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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 17501/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiestol'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnataRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza del 23 luglio 2025, il GIP del Tribunale di XXXXa p p l i c a v a a X X X X X X X X X X X X X e a l l ’ o d i e r n o r i c o r r e n t e ,XXXXXXXXXXXXXXXX, la misura cautelare della custodia in carcereavendo ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati dicui ai capi a), b) e c); applicava a XXXXXXXXXXXXXXXXXX la misuracautelare degli arresti domiciliari in relazione al capo c) e d).In particolare, per quanto oggi di interesse, il GIP riteneva sussistenti incapo all’odierno ricorrente, i gravi indizi di colpevolezza relativi al reato:a) di cui agli artt. 110, 56, 575, 99, comma 4 cod. pen. per avere, inconcorso con XXXXXXXXXXXXX e con altri due soggetti rimasti ignoti,compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a causare la morte diXXXXXXXXXXXXXXXXX che veniva attinto con l’esplosione di colpi di armada fuoco, a distanza ravvicinata, che gli causavano lesioni al torace e al latosinistro del corpo (“Pneumororace sinistro, lacerazione gastrica, digiunale,della flessura splenica e del colon sinistro, plurimi tramiti con pallottoleritenute in tutto il corpo”) tali da comportare il ricovero in prognosi riservata,evento non verificatosi grazie al tempestivo intervento dei sanitari;b) del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 4 e 7 legge n. 895 del 1967,art. 99, comma 4 cod. pen., per avere portato in luogo pubblico almenoun’arma da sparo non regolarmente denunciata, individuata in un fucile dacaccia a canna liscia con munizioni a pallini;c) del reato di cui agli artt. 110, 73, comma 1 e 4 d.P.R. n. 309 del1990, 99, comma 4 cod. pen., per plurimi episodi di cessione a terzi disostanze stupefacenti del tipo cocaina, eroina ed hashish.Il GIP ricostruiva i fatti nel seguente modo:la sera del 27.5.2024, XXXXXXXXXXXXXXXXXX si trovava sul luogodell’aggressione, sito nelle campagne tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],ove svolgeva attività di spaccio insieme a XXXXXXXXXX e a taleXXXXXXXXXXX; ad un tratto, detto XXXXX si era allontanato e, nel frattempo,era sopraggiunto un uomo travisato ed armato che aveva fronteggiato lapersona offesa.

Questa aveva tentato di allontanarsi, ma era stato impedito dallapresenza di altre tre persone travisate ed armate che lo avevano bloccatoinsieme a XXXXXXXXXX.

Quindi, egli era stato colpito con il calcio del fucile,aveva tentato di fuggire, ma era stato inseguito dagli aggressori che gli avevanosparato.

Nel frattempo, XXXXXXXXXX veniva malmenato dagli altri soggetti.Quindi, gli aggressori, tutti di lingua araba, lo avevano abbandonato intimandoglidi non raccontare l’accaduto e dicendo di aver sbagliato persona.Dopo l’aggressione, XXXXXXXXXX aveva contattato telefonicamenteXXXXXXXXXXXXXX, il quale li aveva soccorsi ed aveva accompagnato lavittima presso il nosocomio milanese, per poi allontanarsi.I fatti venivano così ricostruiti sulla base della testimonianza resa dallapersona offesa, confermata da taluni elementi di riscontro che, quantoall’odierno ricorrente, venivano individuati nella presenza dei due indagatinell’orario e nel giorno del tentato omicidio nel luogo dell’agguato, presenzadesunta dall’aggancio delle celle telefoniche; nei motivi di rancore per vicendelegate al dominio nella piazza di spaccio; nell’essersi presentati all’incontro conXXXXXXXXXX, dopo averlo minacciato di fargli fare la “fine del cuginoXXXXXXXXXX”, se avesse nuovamente incontrato gli inquirenti.A tali elementi, si aggiungeva la disponibilità di armi da sparo e la floridaAvverso l’ordinanza, proponeva ricorso il ricorrente avanti il Tribunale delriesame di XXXXXX.Con ordinanza del 22 settembre 2025, il Tribunale respingeva il ricorso.respingeva gli argomenti difensivi osservando che:l’orario dell’agguato era da collocare alle ore 18 circa, sulla base delledichiarazioni della vittima e di XXXXXXXXXX, i quali avevano collocatol’episodio alle ore 17.30-18;che l’utenza in uso all’odierno ricorrente, la n. 388xxxx017, era statalocalizzata nel pomeriggio del 27.5.2024, giorno dell’agguato, negli stessi luoghi;che l’utenza aveva agganciato la cella sino alle ore 18.59;che le utenze delle due persone offese avevano agganciato la stessa cellain orari sovrapponibili;che il movente era da ravvisare nell’affermazione del predominio sullapiazza di spaccio, perseguita anche con modalità violente;che significativo era l’incontro tra XXXXXXXXXX e gli indagati, i quali loavevano minacciato per avere avuto contatti con gli inquirenti;che significativa era la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],durante la quale il primo si era vantato di “aver salvato il culo a tutti”.2.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa diXXXXXXXXXX articolando un unico motivo di ricorso con il quale denunciavizio di motivazione per non avere il Tribunale del riesame preso inconsiderazione tutti gli argomenti difensivi relativi alle seguenti circostanze:- L’orario dell’aggressione non poteva essere collocato prima delleore 22 (come riferito dalla vittima in prima battuta agli inquirenti, conversione successivamente ritrattata), orario nel quale i cellulari dei dueaggrediti agganciavano le celle del luogo dell’agguato e nel quale i dueavevano chiesto aiuto a [OSCURATO:PERSONA], il quale li aveva accompagnati alnosocomio;- Le prime cure venivano prestate alla vittima intorno alle ore 23;- Le utenze telefoniche n. 350xxxx395 e n. 388xxxx017, in usorispettivamente ai due indagati, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, odiernoricorrente, invece, avevano agganciato le celle rispettivamente sino alle ore18.32 e 18.59;- Le utenze in uso alle persone offese avevano agganciato le stessecelle, ma fino ad orario più tardo ovvero sino a dopo le ore 22 e, quindi, oltretre ore dopo l’allontanamento degli indagati;-Nessuna spiegazione era stata fornita del diverso orario diallontanamento dei due indagati dalla zona dell’aggressione;- La gravità della ferita addominale non avrebbe consentito allavittima di sopravvivere per oltre tre ore senza soccorsi;- L’indagato disponeva di due utenze telefoniche che il giorno delfatto avevano seguito percorsi e agganciato celle diverse.

Non era statochiarito quale utenza fosse in uso all’indagato quel giorno;- Le zone di spaccio sono limitrofe, molto ampie e coperte da unasola cella, sicché non era di significato univoco la circostanza che quelle deiprotagonisti della vicenda avessero agganciato la medesima cella;- La telefonata di [OSCURATO:PERSONA] a XXXXXXX era di tenore tale daescludere che potesse costituire conferma della partecipazione del secondoall’agguato, in quanto nel parlare, Silvestre si riferiva a terze persone,diverse dall’interlocutore;- L’errore di persona era giustificabile con una aggressione avvenutain orario serale e che non era stato chiarito perché, una volta accortisidell’errore di persona, gli aggressori non si fossero rivolti al reale obiettivodell’agguato ovvero XXXXXXXXXX;- Non erano state chiarite e ragioni per le quali le vittime abbianovoluto escludere la responsabilità degli odierni indagati;- Relativamente alle armi, osservava che le fotografie nonconsentivano di ritenere che l’indagato fosse in possesso delle armi.Conclude, quindi, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnatarelativamente ai capi a) e b).3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendol’annullamento con rinvio dell’ordinanza.

Ha osservato che la letturacongiunta dell’ordinanza genetica e di quella impugnata non consente disuperare i dubbi prospettati dalla difesa in ordine all’orario dell’aggressione,dalla quale derivavano conseguenze in ordine alla presenza degli indagatisul luogo dell’agguato e in ordine all’utenza in uso a XXXXXXXXXX il giornodei fatti, circostanza rilevante al fine di identificare questi come colui che sitrovava sui luoghi di interesse il giorno dei fatti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Giova premettere i principi che guidano la valutazione di questa Cortein tema di misure cautelari personali, osservando che «allorché sia denunciato,con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso daltribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza,alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiarenatura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice dimerito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto adaffermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando lacongruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indiziantirispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governanol'apprezzamento delle risultanze probatorie [...]» (Sez.

U., n. 11 del 22/3/2000,Rv. 215828-01).Si osserva, altresì, che in tema di misure cautelari personali, questa Corte(Sez. 6, n. 26115 del 2020) ha affermato che «Sia che si voglia fare riferimentoall' indirizzo giurisprudenziale secondo cui ai fini dell'applicabilità di misurecautelari personali, per valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, incaso di presenza di "prove" indirette, è necessario utilizzare anche il canoneposto dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. là dove prevede che gli indizidebbano essere plurimi, precisi e concordanti (Sez. 5, n. 55410 del 26/11/2018,Pittella, Rv. 274690; Sez. 4, n. 25239 del 17/06/2016, Cavallaro, Rv. 267424;Sez. 4, n. 31448 del 18/07/2013, Ficara, Rv. 257781; Sez. 4, n. 4006 del21/06/2012, Tritella, Rv. 253723), sia che invece si voglia recepirel'orientamento secondo cui, non essendovi coincidenza tra la nozione di indizioex art. 273 cod. proc. pen. e quella di cui all'art. 192, comma 2, sarebbesufficiente per l'adozione della cautela - anche a seguito della modificaintervenuta con la legge n. 63 del 2001, che ha introdotto nell'art. 273 cod. proc.pen. il comma 1 - bis, espressamente dedicato ai criteri di valutazione dei graviindizi di colpevolezza - solo il requisito della gravità e non anche quellidell'univocità e della convergenza (Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic,Rv. 268683; Sez. 4, n. 22345 del 15/05/2014, Francavilla, Rv. 261963; Sez. 4, n.38466 del 12/07/2013, Kolgjini, Rv. 257576; Sez. 4, n. 18589 del 14/02/2013,Superbo, Rv. 255928; Sez. 6, n. 7793 del 05/02/2013, Rossi, Rv. 255053; Sez.5, n. 36079 del 05/06/2012, Fracassi, Rv. 253511; Sez. 4, n. 37878 del06/07/2007, Cuccaro, Rv. 237475; Sez. 4, n. 118 del 28/10/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv.232627), non c'è dubbio che l'indizio debba essere grave.

L'indizio è grave se èpertinente al fatto da provare, se è in grado di esprimere, nella sua valenzaqualitativa, una elevata probabilità di derivazione dal fatto noto da quello ignoto;l'indizio è grave cioè quando è resistente alle obiezioni, ed ha quindi un elevatogrado di capacità dimostrativa del fatto da provare.

Gravi sono gli indiziconsistenti, certi nella loro esistenza e convincenti».3.

Nel caso in oggetto, il Tribunale del riesame non ha fatto correttaapplicazione del principio enunciato non avendo adeguatamente motivato inordine agli elementi dai quali desume la certezza di taluni degli indizi enunciati afronte delle specifiche allegazioni difensive.In particolare, dirimente è l’orario dell’agguato in quanto a questo ècollegato l’accertamento in ordine alla presenza dei due indagati nel luogo delcrimine.

Uno dei principali elementi indiziari a carico dell’imputato è costituito,infatti, dall’aggancio della stessa cella telefonica delle persone offese nell’orarionel quale, nella ricostruzione accusatoria, sarebbe stato eseguito l’agguato.L’orario è stato individuato dal GIP e dal Tribunale del riesame sulla base delledichiarazioni rese dalla vittima (solo in occasione della seconda escussione) eda XXXXXXXXXX.Nella ricostruzione, tuttavia, i l Tribunale non si è confrontatoadeguatamente con gli argomenti difensivi.

In particolare, non ha fornito congruamotivazione del perché avrebbe ritenuto più credibile l’orario riferito dallapersona offesa in occasione della seconda deposizione; non ha fornito rispostain ordine alla compatibilità dell’orario di trasporto in ospedale (tra le ore 22 e leore 23) con la gravità delle lesioni subite dalla persona offesa.

In particolare, nonha approfondito il tema della compatibilità dell’orario della aggressione con lecondizioni cliniche della persona offesa nel momento in cui è stato trasportato inospedale.La motivazione risulta carente sotto il profilo della gravità dell’indizio ancheper quanto attiene alla identificazione dell’utenza in quel momento in usoall’indagato.

Emerge dalla ordinanza del GIP che l’odierno ricorrente aveva inuso due utenze telefoniche e si deduce che, quello stesso giorno, la secondautenza aveva agganciato altre celle.

È, quindi, necessario colmare lamotivazione e confrontarsi efficacemente con tale obiezione.D’altro canto, la circostanza che l’indagato si sia recato all’appuntamentocon XXXXXXXXXX, pur se suggestiva, non è univoca nel significato e ilTribunale del riesame non ha chiarito le ragioni per le quali ritiene di desumereda tale fatto che il ricorrente abbia fatto parte del gruppo di aggressori.L'annullamento dell'ordinanza relativamente al capo a) dell'incolpazioneassorbe il capo b) in quanto strettamete connesso.Conclusivamente, si rende necessario annullare l’ordinanza impugnata conrinvio al Tribunale del riesame di XXXXXX perché, nel rispetto dei principienunciati in ordine al concetto di gravità indiziaria relativa alle misure cautelari,colmi le lacune motivazionali individuate.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di XXXXXX,competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, cod. proc. pen. manda la cancelleria per gliadempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiestol'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnataRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 23 luglio 2025, il GIP del Tribunale di XXXXa p p l i c a v a a X X X X X X X X X X X X X e a l l ’ o d i e r n o r i c o r r e n t e ,XXXXXXXXXXXXXXXX, la misura cautelare della custodia in carcereavendo ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati dicui ai capi a), b) e c); applicava a XXXXXXXXXXXXXXXXXX la misuracautelare degli arresti domiciliari in relazione al capo c) e d).In particolare, per quanto oggi di interesse, il GIP riteneva sussistenti incapo all’odierno ricorrente, i gravi indizi di colpevolezza relativi al reato:a) di cui agli artt. 110, 56, 575, 99, comma 4 cod. pen. per avere, inconcorso con XXXXXXXXXXXXX e con altri due soggetti rimasti ignoti,compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a causare la morte diXXXXXXXXXXXXXXXXX che veniva attinto con l’esplosione di colpi di armada fuoco, a distanza ravvicinata, che gli causavano lesioni al torace e al latosinistro del corpo (“Pneumororace sinistro, lacerazione gastrica, digiunale,della flessura splenica e del colon sinistro, plurimi tramiti con pallottoleritenute in tutto il corpo”) tali da comportare il ricovero in prognosi riservata,evento non verificatosi grazie al tempestivo intervento dei sanitari;b) del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 4 e 7 legge n. 895 del 1967,art. 99, comma 4 cod. pen., per avere portato in luogo pubblico almenoun’arma da sparo non regolarmente denunciata, individuata in un fucile dacaccia a canna liscia con munizioni a pallini;c) del reato di cui agli artt. 110, 73, comma 1 e 4 d.P.R. n. 309 del1990, 99, comma 4 cod. pen., per plurimi episodi di cessione a terzi disostanze stupefacenti del tipo cocaina, eroina ed hashish.Il GIP ricostruiva i fatti nel seguente modo:la sera del 27.5.2024, XXXXXXXXXXXXXXXXXX si trovava sul luogodell’aggressione, sito nelle campagne tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],ove svolgeva attività di spaccio insieme a XXXXXXXXXX e a taleXXXXXXXXXXX; ad un tratto, detto XXXXX si era allontanato e, nel frattempo,era sopraggiunto un uomo travisato ed armato che aveva fronteggiato lapersona offesa. Questa aveva tentato di allontanarsi, ma era stato impedito dallapresenza di altre tre persone travisate ed armate che lo avevano bloccatoinsieme a XXXXXXXXXX. Quindi, egli era stato colpito con il calcio del fucile,aveva tentato di fuggire, ma era stato inseguito dagli aggressori che gli avevanosparato. Nel frattempo, XXXXXXXXXX veniva malmenato dagli altri soggetti.Quindi, gli aggressori, tutti di lingua araba, lo avevano abbandonato intimandoglidi non raccontare l’accaduto e dicendo di aver sbagliato persona.Dopo l’aggressione, XXXXXXXXXX aveva contattato telefonicamenteXXXXXXXXXXXXXX, il quale li aveva soccorsi ed aveva accompagnato lavittima presso il nosocomio milanese, per poi allontanarsi.I fatti venivano così ricostruiti sulla base della testimonianza resa dallapersona offesa, confermata da taluni elementi di riscontro che, quantoall’odierno ricorrente, venivano individuati nella presenza dei due indagatinell’orario e nel giorno del tentato omicidio nel luogo dell’agguato, presenzadesunta dall’aggancio delle celle telefoniche; nei motivi di rancore per vicendelegate al dominio nella piazza di spaccio; nell’essersi presentati all’incontro conXXXXXXXXXX, dopo averlo minacciato di fargli fare la “fine del cuginoXXXXXXXXXX”, se avesse nuovamente incontrato gli inquirenti.A tali elementi, si aggiungeva la disponibilità di armi da sparo e la floridaAvverso l’ordinanza, proponeva ricorso il ricorrente avanti il Tribunale delriesame di XXXXXX.Con ordinanza del 22 settembre 2025, il Tribunale respingeva il ricorso.respingeva gli argomenti difensivi osservando che:l’orario dell’agguato era da collocare alle ore 18 circa, sulla base delledichiarazioni della vittima e di XXXXXXXXXX, i quali avevano collocatol’episodio alle ore 17.30-18;che l’utenza in uso all’odierno ricorrente, la n. 388xxxx017, era statalocalizzata nel pomeriggio del 27.5.2024, giorno dell’agguato, negli stessi luoghi;che l’utenza aveva agganciato la cella sino alle ore 18.59;che le utenze delle due persone offese avevano agganciato la stessa cellain orari sovrapponibili;che il movente era da ravvisare nell’affermazione del predominio sullapiazza di spaccio, perseguita anche con modalità violente;che significativo era l’incontro tra XXXXXXXXXX e gli indagati, i quali loavevano minacciato per avere avuto contatti con gli inquirenti;che significativa era la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],durante la quale il primo si era vantato di “aver salvato il culo a tutti”.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa diXXXXXXXXXX articolando un unico motivo di ricorso con il quale denunciavizio di motivazione per non avere il Tribunale del riesame preso inconsiderazione tutti gli argomenti difensivi relativi alle seguenti circostanze:- L’orario dell’aggressione non poteva essere collocato prima delleore 22 (come riferito dalla vittima in prima battuta agli inquirenti, conversione successivamente ritrattata), orario nel quale i cellulari dei dueaggrediti agganciavano le celle del luogo dell’agguato e nel quale i dueavevano chiesto aiuto a [OSCURATO:PERSONA], il quale li aveva accompagnati alnosocomio;- Le prime cure venivano prestate alla vittima intorno alle ore 23;- Le utenze telefoniche n. 350xxxx395 e n. 388xxxx017, in usorispettivamente ai due indagati, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, odiernoricorrente, invece, avevano agganciato le celle rispettivamente sino alle ore18.32 e 18.59;- Le utenze in uso alle persone offese avevano agganciato le stessecelle, ma fino ad orario più tardo ovvero sino a dopo le ore 22 e, quindi, oltretre ore dopo l’allontanamento degli indagati;-Nessuna spiegazione era stata fornita del diverso orario diallontanamento dei due indagati dalla zona dell’aggressione;- La gravità della ferita addominale non avrebbe consentito allavittima di sopravvivere per oltre tre ore senza soccorsi;- L’indagato disponeva di due utenze telefoniche che il giorno delfatto avevano seguito percorsi e agganciato celle diverse. Non era statochiarito quale utenza fosse in uso all’indagato quel giorno;- Le zone di spaccio sono limitrofe, molto ampie e coperte da unasola cella, sicché non era di significato univoco la circostanza che quelle deiprotagonisti della vicenda avessero agganciato la medesima cella;- La telefonata di [OSCURATO:PERSONA] a XXXXXXX era di tenore tale daescludere che potesse costituire conferma della partecipazione del secondoall’agguato, in quanto nel parlare, Silvestre si riferiva a terze persone,diverse dall’interlocutore;- L’errore di persona era giustificabile con una aggressione avvenutain orario serale e che non era stato chiarito perché, una volta accortisidell’errore di persona, gli aggressori non si fossero rivolti al reale obiettivodell’agguato ovvero XXXXXXXXXX;- Non erano state chiarite e ragioni per le quali le vittime abbianovoluto escludere la responsabilità degli odierni indagati;- Relativamente alle armi, osservava che le fotografie nonconsentivano di ritenere che l’indagato fosse in possesso delle armi.Conclude, quindi, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnatarelativamente ai capi a) e b).3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendol’annullamento con rinvio dell’ordinanza. Ha osservato che la letturacongiunta dell’ordinanza genetica e di quella impugnata non consente disuperare i dubbi prospettati dalla difesa in ordine all’orario dell’aggressione,dalla quale derivavano conseguenze in ordine alla presenza degli indagatisul luogo dell’agguato e in ordine all’utenza in uso a XXXXXXXXXX il giornodei fatti, circostanza rilevante al fine di identificare questi come colui che sitrovava sui luoghi di interesse il giorno dei fatti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Giova premettere i principi che guidano la valutazione di questa Cortein tema di misure cautelari personali, osservando che «allorché sia denunciato,con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso daltribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza,alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiarenatura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice dimerito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto adaffermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando lacongruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indiziantirispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governanol'apprezzamento delle risultanze probatorie [...]» (Sez. U., n. 11 del 22/3/2000,Rv. 215828-01).Si osserva, altresì, che in tema di misure cautelari personali, questa Corte(Sez. 6, n. 26115 del 2020) ha affermato che «Sia che si voglia fare riferimentoall' indirizzo giurisprudenziale secondo cui ai fini dell'applicabilità di misurecautelari personali, per valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, incaso di presenza di "prove" indirette, è necessario utilizzare anche il canoneposto dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. là dove prevede che gli indizidebbano essere plurimi, precisi e concordanti (Sez. 5, n. 55410 del 26/11/2018,Pittella, Rv. 274690; Sez. 4, n. 25239 del 17/06/2016, Cavallaro, Rv. 267424;Sez. 4, n. 31448 del 18/07/2013, Ficara, Rv. 257781; Sez. 4, n. 4006 del21/06/2012, Tritella, Rv. 253723), sia che invece si voglia recepirel'orientamento secondo cui, non essendovi coincidenza tra la nozione di indizioex art. 273 cod. proc. pen. e quella di cui all'art. 192, comma 2, sarebbesufficiente per l'adozione della cautela - anche a seguito della modificaintervenuta con la legge n. 63 del 2001, che ha introdotto nell'art. 273 cod. proc.pen. il comma 1 - bis, espressamente dedicato ai criteri di valutazione dei graviindizi di colpevolezza - solo il requisito della gravità e non anche quellidell'univocità e della convergenza (Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic,Rv. 268683; Sez. 4, n. 22345 del 15/05/2014, Francavilla, Rv. 261963; Sez. 4, n.38466 del 12/07/2013, Kolgjini, Rv. 257576; Sez. 4, n. 18589 del 14/02/2013,Superbo, Rv. 255928; Sez. 6, n. 7793 del 05/02/2013, Rossi, Rv. 255053; Sez.5, n. 36079 del 05/06/2012, Fracassi, Rv. 253511; Sez. 4, n. 37878 del06/07/2007, Cuccaro, Rv. 237475; Sez. 4, n. 118 del 28/10/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv.232627), non c'è dubbio che l'indizio debba essere grave. L'indizio è grave se èpertinente al fatto da provare, se è in grado di esprimere, nella sua valenzaqualitativa, una elevata probabilità di derivazione dal fatto noto da quello ignoto;l'indizio è grave cioè quando è resistente alle obiezioni, ed ha quindi un elevatogrado di capacità dimostrativa del fatto da provare. Gravi sono gli indiziconsistenti, certi nella loro esistenza e convincenti».3. Nel caso in oggetto, il Tribunale del riesame non ha fatto correttaapplicazione del principio enunciato non avendo adeguatamente motivato inordine agli elementi dai quali desume la certezza di taluni degli indizi enunciati afronte delle specifiche allegazioni difensive.In particolare, dirimente è l’orario dell’agguato in quanto a questo ècollegato l’accertamento in ordine alla presenza dei due indagati nel luogo delcrimine. Uno dei principali elementi indiziari a carico dell’imputato è costituito,infatti, dall’aggancio della stessa cella telefonica delle persone offese nell’orarionel quale, nella ricostruzione accusatoria, sarebbe stato eseguito l’agguato.L’orario è stato individuato dal GIP e dal Tribunale del riesame sulla base delledichiarazioni rese dalla vittima (solo in occasione della seconda escussione) eda XXXXXXXXXX.Nella ricostruzione, tuttavia, i l Tribunale non si è confrontatoadeguatamente con gli argomenti difensivi. In particolare, non ha fornito congruamotivazione del perché avrebbe ritenuto più credibile l’orario riferito dallapersona offesa in occasione della seconda deposizione; non ha fornito rispostain ordine alla compatibilità dell’orario di trasporto in ospedale (tra le ore 22 e leore 23) con la gravità delle lesioni subite dalla persona offesa. In particolare, nonha approfondito il tema della compatibilità dell’orario della aggressione con lecondizioni cliniche della persona offesa nel momento in cui è stato trasportato inospedale.La motivazione risulta carente sotto il profilo della gravità dell’indizio ancheper quanto attiene alla identificazione dell’utenza in quel momento in usoall’indagato. Emerge dalla ordinanza del GIP che l’odierno ricorrente aveva inuso due utenze telefoniche e si deduce che, quello stesso giorno, la secondautenza aveva agganciato altre celle. È, quindi, necessario colmare lamotivazione e confrontarsi efficacemente con tale obiezione.D’altro canto, la circostanza che l’indagato si sia recato all’appuntamentocon XXXXXXXXXX, pur se suggestiva, non è univoca nel significato e ilTribunale del riesame non ha chiarito le ragioni per le quali ritiene di desumereda tale fatto che il ricorrente abbia fatto parte del gruppo di aggressori.L'annullamento dell'ordinanza relativamente al capo a) dell'incolpazioneassorbe il capo b) in quanto strettamete connesso.Conclusivamente, si rende necessario annullare l’ordinanza impugnata conrinvio al Tribunale del riesame di XXXXXX perché, nel rispetto dei principienunciati in ordine al concetto di gravità indiziaria relativa alle misure cautelari,colmi le lacune motivazionali individuate. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di XXXXXX,competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, cod. proc. pen. manda la cancelleria per gliadempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.