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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 giugno 1967

Cassazione n. 04957/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/06/1967 avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il motivo di ricorso che contesta l'errata valutazione del materiale probatorio, l'inutilizzabilità della documentazione contabile e la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del giudizio di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, ma anche per la sua mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; invero il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in relazione all'intervenuta prescrizione del delitto di cui all'art. 646 c.p. (la cui consumazione è indicata al novembre 2017) è manifestamente infondato, in quanto adduce quale termine di prescrizione quello di anni sei che, invece, corrisponde al termine ordinario ex art. 157 cod. pen. e non a quello massimo di anni sette e mesi sei ex artt. 157 e 161, ult. comma cod. pen., in presenza di plurimi atti interruttivi ex art. 160 cod. pen., stabilito per il delitto di appropriazione indebita; inoltre, non tiene conto della ritenuta recidiva reiterata e specifica in forza della quale il termine di prescrizione è financo maggiore; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024 n, DEPOSITATA [OSCURATO:PERSONA] glier-e- CANC -L,ERIA La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/06/1967 avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il motivo di ricorso che contesta l'errata valutazione del materiale probatorio, l'inutilizzabilità della documentazione contabile e la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del giudizio di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, ma anche per la sua mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; invero il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in relazione all'intervenuta prescrizione del delitto di cui all'art. 646 c.p. (la cui consumazione è indicata al novembre 2017) è manifestamente infondato, in quanto adduce quale termine di prescrizione quello di anni sei che, invece, corrisponde al termine ordinario ex art. 157 cod. pen. e non a quello massimo di anni sette e mesi sei ex artt. 157 e 161, ult. comma cod. pen., in presenza di plurimi atti interruttivi ex art. 160 cod. pen., stabilito per il delitto di appropriazione indebita; inoltre, non tiene conto della ritenuta recidiva reiterata e specifica in forza della quale il termine di prescrizione è financo maggiore; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024 n, DEPOSITATA [OSCURATO:PERSONA] glier-e- CANC -L,ERIA La Presidente
Sentenza Cassazione n. 04957/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris