CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 30166/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.31469/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 31, presso l’avv.to [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] E TRASPORTI, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, è legalmente domiciliata -controricorrente- letta la rinuncia al ricorso de l la ricorrente e la contestuale accettazione del la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].; vista la mancata accettazione del controricorrente Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Trasporti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese nei rapporti tra la ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., stante l’accettazione della rinuncia da parte della stessa; che la ricorrente ex art. 391, comma 2, cod. proc. civ. va invece condannata al pagamento delle spese nei confronti del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Trasporti, che non ha accettato la rinuncia, spese liquidate in complessivi euro 3.800,00, oltre spese prenotate a debito; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio; condanna la ricorrente al pagamento delle spese relative al rapporto processuale con il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Trasporti, liquidate in complessivi euro 3.800,00, oltre spese prenotate a debito. Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il