appello proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] per difetto di legittimazione, non dichiarata né prima dell'udienza di appello né in via preliminare, come richiesto anche dal Procuratore generale, in modo da consentire ai difensori di discutere degli atti di appello ammessi, proposti dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Lamanna, con conseguente nullità dell'udienza di appello e della sentenza; 9.2 erronea applicazione di legge in relazione alla ritenuta infondatezza dell'eccezione di inutilizzabilità degli atti delle indagini preliminari per mancanza nel fascicolo digitalizzato del provvedimento di iscrizione degli imputati nel registro degli indagati.

L'eccezione, respinta già dal primo giudice in base all'annotazione in copertina della data del 6 novembre 2018 e alla documentazione prodotta dal Pubblico ministero il 23 settembre 2019, è errata, non risultando depositati nel fascicolo digitalizzato, messo a disposizione delle difese in coincidenza con la notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., i provvedimenti di iscrizione degli indagati.

In esso si rinviene solo il primo provvedimento di iscrizione del 13/11/2017, sicché in mancanza di un provvedimento di proroga delle indagini preliminari le stesse devono ritenersi concluse il 13 maggio 2018 con conseguente inutilizzabilità di tutti gli atti successivi.9.3 vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'associazione ex art. 74 d.P.R. 309 del 90, ritenuta in base alla circolarità delle conversazioni e ai rapporti assidui tra i presunti sodali, elementi insufficienti per l'integrazione del reato.

La Corte di appello non ha motivato sulla breve durata del rapporto tra i presunti associati; non ha tenuto conto della mutata connotazione del sodalizio, dopo l'assoluzione di molti degli originari associati; non ha considerato che alcuni dei presunti sodali non si conoscevano (i Sallaku e [OSCURATO:PERSONA]), che l'unico rapporto stabile individuato è tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sicché è una forzatura fondare l'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] solo sulla circostanza che presso il suo ristorante avvenivano alcuni incontri tra il fratello e il Giorgi; 9.4 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo 7) per mancanza di prova della presunta cessione.

Dagli atti risulta che la polizia giudiziaria non vide alcuna cessione in occasione dell'incontro del 12 maggio 2018 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] né risulta il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], che doveva essere assolto; 9.5 vizio di motivazione in relazione al capo 8) per mancanza di prova, non essendo stato accertato nel corso del servizio di osservazione che lo scambio avesse ad oggetto sostanza stupefacente.

Anche il riferimento ai colloqui in cui i Giorgi parlavano di un loro guadagno non fornisce la prova alla luce delle discordanze emergenti dagli allegati all'informativa del 21 marzo 2019, in quanto non risulta che il corriere avesse incontrato [OSCURATO:PERSONA] né è descritta la consegna; 9.6 vizio di motivazione in relazione al capo 14), in quanto dall'integrale trascrizione delle conversazioni allegate all'informativa del 26 marzo 2019 e di quelle del 23 luglio 2018 risultano espressi riferimenti allo scafo e ai documenti, idonei a provare la veridicità della tesi difensiva ovvero dell'interessamento del ricorrente e di [OSCURATO:PERSONA] all'acquisito di una imbarcazione. 9.7 mancanza di motivazione in relazione alla mancata indicazione dei singoli aumenti per la continuazione e al diniego delle attenuanti generiche.

10. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] articola quattro motivi: 10.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato associativo, la cui sussistenza è stata ritenuta aderendo alla ricostruzione del primo giudice, trascurando il tema della configurabilità del concorso di persone nel reato continuato in ragione dei rapporti, quasi esclusivi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con interventi marginali e occasionali del [OSCURATO:PERSONA] e assenza di rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e i Sallaku.

La posizione del ricorrente è correlata solo al rapporto di fornitura con [OSCURATO:PERSONA]; mancano direttive ai presunti sodali o interventi nell'organizzazione e trasporto dello stupefacente o nella fissazione del prezzo di vendita ai clienti del Giorgi, che curava autonomamente la rivendita insieme al figlio, con conseguente mancanza di elementi sull'esistenza di una struttura organizzata retrostante, utilizzata quale strumento per le operazioni di acquisto, gestite in autonomia dal ricorrente, e di rivendita.

A fronte di due centri di interesse, operanti in autonomia, la motivazione è apparente e mancante sull'affectio societatis in assenza di elementi da cui desumere la consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di far parte di un gruppo organizzato; è fuorviante il riferimento al ristorante o al capannone dei Sallaku, individuati quali basi operative, in quanto solo occasionalmente utilizzati; non è spiegato il diverso criterio utilizzato per escludere la partecipazione associativa dei clienti del Giorgi, nonostante la stabilità del rapporto di fornitura, sul quale, invece, è stata fondata l'esistenza del reato associativo per il Sallaku, il fratello e i Giorgi. 10.2 violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alla posizione di vertice attribuita al ricorrente, non essendo indicati fatti o comportamenti da cui risulti il ruolo direttivo né a tal fine è sufficiente il riferimento alle disponibilità economiche per l'acquisto di stupefacente.

E' fuorviante e suggestivo, in assenza di conversazioni che lo provino, il potere attribuito dai giudici al Sallaku di determinare il prezzo di vendita dello stupefacente, invece, determinato autonomamente dal Giorgi per la rivendita. 10.3 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per i reati fine, oggetto dei capi 7),8),10),14),15) e 21) per non avere la Corte di appello risposto ai puntuali rilievi difensivi, con i quali si contestava l'erronea interpretazione degli elementi di prova: per il capo 8) mancava la prova della cessione e della stessa identificazione del ricorrente; per il capo 10) i colloqui intercettati non deponevano in modo certo per una cessione di stupefacenti; per il capo 14) l'incontro tra il ricorrente e lo Shehi aveva ad oggetto l'acquisto di un'imbarcazione e non di sostanza stupefacente; per il capo 15) le intercettazioni si riferivano a circostanze diverse, avvenute molto prima dell'episodio contestato; per il capo 21) i colloqui non avevano ad oggetto forniture e l'incontro del 24 agosto 2018 era stato già oggetto di autonoma contestazione. 10.4 violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione agli aumenti di pena per la continuazione, non specificati nel quantum; omessa motivazione relativa al trattamento sanzionatorio per il reato di cui al capo 24).

11. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] ha formulato i seguenti motivi: 11.1 violazione di legge sostanziale e processuale e vizio della motivazione in relazione al reato associativo per avere la Corte di appello sovrapposto l'ipotesi di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 90 al concorso di persone nel reato continuato.

L'elemento oggettivo è stato individuato nella stabilità del rapporto di fornitura tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] senza motivare né sulla struttura organizzativa né sull'elemento soggettivo.

Passate in rassegna numerose pronunce di questa Corte, si sottolinea che rispetto all'associazione originariamente contestata, composta da 17 persone, si è ritenuta esistente , / ' un'associazione composta solo da quattro persone, desunta dalla mera commissione dei reati fine, dalle condotte e dai contatti ripetitivi solo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], trascurando che i Giorgi non danno alcun contributo al Sallaku né questi alla loro attività di rivendita.

E' fuorviante l'individuazione di basi logistiche dell'associazione in luoghi solo occasionalmente utilizzati, trattandosi di luoghi di lavoro dei Sallaku; il contributo del ricorrente si esauriva nell'ambito dei rapporti con il fratello, essendo occasionali gli incontri con [OSCURATO:PERSONA] e assenti i rapporti con [OSCURATO:PERSONA], sicché l'eventuale e sporadica sostituzione del fratello in caso di assenza non può integrare la partecipazione associativa.

Manca un ruolo stabile del ricorrente e la condivisione del programma illecito, non potendo la stessa fondarsi sulla frase intercettata Ill agosto 2018, non attribuibile con certezza al ricorrente e priva di valenza probatoria. 11.2 violazione di legge e vizi di motivazione in relazione ai reati fine per mancata risposta alle obiezioni difensive e erronea interpretazione di alcune risultanze di prova.

Quanto al capo 7) manca la prova dello scambio di stupefacente e denaro con il Giorgi, non percepito neppure dagli operanti; i colloqui sono neutri e l'intervento del ricorrente è di molti giorni successivo alla conclusione della transazione gestita dal fratello Saimir; per il capo 15) il contributo del ricorrente è fondato solo sulla presenza in occasione degli incontri tra il fratello e il Giorgi, non emergendo elementi significativi dai colloqui intercettati; analoghe carenze probatorie e motivazionali si riscontrano per il capo 21), essendo incerto il contenuto delle intercettazioni e congetturale l'ipotesi, fondata sull'incontro del 4 settembre 2018 tra il Taulant e il Giorgi, che il ricorrente avesse fatto da intermediario per il fratello. 11.3 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche per mancata considerazione del ruolo marginale del ricorrente, per mancata specificazione dei singoli aumenti di pena applicati a tiolo di continuazione. 11.4 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'espulsione a pena espiata, applicata senza valutazione in concreto della pericolosità dell'imputato e senza considerarne l'inserimento nel tessuto sociale, avendo il ricorrente in Italia il proprio nucleo familiare. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono fondati.

L'unico motivo di ricorso proposto è deducibile e fondato, essendo proponibile il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento che applichi una misura di sicurezza illegale (Sez. 6, n. 9434 del 29/01/2019, PG c/ Homiri, Rv. 275679; Sez. 3, n. 45559, 07/03/2018 Rv. 273950) e nel caso di specie è documentato che i ricorrenti sono cittadini italiani: pertanto, la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato, applicabile ex art. 86 d.P.R.309 del 90 allo straniero condannato, è illegale e va eliminata.

La sentenza impugnata, va pertanto, annullata sul punto.

2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo.

Premesso che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389), il motivo è fondato su una lettura riduttiva del fatto e su dubbi interpretativi circa il termine utilizzato dal ricorrente, ritenuti, invece, insussistenti dai giudici di merito con motivazione congrua e coerente.

Con argomentazioni lineari e logiche i giudici hanno dato conto delle ragioni poste a fondamento della valutazione del contenuto dei colloqui in grado di risolvere le incertezze e le equivocità segnalate dalla difesa del ricorrente; hanno, infatti, ritenuto pacificamente riferibile a sostanza stupefacente l'espressione utilizzata dal ricorrente in ragione del frequente utilizzo dello stesso termine di copertura nei colloqui con il Giorgi con contestuale riferimento a cifre e prezzi di norma praticati per acquisti di cocaina (4.300 euro all'etto), del tutto incompatibili con la vendita di "patate" nonché dell'inequivoco riferimento al grado di purezza della cocaina fornita dal Saimir al Giorgi ("75 o 80 per cento", p. 9 della sentenza di primo grado): elementi del tutto inconciliabili con la tesi difensiva che si trattasse di droghe leggere, tenuto, altresì, conto dei diversi termini ("bamba e erba") utilizzati dal ricorrente per cessioni di sostanze leggere.

La qualificazione dei fatti ai sensi del comma 5 del d.P.R. 309/90 deve ritenersi correttamente esclusa in linea con i principi affermati da questa Corte, secondo i quali ai fini della qualificazione del fatto come di lieve entità a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è necessaria «una valutazione globale di tutti gli indici» richiamati da tale disposizione, sicché, se è «possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri», nemmeno il dato ponderale può avere, isolatamente considerato, un significato decisivo, in quanto anche la detenzione di pochi grammi di stupefacente, «all'esito della valutazione complessiva delle altre circostanze rilevanti», può risultare «non decisiva per ritenere integrata la fattispecie di cui dell'art. 73, comma 5, d.P.R. cit.» (così Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076-01).

La valutazione è A stata motivatamente espressa in base ad un apprezzamento complessivo dei fatti e alla considerazione dei quantitativi trattati dal ricorrente (nel caso in esame pari a 300 grammi di cocaina, negli altri episodi contestati in misura mai inferiore al mezzo kg e fino a 2 kg), al prezzo di acquisto e al guadagno ottenuto nonché ai profili organizzativi sottesi alla distribuzione, correttamente ritenuti ostativi all'inquadramento nell'ipotesi di lieve entità.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.

3. I ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perché proposti per motivi non consentiti.

E' noto che a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ex art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, per l'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853).

Non deducibile è anche il motivo relativo alla misura di sicurezza proposto dalla difesa dello Shehi perché non denuncia l'illegalità della misura, ma il vizio di motivazione, peraltro, insussistente.

L'originaria inammissibilità del ricorso del Tusha, analogamente proposto per motivi non deducibili, rende inefficace la rinuncia, che non esonera il ricorrente dalla condanna al pagamento delle spese e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa ammende al pari degli altri due ricorrenti.

4. Il ricorso proposto nell'interesse del Kruja è fondato limitatamente alla misura di sicurezza, inammissibile nel resto. 4.1 E', infatti, inammissibile il motivo sulla responsabilità perché meramente reiterativo di profili di censura, già vagliati e disattesi con motivazione lineare e completa dai giudici di appello in base alla puntuale ricostruzione dei fatti, operata dal primo giudice, che aveva descritto in dettaglio la sequenza degli incontri, osservati dalla polizia giudiziaria, tra il ricorrente, il cugino Tusha e [OSCURATO:PERSONA] (p. 81-83 sentenza di primo grado).

Raccordando detta sequenza al contenuto dei colloqui intercettati tra il Sallaku e [OSCURATO:PERSONA] e al contenuto di quelli intercorsi tra quest'ultimo e gli acquirenti Martinelli e Vangelisti, dimostrativi della richiesta di fornitura di un chilo di cocaina e della destinazione della stessa (mezzo chilo ciascuno), del ritardo della consegna e del timore del Giorgi di aver perso entrambi i clienti, risoltasi positivamente dopo i due incontri tra il Salluku, il ricorrente e il cugino, coerentemente i giudici hanno ritenuto provato il concorso del ricorrente nella cessione di un kg di cocaina al Sallaku, materialmente consegnato a questi solo dal Tusha il mattino dell'i agosto 2018 e subito dopo ceduto dal Sallaku a Giorgi, valorizzando le cadenze e la tempistica degli incontri.

Come già evidenziato dal primo giudice, il primo incontro tra i tre precedette di poco l'incontro tra il Giorgi e il Sallaku finalizzato ad ottenere la conferma della disponibilità dei clienti ad acquistare un chilo di cocaina; il secondo incontro avvenne il giorno dopo e durò solo due minuti, durata compatibile con la mera conferma all'esecuzione dell'operazione, conclusa il mattino successivo in occasione dell'incontro tra Salluku e Tusha a bordo dell'autovettura del ricorrente (pag. 95-96 sentenza di primo grado).

Coerentemente gli elementi oggettivi indicati e la tempistica degli incontri sono stati ritenuti incompatibili con la tesi difensiva, nuovamente proposta nel ricorso, ma già respinta con argomentazione logica sin dal primo grado, evidenziando che nel corso del monitoraggio telefonico non era mai emerso il dedotto progetto imprenditoriale del Sallaku e del Tusha di aprire uno stabilimento balneare in Albania.

Sul punto i giudici hanno anche rimarcato che il Tusha non aveva mai riferito di un simile progetto né vi era traccia di trattative condotte a tal fine, peraltro, ritenute ben poco compatibili con incontri fugaci, di brevissima durata, invece, perfettamente in linea con la modalità operativa del Sallaku, che, per sua stessa ammissione, era solito cedere lo stupefacente al Giorgi subito dopo averlo ottenuto dai fornitori per ridurre al minimo il rischio connesso alla giacenza presso il suo deposito; è stato, inoltre, evidenziato che la difesa del ricorrente non aveva dimostrato la concretezza di tale progetto né aveva fornito prova dell'utilizzo del tutto occasionale e casuale dell'autovettura del ricorrente per l'indisponibilità di quella del cugino Tusha, pur trattandosi di circostanza (asserita indisponibilità dovuta alla sottoposizione a revisione dell'autovettura del cugino) agevolmente documentabile.

A differenza di quanto sostenuto nel ricorso, risulta, pertanto, correttamente ritenuta l'inverosimiglianza della tesi difensiva, provata dalla partecipazione del ricorrente agli incontri con il Sallaku la fiducia in lui riposta dal cugino Tusha e la consapevolezza dell'oggetto illecito degli incontri ,,nonché dimostrato il contributo materiale fornito alla conclusione dell'operazione, mettendo a disposizione del cugino la propria autovettura per il trasporto e la consegna dello stupefacente. 4.2 E', invece, fondato il motivo relativo alla disposta espulsione, risultando documentato che il ricorrente è cittadino italiano.

L'illegalità della misura di sicurezza applicata ne impone l'eliminazione, previo annullamento della sentenza impugnata sul punto.

L'accoglimento parziale del ricorso esonera il ricorrente dal pagamento delle spese processuali e dal versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

5. Inammissibile è anche il ricorso del Romano, proposto per un motivo non deducibile perché rinunciato.

Come già detto, in tema di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo liquidare in tremila euro.

6. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato per le ragioni di seguito esposte. 6.1 Il primo motivo è infondato, ai limiti dell'inammissibilità, in quanto i vizi denunciati, formalmente deducibili, in realtà ripropongono una lettura alternativa della vicenda e delle prove, già disattesa in sentenza con motivazione non illogica né carente.

Entrambi i giudici di merito hanno fondato l'affermazione di responsabilità del ricorrente sulla sequenza dei colloqui intercettati e degli spostamenti del Brunelli e del Giorgi, ritenuta idonea a provarne il concorso nella cessione di mezzo kg di marijuana ad un amico del figlio del Brunelli, atteso che [OSCURATO:PERSONA] non solo aveva informato il ricorrente di doversi recare a ritirare mezzo chilo di marijuana da vendere ad un amico del figlio, ma, dopo aver concordato con il figlio luogo e orario della consegna e dopo avergli chiesto di presentargli il destinatario, aveva incontrato per due volte il Giorgi, insieme al quale si era poi recato all'orario stabilito sul luogo dell'appuntamento, ove era stata effettuata la consegna all'acquirente dietro versamento della somma di 2.700 euro, compatibile con il valore del tipo di sostanza ceduta.

La tesi difensiva, che riduce il ruolo del Giorgi alla mera presenza alla consegna, deve ritenersi correttamente disattesa perché in contrasto con la consapevole partecipazione del ricorrente all'operazione sin dalle fasi iniziali e per l'intera durata della stessa sino alla consegna della sostanza e del prezzo in ausilio e supporto del Brunelli, che aveva gestito l'affare con l'intermediazione del figlio.6.2 Anche il secondo motivo è infondato: trattandosi di motivo comune a tutti i ricorrenti e affrontato nei ricorsi con argomentazioni in larga parte sovrapponibili, ne è possibile l'esame congiunto.

La tesi difensiva dell'esistenza di due centri autonomi di interesse costituiti dai Sallaku e dai Giorgi è fondata su una lettura parcellizzata del materiale probatorio, che scompone ed isola singole condotte, fa leva sul numero limitato dei componenti dell'associazione, sull'assenza di contatti tra alcuni componenti dell'associazione, sulla diversità dei ruoli degli imputati nei vari episodi ricostruiti e sugli interessi contrapposti dei Sallaku e dei Giorgi al fine di sostenere la mancanza di affectio societatis, di stabilità e indeterminatezza del programma criminoso con conseguente configurabilità del mero concorso di persone nel reato continuato.

La prospettazione riduttiva delle difese è stata già vagliata e disattesa dai giudici di merito con motivazione lineare, esaustiva e coerente con l'esame coordinato e completo dell'intero compendio probatorio, risultando dalle conversazioni intercettate e dai servizi di osservazione, dai sequestri e dagli arresti eseguiti, dai numerosi reati fine ricostruiti, coerentemente ricavata l'esistenza di un unico gruppo criminale, la definizione dei ruoli e della posizione apicale e centrale di [OSCURATO:PERSONA], in contatto per sua stessa ammissione con grossi importatori colombiani, spagnoli e olandesi, la capacità di movimentare ingenti quantitativi di stupefacenti- nell'ordine di chili e persino di tonnellate-, accertata la circolarità dei contatti e delle informazioni tra i sodali, l'esistenza di basi logistiche (il ristorante di [OSCURATO:PERSONA], ove avvenivano gli incontri con i corrieri e con il Giorgi, e il deposito del Saimir), documentato il ricorso a modalità operative collaudate e ripetute nonché pacificamente emersa la progettualità futura condivisa.

A differenza di quanto sostenuto nei ricorsi, i giudici hanno fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte in tema di associazione finalizzata al narcotraffico per la cui configurabilità è sufficiente l'accertamento di un organismo stabile composto da almeno tre associati che, attraverso un'articolazione di mezzi anche economici e il coordinamento dell'attività delle persone, sia in grado di proiettare la propria attività oltre i singoli episodi e di offendere l'interesse protetto per effetto della sua sola esistenza, con conseguente irrilevanza del numero ridotto dei componenti dell'associazione.

E' principio affermato in tema di associazione per delinquere che è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione e che un elemento che un elemento fortemente indiziante, anche se non necessario, ai fini della dimostrazione dell'adesione del singolo ad una associazione per delinquere, e, quindi della sua coscienza e volontà di partecipare al gruppo criminale, è costituito dalla commissione di reati conformi al piano associativo (Sez. 2, n. 35141 del 13/06/2019, Bevilacqua, Rv. 27674).

In applicazione di tale principio l'esistenza dell'associazione e dell'accordo criminoso, sottostante ai singoli episodi di cessione e proiettato oltre gli stessi, è stata desunta dalla ripetuta commissione dei reati...fine, dalla reiterazione e costanza nel tempo di condotte seriali, cui partecipano gli stessi soggetti con ruoli distinti e secondo uno schema operativo collaudato, che si ripete nel tempo: risulta, infatti, delineato il ruolo centrale del [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], dediti il primo a reperire fornitori e corrieri, il secondo gli acquirenti, definiti i ruoli di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente incaricati di tenere i contatti con gli acquirenti e di sostituire il fratello in caso di assenza, partecipando entrambi attivamente alle transazioni e all'andamento degli affari con ruoli complementari e attività funzionali alla realizzazione del programma illecito.

Considerato che l'elemento qualificante dell'associazione è costituito dalla specificità dei reati-fine, proprio con riferimento all'attività di procacciamento e commercializzazione di sostanze stupefacenti il reato associativo non richiede l'esistenza di una struttura articolata o complessa o una esplicita manifestazione di intenti, essendo sufficiente un'organizzazione semplice, anche rudimentale, sulla quale i componenti possano fare reciproco, anche tacito, affidamento per l'attuazione del programma criminoso.

A tal fine sono stati valorizzati sia la disponibilità di basi logistiche, come già detto, sia la rete di contatti internazionali, operanti a livello elevato nel settore, di cui dispone il [OSCURATO:PERSONA] per procacciare cocaina e anche "erba", sempre in quantità ingenti, sia l'abilità dei Giorgi nel commercializzare rapidamente le sostanze acquistate, quali elementi essenziali per la realizzazione del traffico illecito e indicativi della dimensione consistente del giro di affari gestito e del livello dei guadagni perseguiti e conseguiti dai sodali.

Decisivo rilievo è stato attribuito all'azione coordinata dei componenti del sodalizio, consapevoli di poter fare affidamento sull'esistenza dello stesso, sulla stabilità dei rapporti e del vincolo associativo, come emerso dai riferimenti nei colloqui intercettati al "lavoro", al "mestiere", ai "clienti" (v. ambientale del 15 agosto 2018, riportata in sentenza, in cui [OSCURATO:PERSONA] prospettava a [OSCURATO:PERSONA] la necessità di non perdere il cliente perché è un cliente da "due chili al mese"), correttamente ritenuti indicativi di un'attività di natura stabile, valorizzando, altresì, il significativo uso del plurale da parte del Giorgi e l'ampia disponibilità manifestata all'acquisto di "erba" anche per 30 kg a settimana con coinvolgimento del figlio Denis, a riprova dell'inserimento di questi nel sodalizio, della comune progettualità coltivata, della proiezione futura dell'attività illecita e della "professionalità" acquisita nel settore da tutti i membri del sodalizio._.1 In base a tali elementi risulta concretamente e correttamente smentita la contestazione difensiva circa l'assenza di affectio societatis, stante la dimensione dinamica dell'organizzazione, l'indeterminatezza del programma criminoso, destinato a perpetuarsi oltre la conclusioni dei singoli reati accertati, e la convinta adesione dei sodali alla realizzazione di tale progettualità illecita; né la durevole comunanza di scopo può risultare esclusa dalla diversità degli obiettivi personali e degli utili, che i partecipi si prefiggono di conseguire.

Proprio in ragione delle peculiarità dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è consolidato il principio secondo il quale il reato è configurabile non solo in presenza di condotte parallele di persone accomunate dall'identico interesse alla realizzazione del profitto societario, ma anche in presenza di scopi personali divergenti o persino contrastanti, come quello che oppone il fornitore agli acquirenti o l'importatore alla rete stabile di piccoli spacciatori, essendo l'azione degli uni e degli altri ispirata dal fine comune di sviluppare il commercio degli stupefacenti per conseguire sempre maggiori profitti, come verificato nel caso in esame (Sez. 6, n. 22046 del 13/12/2018, dep. 2019, Morabito, Rv. 276068-02).

Ne deriva che l'argomento principale speso nei ricorsi contrasta con il principio appena esposto e con il contenuto dei colloqui tra il Saimir e [OSCURATO:PERSONA], dai quali emerge il chiaro riferimento al patto su cui si fonda il vincolo associativo e alla suddivisione dei guadagni (nel concordare sul fatto che è giusto che tutti guadagnino dall'attuazione del programma criminoso, il Giorgi affermava "ci guadagnano tutti" e il Sallaku confermava che "è più corretto, cioè bene.. guadagno io, guadagni tu. .siamo tutti contenti, ma se deve guadagnare solo uno non va bene", pag. 143 sentenza di primo grado).

Analogamente è destituito di fondamento l'ulteriore argomento relativo alla mancanza di contatti tra tutti gli associati.

E', infatti, noto che all'individuazione della condotta associativa non osta la circostanza che l'associato abbia rapporti solo con alcuni membri del sodalizio, non essendo necessaria la reciproca conoscenza di tutti gli associati o di tutti i particolari della struttura organizzativa dell'associazione (mezzi e persone) e delle attività realizzate, ma sufficiente la consapevolezza e volontà di partecipare, insieme al almeno altre due persone, aventi la medesima consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata al traffico di stupefacenti.

Risulta, peraltro, smentita dalle risultanze intercettative la dedotta assenza di rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: basterebbe il riferimento al colloquio indicato in precedenza, ma ciò risulta anche dalle numerose conversazioni tra padre e figlio, in cui il primo aggiorna il secondo dei colloqui con il Sallaku e dell'andamento delle trattative o dei tempi previsti per le consegne (v. p. 135 -136 sentenza di primo grado).

Analoga smentita vi è per [OSCURATO:PERSONA], alter ego del fratello, presente in più occasioni agli incontri tra questi e [OSCURATO:PERSONA] per definire gli acquisti o consegnare il prezzo della cessione e persino per provvedere alla sostituzione di una partita di stupefacente ceduta dal fratello e rivelatasi di scarsa qualità; era, inoltre, noto a [OSCURATO:PERSONA] che il prezzo di vendita dello stupefacente fosse stabilito dai fratelli Sallaku (v. pag. 138 sentenza di primo grado).

Ribadito che la prova dell'esistenza e della partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico può essere desunta da una serie di dati significativi, idonei a dimostrare l'esistenza di un vincolo qualificato e l'organico inserimento del partecipe nella struttura associativa, quali: la predisposizione di un minimo di organizzazione, la frequenza di contatti tra gli associati, la predisposizione di forme di copertura, di basi logistiche, di beni materiali necessari per le operazioni, la reiterazione di reati rientranti nel programma associativo, che, unitariamente considerati, valgano ad integrare il quadro di stabilità dell'organizzazione, i giudici di merito hanno offerto chiara illustrazione e dimostrazione probatoria di tali elementi, che smentiscono la tesi difensiva, che riduttivamente prospetta la posizione di [OSCURATO:PERSONA] come quella di un mero procacciatore di affari, risultando, invece, dalle sue stesse ammissioni nel corso dei numerosi colloqui intercettati il suo stabile inserimento nel sodalizio delineato in sentenza con ruolo propulsivo, dinamico e affaristico.

I giudici di merito hanno, infatti, evidenziato che: il ricorrente è stabilmente dedito all'acquisto di sostanze stupefacenti da cedere a clienti fidelizzati; ha rapporti costanti e continui con [OSCURATO:PERSONA], da lui stesso definiti "fraterni", al punto da assicurargli che non lo avrebbe mai tradito nel caso fosse stato sorpreso in possesso della sostanza appena ricevuta (p. 142 sentenza di primo grado), a riprova del vincolo di assoluta fiducia esistente tra loro; condivide e utilizza le cautele imposte dal Sallaku per evitare rischi di intercettazione (recandosi sino a cinque volte al giorno presso il ristorante di [OSCURATO:PERSONA] per discutere con il Saimir, ricorrendo ai termini di copertura indicatigli per rivolgersi al fratello, ritirando lo stupefacente appena ricevuto dal Sallaku e smistandolo subito dopo nonché condividendo le strategie operative con il Sallaku, accettando di lavorare meno per un certo periodo dopo l'arresto dei corrieri per ridurre i rischi); assicura il rapido smercio dello stupefacente acquistato, dichiarandosi disponibile all'acquisto di quantitativi sempre più consistenti, in tal modo assicurando la continuità dell'attività illecita e la realizzazione del programma associativo.

Ne deriva che, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, la motivazione non è affatto illogica e contraddittoria e la valutazione dei giudici di merito corretta e in linea con l'orientamento giurisprudenziale, secondo il quale il costante e continuo approvvigionamento di sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all'acquisto, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole, che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso, integra la partecipazione associativa (Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450). 6.3 Del tutto infondati e generici sono i motivi relativi al diniego delle attenuanti generiche, alla mancata disapplicazione della recidiva e al trattamento sanzionatorio a fronte di una motivazione completa, che valorizza e attribuisce rilievo assorbente ai numerosissimi precedenti penali specifici del ricorrente, giustificativi della ritenuta recidiva e della pena inflitta, in ragione del risalente radicamento nel settore del narcotraffico e della pervicace dedizione al traffico di stupefacenti emerso dai colloqui intercettati, attestante la perdurante pericolosità del ricorrente, in contrasto con la diversa valutazione espressa nel 2015 dal Tribunale di Sorveglianza.

Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

7. Identica sorte ha il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

7.1. E' infondato il primo motivo con il quale si contesta la partecipazione associativa del ricorrente e si denunciano vizi di motivazione.

Richiamate le considerazioni e gli elementi illustrati in precedenza sul punto, va ribadito che la dedotta assenza di rapporti con i Sallaku è smentita dai colloqui prima indicati, dai numerosi reati fine accertati a suo carico, puntualmente esaminati in sentenza in base alle risultanze intercettative, dimostrative dell'importante ruolo svolto, tenendo i contatti con l'acquirente Vangelisti e ricedendone gli ordinativi (come riscontrato in occasione dell'arresto di questi con un kg di cocaina, appena consegnatogli dal padre, trovato in possesso di 41 mila euro), dalla costante informazione sull'andamento degli affari e sui prezzi di acquisto, dall'accertata stabile partecipazione ai proventi delle vendite, non destinate solo al Vangelisti, dalla professionalità acquisita nel valutare la qualità delle sostanze fornite dal Sallaku e dalla collaborazione assicurata nella rapida commercializzazione dello stupefacente, ivi compresa la vendita dell'erba, previa consegna di un campione da mostrare all'acquirente, come risulta dal colloquio del 15 agosto 2018 riportato in sentenza, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso.

Analogamente infondata è l'obiezione relativa alla breve durata della partecipazione del ricorrente, rilevando piuttosto l'essenzialità del contributo fornito e le modalità delle condotte, coerentemente ritenute espressive di un sistema collaudato e della stabilità dell'attività illecita svolta.

In tal senso si è espressa questa Corte, affermando che ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e, in particolare dell' "affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento, anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122; Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440-02). 7.2 Del tutto infondate e meramente reiterative sono le censure relative all'affermazione di responsabilità per il capo 19 lett. s), avente ad oggetto la presunta cessione di mezzo kg di marijuana allo Zanardini.

Il motivo trascura del tutto la risposta resa in sentenza là dove la Corte di appello chiarisce che per tale capo di imputazione il primo giudice aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essere stato già giudicato per tale fatto (detenzione di kg 8,293 di marijuana, occultata nel garage) con sentenza della Corte di appello di Brescia, definitiva il 10 gennaio 2020.

In particolare, il primo giudice aveva spiegato che l'imputato non poteva essere condannato in relazione alla medesima partita di droga sia per la detenzione che per le cessioni della stessa sostanza al Vangelisti e allo Zanardini (v. pag. 102-103 sentenza di primo grado), sicché non sussiste alcun equivoco né mancanza di motivazione sul punto, considerato anche che i giudici di appello hanno dato atto che il primo giudice aveva applicato, su richiesta della difesa, proprio in relazione al fatto accertato nel diverso procedimento, la continuazione con i fatti oggetto del presente.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

8. Anche i distinti ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono infondati. 8.1 E infondato il primo motivo relativo alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], non essendovi l'obbligo di accertare e dichiarare, in via preliminare, l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da difensore non legittimato (perché non ancora nominato dal [OSCURATO:PERSONA], già assistito da due difensori di fiducia, che avevano depositato distinti atti di appello in tempi diversi), stante la complessità della situazione verificatasi con l'avvicendamento delle nomine fiduciarie, come puntualmente ricostruito in sentenza; peraltro, risulta solo dedotta, ma non argomentata o dimostrata la lesione del diritto di difesa per mancata trattazione di temi contenuti negli appelli ritenuti ammissibili. 8.2 Anche il secondo motivo di natura processuale è infondato.

L'eccezione di inutilizzabilità degli atti delle indagini preliminari per mancanza nel fascicolo digitalizzato del provvedimento di iscrizione degli imputati nel registro degli indagati, già motivatamente respinta sin dal primo grado, viene riproposta in modo generico, senza tener conto delle risposte rese dai giudici di merito, fondate sull'annotazione della data di iscrizione degli indagati sulla copertina del fascicolo processuale; si trascura, inoltre, che il procedimento in esame è frutto della riunione di tre fascicoli, di cui dà atto il primo giudice, e che l'iscrizione per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 90 non poteva che avvenire all'esito dell'accertamento dei singoli reati fine. 8.3 Parimenti infondato è il motivo con il quale entrambi i difensori censurano la ritenuta configurabilità dell'associazione con argomenti, che ricalcano i rilievi formulati dalle difese dei coimputati (breve durata del rapporto tra i presunti associati, in numero ridotto rispetto all'ipotesi iniziale; esistenza di due centri autonomi di interesse; assenza di rapporti tra alcuni dei presunti sodali ([OSCURATO:PERSONA] e i Sallku); unico rapporto stabile individuato tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; impossibilità di considerare quali basi logistiche il ristorante "[OSCURATO:PERSONA]" e il deposito del ricorrente, solo occasionalmente utilizzati per affari illeciti; marginalità del ruolo di [OSCURATO:PERSONA]) e consentono di rinviare agli argomenti e agli elementi valorizzati dai giudici di merito, già esposti in precedenza. 8.4 Anche il motivo con il quale si contesta la mancanza di motivazione in relazione alla posizione di vertice attribuita al ricorrente è infondato.

L'obiezione trascura del tutto l'ampia e completa motivazione offerta dai giudici di merito, fondata sulla chiarezza dei colloqui intercettati e sulla centralità del ruolo del ricorrente, motore e organizzatore del traffico illecito, in grado di procurare con continuità ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti tramite i suoi canali con importatori stranieri di grosso calibro.

Come chiaramente evidenziato dai giudici di merito, è lo stesso ricorrente a rimarcare la propria professionalità e il risalente radicamento nel settore (ammettendo di aver lavorato "una vita" con il Tusha e con i Bejko, p. 145-146 sentenza di primo grado), a disporre di consistenti risorse economiche da investire, a stabilire il prezzo di vendita dello stupefacente e a determinarne, conseguentemente, il prezzo di mercato, come correttamente ritenuto dai giudici di merito, ma, soprattutto, è il ricorrente a stabilire le strategie di vendita (per quantitativi non inferiori al chilogrammo), a decidere la sospensione delle operazioni dopo l'arresto dei corrieri e il ricorso a contatti diretti e ripetuti per evitare il rischio di intercettazioni e di controlli.

L'essenzialità e l'infungibilità del ruolo del ricorrente giustificano, quindi, la valutazione espressa dai giudici di merito. 8.5 Analogamente infondato, ai limiti dell'inammissibilità perché generico e articolato in fatto, è il motivo relativo al capo 7) dell'imputazione, avente ad oggetto la cessione di due etti di cocaina, effettuata dal ricorrente e dal fratello Taulant al Giorgi per la successiva vendita al Martinelli, cliente del Giorgi.

L'episodio è ricostruito in modo lineare in base ai colloqui intercettati sin dal 27 aprile 2018 tra [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente (p. 26- 27 sentenza di primo grado); trova conferma nell'ammissione dell'acquirente di averne presi due etti e nel commento del Giorgi sul grado di purezza della sostanza e sul piacere fattogli dall'albanese, che gliene aveva venduti due etti anziché un chilo (p. 29 sentenza di primo grado).

Con motivazione completa e coerente, fondata sulla lettura coordinata dei colloqui intercettati, i giudici hanno ricostruito lo sviluppo successivo della vicenda (sostituzione della sostanza a seguito delle contestazioni del cliente sulla scarsa qualità e pagamento differito del prezzo, versato il 12 maggio in occasione dell'incontro tra il Giorgi e [OSCURATO:PERSONA], osservato dalla p.g. e confermato dallo scambio tra i due nonché dal chiaro riferimento del Giorgi al prezzo (4.600 euro) già pagato dall'acquirente (p. 33 sentenza di primo grado).

A fronte della chiarezza dei colloqui intercettati e della sequenza ricostruita l'estraneità del ricorrente alla cessione è del tutto insostenibile. 8.5 Analoga inconsistenza caratterizza le censure formulate in relazione al capo 8), che reitera il motivo di appello, trascurando del tutto la risposta e la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito in base al servizio di osservazione svolto, ai colloqui tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], attestanti l'immediata consegna dello stupefacente appena ricevuto dal fornitore, e confermata dal colloquio tra il Giorgi e il figlio circa il loro guadagno ricavato dalla vendita della sostanza ai Va ng e I isti. 8.6 Stessa sorte ha la censura relativa al capo 14), che ripropone la tesi alternativa, già motivatamente disattesa dai giudici di merito e smentita in fatto, in base al contenuto inequivoco dei colloqui intercettati, incompatibili con il dedotto acquisto di una imbarcazione, come chiaramente spiegato in sentenza, trattandosi di sequenza compatibile con la cessione di stupefacente e con i continui rinvii della consegna per il ritardo del corriere, che sarebbe stato poi arrestato.

La Corte di appello dà inoltre, atto della rinuncia dello Shehi ai motivi sulla responsabilità con conseguente mancata contestazione della prospettazione accusatoria.

Parimenti risultano del tutto infondate le censure relative ai capi 15) e 21), dirette a contestare la ricostruzione in fatto, prospettando una lettura alternativa delle vicende e delle risultanze intercettative, non consentita in questa sede a fronte della lineare e ampia motivazione resa in sentenza e ancor più dettagliata in quella di primo grado (v. in particolare per il capo 21) da p. 105 a 131). 8.7 Inammissibile per genericità è l'ultimo motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio a fronte della motivazione resa, che attribuisce rilievo assorbente all'estrema gravità delle condotte accertate, alla consistenza dei quantitativi importati nell'ordine di decine di chilogrammi (v. a pag. 157 della sentenza di primo grado il riferimento al carico di 40 kg di cocaina appena giunto), all'imponente giro di affari gestito.

Parimenti i giudici di appello valorizzano i precedenti penali, anche gravi, del ricorrente e ( /"? l'inserimento in circuiti criminali di rilievo quali elementi ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche e alla mitigazione del trattamento sanzionatorio.

Quanto all'aumento di pena applicato a titolo di continuazione, va rilevata, in primo luogo, la genericità del motivo di appello, che si limitava a contestare l'eccessività della pena e dell'aumento applicato per la continuazione, con la conseguenza che, a fronte dell'originaria inammissibilità del motivo, non è censurabile la mancata risposta sul punto.

In secondo luogo, va rilevato che la significatività dell'aumento di pena applicato a titolo di continuazione era sorretto da congrua e specifica motivazione, stante il rilievo attribuito dal primo giudice alla caratura criminale del ricorrente, affidabile fornitore di cocaina di ottima qualità e elevato grado di purezza.

E', inoltre, pacifico, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, che il primo giudice aveva applicato l'aumento di pena a titolo di continuazione solo per i singoli episodi di cessione (v. pag. 158 sentenza di primo grado) e non per il reato di detenzione di armi, contestato al capo 24) per il quale è stata affermata la responsabilità dell'imputato, sicché l'omissione, in assenza di appello del P.m., si risolve in favore del ricorrente: pertanto, la censura non è sorretta da concreto interesse.

Da ultimo, va evidenziato che, trattandosi di reati omogenei, l'aumento di pena applicato a titolo di continuazione in modo unitario e giustificato da autonoma motivazione, consente di individuare con mera operazione matematica la pena determinata in aumento per ciascun reato satellite (applicata nella stessa misura ed entro il limite legale del triplo della pena base ex art. 81 cod. pen).

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

10. Anche il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 10.1 Per il reato associativo si rimanda alle argomentazioni esposte per i coimputati, stante la sostanziale identità delle censure, che anche per il ricorrente ruotano sulla dedotta esistenza di due centri autonomi di interesse e sulla stabilità del rapporto di fornitura solo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla fuorviante individuazione di basi logistiche dell'associazione in luoghi solo occasionalmente utilizzati, trattandosi di luoghi di lavoro dei Sallaku, e sui rapporti esclusivi del ricorrente con il fratello.

All'evidenza i rilievi critici trascurano del tutto la motivazione posta dai giudici di merito a base dell'affermazione di responsabilità, fondata sulla coordinata lettura dei colloqui intercettati e sui servizi di osservazione, attestanti il ruolo subordinato, ma affatto marginale del ricorrente, incaricato di sostituire il fratello in caso di assenza ed essere contattato dal Giorgi con termine e linguaggio di copertura, secondo le istruzioni del Saimir, così assicurando la continuità dell'attività illecita.

La prospettazione riduttiva proposta dalla difesa è smentita dal ruolo decisivo svolto nella vicenda della sostituzione della cocaina, destinata al cliente del Giorgi, risultata di scarsa qualità, nonché nella ricezione del prezzo della cessione, di cui si è già detto; dalla partecipazione agli incontri tra il fratello e il Giorgi e dal ricorso a linguaggio criptico, indicativo della consapevolezza dell'oggetto illecito degli incontri, nonché dalla adesione al programma associativo coerentemente ricavata dalla frase intercettata I'l agosto 2018, riportata in sentenza e ritenuta espressiva di condivisione della progettualità illecita.

Le censure, che ignorano del tutto la puntuale risposta fornita in sentenza sia quanto alla destinazione non esclusiva del ristorante a finalità illecite, ma utilizzato quale luogo non sospetto per incontri e scambi di informazioni, quindi, per consentire all'organizzazione di operare in sicurezza per realizzare il programma criminoso, sia quanto alla rilevanza del contributo fornito per la realizzazione dei reati fine, si rivelano infondate. 10.2 Analogamente infondati, ai limiti dell'inammissibilità, sono i motivi che contestano l'affermazione di responsabilità del ricorrente per i reati fine, invece, fondata sulla piana e coordinata lettura delle risultanze intercettative e sulla sequenza dei colloqui e degli spostamenti del Giorgi, degli incontri e degli scambi monitorati dagli inquirenti.

Le censure relative ai capi 7), 15) e 21) si risolvono nella prospettazione di una lettura alternativa dei fatti e delle prove, già disattesa in sentenza con argomentazioni logiche e descrizione puntuale dei singoli episodi e delle operazioni di consegna, trasporto e cessione, ricostruiti in dettaglio in base ai servizi di osservazione e ai colloqui intercettati, riportati in sentenza, attestanti il contributo essenziale fornito dal ricorrente alla conclusione delle trattative e alle cessioni al [OSCURATO:PERSONA], fungendo da intermediario tra questi e il fratello.

I motivi risultano, quindi, meramente reiterativi e consistenti in note di dissenso, dirette a sollecitare una non consentita rilettura dei fatti pur a fronte di una motivazione puntuale e di una coerente valutazione probatoria. 10.3 Analogamente infondati sono i motivi relativi al trattamento sanzionatorio a fronte della completezza della motivazione resa sia in ordine al diniego delle attenuanti generiche, giustificato dall'assenza di elementi positivi valorizzabili e dai precedenti penali del ricorrente, sia in ordine all'entità della pena, ritenuta congrua e proporzionata alla gravità delle condotte, ai quantitativi di stupefacente immessi sul mercato e alla personalità negativa del ricorrente.

Relativamente all'aumento di pena applicato a titolo di continuazione per reati omogenei valgono le ragioni già esposte per il fratello Saimir. 10.4 Anche l'ultimo motivo è del tutto infondato, risultando giustificata l'applicazione della misura di sicurezza dal giudizio di pericolosità espresso, fondato sulla propensione a delinquere dimostrata dal ricorrente e 22 17'7 sull'inserimento in contesti criminali di rilievo, avuto riguardo ai quantitativi trattati, mai inferiori al chilogrammo, e alla necessaria programmazione delle operazioni di rilevante valore economico.

La sentenza impugnata, peraltro, dà atto della mancanza di osservazioni o rilievi da parte della difesa sul punto, oggetto dell'appello proposto dalla Procura generale cosicché la censura risulta non deducibile.

Al rigetto del ricorso consegue la co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2021 della Corte di appello di Brescia letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta espulsione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; l'annullamento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per non aver commesso il fatto, oggetto del capo 15); l'annullamento con rinvio limitatamente al capo 19 lettera S) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rigetto nel resto del ricorso; rigetto dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; inammissibilità dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]; avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]; avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. In parziale riforma della sentenza emessa il 5 febbraio 2020 all'esito di giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Brescia nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ritenuti colpevoli dei reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 309 del 90 loro rispettivamente ascritti, con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ex art. 599-bis cod. proc. pen. ha rideterminato la pena per [OSCURATO:PERSONA] in sei anni e otto mesi di reclusione e 30 mila euro di multa; per [OSCURATO:PERSONA] in quattro anni e dieci mesi di reclusione e 22 mila euro di multa; per [OSCURATO:PERSONA] in tre anni e quattro mesi di reclusione e 16 mila euro di multa; per [OSCURATO:PERSONA] in due anni e due mesi di reclusione e 5 mila euro di multa; per [OSCURATO:PERSONA] in cinque anni e sei mesi di reclusione e 30 mila euro di multa, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata; per [OSCURATO:PERSONA] in quattro anni e dieci mesi di reclusione e 22 mila euro di multa, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. 309 del 90. Per detti imputati nonché per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha ordinato ex art. 86 d.P.R. 309 del 90 l'espulsione dal territorio dello stato a pena espiata. - Ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in dieci anni e otto mesi di reclusione, riconosciuta la continuazione tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli giudicati con sentenza della Corte di appello di Brescia del 15/10/2019, irrevocabile il 10 gennaio 2020, e ha confermato la sentenza appellata nei confronti degli altri imputati. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati.2. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con unico motivo deducono l'erronea applicazione dell'art. 86 d.P.R. 309 del 90, in quanto l'espulsione è stata applicata nei confronti degli imputati, cittadini italiani. Proprio per tale ragione il primo giudice non aveva applicato la misura di sicurezza, a differenza del Procuratore generale che aveva proposto appello, dando per scontato che gli imputati fossero stranieri, senza alcuna verifica sul punto con conseguente illegalità della statuizione. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] con unico articolato motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione del fatto contestato al capo 2) ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 90. L'imputazione, relativa alla cessione di tre etti di cocaina, è del tutto isolata e atipica per il ricorrente, che ha trattato sempre droghe leggere; inoltre, l'affermazione di responsabilità è fondata solo su conversazioni intercettate, nel corso delle quali il ricorrente parla con altro imputato della gestione di "tre patate", termine equivoco ed inidoneo a fondare certezze in assenza di riscontri. Si censura l'insufficienza della motivazione sul punto e la rilevante incidenza della diversa qualificazione sul trattamento sanzionatorio. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deduce la mancanza di motivazione relativa all'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., specie a fronte del contenuto ambiguo e incerto delle conversazioni intercettate, come segnalato negli atti di impugnazione. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] con separato ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] denuncia l'omessa motivazione dei presupposti per l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione, applicata d'ufficio, senza alcuna valutazione in concreto della sussistenza o meno della pericolosità dell'imputato e, soprattutto, senza tener conto del comportamento processuale, dell'attenuazione della misura cautelare, del riconoscimento delle attenuanti generiche e della condizione personale e familiare del ricorrente. Con successivo atto [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di rinunciare al ricorso. 5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] articola due motivi. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 86 d.P.R. 309/90 per erronea applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione, disposta nei confronti del ricorrente, cittadino italiano, questione non dedotta con l'atto di appello, in quanto misura non applicata dal primo giudice, ma deducibile ex art.579 cod. proc. pen. Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 192, comma 2, e 533 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo 15) - cessione, in qualità di fornitore, di 1 kg di cocaina a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-.La Corte di appello si sarebbe limitata a ritenere inverosimile la versione difensiva del ricorrente, ignaro dell'attività illecita del cugino Tusha, in merito agli incontri con [OSCURATO:PERSONA] e a ritenerla incompatibile con la brevità degli stessi, senza fare alcun riferimento al contenuto delle conversazioni intercettate, captate nei momenti precedenti a tali incontri e ritenute indizianti, con la conseguenza che l'affermazione di responsabilità è fondata sulla mera presenza del ricorrente accanto al Tusha all'interno della sua autovettura, utilizzata per la consegna. 6. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce l'erronea applicazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione in relazione all'omessa declaratoria di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., specie a fronte di richieste assolutorie formulate nei motivi di appello e della mancanza di prova del diretto coinvolgimento dell'imputato nell'attività illecita. 7. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] articola i seguenti motivi: 7.1 erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione nonché travisamento del compendio probatorio relativo alla cessione oggetto del capo 4) dell'imputazione. La cessione viene desunta dai colloqui e dagli spostamenti del Brunelli e del Giorgi nonché dall'incontro dei due con il proprietario di una Mercedes, che consegnava la somma di 2.700 euro, ritenuto il prezzo di mezzo kg di marijuana, promesso dal Brunelli all'acquirente, ma la ricostruzione è frutto di una lettura parziale dei colloqui, dai quali risulta che il Giorgi fu solo presente alla consegna e non partecipe alla cessione, non avendo fornito alcun contributo all'affare, gestito solo dal Brunelli. 7.2 violazione di legge e vizio della motivazione relativamente al reato contestato al capo 23) per insussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, ascritto al ricorrente, al figlio Denis e ai fratelli Sallaku. La motivazione è illogica e contraddittoria in relazione ad un'associazione composta solo da quattro persone, due delle quali non hanno rapporti diretti; manca l'affectio societatis, essendo individuabili due autonomi centri di interesse e operatività (i Sallaku e i Giorgi), indipendenti e privi di stabilità organizzativa, come dimostrato dalla varietà di rapporti e ruoli del ricorrente, intermediario in alcuni casi, in altri diretto acquirente, in altri cedente insieme al figlio, in altri ancora acquista direttamente dal figlio sostanza da cedere al cliente abituale con evidente contrapposizione all'interno dello stesso centro di interesse. Manca la prova di una stabile organizzazione di uomini e mezzi; [OSCURATO:PERSONA] non ha contatti con i Sallaku, mentre i rapporti del ricorrente si esauriscono nelle singole forniture; la diversificazione dei rapporti in cui è coinvolto il ricorrente ne delineano il ruolo di procacciatore di affari, svincolato da legami e non interno ad una struttura stabile. 7.3 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche, alla disapplicazione della recidiva e al trattamento sanzionatorio, stante l'esclusiva valutazione della gravità del fatto e dei precedenti dell'imputato, ritenuto pericoloso nonostante l'opposta valutazione espressa dal tribunale di sorveglianza. 8. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] formula i seguenti motivi: 8.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato associativo, contestato al capo 23). Entrambi i giudici hanno omesso di motivare sulla partecipazione del ricorrente per l'intero periodo di operatività dell'associazione considerato nell'imputazione, a fronte di un coinvolgimento del ricorrente emerso solo a partire dall'aprile 2018 e dell'assenza di rapporti con i Sallaku in detto periodo. La partecipazione associativa è desunta dalla commissione dei reati fine e dalla ripetitività dello schema operativo, invece, indicativi solo del concorso nei reati per mancanza dell'affectio societatis e del dolo specifico; inoltre, il ricorrente ha rapporti solo con il cliente Vangelisti e non è coinvolto nelle cessioni di sostanze di tipo leggero insieme agli altri tre membri dell'associazione. 8.2 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo 19 lett. s) dell'imputazione, avente ad oggetto la presunta cessione di mezzo kg di marijuana allo Zanardini. La motivazione è illogica a fronte dell'assoluzione dell'acquirente per mancanza di prova dell'avvenuta consegna di sostanza stupefacente. 9. [OSCURATO:PERSONA] sono stati proposti distinti ricorsi. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 9.1 violazione di norme processuali in relazione all'inammissibilità dell'appello proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] per difetto di legittimazione, non dichiarata né prima dell'udienza di appello né in via preliminare, come richiesto anche dal Procuratore generale, in modo da consentire ai difensori di discutere degli atti di appello ammessi, proposti dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Lamanna, con conseguente nullità dell'udienza di appello e della sentenza; 9.2 erronea applicazione di legge in relazione alla ritenuta infondatezza dell'eccezione di inutilizzabilità degli atti delle indagini preliminari per mancanza nel fascicolo digitalizzato del provvedimento di iscrizione degli imputati nel registro degli indagati. L'eccezione, respinta già dal primo giudice in base all'annotazione in copertina della data del 6 novembre 2018 e alla documentazione prodotta dal Pubblico ministero il 23 settembre 2019, è errata, non risultando depositati nel fascicolo digitalizzato, messo a disposizione delle difese in coincidenza con la notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., i provvedimenti di iscrizione degli indagati. In esso si rinviene solo il primo provvedimento di iscrizione del 13/11/2017, sicché in mancanza di un provvedimento di proroga delle indagini preliminari le stesse devono ritenersi concluse il 13 maggio 2018 con conseguente inutilizzabilità di tutti gli atti successivi.9.3 vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'associazione ex art. 74 d.P.R. 309 del 90, ritenuta in base alla circolarità delle conversazioni e ai rapporti assidui tra i presunti sodali, elementi insufficienti per l'integrazione del reato. La Corte di appello non ha motivato sulla breve durata del rapporto tra i presunti associati; non ha tenuto conto della mutata connotazione del sodalizio, dopo l'assoluzione di molti degli originari associati; non ha considerato che alcuni dei presunti sodali non si conoscevano (i Sallaku e [OSCURATO:PERSONA]), che l'unico rapporto stabile individuato è tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sicché è una forzatura fondare l'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] solo sulla circostanza che presso il suo ristorante avvenivano alcuni incontri tra il fratello e il Giorgi; 9.4 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo 7) per mancanza di prova della presunta cessione. Dagli atti risulta che la polizia giudiziaria non vide alcuna cessione in occasione dell'incontro del 12 maggio 2018 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] né risulta il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], che doveva essere assolto; 9.5 vizio di motivazione in relazione al capo 8) per mancanza di prova, non essendo stato accertato nel corso del servizio di osservazione che lo scambio avesse ad oggetto sostanza stupefacente. Anche il riferimento ai colloqui in cui i Giorgi parlavano di un loro guadagno non fornisce la prova alla luce delle discordanze emergenti dagli allegati all'informativa del 21 marzo 2019, in quanto non risulta che il corriere avesse incontrato [OSCURATO:PERSONA] né è descritta la consegna; 9.6 vizio di motivazione in relazione al capo 14), in quanto dall'integrale trascrizione delle conversazioni allegate all'informativa del 26 marzo 2019 e di quelle del 23 luglio 2018 risultano espressi riferimenti allo scafo e ai documenti, idonei a provare la veridicità della tesi difensiva ovvero dell'interessamento del ricorrente e di [OSCURATO:PERSONA] all'acquisito di una imbarcazione. 9.7 mancanza di motivazione in relazione alla mancata indicazione dei singoli aumenti per la continuazione e al diniego delle attenuanti generiche. 10. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] articola quattro motivi: 10.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato associativo, la cui sussistenza è stata ritenuta aderendo alla ricostruzione del primo giudice, trascurando il tema della configurabilità del concorso di persone nel reato continuato in ragione dei rapporti, quasi esclusivi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con interventi marginali e occasionali del [OSCURATO:PERSONA] e assenza di rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e i Sallaku. La posizione del ricorrente è correlata solo al rapporto di fornitura con [OSCURATO:PERSONA]; mancano direttive ai presunti sodali o interventi nell'organizzazione e trasporto dello stupefacente o nella fissazione del prezzo di vendita ai clienti del Giorgi, che curava autonomamente la rivendita insieme al figlio, con conseguente mancanza di elementi sull'esistenza di una struttura organizzata retrostante, utilizzata quale strumento per le operazioni di acquisto, gestite in autonomia dal ricorrente, e di rivendita. A fronte di due centri di interesse, operanti in autonomia, la motivazione è apparente e mancante sull'affectio societatis in assenza di elementi da cui desumere la consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di far parte di un gruppo organizzato; è fuorviante il riferimento al ristorante o al capannone dei Sallaku, individuati quali basi operative, in quanto solo occasionalmente utilizzati; non è spiegato il diverso criterio utilizzato per escludere la partecipazione associativa dei clienti del Giorgi, nonostante la stabilità del rapporto di fornitura, sul quale, invece, è stata fondata l'esistenza del reato associativo per il Sallaku, il fratello e i Giorgi. 10.2 violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alla posizione di vertice attribuita al ricorrente, non essendo indicati fatti o comportamenti da cui risulti il ruolo direttivo né a tal fine è sufficiente il riferimento alle disponibilità economiche per l'acquisto di stupefacente. E' fuorviante e suggestivo, in assenza di conversazioni che lo provino, il potere attribuito dai giudici al Sallaku di determinare il prezzo di vendita dello stupefacente, invece, determinato autonomamente dal Giorgi per la rivendita. 10.3 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per i reati fine, oggetto dei capi 7),8),10),14),15) e 21) per non avere la Corte di appello risposto ai puntuali rilievi difensivi, con i quali si contestava l'erronea interpretazione degli elementi di prova: per il capo 8) mancava la prova della cessione e della stessa identificazione del ricorrente; per il capo 10) i colloqui intercettati non deponevano in modo certo per una cessione di stupefacenti; per il capo 14) l'incontro tra il ricorrente e lo Shehi aveva ad oggetto l'acquisto di un'imbarcazione e non di sostanza stupefacente; per il capo 15) le intercettazioni si riferivano a circostanze diverse, avvenute molto prima dell'episodio contestato; per il capo 21) i colloqui non avevano ad oggetto forniture e l'incontro del 24 agosto 2018 era stato già oggetto di autonoma contestazione. 10.4 violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione agli aumenti di pena per la continuazione, non specificati nel quantum; omessa motivazione relativa al trattamento sanzionatorio per il reato di cui al capo 24). 11. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] ha formulato i seguenti motivi: 11.1 violazione di legge sostanziale e processuale e vizio della motivazione in relazione al reato associativo per avere la Corte di appello sovrapposto l'ipotesi di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 90 al concorso di persone nel reato continuato. L'elemento oggettivo è stato individuato nella stabilità del rapporto di fornitura tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] senza motivare né sulla struttura organizzativa né sull'elemento soggettivo. Passate in rassegna numerose pronunce di questa Corte, si sottolinea che rispetto all'associazione originariamente contestata, composta da 17 persone, si è ritenuta esistente , / ' un'associazione composta solo da quattro persone, desunta dalla mera commissione dei reati fine, dalle condotte e dai contatti ripetitivi solo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], trascurando che i Giorgi non danno alcun contributo al Sallaku né questi alla loro attività di rivendita. E' fuorviante l'individuazione di basi logistiche dell'associazione in luoghi solo occasionalmente utilizzati, trattandosi di luoghi di lavoro dei Sallaku; il contributo del ricorrente si esauriva nell'ambito dei rapporti con il fratello, essendo occasionali gli incontri con [OSCURATO:PERSONA] e assenti i rapporti con [OSCURATO:PERSONA], sicché l'eventuale e sporadica sostituzione del fratello in caso di assenza non può integrare la partecipazione associativa. Manca un ruolo stabile del ricorrente e la condivisione del programma illecito, non potendo la stessa fondarsi sulla frase intercettata Ill agosto 2018, non attribuibile con certezza al ricorrente e priva di valenza probatoria. 11.2 violazione di legge e vizi di motivazione in relazione ai reati fine per mancata risposta alle obiezioni difensive e erronea interpretazione di alcune risultanze di prova. Quanto al capo 7) manca la prova dello scambio di stupefacente e denaro con il Giorgi, non percepito neppure dagli operanti; i colloqui sono neutri e l'intervento del ricorrente è di molti giorni successivo alla conclusione della transazione gestita dal fratello Saimir; per il capo 15) il contributo del ricorrente è fondato solo sulla presenza in occasione degli incontri tra il fratello e il Giorgi, non emergendo elementi significativi dai colloqui intercettati; analoghe carenze probatorie e motivazionali si riscontrano per il capo 21), essendo incerto il contenuto delle intercettazioni e congetturale l'ipotesi, fondata sull'incontro del 4 settembre 2018 tra il Taulant e il Giorgi, che il ricorrente avesse fatto da intermediario per il fratello. 11.3 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche per mancata considerazione del ruolo marginale del ricorrente, per mancata specificazione dei singoli aumenti di pena applicati a tiolo di continuazione. 11.4 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'espulsione a pena espiata, applicata senza valutazione in concreto della pericolosità dell'imputato e senza considerarne l'inserimento nel tessuto sociale, avendo il ricorrente in Italia il proprio nucleo familiare. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono fondati. L'unico motivo di ricorso proposto è deducibile e fondato, essendo proponibile il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento che applichi una misura di sicurezza illegale (Sez. 6, n. 9434 del 29/01/2019, PG c/ Homiri, Rv. 275679; Sez. 3, n. 45559, 07/03/2018 Rv. 273950) e nel caso di specie è documentato che i ricorrenti sono cittadini italiani: pertanto, la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato, applicabile ex art. 86 d.P.R.309 del 90 allo straniero condannato, è illegale e va eliminata. La sentenza impugnata, va pertanto, annullata sul punto. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo. Premesso che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389), il motivo è fondato su una lettura riduttiva del fatto e su dubbi interpretativi circa il termine utilizzato dal ricorrente, ritenuti, invece, insussistenti dai giudici di merito con motivazione congrua e coerente. Con argomentazioni lineari e logiche i giudici hanno dato conto delle ragioni poste a fondamento della valutazione del contenuto dei colloqui in grado di risolvere le incertezze e le equivocità segnalate dalla difesa del ricorrente; hanno, infatti, ritenuto pacificamente riferibile a sostanza stupefacente l'espressione utilizzata dal ricorrente in ragione del frequente utilizzo dello stesso termine di copertura nei colloqui con il Giorgi con contestuale riferimento a cifre e prezzi di norma praticati per acquisti di cocaina (4.300 euro all'etto), del tutto incompatibili con la vendita di "patate" nonché dell'inequivoco riferimento al grado di purezza della cocaina fornita dal Saimir al Giorgi ("75 o 80 per cento", p. 9 della sentenza di primo grado): elementi del tutto inconciliabili con la tesi difensiva che si trattasse di droghe leggere, tenuto, altresì, conto dei diversi termini ("bamba e erba") utilizzati dal ricorrente per cessioni di sostanze leggere. La qualificazione dei fatti ai sensi del comma 5 del d.P.R. 309/90 deve ritenersi correttamente esclusa in linea con i principi affermati da questa Corte, secondo i quali ai fini della qualificazione del fatto come di lieve entità a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è necessaria «una valutazione globale di tutti gli indici» richiamati da tale disposizione, sicché, se è «possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri», nemmeno il dato ponderale può avere, isolatamente considerato, un significato decisivo, in quanto anche la detenzione di pochi grammi di stupefacente, «all'esito della valutazione complessiva delle altre circostanze rilevanti», può risultare «non decisiva per ritenere integrata la fattispecie di cui dell'art. 73, comma 5, d.P.R. cit.» (così Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076-01). La valutazione è A stata motivatamente espressa in base ad un apprezzamento complessivo dei fatti e alla considerazione dei quantitativi trattati dal ricorrente (nel caso in esame pari a 300 grammi di cocaina, negli altri episodi contestati in misura mai inferiore al mezzo kg e fino a 2 kg), al prezzo di acquisto e al guadagno ottenuto nonché ai profili organizzativi sottesi alla distribuzione, correttamente ritenuti ostativi all'inquadramento nell'ipotesi di lieve entità. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro. 3. I ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perché proposti per motivi non consentiti. E' noto che a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ex art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, per l'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853). Non deducibile è anche il motivo relativo alla misura di sicurezza proposto dalla difesa dello Shehi perché non denuncia l'illegalità della misura, ma il vizio di motivazione, peraltro, insussistente. L'originaria inammissibilità del ricorso del Tusha, analogamente proposto per motivi non deducibili, rende inefficace la rinuncia, che non esonera il ricorrente dalla condanna al pagamento delle spese e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa ammende al pari degli altri due ricorrenti. 4. Il ricorso proposto nell'interesse del Kruja è fondato limitatamente alla misura di sicurezza, inammissibile nel resto. 4.1 E', infatti, inammissibile il motivo sulla responsabilità perché meramente reiterativo di profili di censura, già vagliati e disattesi con motivazione lineare e completa dai giudici di appello in base alla puntuale ricostruzione dei fatti, operata dal primo giudice, che aveva descritto in dettaglio la sequenza degli incontri, osservati dalla polizia giudiziaria, tra il ricorrente, il cugino Tusha e [OSCURATO:PERSONA] (p. 81-83 sentenza di primo grado). Raccordando detta sequenza al contenuto dei colloqui intercettati tra il Sallaku e [OSCURATO:PERSONA] e al contenuto di quelli intercorsi tra quest'ultimo e gli acquirenti Martinelli e Vangelisti, dimostrativi della richiesta di fornitura di un chilo di cocaina e della destinazione della stessa (mezzo chilo ciascuno), del ritardo della consegna e del timore del Giorgi di aver perso entrambi i clienti, risoltasi positivamente dopo i due incontri tra il Salluku, il ricorrente e il cugino, coerentemente i giudici hanno ritenuto provato il concorso del ricorrente nella cessione di un kg di cocaina al Sallaku, materialmente consegnato a questi solo dal Tusha il mattino dell'i agosto 2018 e subito dopo ceduto dal Sallaku a Giorgi, valorizzando le cadenze e la tempistica degli incontri. Come già evidenziato dal primo giudice, il primo incontro tra i tre precedette di poco l'incontro tra il Giorgi e il Sallaku finalizzato ad ottenere la conferma della disponibilità dei clienti ad acquistare un chilo di cocaina; il secondo incontro avvenne il giorno dopo e durò solo due minuti, durata compatibile con la mera conferma all'esecuzione dell'operazione, conclusa il mattino successivo in occasione dell'incontro tra Salluku e Tusha a bordo dell'autovettura del ricorrente (pag. 95-96 sentenza di primo grado). Coerentemente gli elementi oggettivi indicati e la tempistica degli incontri sono stati ritenuti incompatibili con la tesi difensiva, nuovamente proposta nel ricorso, ma già respinta con argomentazione logica sin dal primo grado, evidenziando che nel corso del monitoraggio telefonico non era mai emerso il dedotto progetto imprenditoriale del Sallaku e del Tusha di aprire uno stabilimento balneare in Albania. Sul punto i giudici hanno anche rimarcato che il Tusha non aveva mai riferito di un simile progetto né vi era traccia di trattative condotte a tal fine, peraltro, ritenute ben poco compatibili con incontri fugaci, di brevissima durata, invece, perfettamente in linea con la modalità operativa del Sallaku, che, per sua stessa ammissione, era solito cedere lo stupefacente al Giorgi subito dopo averlo ottenuto dai fornitori per ridurre al minimo il rischio connesso alla giacenza presso il suo deposito; è stato, inoltre, evidenziato che la difesa del ricorrente non aveva dimostrato la concretezza di tale progetto né aveva fornito prova dell'utilizzo del tutto occasionale e casuale dell'autovettura del ricorrente per l'indisponibilità di quella del cugino Tusha, pur trattandosi di circostanza (asserita indisponibilità dovuta alla sottoposizione a revisione dell'autovettura del cugino) agevolmente documentabile. A differenza di quanto sostenuto nel ricorso, risulta, pertanto, correttamente ritenuta l'inverosimiglianza della tesi difensiva, provata dalla partecipazione del ricorrente agli incontri con il Sallaku la fiducia in lui riposta dal cugino Tusha e la consapevolezza dell'oggetto illecito degli incontri ,,nonché dimostrato il contributo materiale fornito alla conclusione dell'operazione, mettendo a disposizione del cugino la propria autovettura per il trasporto e la consegna dello stupefacente. 4.2 E', invece, fondato il motivo relativo alla disposta espulsione, risultando documentato che il ricorrente è cittadino italiano. L'illegalità della misura di sicurezza applicata ne impone l'eliminazione, previo annullamento della sentenza impugnata sul punto. L'accoglimento parziale del ricorso esonera il ricorrente dal pagamento delle spese processuali e dal versamento di una somma in favore della cassa delle ammende. 5. Inammissibile è anche il ricorso del Romano, proposto per un motivo non deducibile perché rinunciato. Come già detto, in tema di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo liquidare in tremila euro. 6. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato per le ragioni di seguito esposte. 6.1 Il primo motivo è infondato, ai limiti dell'inammissibilità, in quanto i vizi denunciati, formalmente deducibili, in realtà ripropongono una lettura alternativa della vicenda e delle prove, già disattesa in sentenza con motivazione non illogica né carente. Entrambi i giudici di merito hanno fondato l'affermazione di responsabilità del ricorrente sulla sequenza dei colloqui intercettati e degli spostamenti del Brunelli e del Giorgi, ritenuta idonea a provarne il concorso nella cessione di mezzo kg di marijuana ad un amico del figlio del Brunelli, atteso che [OSCURATO:PERSONA] non solo aveva informato il ricorrente di doversi recare a ritirare mezzo chilo di marijuana da vendere ad un amico del figlio, ma, dopo aver concordato con il figlio luogo e orario della consegna e dopo avergli chiesto di presentargli il destinatario, aveva incontrato per due volte il Giorgi, insieme al quale si era poi recato all'orario stabilito sul luogo dell'appuntamento, ove era stata effettuata la consegna all'acquirente dietro versamento della somma di 2.700 euro, compatibile con il valore del tipo di sostanza ceduta. La tesi difensiva, che riduce il ruolo del Giorgi alla mera presenza alla consegna, deve ritenersi correttamente disattesa perché in contrasto con la consapevole partecipazione del ricorrente all'operazione sin dalle fasi iniziali e per l'intera durata della stessa sino alla consegna della sostanza e del prezzo in ausilio e supporto del Brunelli, che aveva gestito l'affare con l'intermediazione del figlio.6.2 Anche il secondo motivo è infondato: trattandosi di motivo comune a tutti i ricorrenti e affrontato nei ricorsi con argomentazioni in larga parte sovrapponibili, ne è possibile l'esame congiunto. La tesi difensiva dell'esistenza di due centri autonomi di interesse costituiti dai Sallaku e dai Giorgi è fondata su una lettura parcellizzata del materiale probatorio, che scompone ed isola singole condotte, fa leva sul numero limitato dei componenti dell'associazione, sull'assenza di contatti tra alcuni componenti dell'associazione, sulla diversità dei ruoli degli imputati nei vari episodi ricostruiti e sugli interessi contrapposti dei Sallaku e dei Giorgi al fine di sostenere la mancanza di affectio societatis, di stabilità e indeterminatezza del programma criminoso con conseguente configurabilità del mero concorso di persone nel reato continuato. La prospettazione riduttiva delle difese è stata già vagliata e disattesa dai giudici di merito con motivazione lineare, esaustiva e coerente con l'esame coordinato e completo dell'intero compendio probatorio, risultando dalle conversazioni intercettate e dai servizi di osservazione, dai sequestri e dagli arresti eseguiti, dai numerosi reati fine ricostruiti, coerentemente ricavata l'esistenza di un unico gruppo criminale, la definizione dei ruoli e della posizione apicale e centrale di [OSCURATO:PERSONA], in contatto per sua stessa ammissione con grossi importatori colombiani, spagnoli e olandesi, la capacità di movimentare ingenti quantitativi di stupefacenti- nell'ordine di chili e persino di tonnellate-, accertata la circolarità dei contatti e delle informazioni tra i sodali, l'esistenza di basi logistiche (il ristorante di [OSCURATO:PERSONA], ove avvenivano gli incontri con i corrieri e con il Giorgi, e il deposito del Saimir), documentato il ricorso a modalità operative collaudate e ripetute nonché pacificamente emersa la progettualità futura condivisa. A differenza di quanto sostenuto nei ricorsi, i giudici hanno fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte in tema di associazione finalizzata al narcotraffico per la cui configurabilità è sufficiente l'accertamento di un organismo stabile composto da almeno tre associati che, attraverso un'articolazione di mezzi anche economici e il coordinamento dell'attività delle persone, sia in grado di proiettare la propria attività oltre i singoli episodi e di offendere l'interesse protetto per effetto della sua sola esistenza, con conseguente irrilevanza del numero ridotto dei componenti dell'associazione. E' principio affermato in tema di associazione per delinquere che è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione e che un elemento che un elemento fortemente indiziante, anche se non necessario, ai fini della dimostrazione dell'adesione del singolo ad una associazione per delinquere, e, quindi della sua coscienza e volontà di partecipare al gruppo criminale, è costituito dalla commissione di reati conformi al piano associativo (Sez. 2, n. 35141 del 13/06/2019, Bevilacqua, Rv. 27674). In applicazione di tale principio l'esistenza dell'associazione e dell'accordo criminoso, sottostante ai singoli episodi di cessione e proiettato oltre gli stessi, è stata desunta dalla ripetuta commissione dei reati...fine, dalla reiterazione e costanza nel tempo di condotte seriali, cui partecipano gli stessi soggetti con ruoli distinti e secondo uno schema operativo collaudato, che si ripete nel tempo: risulta, infatti, delineato il ruolo centrale del [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], dediti il primo a reperire fornitori e corrieri, il secondo gli acquirenti, definiti i ruoli di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente incaricati di tenere i contatti con gli acquirenti e di sostituire il fratello in caso di assenza, partecipando entrambi attivamente alle transazioni e all'andamento degli affari con ruoli complementari e attività funzionali alla realizzazione del programma illecito. Considerato che l'elemento qualificante dell'associazione è costituito dalla specificità dei reati-fine, proprio con riferimento all'attività di procacciamento e commercializzazione di sostanze stupefacenti il reato associativo non richiede l'esistenza di una struttura articolata o complessa o una esplicita manifestazione di intenti, essendo sufficiente un'organizzazione semplice, anche rudimentale, sulla quale i componenti possano fare reciproco, anche tacito, affidamento per l'attuazione del programma criminoso. A tal fine sono stati valorizzati sia la disponibilità di basi logistiche, come già detto, sia la rete di contatti internazionali, operanti a livello elevato nel settore, di cui dispone il [OSCURATO:PERSONA] per procacciare cocaina e anche "erba", sempre in quantità ingenti, sia l'abilità dei Giorgi nel commercializzare rapidamente le sostanze acquistate, quali elementi essenziali per la realizzazione del traffico illecito e indicativi della dimensione consistente del giro di affari gestito e del livello dei guadagni perseguiti e conseguiti dai sodali. Decisivo rilievo è stato attribuito all'azione coordinata dei componenti del sodalizio, consapevoli di poter fare affidamento sull'esistenza dello stesso, sulla stabilità dei rapporti e del vincolo associativo, come emerso dai riferimenti nei colloqui intercettati al "lavoro", al "mestiere", ai "clienti" (v. ambientale del 15 agosto 2018, riportata in sentenza, in cui [OSCURATO:PERSONA] prospettava a [OSCURATO:PERSONA] la necessità di non perdere il cliente perché è un cliente da "due chili al mese"), correttamente ritenuti indicativi di un'attività di natura stabile, valorizzando, altresì, il significativo uso del plurale da parte del Giorgi e l'ampia disponibilità manifestata all'acquisto di "erba" anche per 30 kg a settimana con coinvolgimento del figlio Denis, a riprova dell'inserimento di questi nel sodalizio, della comune progettualità coltivata, della proiezione futura dell'attività illecita e della "professionalità" acquisita nel settore da tutti i membri del sodalizio._.1 In base a tali elementi risulta concretamente e correttamente smentita la contestazione difensiva circa l'assenza di affectio societatis, stante la dimensione dinamica dell'organizzazione, l'indeterminatezza del programma criminoso, destinato a perpetuarsi oltre la conclusioni dei singoli reati accertati, e la convinta adesione dei sodali alla realizzazione di tale progettualità illecita; né la durevole comunanza di scopo può risultare esclusa dalla diversità degli obiettivi personali e degli utili, che i partecipi si prefiggono di conseguire. Proprio in ragione delle peculiarità dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è consolidato il principio secondo il quale il reato è configurabile non solo in presenza di condotte parallele di persone accomunate dall'identico interesse alla realizzazione del profitto societario, ma anche in presenza di scopi personali divergenti o persino contrastanti, come quello che oppone il fornitore agli acquirenti o l'importatore alla rete stabile di piccoli spacciatori, essendo l'azione degli uni e degli altri ispirata dal fine comune di sviluppare il commercio degli stupefacenti per conseguire sempre maggiori profitti, come verificato nel caso in esame (Sez. 6, n. 22046 del 13/12/2018, dep. 2019, Morabito, Rv. 276068-02). Ne deriva che l'argomento principale speso nei ricorsi contrasta con il principio appena esposto e con il contenuto dei colloqui tra il Saimir e [OSCURATO:PERSONA], dai quali emerge il chiaro riferimento al patto su cui si fonda il vincolo associativo e alla suddivisione dei guadagni (nel concordare sul fatto che è giusto che tutti guadagnino dall'attuazione del programma criminoso, il Giorgi affermava "ci guadagnano tutti" e il Sallaku confermava che "è più corretto, cioè bene.. guadagno io, guadagni tu. .siamo tutti contenti, ma se deve guadagnare solo uno non va bene", pag. 143 sentenza di primo grado). Analogamente è destituito di fondamento l'ulteriore argomento relativo alla mancanza di contatti tra tutti gli associati. E', infatti, noto che all'individuazione della condotta associativa non osta la circostanza che l'associato abbia rapporti solo con alcuni membri del sodalizio, non essendo necessaria la reciproca conoscenza di tutti gli associati o di tutti i particolari della struttura organizzativa dell'associazione (mezzi e persone) e delle attività realizzate, ma sufficiente la consapevolezza e volontà di partecipare, insieme al almeno altre due persone, aventi la medesima consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata al traffico di stupefacenti. Risulta, peraltro, smentita dalle risultanze intercettative la dedotta assenza di rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: basterebbe il riferimento al colloquio indicato in precedenza, ma ciò risulta anche dalle numerose conversazioni tra padre e figlio, in cui il primo aggiorna il secondo dei colloqui con il Sallaku e dell'andamento delle trattative o dei tempi previsti per le consegne (v. p. 135 -136 sentenza di primo grado). Analoga smentita vi è per [OSCURATO:PERSONA], alter ego del fratello, presente in più occasioni agli incontri tra questi e [OSCURATO:PERSONA] per definire gli acquisti o consegnare il prezzo della cessione e persino per provvedere alla sostituzione di una partita di stupefacente ceduta dal fratello e rivelatasi di scarsa qualità; era, inoltre, noto a [OSCURATO:PERSONA] che il prezzo di vendita dello stupefacente fosse stabilito dai fratelli Sallaku (v. pag. 138 sentenza di primo grado). Ribadito che la prova dell'esistenza e della partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico può essere desunta da una serie di dati significativi, idonei a dimostrare l'esistenza di un vincolo qualificato e l'organico inserimento del partecipe nella struttura associativa, quali: la predisposizione di un minimo di organizzazione, la frequenza di contatti tra gli associati, la predisposizione di forme di copertura, di basi logistiche, di beni materiali necessari per le operazioni, la reiterazione di reati rientranti nel programma associativo, che, unitariamente considerati, valgano ad integrare il quadro di stabilità dell'organizzazione, i giudici di merito hanno offerto chiara illustrazione e dimostrazione probatoria di tali elementi, che smentiscono la tesi difensiva, che riduttivamente prospetta la posizione di [OSCURATO:PERSONA] come quella di un mero procacciatore di affari, risultando, invece, dalle sue stesse ammissioni nel corso dei numerosi colloqui intercettati il suo stabile inserimento nel sodalizio delineato in sentenza con ruolo propulsivo, dinamico e affaristico. I giudici di merito hanno, infatti, evidenziato che: il ricorrente è stabilmente dedito all'acquisto di sostanze stupefacenti da cedere a clienti fidelizzati; ha rapporti costanti e continui con [OSCURATO:PERSONA], da lui stesso definiti "fraterni", al punto da assicurargli che non lo avrebbe mai tradito nel caso fosse stato sorpreso in possesso della sostanza appena ricevuta (p. 142 sentenza di primo grado), a riprova del vincolo di assoluta fiducia esistente tra loro; condivide e utilizza le cautele imposte dal Sallaku per evitare rischi di intercettazione (recandosi sino a cinque volte al giorno presso il ristorante di [OSCURATO:PERSONA] per discutere con il Saimir, ricorrendo ai termini di copertura indicatigli per rivolgersi al fratello, ritirando lo stupefacente appena ricevuto dal Sallaku e smistandolo subito dopo nonché condividendo le strategie operative con il Sallaku, accettando di lavorare meno per un certo periodo dopo l'arresto dei corrieri per ridurre i rischi); assicura il rapido smercio dello stupefacente acquistato, dichiarandosi disponibile all'acquisto di quantitativi sempre più consistenti, in tal modo assicurando la continuità dell'attività illecita e la realizzazione del programma associativo. Ne deriva che, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, la motivazione non è affatto illogica e contraddittoria e la valutazione dei giudici di merito corretta e in linea con l'orientamento giurisprudenziale, secondo il quale il costante e continuo approvvigionamento di sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all'acquisto, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole, che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso, integra la partecipazione associativa (Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450). 6.3 Del tutto infondati e generici sono i motivi relativi al diniego delle attenuanti generiche, alla mancata disapplicazione della recidiva e al trattamento sanzionatorio a fronte di una motivazione completa, che valorizza e attribuisce rilievo assorbente ai numerosissimi precedenti penali specifici del ricorrente, giustificativi della ritenuta recidiva e della pena inflitta, in ragione del risalente radicamento nel settore del narcotraffico e della pervicace dedizione al traffico di stupefacenti emerso dai colloqui intercettati, attestante la perdurante pericolosità del ricorrente, in contrasto con la diversa valutazione espressa nel 2015 dal Tribunale di Sorveglianza. Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 7. Identica sorte ha il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 7.1. E' infondato il primo motivo con il quale si contesta la partecipazione associativa del ricorrente e si denunciano vizi di motivazione. Richiamate le considerazioni e gli elementi illustrati in precedenza sul punto, va ribadito che la dedotta assenza di rapporti con i Sallaku è smentita dai colloqui prima indicati, dai numerosi reati fine accertati a suo carico, puntualmente esaminati in sentenza in base alle risultanze intercettative, dimostrative dell'importante ruolo svolto, tenendo i contatti con l'acquirente Vangelisti e ricedendone gli ordinativi (come riscontrato in occasione dell'arresto di questi con un kg di cocaina, appena consegnatogli dal padre, trovato in possesso di 41 mila euro), dalla costante informazione sull'andamento degli affari e sui prezzi di acquisto, dall'accertata stabile partecipazione ai proventi delle vendite, non destinate solo al Vangelisti, dalla professionalità acquisita nel valutare la qualità delle sostanze fornite dal Sallaku e dalla collaborazione assicurata nella rapida commercializzazione dello stupefacente, ivi compresa la vendita dell'erba, previa consegna di un campione da mostrare all'acquirente, come risulta dal colloquio del 15 agosto 2018 riportato in sentenza, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso. Analogamente infondata è l'obiezione relativa alla breve durata della partecipazione del ricorrente, rilevando piuttosto l'essenzialità del contributo fornito e le modalità delle condotte, coerentemente ritenute espressive di un sistema collaudato e della stabilità dell'attività illecita svolta. In tal senso si è espressa questa Corte, affermando che ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e, in particolare dell' "affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento, anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122; Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440-02). 7.2 Del tutto infondate e meramente reiterative sono le censure relative all'affermazione di responsabilità per il capo 19 lett. s), avente ad oggetto la presunta cessione di mezzo kg di marijuana allo Zanardini. Il motivo trascura del tutto la risposta resa in sentenza là dove la Corte di appello chiarisce che per tale capo di imputazione il primo giudice aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essere stato già giudicato per tale fatto (detenzione di kg 8,293 di marijuana, occultata nel garage) con sentenza della Corte di appello di Brescia, definitiva il 10 gennaio 2020. In particolare, il primo giudice aveva spiegato che l'imputato non poteva essere condannato in relazione alla medesima partita di droga sia per la detenzione che per le cessioni della stessa sostanza al Vangelisti e allo Zanardini (v. pag. 102-103 sentenza di primo grado), sicché non sussiste alcun equivoco né mancanza di motivazione sul punto, considerato anche che i giudici di appello hanno dato atto che il primo giudice aveva applicato, su richiesta della difesa, proprio in relazione al fatto accertato nel diverso procedimento, la continuazione con i fatti oggetto del presente. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 8. Anche i distinti ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono infondati. 8.1 E infondato il primo motivo relativo alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], non essendovi l'obbligo di accertare e dichiarare, in via preliminare, l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da difensore non legittimato (perché non ancora nominato dal [OSCURATO:PERSONA], già assistito da due difensori di fiducia, che avevano depositato distinti atti di appello in tempi diversi), stante la complessità della situazione verificatasi con l'avvicendamento delle nomine fiduciarie, come puntualmente ricostruito in sentenza; peraltro, risulta solo dedotta, ma non argomentata o dimostrata la lesione del diritto di difesa per mancata trattazione di temi contenuti negli appelli ritenuti ammissibili. 8.2 Anche il secondo motivo di natura processuale è infondato. L'eccezione di inutilizzabilità degli atti delle indagini preliminari per mancanza nel fascicolo digitalizzato del provvedimento di iscrizione degli imputati nel registro degli indagati, già motivatamente respinta sin dal primo grado, viene riproposta in modo generico, senza tener conto delle risposte rese dai giudici di merito, fondate sull'annotazione della data di iscrizione degli indagati sulla copertina del fascicolo processuale; si trascura, inoltre, che il procedimento in esame è frutto della riunione di tre fascicoli, di cui dà atto il primo giudice, e che l'iscrizione per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 90 non poteva che avvenire all'esito dell'accertamento dei singoli reati fine. 8.3 Parimenti infondato è il motivo con il quale entrambi i difensori censurano la ritenuta configurabilità dell'associazione con argomenti, che ricalcano i rilievi formulati dalle difese dei coimputati (breve durata del rapporto tra i presunti associati, in numero ridotto rispetto all'ipotesi iniziale; esistenza di due centri autonomi di interesse; assenza di rapporti tra alcuni dei presunti sodali ([OSCURATO:PERSONA] e i Sallku); unico rapporto stabile individuato tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; impossibilità di considerare quali basi logistiche il ristorante "[OSCURATO:PERSONA]" e il deposito del ricorrente, solo occasionalmente utilizzati per affari illeciti; marginalità del ruolo di [OSCURATO:PERSONA]) e consentono di rinviare agli argomenti e agli elementi valorizzati dai giudici di merito, già esposti in precedenza. 8.4 Anche il motivo con il quale si contesta la mancanza di motivazione in relazione alla posizione di vertice attribuita al ricorrente è infondato. L'obiezione trascura del tutto l'ampia e completa motivazione offerta dai giudici di merito, fondata sulla chiarezza dei colloqui intercettati e sulla centralità del ruolo del ricorrente, motore e organizzatore del traffico illecito, in grado di procurare con continuità ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti tramite i suoi canali con importatori stranieri di grosso calibro. Come chiaramente evidenziato dai giudici di merito, è lo stesso ricorrente a rimarcare la propria professionalità e il risalente radicamento nel settore (ammettendo di aver lavorato "una vita" con il Tusha e con i Bejko, p. 145-146 sentenza di primo grado), a disporre di consistenti risorse economiche da investire, a stabilire il prezzo di vendita dello stupefacente e a determinarne, conseguentemente, il prezzo di mercato, come correttamente ritenuto dai giudici di merito, ma, soprattutto, è il ricorrente a stabilire le strategie di vendita (per quantitativi non inferiori al chilogrammo), a decidere la sospensione delle operazioni dopo l'arresto dei corrieri e il ricorso a contatti diretti e ripetuti per evitare il rischio di intercettazioni e di controlli. L'essenzialità e l'infungibilità del ruolo del ricorrente giustificano, quindi, la valutazione espressa dai giudici di merito. 8.5 Analogamente infondato, ai limiti dell'inammissibilità perché generico e articolato in fatto, è il motivo relativo al capo 7) dell'imputazione, avente ad oggetto la cessione di due etti di cocaina, effettuata dal ricorrente e dal fratello Taulant al Giorgi per la successiva vendita al Martinelli, cliente del Giorgi. L'episodio è ricostruito in modo lineare in base ai colloqui intercettati sin dal 27 aprile 2018 tra [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente (p. 26- 27 sentenza di primo grado); trova conferma nell'ammissione dell'acquirente di averne presi due etti e nel commento del Giorgi sul grado di purezza della sostanza e sul piacere fattogli dall'albanese, che gliene aveva venduti due etti anziché un chilo (p. 29 sentenza di primo grado). Con motivazione completa e coerente, fondata sulla lettura coordinata dei colloqui intercettati, i giudici hanno ricostruito lo sviluppo successivo della vicenda (sostituzione della sostanza a seguito delle contestazioni del cliente sulla scarsa qualità e pagamento differito del prezzo, versato il 12 maggio in occasione dell'incontro tra il Giorgi e [OSCURATO:PERSONA], osservato dalla p.g. e confermato dallo scambio tra i due nonché dal chiaro riferimento del Giorgi al prezzo (4.600 euro) già pagato dall'acquirente (p. 33 sentenza di primo grado). A fronte della chiarezza dei colloqui intercettati e della sequenza ricostruita l'estraneità del ricorrente alla cessione è del tutto insostenibile. 8.5 Analoga inconsistenza caratterizza le censure formulate in relazione al capo 8), che reitera il motivo di appello, trascurando del tutto la risposta e la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito in base al servizio di osservazione svolto, ai colloqui tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], attestanti l'immediata consegna dello stupefacente appena ricevuto dal fornitore, e confermata dal colloquio tra il Giorgi e il figlio circa il loro guadagno ricavato dalla vendita della sostanza ai Va ng e I isti. 8.6 Stessa sorte ha la censura relativa al capo 14), che ripropone la tesi alternativa, già motivatamente disattesa dai giudici di merito e smentita in fatto, in base al contenuto inequivoco dei colloqui intercettati, incompatibili con il dedotto acquisto di una imbarcazione, come chiaramente spiegato in sentenza, trattandosi di sequenza compatibile con la cessione di stupefacente e con i continui rinvii della consegna per il ritardo del corriere, che sarebbe stato poi arrestato. La Corte di appello dà inoltre, atto della rinuncia dello Shehi ai motivi sulla responsabilità con conseguente mancata contestazione della prospettazione accusatoria. Parimenti risultano del tutto infondate le censure relative ai capi 15) e 21), dirette a contestare la ricostruzione in fatto, prospettando una lettura alternativa delle vicende e delle risultanze intercettative, non consentita in questa sede a fronte della lineare e ampia motivazione resa in sentenza e ancor più dettagliata in quella di primo grado (v. in particolare per il capo 21) da p. 105 a 131). 8.7 Inammissibile per genericità è l'ultimo motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio a fronte della motivazione resa, che attribuisce rilievo assorbente all'estrema gravità delle condotte accertate, alla consistenza dei quantitativi importati nell'ordine di decine di chilogrammi (v. a pag. 157 della sentenza di primo grado il riferimento al carico di 40 kg di cocaina appena giunto), all'imponente giro di affari gestito. Parimenti i giudici di appello valorizzano i precedenti penali, anche gravi, del ricorrente e ( /"? l'inserimento in circuiti criminali di rilievo quali elementi ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche e alla mitigazione del trattamento sanzionatorio. Quanto all'aumento di pena applicato a titolo di continuazione, va rilevata, in primo luogo, la genericità del motivo di appello, che si limitava a contestare l'eccessività della pena e dell'aumento applicato per la continuazione, con la conseguenza che, a fronte dell'originaria inammissibilità del motivo, non è censurabile la mancata risposta sul punto. In secondo luogo, va rilevato che la significatività dell'aumento di pena applicato a titolo di continuazione era sorretto da congrua e specifica motivazione, stante il rilievo attribuito dal primo giudice alla caratura criminale del ricorrente, affidabile fornitore di cocaina di ottima qualità e elevato grado di purezza. E', inoltre, pacifico, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, che il primo giudice aveva applicato l'aumento di pena a titolo di continuazione solo per i singoli episodi di cessione (v. pag. 158 sentenza di primo grado) e non per il reato di detenzione di armi, contestato al capo 24) per il quale è stata affermata la responsabilità dell'imputato, sicché l'omissione, in assenza di appello del P.m., si risolve in favore del ricorrente: pertanto, la censura non è sorretta da concreto interesse. Da ultimo, va evidenziato che, trattandosi di reati omogenei, l'aumento di pena applicato a titolo di continuazione in modo unitario e giustificato da autonoma motivazione, consente di individuare con mera operazione matematica la pena determinata in aumento per ciascun reato satellite (applicata nella stessa misura ed entro il limite legale del triplo della pena base ex art. 81 cod. pen). Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 10. Anche il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 10.1 Per il reato associativo si rimanda alle argomentazioni esposte per i coimputati, stante la sostanziale identità delle censure, che anche per il ricorrente ruotano sulla dedotta esistenza di due centri autonomi di interesse e sulla stabilità del rapporto di fornitura solo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla fuorviante individuazione di basi logistiche dell'associazione in luoghi solo occasionalmente utilizzati, trattandosi di luoghi di lavoro dei Sallaku, e sui rapporti esclusivi del ricorrente con il fratello. All'evidenza i rilievi critici trascurano del tutto la motivazione posta dai giudici di merito a base dell'affermazione di responsabilità, fondata sulla coordinata lettura dei colloqui intercettati e sui servizi di osservazione, attestanti il ruolo subordinato, ma affatto marginale del ricorrente, incaricato di sostituire il fratello in caso di assenza ed essere contattato dal Giorgi con termine e linguaggio di copertura, secondo le istruzioni del Saimir, così assicurando la continuità dell'attività illecita. La prospettazione riduttiva proposta dalla difesa è smentita dal ruolo decisivo svolto nella vicenda della sostituzione della cocaina, destinata al cliente del Giorgi, risultata di scarsa qualità, nonché nella ricezione del prezzo della cessione, di cui si è già detto; dalla partecipazione agli incontri tra il fratello e il Giorgi e dal ricorso a linguaggio criptico, indicativo della consapevolezza dell'oggetto illecito degli incontri, nonché dalla adesione al programma associativo coerentemente ricavata dalla frase intercettata I'l agosto 2018, riportata in sentenza e ritenuta espressiva di condivisione della progettualità illecita. Le censure, che ignorano del tutto la puntuale risposta fornita in sentenza sia quanto alla destinazione non esclusiva del ristorante a finalità illecite, ma utilizzato quale luogo non sospetto per incontri e scambi di informazioni, quindi, per consentire all'organizzazione di operare in sicurezza per realizzare il programma criminoso, sia quanto alla rilevanza del contributo fornito per la realizzazione dei reati fine, si rivelano infondate. 10.2 Analogamente infondati, ai limiti dell'inammissibilità, sono i motivi che contestano l'affermazione di responsabilità del ricorrente per i reati fine, invece, fondata sulla piana e coordinata lettura delle risultanze intercettative e sulla sequenza dei colloqui e degli spostamenti del Giorgi, degli incontri e degli scambi monitorati dagli inquirenti. Le censure relative ai capi 7), 15) e 21) si risolvono nella prospettazione di una lettura alternativa dei fatti e delle prove, già disattesa in sentenza con argomentazioni logiche e descrizione puntuale dei singoli episodi e delle operazioni di consegna, trasporto e cessione, ricostruiti in dettaglio in base ai servizi di osservazione e ai colloqui intercettati, riportati in sentenza, attestanti il contributo essenziale fornito dal ricorrente alla conclusione delle trattative e alle cessioni al [OSCURATO:PERSONA], fungendo da intermediario tra questi e il fratello. I motivi risultano, quindi, meramente reiterativi e consistenti in note di dissenso, dirette a sollecitare una non consentita rilettura dei fatti pur a fronte di una motivazione puntuale e di una coerente valutazione probatoria. 10.3 Analogamente infondati sono i motivi relativi al trattamento sanzionatorio a fronte della completezza della motivazione resa sia in ordine al diniego delle attenuanti generiche, giustificato dall'assenza di elementi positivi valorizzabili e dai precedenti penali del ricorrente, sia in ordine all'entità della pena, ritenuta congrua e proporzionata alla gravità delle condotte, ai quantitativi di stupefacente immessi sul mercato e alla personalità negativa del ricorrente. Relativamente all'aumento di pena applicato a titolo di continuazione per reati omogenei valgono le ragioni già esposte per il fratello Saimir. 10.4 Anche l'ultimo motivo è del tutto infondato, risultando giustificata l'applicazione della misura di sicurezza dal giudizio di pericolosità espresso, fondato sulla propensione a delinquere dimostrata dal ricorrente e 22 17'7 sull'inserimento in contesti criminali di rilievo, avuto riguardo ai quantitativi trattati, mai inferiori al chilogrammo, e alla necessaria programmazione delle operazioni di rilevante valore economico. La sentenza impugnata, peraltro, dà atto della mancanza di osservazioni o rilievi da parte della difesa sul punto, oggetto dell'appello proposto dalla Procura generale cosicché la censura risulta non deducibile. Al rigetto del ricorso consegue la co
Sentenza Cassazione n. 02592/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris