CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 novembre 2021
Cassazione n. 10355/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente SENTENZA sui ricorsi proposti da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore dell'imputata, Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi ovvero per il rigetto degli stessi [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Venezia, con sentenza in data 27 Settembre 2011, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di appropriazione indebita continuata aggravata ai sensi degli artt. 61 n. 7 e n. 11) c.p. oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili, con liquidazione di una provvisionale. Il tribunale riteneva comprovata la condotta illecita contestata consistita nella appropriazione da parte dell'imputata, socia accomandataria dello studio di consulenza [OSCURATO:SOCIETA]., di somme della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di cui aveva la disponibilità per l'espletamento di attività di consulenza fiscale e per effettuare i pagamenti degli oneri fiscali gravanti sulla menzionata società. 2. Proposti appelli da parte della Procura Generale quanto al trattamento sanzionatorio e dell' imputata la Corte d'appello di Venezia, con sentenza in data 23 Gennaio 2020, dichiarava inammissibile l' appello del P.G. in ragione dell'intervenuta rinunzia all' impugnazione per effetto della maturata prescrizione ed assolveva l' imputata perché il fatto non sussiste, revocando le statuizioni civili. 2.1. La corte di appello, nell' osservare che nelle more il reato si era prescritto ma che avendo il primo giudice deliberato l'affermazione della responsabilità dell'imputata ai fini civili con le conseguenti statuizioni, doveva trovare applicazione il disposto di cui all' art. 578 c.p.p., rilevava che valutate le complessive emergenze processuali, non poteva essere affermata la responsabilità dell'imputata oltre ogni ragionevole dubbio, dovendosi pronunziare una sentenza assolutoria ex art. 530 comma 2 c.p.p. 2. Contro la detta sentenza propongono ricorsi per cassazione le parti civili [OSCURATO:PERSONA] in proprio nonché nella qualità di liquidatore e legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione formulando otto motivi. 2.1. Con i primi due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, deducono, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p., violazione e falsa applicazione degli artt.157 comma 7 c.p., 70 e 111 Cost. nonché 3 Cost.Assumono che, non avendo l'imputata dichiarato espressamente di rinunciare alla prescrizione e, quindi, non avendo la stessa accettato il rischio di una decisione nel merito eventualmente alla stessa favorevole, beneficiando in ogni caso di una pronunzia di estinzione del reato per prescrizione, la corte di appello non avrebbe potuto entrare nel merito della vicenda penale, in quanto in tal modo aveva creato, in modo ingiustificato, un favor rei non previsto dalla normativa vigente, determinando una disparità di trattamento rispetto a situazioni in cui l' imputato, rinunziando alla prescrizione, accetta il rischio di una possibile condanna. 2.2. Con il terzo, il quarto ed il quinto motivo, fra loro collegati, deducono, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p., violazione degli artt. 111 Cost., 157 e 578 c.p.p. in relazione a quanto stabilito dal Presidente del collegio con provvedimento in data 18 Novembre 2019. Rilevano che dal momento che con tale provvedimento le parti erano state invitate a dedurre solamente in relazione alle residue questioni civilistiche, la corte territoriale, avendo, peraltro, l'imputata concluso per l' accoglimento dell' appello, era erroneamente entrata nel c)2 merito della vicenda penale e della effettiva entità delle somme di cui l' imputata si sarebbe appropriata (profilo irrilevante stante la statuizione di condanna generica al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede, questione non oggetto di specifica impugnazione) senza garantire un contraddittorio pieno alla parte civile che si era vista preclusa la possibilità di sollecitare un approfondimento della vicenda ai sensi del? art. 603 comma 3 c.p.p. 2.3. Con il sesto, il settimo e l'ottavo motivo, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, deducono, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p., erronea e falsa applicazione degli artt. 597 e 192 c.p.p., 115 e 116 c.p.c. Osservano che la corte di appello era pervenuta ad una pronunzia assolutoria con argomentazioni gravemente lacunose, senza valutare adeguatamente tutte le prove già valorizzate correttamente dal primo giudice ed, in particolare, le dichiarazioni dell'imputata qualificate espressamente dalla medesima corte territoriale quale "confessione stragiudiziale per usare una terminologia civilistica" le quali avevano avuto, peraltro, molteplici elementi di riscontro. I difensori dei ricorrenti hanno depositato memoria congiunta insistendo per l' accoglimento dei ricorsi. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato articolata memoria in data 19 Novembre 2021 con la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi devono trovare accoglimento apparendo fondati i motivi di censura con i quali i ricorrenti hanno contestato vizi motivazionali in ordine alla esclusione della configurabilità di una condotta illecita della Piccolo nella fattispecie in esame, rimanendo assorbiti gli ulteriori motivi. 2. Va, invero, osservato che appare evidente, come lamentato dalle parti civili, che la corte di appello chiamata a pronunziarsi sulla responsabilità della Piccolo sotto il profilo civilistico, ha annullato le statuizioni civili con argomentazioni gravemente lacunose ed in parte gravemente illogiche e contraddittorie senza valutare adeguatamente tutte le prove già valorizzate dal primo giudice — il quale era pervenuto all' affermazione della responsabilità della predetta - ivi comprese le dichiarazioni della stessa, qualificate espressamente dalla medesima corte territoriale quale "confessione stragiudiziale", dichiarazioni che avevano, peraltro, trovato molteplici elementi di riscontro. Il tribunale, partendo da quanto riconosciuto dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] in occasione dell' incontro in data 2 Novembre 2007 presso lo studio professionale, aveva, infatti, evidenziato come una serie di elementi probatori deponevano univocamente nel senso della responsabilità della stessa in relazione ai fatti contestati (vedi deposizioni testimoniali richiamate nella sentenza di primo grado ai ff. 12 e segg.) mentre la corte ha finito per trascurare, con argomentazioni lacunose ed illogiche, la rilevanza di detti dati probatori. Deve, in particolare, rilevarsi come la conclusione della corte di appello secondo cui l' acclarato mancato pagamento degli assegni consegnati dalle parti civili "per il fine dichiarato, ossia il pagamento delle imposte" non portava necessariamente alla conclusione della "malversazione da parte della Piccolo" non essendo "necessariamente vero che gli assegni, sicuramente non usati per pagare le imposte, sono finiti direttamente o indirettamente nella tasche dell' imputata ben potendo gli stessi essere destinati ad altre finalità" costituisce, all' evidenza, il frutto di un ragionamento gravemente illogico ed in totale contrasto con le complessive emergenze processuali. I ricorrenti, contrariamente a quanto lamentato dalla difesa dell' imputata, con le proposte impugnazione non hanno sollecitato una mera (ri)valutazione delle prova rispetto alla ricostruzione operata da parte della corte di merito, ma hanno correttamente censurato la sussistenza di una motivazione che ha finito per operare una lettura parziale, erronea, fortemente parcellizzata e spesso illogica e contraddittoria in ordine alle complessive risultanze istruttorie, dando, peraltro, pieno credito alla tesi della Piccolo - che non ha trovato alcun appiglio in dati probatori concreti - secondo cui le somme in questione "sicuramente non utilizzate per pagare le imposte" avevano avuto altre destinazioni illecite note alle parti offese. 3. In conclusione va disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio - al fine di colmare le suindicate lacune motivazionali - al giudice civile competente per valore in grado di appello. Il regolamento delle spese della fase di legittimità va demandato alla pronuncia che definirà il giudizio nel merito ai sensi dell'art. 541, comma 1, cod. proc. pen. (nei termini: Cass., Sez. 5, n. 25469, del 23/4/2014, Rv. 262561-01; conf. n. 32440/2003, Rv. 226260). P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così